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TRIBUNALE DI VITERBO

Sentenza n. 1137/2022 del 21-11-2022

principi giuridici

In materia di responsabilità extracontrattuale, ai fini della sussistenza dell'obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c., è necessario accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento dannoso, nonché del nesso di causalità giuridica tra l'evento lesivo e le sue conseguenze, dovendo il danno risarcibile essere conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita.

La titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della causa e, pertanto, rientra nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Errore diagnostico e responsabilità sanitaria: la prova del nesso causale


La pronuncia in commento affronta un caso di responsabilità sanitaria derivante da un presunto errore diagnostico. La vicenda trae origine da un incidente stradale con esito mortale, a seguito del quale il conducente del veicolo coinvolto veniva sottoposto ad accertamenti tossicologici. L'esito di tali accertamenti, effettuati presso una struttura sanitaria pubblica, evidenziava la presenza di una sostanza stupefacente. Tale riscontro determinava l'avvio di un procedimento penale per guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e la conseguente sospensione della patente di guida. Il soggetto, a seguito della sospensione della patente, veniva licenziato dal posto di lavoro. Successivi accertamenti, eseguiti presso altre strutture, smentivano la presenza della sostanza stupefacente.
Il soggetto leso citava in giudizio l'azienda sanitaria locale (ASL), chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'erronea diagnosi. L'ASL si difendeva eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiamando in causa la società fornitrice del sistema di analisi utilizzato nel laboratorio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il nesso di causalità tra l'errore diagnostico e i danni lamentati. In particolare, il giudice ha evidenziato che la sospensione della patente di guida sarebbe stata disposta comunque, a prescindere dall'esito degli accertamenti tossicologici, in ragione della gravità dell'incidente stradale e del decesso della persona investita. Il Tribunale ha richiamato un orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la sospensione della patente è legittima anche in caso di investimento di un pedone a bassa velocità, sottolineando che la misura cautelare era indipendente dall'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti.
Il giudice ha quindi ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova che il provvedimento di sospensione della patente fosse stato determinato in via esclusiva dall'erroneo esito dell'esame tossicologico, e non invece dalla gravità del sinistro. In assenza di tale prova, il Tribunale ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'ASL e i danni subiti dall'attore, rigettando la domanda risarcitoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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