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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 483/2024 del 08-01-2024

principi giuridici

Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore richiesta dall'art. 1141, comma 2, c.c., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore, ivi compreso il negozio nullo dal quale scaturisca l'investitura possessoria in capo all'accipiens.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Usucapione: la rilevanza dell'atto nullo ai fini del mutamento della detenzione in possesso


La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia riguardante il rilascio di un immobile e la contestuale domanda di usucapione. La vicenda trae origine da un'azione promossa da una persona che rivendicava la proprietà di un immobile in virtù di un testamento, nei confronti di altri soggetti che lo detenevano. Questi ultimi, a loro volta, avevano eccepito di possedere l'immobile da tempo immemorabile, invocando l'usucapione e, in subordine, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti.
Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda principale di rilascio e accolto la domanda riconvenzionale di usucapione. La Corte d'Appello, riformando parzialmente la decisione, aveva rigettato la domanda di usucapione. Secondo i giudici di secondo grado, chi deteneva l'immobile non aveva dimostrato di aver compiuto atti idonei a mutare la detenzione in possesso, avendo ammesso di aver ricevuto l'immobile per "donazione verbale" dal precedente proprietario. Tale donazione, tuttavia, era nulla per difetto di forma, e pertanto si doveva ritenere che la detenzione fosse continuata a titolo di mero comodato.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte, a seguito del ricorso proposto da chi aspirava all'usucapione. La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell'articolo 1141 del Codice Civile. I giudici di legittimità hanno richiamato un principio consolidato, secondo cui, ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, qualora il mutamento del titolo derivi da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore. In altre parole, la Corte ha ribadito che anche un atto nullo, come una donazione verbale, può essere idoneo a trasferire la signoria di fatto sulla cosa e a far decorrere il termine per l'usucapione, qualora sia inequivocabile la volontà del proprietario di cedere il possesso del bene.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché si attenga al principio di diritto enunciato e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale, proposto dalla parte che rivendicava la proprietà dell'immobile, è stato dichiarato assorbito.
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testo integrale


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