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TRIBUNALE DI VICENZA

Sentenza n. 1437/2022 del 10-08-2022

principi giuridici

La ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, determina una presunzione iuris tantum dell'esistenza del debito con inversione dell'onere della prova, che grava sul dichiarante il quale, per vincere tale presunzione, deve provare l'inesistenza del rapporto fondamentale.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di prescrizione, non rilevabile d'ufficio, deve essere proposta dall'opponente, sostanzialmente convenuto, nell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., a pena di decadenza.

L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di Debito e Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Onere della Prova e Vizi del Consenso


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma ingente, fondato su una scrittura privata di riconoscimento di debito. La vicenda, in sintesi, vede una signora opporsi a un decreto ingiuntivo richiesto da alcuni soggetti, eredi di un precedente creditore, per un importo derivante da un presunto prestito personale risalente a diversi anni prima. L'opponente, nel contestare la pretesa creditoria, disconosceva le sottoscrizioni apposte sia sulla scrittura di riconoscimento di debito più recente, sia su un documento più datato, asserendo, in via subordinata, di aver sottoscritto la ricognizione di debito a seguito di raggiri o, comunque, in stato di errore.
Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica grafologica, ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni contestate, ritenendo, quindi, superato il principale motivo di opposizione. I giudici hanno poi esaminato le domande riconvenzionali formulate dall'opponente, volte ad ottenere l'annullamento della scrittura per vizi del consenso. Sul punto, il Tribunale ha evidenziato come l'opponente non avesse fornito alcuna prova concreta dei presunti raggiri subiti, né dell'esistenza di un errore essenziale e riconoscibile al momento della sottoscrizione.
Il Tribunale ha richiamato il principio generale di cui all'art. 1988 del codice civile, secondo cui la ricognizione di debito dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, presumendone l'esistenza fino a prova contraria. Nel caso di specie, l'opponente non è riuscita a fornire la prova contraria, non dimostrando che il debito fosse in realtà riferibile a rapporti commerciali intercorsi tra società a lei riconducibili e la società del creditore originario, né che il debito fosse prescritto.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio. La decisione si fonda, in definitiva, sulla mancata prova, da parte dell'opponente, dell'inesistenza del rapporto fondamentale sottostante alla ricognizione di debito, nonché sull'assenza di elementi idonei a inficiare la validità della scrittura per vizi del consenso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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