blog dirittopratico

3.862.190
documenti generati

v5.845
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI VICENZA

Sentenza n. 1449/2022 del 17-08-2022

principi giuridici

Nel contratto di appalto, il riconoscimento dei vizi o delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, che ai sensi dell'art. 1667 c.c. rende superflua la tempestiva denuncia del committente, non deve necessariamente accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità, sussistendo anche qualora l'appaltatore, pur ammettendo l'esistenza del vizio, contesti o neghi di doverne rispondere.

In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia di cui all'art. 1667, comma 3, c.c. decorre dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi.

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche qualora le condotte lesive siano autonome e diversi i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, purché sia accertato il nesso di causalità tra le condotte e l'evento dannoso.

In tema di appalto, il committente che agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti da vizi o difformità dell'opera non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vizi nell'Appalto e Responsabilità Risarcitoria: Profili Contrattuali ed Extracontrattuali


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a vizi riscontrati in opere realizzate nell'ambito di un contratto di appalto, analizzando le diverse responsabilità gravanti sull'appaltatore e sul subappaltatore.
La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione e posa in opera di manufatti in ferro verniciato, fioriere, un portone pedonale e parapetti in un complesso residenziale. A seguito dell'ultimazione dei lavori, il committente lamentava la comparsa di segni di deterioramento e ruggine sui manufatti, denunciando tali vizi all'appaltatore. Quest'ultimo, ritenendo che la responsabilità fosse imputabile al subappaltatore incaricato della verniciatura, lo chiamava in causa.
Il Tribunale, in primo luogo, ha qualificato correttamente il rapporto tra committente e appaltatore come contratto di appalto, distinguendolo dal contratto d'opera in base al criterio dell'organizzazione dell'attività e all'utilizzo di risorse terze. Di conseguenza, ha applicato la disciplina specifica dell'appalto in materia di vizi dell'opera.
Il giudice ha respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dall'appaltatore, rilevando la sussistenza di un riconoscimento dei vizi da parte di quest'ultimo, circostanza che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., rende superflua la tempestiva denuncia da parte del committente. Inoltre, ha ritenuto che il termine di prescrizione biennale decorresse dalla scoperta dei vizi occulti, e non dalla consegna dell'opera, e che tale termine non fosse decorso nel caso specifico.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione del prezzo, non avendo il committente fornito la prova del minor valore dell'opera a causa dei vizi riscontrati.
Accogliendo, invece, la domanda di risarcimento del danno, il giudice ha accertato la sussistenza dei vizi lamentati, riconducendoli a difetti di esecuzione imputabili sia all'appaltatore che al subappaltatore. In particolare, è stata rilevata una carenza nella fase di preparazione e pulizia dei metalli prima della verniciatura, attività di cui era responsabile il subappaltatore.
Il Tribunale ha quindi condannato sia l'appaltatore che il subappaltatore al risarcimento del danno, seppur a titoli diversi: l'appaltatore a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1668 c.c., per inadempimento dell'obbligazione di realizzare un'opera immune da vizi; il subappaltatore a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per aver cagionato un danno ingiusto al committente con la propria condotta negligente.
Infine, il giudice ha affermato la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, pur in presenza di titoli di responsabilità diversi, in applicazione del principio di causalità di cui all'art. 2055 c.c., ritenendo che l'evento dannoso fosse eziologicamente riconducibile ad entrambe le condotte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25264 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.008 secondi in data 10 maggio 2026 (IUG:E5-21FFCF) - 1559 utenti online