TRIBUNALE DI VICENZA
Sentenza n. 1489/2022 del 24-08-2022
principi giuridici
La mancata redazione contestuale del verbale assembleare e la sua successiva redazione in bozza, approvata in un momento successivo e alla presenza di soggetti diversi, determina la nullità del verbale stesso per assenza del consenso degli associati.
È annullabile, ai sensi dell'art. 23 c.c., la delibera assembleare di associazione che disponga il rinnovo delle cariche sociali in violazione delle disposizioni statutarie relative ai requisiti di eleggibilità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione di Delibere Assembleari in Associazione: Profili di Nullità e Annullabilità
La pronuncia in esame trae origine da una controversia insorta in seno ad un'associazione non riconosciuta, a seguito di due assemblee i cui verbali sono stati oggetto di contestazione. La parte attrice, già socia e membro del Consiglio Direttivo, ha adito il Tribunale lamentando vizi tali da inficiare la validità delle delibere assunte nelle assemblee del 10 marzo 2019 e del 27 luglio 2019.
In particolare, la ricorrente ha eccepito la nullità della prima assemblea per l'asserita mancanza di un verbale, per l'omessa verbalizzazione della consistenza e qualità dei partecipanti e per la mancata effettuazione delle votazioni. Quanto alla seconda assemblea, ne è stata contestata la validità per l'approvazione del verbale della precedente seduta (asseritamente viziata) e per la contrarietà del procedimento elettorale alle norme statutarie.
Il Tribunale, investito della questione, ha affrontato preliminarmente le eccezioni di rito e di merito sollevate dalla parte convenuta, per poi entrare nel merito della vicenda. Richiamando l'articolo 23 del codice civile, applicabile analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, il giudice ha evidenziato come le delibere assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possano essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
Con riferimento all'assemblea del 10 marzo 2019, il Tribunale ha rilevato che la bozza del verbale era stata redatta in un momento successivo alla riunione e alla presenza di soggetti diversi da quelli che avevano partecipato all'assemblea stessa. Tale circostanza, secondo il giudice, ha determinato la nullità del verbale per assenza del consenso degli associati, elemento centrale negli enti associativi.
Quanto all'assemblea del 27 luglio 2019, il Tribunale ha ritenuto invalida l'approvazione del primo punto all'ordine del giorno, relativo alla ratifica del verbale della precedente assemblea, in ragione dei vizi riscontrati in quest'ultima. Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, concernente le elezioni e la nomina dei componenti degli organi associativi, il giudice ha accolto la tesi attorea, rilevando la contrarietà della delibera alle disposizioni statutarie in merito ai requisiti di eleggibilità. In tal senso, la domanda di nullità è stata riqualificata in azione di annullamento ai sensi dell'articolo 23 del codice civile.
Nonostante l'accertamento dell'invalidità delle delibere assembleari, il Tribunale ha respinto la domanda di nomina di un commissario, ritenendo che l'interferenza del controllo giudiziale nella nomina dell'organo gestorio della società sia ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'attrice per la partecipazione alla riunione di ### legislativa, ritenendo che la stessa avesse compiutamente ricoperto la propria carica presso tale organo per la data di riferimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.