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TRIBUNALE DI VITERBO

Sentenza n. 25/2024 del 09-01-2024

principi giuridici

Ai fini del riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, rilevante ai fini della prelazione agraria, le carenze relative all'iscrizione nel registro delle imprese o nella gestione previdenziale ### attengono a profili meramente amministrativi e non precludono il riconoscimento di detta qualità.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione agraria, la comunicazione al coltivatore confinante della volontà di vendere il fondo deve avvenire in forma scritta ad substantiam.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prelazione Agraria: Accertamento dei Requisiti Soggettivi e Oggettivi del Coltivatore Diretto


La pronuncia in esame verte su una controversia in materia di prelazione agraria, promossa da un soggetto che rivendicava il diritto di riscattare un terreno confinante con la sua proprietà, oggetto di compravendita tra terzi. L'attore, proprietario di un appezzamento limitrofo, adiva il Tribunale al fine di vedersi riconosciuto il diritto di prelazione e, conseguentemente, di ottenere il trasferimento della proprietà del terreno in questione, offrendo il pagamento del prezzo originariamente pattuito.
I convenuti, acquirenti del terreno, si opponevano alla domanda, contestando la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo all'attore per l'esercizio del diritto di prelazione. In particolare, eccepivano che l'attività lavorativa principale svolta dall'attore, in quanto dipendente pubblico, fosse incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto, necessaria per l'esercizio del diritto di prelazione. Contestavano, inoltre, che l'eventuale acquisto del terreno avrebbe comportato il superamento dei limiti di estensione previsti dalla legge per i terreni direttamente coltivabili. Ulteriormente, i convenuti sostenevano che l'attore fosse comunque a conoscenza della volontà di vendere dei proprietari originari, circostanza che, a loro dire, precludeva l'esercizio del diritto di riscatto.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto in capo all'attore, ha accolto la domanda. Il giudice ha ritenuto che, sulla base delle risultanze della perizia, l'attore avesse dimostrato di dedicare al fondo di sua proprietà un'adeguata forza lavoro, tale da soddisfare i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, anche tenuto conto dell'attività lavorativa svolta e dell'età. Il Tribunale ha, altresì, escluso che l'eventuale superamento dei limiti di estensione dei terreni direttamente coltivabili potesse costituire un ostacolo all'esercizio del diritto di prelazione, avendo il consulente tecnico accertato che la capacità lavorativa dell'attore era sufficiente a garantire la coltivazione diretta di entrambi i fondi. Infine, il giudice ha ritenuto irrilevante la questione della conoscenza, da parte dell'attore, della volontà di vendere dei proprietari originari, in quanto, ai fini della prelazione agraria, la comunicazione al coltivatore confinante deve avvenire in forma scritta, requisito che nel caso di specie non era stato rispettato. Pertanto, il Tribunale ha disposto il trasferimento della proprietà del terreno in favore dell'attore, subordinandolo al pagamento del prezzo pattuito, e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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