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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 6894/2024 del 14-03-2024

principi giuridici

Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o, in genere, di eccezioni di natura processuale.

La riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Il difetto di sottoscrizione di un atto processuale è causa di inesistenza dell'atto solo quando non sia desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova nel Lavoro Supplementare: Una Questione di Dettaglio


La pronuncia in esame affronta un tema ricorrente nel diritto del lavoro: l'onere della prova relativo al lavoro supplementare svolto da un dipendente part-time. La vicenda trae origine da una richiesta di una lavoratrice che rivendicava il pagamento di differenze retributive, sostenendo di aver svolto, durante il rapporto di lavoro part-time, ore supplementari non retribuite.
In primo grado, il giudice aveva rigettato la domanda della lavoratrice. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, accogliendo integralmente le pretese della dipendente. I giudici di secondo grado hanno posto l'accento sulla ripartizione dell'onere probatorio. Hanno infatti affermato che, in presenza di un contratto part-time che definisce un orario di lavoro specifico, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento di ore supplementari rispetto a quanto pattuito. Una volta fornita tale prova, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver regolarmente corrisposto la retribuzione per il lavoro extra svolto.
Nel caso specifico, la Corte d'Appello ha ritenuto che la lavoratrice avesse assolto il proprio onere probatorio, producendo testimonianze che confermavano lo svolgimento di attività lavorativa anche in orario pomeridiano. Di contro, il datore di lavoro non era riuscito a dimostrare né di aver pagato il compenso per il lavoro supplementare, né di aver contestato specificamente il mancato godimento delle ferie da parte della dipendente.
Il datore di lavoro ha impugnato la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro, la mancata pronuncia su alcune eccezioni processuali, la violazione delle norme sull'onere della prova e vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso.
In particolare, la Cassazione ha ribadito che il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito implica un rigetto implicito delle eccezioni processuali sollevate. Ha inoltre sottolineato che la valutazione delle prove testimoniali è prerogativa del giudice di merito e non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non si configuri un'omissione di esame di un fatto storico decisivo e controverso tra le parti. Infine, la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio di motivazione tale da inficiare la sentenza impugnata, evidenziando come la Corte d'Appello avesse fornito una motivazione articolata e coerente a sostegno della propria decisione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 496/2019 r.g., proposto da ### avv. ### elett. dom.to in ###, ### presso avv. ### rappresentato e difeso da se stesso.  ricorrente contro ### elett. dom.ta in ### n. 4, ### presso studio legale ### rappresentata e difesa d agli avv .ti ### e ### controricorrente avverso la sentenza d ella Corte d'A ppello di Catanzaro n. 981/2018 pubblicata in data ###, n. r.g. 1085/2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024 dal ### dott. ### Viste le conclusioni scritte depositate dal P .M., in persona del ### dott. ### Udita la discussione del difensore della controricorrente.  ###: lavoro privato - sentenza - censurabilità del difetto di motivazione - limiti 1.- ### assumeva di aver lavora to con contratto di lavoro subordinato part time, alle dipendenze dell'av v. ### con mansioni di segretaria, qualifica di impiegata IV livello ccnl di settore, dal 28/10/1998 al 13/05/2008, data in cui era stata oralmente licenziata senza preavviso. 
Deduceva di aver sempre lavorato anche di pomeriggio, svolgendo dunque lavoro supplementare, che tuttavia non le era stato retribuito. 
Adìva il ### ale d i ### per ottenere, previo acc ertamento dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, la condanna dell'avv. ### al pag amento della complessiva somma di ### a titolo di differenze retributive per compenso di lavoro supplementare, per retribuzione di maggio 2008, ratei di 13^ e 14^ mensilità 2008, indennità sostitutiva di ferie non godute relative all'anno 2008 e t.f.r.  2.- Radicatosi il contradd ittorio, istruita la causa, il ### adìto rigettava la domanda.  3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in accoglimento del gravame proposto dalla ### accoglieva integralmente la domanda. 
A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il contratto di lavoro prodotto prevedeva un part time orizzontale di quattro ore giornaliere per cinque giorni a settimana, con orario dalle 08,30 alle 12,30; b) l'onere della prova gravante sulla lavoratrice era dunque limitato alla dimostrazione del lavoro pomeridiano, in quanto lavoro supplementare oggetto della domanda; c) tutti i testimoni escussi, com e ammesso pure dal ### hann o confermato che la ### aveva lavorato pure di pomeriggio e tanto basta a far ritenere assolto l'onere probatorio; d) la circostanza eccepita dal convenuto, secondo cui a partire dal 2005 la ### si sarebbe sempr e asse ntata dallo stud io per recarsi in campagna per la raccolta degli agrumi da novembre a febbraio di ogni anno solare, non è stata in alcun modo dimostrata; e) provato il lavoro supplementare pomeridiano, era onere del datore di lavoro dimostrare di averne pagato il compenso, così come per le quote di 13^ e 14^ mensilità maturate nel 2008, per i tredici giorni lavorati 3 nel mese di maggio 2008 ed il t.f.r., ma tale onere probatorio non è stato assolto; f) quanto alle ferie per il 2008 , il mancato g odimento deve ritenersi provato in quanto non specificamente contestato dall'appellato; g) i conteg gi elaborati dall'app ellante in primo gr ado sono redatti in conformità al ccnl e quindi vanno condivisi.  4.- Avverso tale sentenza l'avv. ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.  5.- ### ha resistito con controricorso.  6.- Il ricorrente ha depositato memoria.  7.- ###.G. ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, illustrato in udienza.  8. Il difensore della ### si è riportato al controricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.  il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso la pronunzia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello da lui sollevate ex artt. 342, 434 e 348 bis c.p.c. 
Il motivo è inammissibile. 
Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere d i eccezioni di natura processuale (Cass. n. 104 22/2019; Ca ss. n. 25154/2018; Cass. ord.  1876/2018).  ###, decidendo nel merito, la Corte territoriale ha implicitamente, ma univocament e, rigettato quelle eccezioni, sicché il vizio di om essa pronunzia non sussiste.  2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.  il r icorrente lamenta un'ulteriore r agione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 345 e 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso la pronunzia e mancato di rilevare d'ufficio la nullità dell'eccezione di inammissibilità della prova sollevata d alla ### i per la prima volta in appello per asserita violazione dei limiti di cui all'art. 2721 Il motivo è inammissibile per due ragioni. 4 In primo luogo per quanto sopra detto con riguardo all'inconfigurabilità di un vizio di omessa pronunzia con riguardo alle eccezioni processuali. 
In sec ondo luogo per difetto di soccombenza : l a Corte ter ritoriale ha espressamente esaminato e valutato anche le deposizioni rese dai testimoni addotti dall'avv. ### in primo grado (v. sentenza d'ap pello, pa g. 5). 
Quindi ha implicitament e, ma univocamente, rigettato quell'eccezione sollevata dalla ### con l'atto di appello, sicché sul punto l'avv. ### non è soccombente. Quindi non ha interesse a dolersene e pertanto non è legittimato a proporre sul punto un motivo di ricorso per cassazione.  3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale considerato la non contestazione, da parte della ### dei fatti da lui dedotti circa la flessibilità degli orari di lavoro e delle assenze della lavoratrice dal luogo di lavoro. 
Il m otivo è inammissibile sia perché sollecita a questa Corte una rivalutazione delle dichiarazioni rese d alla ### in sede di libero interrogatorio, attività invece riservata al giudice del merito; sia perché è poi sviluppato mediante la riproduzione di estratti delle deposizioni testimoniali, dalle quali risulterebbe dimostrata quella flessibilità (specie della presenza o dell'assenza al lavoro durante le campagne annuali agricole), sollecitando a questa Corte una rivalutazione delle predette testimonianze, attività invece riservata anch'essa al giudice di merito. 
Il motivo è infine inammissibile, perché, ai fini dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. non viene dedotto quale sarebbe il “fatto storico decisivo” di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame.  4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lament a “il logicità manifesta, incomprensibilit à, contraddittorietà, apparenza ed incoerenza” della motivazione. 
Il m otivo è inammissibile in relazione ai denunziati vizi di “illogicit à manifesta, incomprensibilità, contr addittorietà ed incoerenza”. Per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134/2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le 5 parti». Costituisce "fatto", agli effetti del la menzionata norm a, non una "questione" o un "punto", ma: 1) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto pr incipale, ex art. 2697 c.c., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 166 55/201 1; Cass. n. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017); 2) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storiconaturalistico (cfr. Cass. 21152/2014; Cass. sez. un. n. 5745/2015); 3) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto ( Cass. n. 5133/2014); 4) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014). 
Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio in esame, tra gli altri: 1) le argomentazioni o deduzioni difensive ( Cass. sez. un. n. 16303/2018, in motivazione; Cass. n. 14802/2017; Cass. 21152/2015); 2) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/2014). 
Il "fatto" il cui esa me sia stato omesso dev e, inoltre, avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esamina to, avrebbe d eterminato un esito diverso della controversia. 
Lo stesso deve, altresì, essere stato "oggetto di discussione tra le parti": deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto "controverso", contestato, non dato per pacifico tra le parti (cfr. Cass. ord. n. 16127/2020). 
Quanto, infine, alla censura di “apparenza ” di motivazione, essa è infondata. 
Va infatti ricordato che tale vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consenten do anche d i 6 verificare se abbia eff ettiva mente giudicato iuxta alligata et probata. 
Quest'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurispr udenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947). 
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che conteng ono un a motivazione meramente apparente, d el tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un.  22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017). 
La riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituziona le" del sindacat o di legittimità sulla motivazione. 
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costit uzionalm ente rilevante, in quant o attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a p rescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'asp etto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplic e difetto di "sufficienza " della motivazione» (Cass. sez. un.  8053/2014; Cass. n.13977/2019). 7 Nel caso d i specie le p redette ano malie non sussistono, co nsiderata l'articolata motivazione espress a dalla Corte territoriale sopr a riportata in sintesi.  5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 414, 415 e 433 c.p.c. per non avere la Corte ter ritoriale dichia rato inamm issibile l'appello per difetto di sottoscrizione. 
Il motivo è infondato. 
In via di principio va ricordato che l'art. 125 cod. proc. civ. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione è causa di in esistenza d ell'atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la sua formazione, ma solo quando non sia desumibile d a altri element i, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso ( ord. n. 1275/2011). 
Nel caso di specie, come ha pure evidenziato il P.G., la copia del ricorso in appello, allegata al ricorso per cassazione dal medesimo ricorrente, è munita di regolare sottoscrizione.  6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
Va però precisato che il controricorso è tardivo, in quanto notificato in data ###, mentre il ter mine scadeva in data ###, che era un sabato e quindi differito al lunedì 21/01/2019 ex art. 155 c.p.c. Il difensore della ### deduce che il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato in data 13/12/2 018, ma dalla relata di notifica risulta consegnato a mani dell'avv. ### in qualità di domiciliat ###data ###, sicché il termine per la not ifica del contr oricorso scadeva - come detto - in d ata 19/01/2019. 
Pertanto vanno liquidate in suo favore solo le spese relative alla fase della discussione in pubblica udienza: l'inammissibilità del controricorso tardivo, se preclude l'esame di esso e di eventuali memorie ex art. 378 c.p.c., non toglie valore alla procura ritualmente conferita dalla parte al proprio difensore, né impedisce la partecipazione di quest'ultimo alla discussione orale (Cass. 6563/2017), la cui attività va pertanto in questi limiti considerata ai fini della 8 regolazione delle spese.  P.Q.M.  La Corte r igetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsar e alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in ### oltre ### per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. 
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 

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