blog dirittopratico

3.670.971
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI VITERBO

Sentenza n. 1099/2024 del 14-11-2024

principi giuridici

L'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non preclude al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, di riesaminare i fatti emersi nel procedimento penale.

In materia di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento dannoso, il criterio del "più probabile che non" impone di valutare, in termini percentuali, le chances di sopravvivenza del paziente nell'ipotesi di corretta esecuzione del trattamento terapeutico, escludendo la sussistenza del nesso causale qualora la probabilità di sopravvivenza non raggiunga una percentuale tale da rendere più probabile che non l'evitabilità dell'evento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assoluzione Penale e Accertamento della Responsabilità Civile Medica: Autonomia dei Giudizi e Valutazione del Nesso Causale


Una recente pronuncia del Tribunale di Viterbo ha affrontato un caso di presunta responsabilità medica, sollevando questioni cruciali sull'autonomia tra giudizio penale e civile, nonché sulla valutazione del nesso causale in ambito sanitario. La vicenda trae origine dal decesso di un soggetto, a seguito di un intervento del servizio di emergenza ###. I familiari, agendo in qualità di eredi, hanno promosso un'azione risarcitoria nei confronti del medico intervenuto e dell'azienda sanitaria, lamentando una condotta omissiva che avrebbe determinato la perdita di chance di sopravvivenza del congiunto.
Nel corso del giudizio, i convenuti hanno sollevato diverse eccezioni, tra cui l'esistenza di una precedente sentenza penale di assoluzione nei confronti del medico, emessa con la formula "il fatto non sussiste". I ricorrenti hanno contestato tale eccezione, evidenziando la diversità dei criteri di accertamento probatorio nei due ambiti processuali. In particolare, hanno sottolineato come nel processo penale la colpa debba essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", mentre nel processo civile è sufficiente la prova del "più probabile che non".
Il Tribunale, nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria. Il giudice ha evidenziato che, nonostante i ricorrenti avessero fatto riferimento alla "perdita di chance di sopravvivenza", la loro pretesa risarcitoria era in realtà fondata sull'evento morte del congiunto, ascrivibile alla condotta omissiva dei sanitari. Pertanto, l'indagine sulle "chance" doveva essere condotta in relazione al nesso di causalità tra la condotta e l'evento, e non come autonoma voce di danno risarcibile.
Il Tribunale ha poi richiamato la sentenza della Corte di Cassazione penale, che aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il decesso del paziente. La Suprema Corte, infatti, aveva ritenuto che, anche ipotizzando un corretto intervento sanitario, la probabilità di sopravvivenza del paziente sarebbe stata estremamente bassa, non superando una determinata percentuale.
Il giudice civile ha quindi applicato il criterio del "più probabile che non" alla valutazione del nesso causale. In base a tale criterio, è necessario accertare se la condotta diligente, omessa dal medico, avrebbe determinato la sopravvivenza del paziente con una probabilità superiore all'evento contrario. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la "chance" di sopravvivenza non avesse raggiunto quel grado di probabilità idoneo a integrare il nesso causale, in quanto la perizia medico-legale aveva accertato che la causa del decesso era da ascrivere a un evento cardiaco acuto, aggravato da una preesistente patologia coronarica non diagnosticata. L'eventuale manovra di rianimazione cardiopolmonare avrebbe potuto impedire il decesso con una probabilità limitata, insufficiente a fondare la responsabilità civile dei sanitari.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

TRIBUNALE DI VITERBO VERBALE DI UDIENZA del 14/11/2024 r.g.n. 986/24 All'udienza del 14/11/2024 innanzi alla D.ssa ### è presenti gli avv.ti ### e l'av.v ### che, nel riportarsi a tutto quanto dedotto e spiegato nel ricorso introduttivo, impugnano e contestano tutte le eccezioni formulate dai resistenti come di seguito elencato: 1. l'eccezione di improcedibilità della domanda per aver esperito prima il procedimento di mediazione e successivamente depositato il ricorso 696 bis cpc è infondata, la legge ### non fissa alcuna preclusione nella proposizione delle due azioni, comunque in sede ###è stata esperita la consulenza tecnica e la CTU era necessaria al fine di quantificare il danno e la perdita di chance.  2. Altresì infondata è l'eccezione del giudicato della sentenza penale di assoluzione del ### in quanto il giudice penale, nel seguire il suo ragionamento, deve per l'appunto accertare la colpa dell'imputato e il nesso causale con l'elemento oggettivo del reato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, al fine di erogare la condanna senza contravvenire alla garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Il giudizio civile, invece, deve accertare la colpa dell'agente e il nesso di causalità con l'evento dannoso per finalità completamente diverse, seguendo la diversa regola del “più probabile che non”. Da questo ne consegue che, in casi come quello di specie, l'oggetto del giudizio penale deve essere particolarmente tenuto distinto da quello civile, anche se apparentemente si tratta degli stessi fatti e delle stesse dinamiche comportamentali. 
In sede civile, a differenza di quella penale, è infatti sufficiente un minor grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, sia sul piano oggettivo (fatto e nesso causale) che soggettivo (dolo o colpa). Ciò comporta che il giudice civile non deve ritenersi vincolato dagli accertamenti del giudice penale, e può agire liberamente nella ricostruzione del fatto e delle circostanze, così come sulla valutazione del rapporto di consequenzialità tra la condotta del medico e l'evento dannoso. In altri termini, ciò che risulta insufficiente per una condanna penale, può invece essere addirittura ridondante per una condanna civile, dal momento che il diverso criterio nella valutazione delle prove porta facilmente a conclusioni differenti. 
Quindi il fatto che il ### sia stato assolto con la formula “il fatto non sussiste” non esonera il Giudice Civile davanti al quale sia stata proposta l'azione per risarcimento dei danni dal riesaminare i fatti emersi dal procedimento penale 3. Per quel che riguarda il merito la domanda soprattutto in ordine alla perdita di chance di sopravvivenza è fondata come si evince dalla stessa sentenza della corte di Cassazione allegata in atti a pag. 3 ove i Giudici statuiscono che “l'inosservanza della regola cautelare ha privato la vittima di marginali chances di sopravvivenza” sicché la causalità potrebbe ritenersi sussistente in base alla teoria dell'aumento del rischio. 
Tale considerazione è stata altresì evidenziata anche dagli stessi ### i quali nelle conclusioni affermano “gli interventi del pronto soccorso e di rianimazione risultano censurabili per la mancata attuazione al momento dell'accesso delle doverose manovre di rianimazione cardiovascolare” e affermano poi “all'esito di un diverso comportamento dei sanitari il decesso poteva essere impedito con una probabilità dal 10 al 20. 
Alla luce di quanto sopra, si insiste nell'accoglimento del presente ricorso, presentato ex art.281 dedices c.p.c. a seguito di quanto dispone la riforma ### che ha abrogato il procedimento, ex art. 702 c.p.c. Si conclude riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso si chiede la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti, nonché al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno per la perdita di chance di sopravvivenza. 
Si insiste nell'ammissione delle prove cosi come articolate nel ricorso, ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte. 
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. È altresì presente l'avv. to ### il quale si riporta a tutte le proprie eccezioni e deduzioni. Insiste per il rigetto della domanda e chiede la condanna alle spese della fase cautelare e della presente fase di merito. 
Gli avv.ti ### insistono nell'impugnare e contestare le eccezioni avversarie per come spiegato nei propri scritti difensivi tutti, chiedendone l'integrale accoglimento, insistendo nel proseguimento del giudizio per come instaurato. Diversamente chiedono l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e onorari di causa in favore degli stessi avvocati quali antistatari. 
E' comparso per l'### 118 l'Avv. ### il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quanto già dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione e risposta.  ###. ### si associa, altresì, alla eccezione preliminare di inammissibilità del presente procedimento spiegata dal procuratore del Dott. ### per aver già esperito il procedimento di mediazione.  ###. ### infine, insiste affinché il Giudice adito voglia escludere ogni e qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. ### e conseguentemente, in capo all'### 118 in relazione al decesso occorso in data ### al Sig. ### in virtù della sentenza 41893 del 17.09.2019 della Corte di Cassazione Penale - ####. ### chiede che la causa venga trattenuta in decisione e discussione orale ex. art.  281 sexies c.p.c. 
Il giudice si ritira in camera di consiglio e successivamente dà lettura di quanto segue REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa ### all'udienza del 14.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 986/2022 del R.G.A.C. pendente tra ### nata a ### il ### (c.f. ###), ### nato a ### il ### (c.f. ###), ### nato a ### il ### (c.f.  ###), e ### nata a ### l' ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv ### rappresentati e difesi dagli avv.ti #### e ### come da procura allegata al ricorso ricorrenti e ### nato a ### (### il ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente e ### - ### 118 (p. IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente ### responsabilità professionale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 undecies i ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi del sig. ### chiedevano al Tribunale di ### di condannare i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per il decesso del proprio congiunto ### in ragione della perdita di chances di sopravvivenza derivata dal comportamento dei sanitari convenuti, come accertato nel ricorso ex 696 bis c.p.c., nonché alla refusione alle spese di lite per entrambi i giudizi. 
A fondamento della domanda allegavano: che con ricorso ex 696 bis c.p.c. (r.g.n. 2409/2022) adivano l'intestato tribunale per la nomina di un c.t.u. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la colpa e il nesso di causalità tra la condotta omissiva medica e il decesso del sig. ### pittore avviato al successo in ambito internazionale e non ancora quarantenne, occorso il ### in ### al ### che, infatti, i sanitari dell'### 118 - dott. ### e l'infermiere ### - constatavano solo alle ore 02:55 il decesso del de cuius; che il dott. ### non appena giunto sul luogo, non si attivava per praticare alcuna manovra di rianimazione del paziente, impedendogli ogni possibilità di sopravvivenza; che l'intervento dell'### veniva sollecitato dalla convivente del de cuius, la quale in quella notte riferiva che lo stesso presentava eccessi convulsivi, fatica nel respirare e perdite di urina; che il mezzo di soccorso, munito della strumentazione necessaria per la rianimazione, partiva solo alle ore 02:41 per giungere sul posto alle 02:50; che non veniva effettuata alcuna manovra rianimatoria; che, con sentenza n. 93/2014 l'intestato tribunale dichiarava assolto il dott. ### ma nella successiva fase di appello (r.g. 13792/2014) la Corte d'appello di ### nominato un collegio peritale, di cui faceva proprie le conclusioni, lo dichiarava penalmente responsabile della morte del sig. ### e lo condannava al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e al risarcimento dei danni da liquidarsi in sparata sede civile; che la composizione bonaria della lite, anche tramite il procedimento di mediazione non andavano a buon fine, che, proposto il ricorso ex 696 bis, non veniva accertato il nesso di causalità tra la condotta omissiva in occasione dell'intervento dell'### e l'evento del danno, ma la perdita di chances di sopravvivenza nella misura del 10-20%. 
Nella resistenza dei convenuti la causa veniva discussa all'odierna udienza e la domanda va rigettata. 
In primo luogo, va chiarito che gli attori, seppure hanno parlato di perdita di chances di sopravvivenza di ### hanno richiesto il risarcimento del danno causato dalla morte del congiunto. Dalla narrazione della citazione si evince infatti che ciò che si ascrive alla condotta omissiva dei sanitari è l'evento morte del sig. ### che avrebbe potuto esser evitato con una certa percentuale di successo se si fossero effettuate le doverose manovre di rianimazione. 
Infatti, in ordine al nesso di causalità, la citazione afferma che “il danno conseguenza patito dal paziente è evidente, poiché l'errore medico ha prodotto quale effetto, nel caso che ci occupa, il venir meno della possibilità di sopravvivenza in capo al sig. Picozza” così che l'indagine sulle chances va condotta in relazione al nesso di causalità e non quale posta attiva di cui si chiede il risarcimento. 
Orbene, la sentenza della Corte di Cassazione penale n.41893/2019 ha assolto il dott. ### perché il fatto non sussiste, ritenendo che tra fatto ed evento morte non vi fosse il nesso di causalità in base al criterio di alto grado di credibilità razionale e cioè di elevata credibilità logica o di probabilità logica prossima alla certezza richiesto, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del nesso causale. 
In particolare, la Cassazione ha ritenuto, in base al giudizio controfattuale, l'impossibilità di ascrivere alla condotta dei sanitari l'evento infausto poiché, pur ipotizzando come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa, l'evento avrebbe avuto luogo con elevato grado di credibilità razionale poiché l'assenza delle manovre rianimatorie hanno privato il sig. ### della possibilità di sopravvivere solo per una percentuale tra il 2% e l'11% ovvero del 23% in caso di emersione di ritmo defibrillabile, così che non si è ritenuto sussistente il nesso causale. 
Gli attori ritengono che tali conclusioni non valgano in questa sede ###base alla regola del “più probabile che non”. 
La sussistenza del nesso di causalità va però esclusa in base a tale criterio poiché essa impone di verificare se la diligente condotta, che si assume colposamente omessa dal medico, avrebbe, con ragionevole probabilità — superiore alla probabilità dell'evento contrario — determinato la sopravvivenza del ### e quindi evitato il suo decesso. 
In altri termini, l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta e l'evento secondo il criterio del “più probabile che non” impone di valutare le chances di sopravvivenza del paziente, nell'ipotesi di corretta esecuzione del trattamento terapeutico, in termini percentuali così da stabilire secondo criteri scientifico-statistici se l'evento sarebbe o meno stato evitato in presenza del comportamento omesso, non potendosi ragionevolmente ricondurre alla causalità necessaria a fondare la responsabilità civile una sopravvivenza labile e teorica e non supportata dal punto di vista scientifico probabilistico.  ### il criterio di giudizio del “più probabile che non” la chances rileva, quindi, quale fattore incidente sul nesso di causalità e idoneo ad apprezzare il grado di determinazione dell'evento, operato pur sempre secondo il giudizio controfattuale, e non quale autonoma posta attiva, suscettibile di risarcimento. 
Orbene, nella specie la chance di sopravvivenza non ha raggiunto quel grado di percentuale idonea ad integrare la regola del “più probabile che non” poiché, come emerso dalla perizia svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, la causa del decesso di ### è da ascrivere a “### elettrica”, giustificata da una malattia coronarica preesistente e mai precedentemente diagnosticata”. 
Il ctu ha chiarito che l'eventuale manovra di rianimazione cardiopolmonare da parte dei sanitari avrebbe potuto impedire il decesso con una probabilità del 10% o 20% e pertanto ha escluso il nesso causale con la censurata condotta omissiva dei sanitari. 
La domanda va pertanto rigettata; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Rigetta la domanda - condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore di ### e ### - ### 118 che liquida in ### ciascuno, oltre accessori di legge e al rimborso di ### in favore di ### Così deciso in ### all'udienza del 14.11.24 

Il giudice
Dott.ssa ###

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22642 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.148 secondi in data 23 dicembre 2025 (IUG:D7-5DBFA9) - 1501 utenti online