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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 483/2024 del 08-01-2024

principi giuridici

Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore richiesta dall'art. 1141, comma 2, c.c., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore, ivi compreso il negozio nullo dal quale scaturisca l'investitura possessoria in capo all'accipiens.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Usucapione: la rilevanza dell'atto nullo ai fini del mutamento della detenzione in possesso


La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia riguardante il rilascio di un immobile e la contestuale domanda di usucapione. La vicenda trae origine da un'azione promossa da una persona che rivendicava la proprietà di un immobile in virtù di un testamento, nei confronti di altri soggetti che lo detenevano. Questi ultimi, a loro volta, avevano eccepito di possedere l'immobile da tempo immemorabile, invocando l'usucapione e, in subordine, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti.
Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda principale di rilascio e accolto la domanda riconvenzionale di usucapione. La Corte d'Appello, riformando parzialmente la decisione, aveva rigettato la domanda di usucapione. Secondo i giudici di secondo grado, chi deteneva l'immobile non aveva dimostrato di aver compiuto atti idonei a mutare la detenzione in possesso, avendo ammesso di aver ricevuto l'immobile per "donazione verbale" dal precedente proprietario. Tale donazione, tuttavia, era nulla per difetto di forma, e pertanto si doveva ritenere che la detenzione fosse continuata a titolo di mero comodato.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte, a seguito del ricorso proposto da chi aspirava all'usucapione. La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell'articolo 1141 del Codice Civile. I giudici di legittimità hanno richiamato un principio consolidato, secondo cui, ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, qualora il mutamento del titolo derivi da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore. In altre parole, la Corte ha ribadito che anche un atto nullo, come una donazione verbale, può essere idoneo a trasferire la signoria di fatto sulla cosa e a far decorrere il termine per l'usucapione, qualora sia inequivocabile la volontà del proprietario di cedere il possesso del bene.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché si attenga al principio di diritto enunciato e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale, proposto dalla parte che rivendicava la proprietà dell'immobile, è stato dichiarato assorbito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 8319/18 R.G. proposto da: ### (C.F. ###) e S ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avvocato ### (C.F. ###), giust a procura in atti; - ricorrenti - contro ### ( C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F. ###), giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la senten za n. 7 49/2017 della ####'APPELLO di CAGLIARI, depositata in data ###; udita la relazione d ella causa svolta nella pub blica udienza d el 07/12/2023 dal ### 2 di 9 il P.M. in persona del S ostitut o ### L'#### ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rige tto de l ricorso incidentale; per la p arte ricorrent e l'avv.  ### riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; per la parte resistente l'avv.  ### riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del ricorso principale.  ### 1. ### ngiu agì nei confron ti di ### e ### chiedendo il rilascio d'un immobile, del quale si era detta proprietaria testamentaria per successione in morte di ### detenuto senza titolo dai convenuti, i quali dedussero che la ### s, unitamente al di lei coniuge (defunto nel 2006) aveva posseduto con animo propriet ario l'e dificio sin dal 1990 e che il compossesso si era este so a ### o ####, fin dall a nascita di quest'ult imo (19 95); proposero, di conseguenza, domanda riconvenzionale d'usucapione e, in subordine di condanna al rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti sul bene.  2. ### ale di ### iari rigettò la doman da principale e accolse la riconvenzionale.  3. ### d'appello di ### ribaltando in parte la decisione di primo grado, rigettò la domanda riconvenzionale della ### 4. Il diver so opinam ento del ### ice di secondo grado, consiglia, sia pure in sintesi, di riprendere il ragionamento decisorio della ### locale, limitatamente a quel che ancora residua d'utile.  4.1. Accogliendo il secondo motivo d ell'appellant e ### la ### terr itoriale sostiene che la ### non aveva al legato che il rapporto con il bene era iniziato come possesso, bensì a titolo di detenzione e non aveva prova to di av er compiuti atti ido nei a 3 di 9 mutare la seconda nel primo. La sentenza soggiunge che l'appellata aveva ammesso di av ere ricevuto l'immo bile per “donazione verbale” del propriet ario ### e, pertanto, a cagione della palese null ità del contratto, dovevasi ritenere che avesse continuato a usufruire dell'immobile a titolo di mero comodato. 
Per contro, aveva disatteso an che la domanda p rincipale di rivendicazione addebitando alla ### di non aver assolto all'onere della prova sulla stessa incombente 5. ### e ### proponevano ricorso avverso la sentenza d'appello sulla base di un solo motivo.  ### resi steva con controricorso, in seno al quale avanzava ricorso incidentale fondato, anch'esso su un solo motivo.  6. ### relatore, formulava proposta ai sensi dell'allora vigente art. 380bis cod. pro c., di <<improcedibilità per omesso deposito copia autentica della sentenza impugnata e relativa notifica>>, rime ttendo la causa alla trattazione in camera di consiglio non partecipata della ### 7. La ricorrente depositava memoria, datata 13/2/2019. Con la memoria evidenziava di non essere incorsa nell'improcedibilità ipotizzata, stante che la sente nza impugnata non le era stata notificata e, quindi, al fine della verifica del rispetto del termine per ricorrere occorreva fare esclusivo riferimento al cd. termine lungo.  8. ### . ### con ordinanza depositat a il ###, <<considerato che appare opportuno rim ettere la tratt azione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria>>, disponeva di conseguenza.  9. Fissata per la trattazione l'odierna pubblica udienza, il P.G.  ha depositato conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE. 4 di 9 1. Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza del Collegio sul punto è utile premettere all'esame del m erito che , come aff ermato da questa ### <<nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non de ve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima in terlocuzi one fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possi bilità per quest'ultimo, all'esito del contraddit torio scritto con l e parti e de lla discussio ne in camera di consiglio, di confermarla o di non condi viderla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sez ione semplice, in base all'art. 3 91 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono m utati all'esito del ### o di intesa tra la ### di cassazione, il ### e l'Avvocatura generale dello Stato sull'appl icazione del "nuovo rit o" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanz a camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta propo sta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relato re, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, 4, c.p.c.>> (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 Rv.  657246; Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 27305 del 07/10 /2021 Rv.  662443). Ed ancora: <<in tema d i ricusazione nel l'ambito de l procedimento di cassazione ex art. 38 0-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione d i cui all'art . 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo 5 di 9 menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e del la discussion e in camera d i consiglio , di confermarla o modificarla>> (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019 Rv. 653507).  2. Deve preliminarmente affermarsi la procedibilità del ricorso.  2.1. Appare utile una, pur sommaria, ricostruzione dei principi, oramai consolidatis i, elaborati da questa ### di legit timità in materia d'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 cod. proc.  Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualu nque o stacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legi ttimità, n ell'ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d'assicurare l'ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autorespo nsabilità della p arte processuale, che, aden do la ### è chiam ata al tempestivo deposito degli atti di cui all'art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all'esame della domanda di giustizia in sede di legittimità. 
Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell'onere del tempestivo deposito della copia au tentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termin e di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elett ronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di at testazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attest azione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione 6 di 9 ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia inform ale all'originale; nell'ip otesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiaraz ione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analo gica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 02; conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021).   Inoltre, solo se il ricorrente ha affermato essere stato avviato il termine breve per ricorrere, decorrente ai sensi dell'art. 326 cod.  proc. civ., col fatt o stesso di aver dic hiarato che la sentenza impugnata gli era stata notificata dalla controparte, è suo preciso onere processuale (art. 369, co. 2, n. 2 cod. proc. civ.) dimostrare la non consumazione del dies ad quem, dep ositando la relata di notifica della sentenza in questione. 
È e vidente che, quanto al primo profilo, non si re gistra contestazione alcuna della con troparte e, quanto al secondo, la parte ricorre nte ebbe a dichiarare in ricorso che la sentenza impugnata non le era stata notificata, di talché era asso ggettata solo al rispetto del cd. termine lungo e, nella specie, l'onere risulta assolto (la sentenza venne pubblic ata il ### e il ricorso avviato alla notifica il ###.  3. Con il ricorso principale viene denunciata violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 1141, co. 2, cod.  Il nucl eo fondamentale della dog lianza investe la qualità del rapporto intercorso tra la res e la ricorrente. La circostanza che nel 1990 il proprietario dell'imm obile aveva donato lo stesso alla esponente, che allo stesso titolo lo aveva accettato, m ediante negozio nullo, perché privo della forma prescritta ad substantiam, 7 di 9 non era di ostacolo alla volontà dell'originario proprietario di voler cedere la sign oria di fatt o sulla cosa e che qua le possedit rice la ### aveva goduto del fabbricato.  4. Con il ricorso inciden tale vien e denunciat a <<violazione, erronea e falsa applicazione>> degli artt. 948, 2697, 2700 e 2727 cod. civ., per essere stata rigettata la domanda di rivendicazione della deducente, nonostante la produzione di pubblico testamento del 17/10 /2012, con il quale ### aveva nominato la ### (sua convivente) erede unive rsale, della denuncia di successione e d ell'estratt o catastale. ### di merito aveva violato il principio dell 'attenuaz ione dell'onere della prova , elaborato in sede di legittimità, laddove il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o a uno dei danti causa dell'attore.  5. Il ricorso principale è fondato e, di conseguenza, quello incidentale resta assorbito.  5.1. La sentenza non si è attenuta e neppure ha preso in esame il principio di diritto affermato da questa ### secondo il quale ai fini del mutamento della detenzione in possesso, l'opposizione del detentore nei confronti del possessore , richiesta dal seco ndo comma dell 'art.1141 cod. civ., non è necessaria qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore (nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il mut amento della detenzione in possesso si e ra verificato per avere il proprietario, sia pure con atto nullo per difetto di forma, donato il bene al conduttore e questi accettato, considerando tale momento utile ai fini del decorso del termine per l'usucapione) - Sez. 2, 16/04/2007, Rv. 596954 -. 8 di 9 Principio questo ri badito a riguardo di ogni a ltra fattispecie negoziale nulla dalla quale scaturisca, comunque, l' investitura possessoria in capo all'accipiens. 
Così si è chiarito che ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell 'art. 1141 cod.  civ., qualora il mutamento del tito lo scaturisca d a un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore (nel caso di specie, la S.C. ha, p erciò, confermato la sentenza impug nata, che aveva dichiarato l'acquisto di un fondo per usucapione, sul presupposto che il mutamento della detenzione in possesso si era verificato per avere l'ente pro prietario, sia pure con atto nullo per difetto di forma, venduto l'im mobile al conduttore accettandone la somma versatagli e senza che l'ente succeduto avesse preteso successivi versamenti o pigioni, considerando tale momento, verificatosi oltre venti anni prima dell'introduzione della domanda, utile ai fini del decorso del termin e per l'usucap ione) - ### 2, n. 130 08, 27/05/2010, Rv. 613027-.  6. Accolto, pertanto il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale, la sentenza deve essere cassata con rinvio.  ### del rinvio deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra richiamato e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il ricorso principale e dic hiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### 9 di 9 d'appello di ### altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella came ra di consigl io di giorno 7  

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