TRIBUNALE DI VITERBO
Sentenza n. 512/2022 del 16-05-2022
principi giuridici
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" qualifica il negozio come contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà tipico della fideiussione, salvo evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Nei contratti di conto corrente bancario, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è valida se prevede la reciprocità tra interessi attivi e passivi e sia specificatamente approvata per iscritto.
La commissione di massimo scoperto, in mancanza di specifica pattuizione che ne determini le modalità di calcolo, è nulla per indeterminatezza.
Le fideiussioni "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulle, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione Omnibus: Validità, Limiti Antitrust e Accertamento del Credito Bancario
La pronuncia del Tribunale Ordinario di Viterbo affronta una complessa controversia in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, originata da un contratto di fideiussione omnibus stipulato a garanzia delle obbligazioni di una società a responsabilità limitata. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti dei fideiussori, a fronte di un presunto debito della società garantita.
Gli opponenti contestavano l'esistenza e l'ammontare del credito, eccependo la mancata comunicazione preventiva di messa in mora, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, la nullità della fideiussione per sproporzione dell'importo garantito e per violazione della normativa antitrust. La banca, costituitasi in giudizio, eccepiva la validità della garanzia, qualificandola come contratto autonomo e non come fideiussione, e la piena prova del credito fornita dagli estratti conto. Nel corso del giudizio, interveniva una società cessionaria del credito, che aderiva alle difese della banca.
Il Tribunale, preliminarmente, ha ritenuto ammissibile l'intervento della cessionaria, precisando che la sentenza avrebbe prodotto effetti anche nei suoi confronti. Nel merito, il giudice ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione per mancanza degli originali, ritenendo valida la fideiussione omnibus, purché sia predeterminato l'importo massimo garantito, in conformità all'art. 1938 c.c.
Un punto centrale della decisione riguarda la qualificazione del rapporto. Il Tribunale ha qualificato il contratto come autonomo di garanzia, in ragione della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", incompatibile con il principio di accessorietà tipico della fideiussione. Tale qualificazione comporta che l'obbligo di pagamento del garante persiste a prescindere dalla validità dell'obbligazione garantita.
Tuttavia, il giudice ha ritenuto applicabile anche al contratto autonomo di garanzia la nullità parziale per violazione della normativa antitrust, in relazione alle clausole che riproducono lo schema ABI dichiarato nullo dalla Banca d'Italia. In particolare, sono state dichiarate nulle le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza.
Con riferimento all'ammontare del credito, il Tribunale ha rilevato la mancanza di una pattuizione specifica e determinata della commissione di massimo scoperto (CMS), dichiarandone la nullità per indeterminatezza. Di conseguenza, ha escluso le somme addebitate a tale titolo, rideterminando il credito della banca.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di usurarietà del contratto, in quanto allegata in modo generico dalla parte opponente. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti a pagare alla banca e alla cessionaria intervenuta un importo inferiore a quello originariamente ingiunto, tenuto conto della rideterminazione del credito. Le spese di lite sono state compensate per due terzi, con condanna della banca e della cessionaria intervenuta al pagamento del residuo terzo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.