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TRIBUNALE DI VITERBO

Sentenza n. 1099/2024 del 14-11-2024

principi giuridici

L'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non preclude al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, di riesaminare i fatti emersi nel procedimento penale.

In materia di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento dannoso, il criterio del "più probabile che non" impone di valutare, in termini percentuali, le chances di sopravvivenza del paziente nell'ipotesi di corretta esecuzione del trattamento terapeutico, escludendo la sussistenza del nesso causale qualora la probabilità di sopravvivenza non raggiunga una percentuale tale da rendere più probabile che non l'evitabilità dell'evento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assoluzione Penale e Accertamento della Responsabilità Civile Medica: Autonomia dei Giudizi e Valutazione del Nesso Causale


Una recente pronuncia del Tribunale di Viterbo ha affrontato un caso di presunta responsabilità medica, sollevando questioni cruciali sull'autonomia tra giudizio penale e civile, nonché sulla valutazione del nesso causale in ambito sanitario. La vicenda trae origine dal decesso di un soggetto, a seguito di un intervento del servizio di emergenza ###. I familiari, agendo in qualità di eredi, hanno promosso un'azione risarcitoria nei confronti del medico intervenuto e dell'azienda sanitaria, lamentando una condotta omissiva che avrebbe determinato la perdita di chance di sopravvivenza del congiunto.
Nel corso del giudizio, i convenuti hanno sollevato diverse eccezioni, tra cui l'esistenza di una precedente sentenza penale di assoluzione nei confronti del medico, emessa con la formula "il fatto non sussiste". I ricorrenti hanno contestato tale eccezione, evidenziando la diversità dei criteri di accertamento probatorio nei due ambiti processuali. In particolare, hanno sottolineato come nel processo penale la colpa debba essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio", mentre nel processo civile è sufficiente la prova del "più probabile che non".
Il Tribunale, nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria. Il giudice ha evidenziato che, nonostante i ricorrenti avessero fatto riferimento alla "perdita di chance di sopravvivenza", la loro pretesa risarcitoria era in realtà fondata sull'evento morte del congiunto, ascrivibile alla condotta omissiva dei sanitari. Pertanto, l'indagine sulle "chance" doveva essere condotta in relazione al nesso di causalità tra la condotta e l'evento, e non come autonoma voce di danno risarcibile.
Il Tribunale ha poi richiamato la sentenza della Corte di Cassazione penale, che aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il decesso del paziente. La Suprema Corte, infatti, aveva ritenuto che, anche ipotizzando un corretto intervento sanitario, la probabilità di sopravvivenza del paziente sarebbe stata estremamente bassa, non superando una determinata percentuale.
Il giudice civile ha quindi applicato il criterio del "più probabile che non" alla valutazione del nesso causale. In base a tale criterio, è necessario accertare se la condotta diligente, omessa dal medico, avrebbe determinato la sopravvivenza del paziente con una probabilità superiore all'evento contrario. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la "chance" di sopravvivenza non avesse raggiunto quel grado di probabilità idoneo a integrare il nesso causale, in quanto la perizia medico-legale aveva accertato che la causa del decesso era da ascrivere a un evento cardiaco acuto, aggravato da una preesistente patologia coronarica non diagnosticata. L'eventuale manovra di rianimazione cardiopolmonare avrebbe potuto impedire il decesso con una probabilità limitata, insufficiente a fondare la responsabilità civile dei sanitari.
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testo integrale


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