TRIBUNALE DI VITERBO
Sentenza n. 1104/2023 del 04-11-2023
principi giuridici
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. La costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale.
La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust si configura solo in relazione alle fideiussioni omnibus, aventi la funzione di garantire tutti i debiti contratti dal debitore principale, anche futuri e condizionati, e non anche a quelle specifiche, circoscritte a singole operazioni determinate.
Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 385/1993.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto: Valida la Cessione del Credito in Blocco e la Fideiussione Specifica
La pronuncia in esame affronta un'opposizione a precetto promossa da una persona fisica avverso un atto notificatole da una società di gestione crediti, agendo in qualità di mandataria di un'altra società, per il recupero di una somma derivante da un contratto di mutuo fondiario in cui l'opponente figurava come fideiussore.
L'opponente contestava, in via preliminare, la legittimazione attiva della società creditrice, eccependo la mancata prova della cessione del credito. Nel merito, deduceva la nullità del precetto per inesistenza del titolo esecutivo, sostenendo che il contratto di mutuo, essendo condizionato, non si era perfezionato per mancanza della "traditio" della somma mutuata. Contestava, inoltre, la validità della fideiussione, asserendo la sua conformità allo schema ABI ritenuto illegittimo. Infine, eccepiva la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione. In primo luogo, ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva della società creditrice, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di cessione in blocco di crediti, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che gli avvisi di cessione pubblicati contenevano elementi idonei a individuare il rapporto in questione, quali l'indirizzo web della banca, il codice identificativo e il numero di mutuo.
Quanto alla pretesa nullità del precetto per mancanza del titolo esecutivo, il Tribunale ha evidenziato che, dagli atti, risultava la disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del debitore, elemento sufficiente a riconoscere la validità del contratto di mutuo condizionato come titolo esecutivo. A tal proposito, ha sottolineato la presenza di una dichiarazione del mutuatario di aver ricevuto la somma e la costituzione della stessa in deposito cauzionale infruttifero, circostanza che dimostrava la disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario.
In merito alla validità della fideiussione, il Tribunale ha precisato che la nullità per conformità allo schema ABI si configura solo in relazione alle fideiussioni "omnibus", mentre nel caso di specie la fideiussione rilasciata dall'opponente era una fideiussione specifica, in quanto limitata alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, richiamando l'articolo 41 del Testo Unico Bancario (TUB), che esclude tale obbligo nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.