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TRIBUNALE DI VICENZA

Sentenza n. 853/2022 del 12-05-2022

principi giuridici

Lo storno di dipendenti, quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., richiede la prova dell'animus nocendi e di modalità particolarmente incisive tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

La mera acquisizione di clientela del concorrente non costituisce, di per sé, atto di concorrenza sleale rilevante ex art. 2598 c.c., salvo che sia la conseguenza della divulgazione di informazioni riservate del concorrente.

In materia di intese restrittive della concorrenza, ai fini della sussistenza della violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, è necessario allegare e provare che l'asserita intesa abbia l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato rilevante.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

### Concorrenza Sleale: Onere Probatorio e Storno di Dipendenti
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda di presunta concorrenza sleale tra imprese operanti nel settore della produzione e vendita di materiali per la stampa a caldo. La controversia trae origine da due distinti giudizi, poi riuniti, promossi da una società che lamentava una serie di comportamenti illeciti da parte di una concorrente di nuova costituzione e di altri soggetti, tra cui ex dipendenti e un fornitore.
La società attrice, nello specifico, contestava lo storno di dipendenti, l'appropriazione di know-how aziendale, lo sviamento di clientela e la denigrazione del proprio marchio, configurando tali condotte come atti di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile. Ulteriormente, veniva denunciata un'intesa anticoncorrenziale tra la società concorrente e un suo fornitore, ritenuta lesiva della libera concorrenza.
Il Tribunale, dopo aver respinto le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha esaminato nel merito le pretese attoree. In particolare, il giudice ha sottolineato come, ai fini della configurabilità della concorrenza sleale, sia necessario accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra le imprese coinvolte, derivante dall'esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune.
Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'attrice non avesse fornito una prova sufficiente degli atti di concorrenza sleale contestati. In particolare, con riferimento allo storno di dipendenti, il giudice ha evidenziato come non fosse stato dimostrato l'animus nocendi, ovvero l'intento specifico di arrecare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva della società attrice. Inoltre, non era stata provata la posizione strategica dei dipendenti stornati all'interno dell'organizzazione aziendale, né l'effettivo impatto negativo del loro passaggio alla concorrenza.
Quanto all'attività parassitaria, il Tribunale ha rilevato come non fosse stata dimostrata l'imitazione servile dei prodotti dell'attrice, né l'appropriazione di processi produttivi specifici e peculiari. Infine, con riferimento allo sviamento di clientela, il giudice ha sottolineato come la mera acquisizione di clienti altrui non costituisca di per sé un atto di concorrenza sleale, a meno che non sia la conseguenza della divulgazione di informazioni riservate o dell'utilizzo di mezzi scorretti.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande dell'attrice, ritenendo che non fosse stata fornita una prova sufficiente degli atti di concorrenza sleale contestati. La sentenza ribadisce l'importanza dell'onere probatorio in materia di concorrenza sleale, sottolineando come sia necessario dimostrare non solo la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra le imprese coinvolte, ma anche la concretezza e l'illiceità delle condotte contestate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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