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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 26173/2025 del 25-09-2025

principi giuridici

In materia di obbligazioni contrattuali, il giudice nazionale, al fine di individuare la legge applicabile al contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (### I), deve valutare l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto, esaminando quelle maggiormente significative e pertinenti nel loro complesso, in conformità ai principi di tutela della parte più debole del rapporto contrattuale di lavoro subordinato, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

È illegittima l'applicazione sovrapposta di due sistemi normativi distinti (nella specie, italiano e romeno) per la risoluzione di una controversia in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto tale operazione ermeneutica è in contrasto con le regole di individuazione della legge applicabile alla fattispecie concreta (o l'una o l'altra) in base alla fonte europea (### I), alla quale entrambe le normative debbono conformarsi nel sistema UE.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legge Applicabile al Contratto di Lavoro Internazionale: Necessaria Chiarezza nell'Individuazione dei Criteri di Prevalenza


La Suprema Corte è intervenuta in una controversia relativa a un licenziamento disciplinare, sollevando questioni di diritto significative in merito alla determinazione della legge applicabile a un contratto di lavoro con elementi di internazionalità.
Il caso trae origine dall'impugnazione di un licenziamento da parte di un lavoratore assunto da una società, con qualifica di quadro e mansioni di ### presso un cantiere in Romania. Il Tribunale, in primo grado, aveva annullato il licenziamento, ritenendo applicabile la legge italiana in virtù del ### n. 1215/2012 e del ### nto UE n. 593/2008 (### I), nonostante il contratto individuale facesse riferimento alla legge romena. Il giudice di primo grado aveva motivato tale decisione sulla base di un presunto collegamento più stretto del contratto con l'### rispetto alla Romania, considerando le circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio. Di conseguenza, erano state ritenute inapplicabili le previsioni contrattuali in materia di recesso dal rapporto di lavoro, nella misura in cui prevedevano tutele inferiori rispetto a quelle assicurate dalla legge italiana.
La Corte d'Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, aveva invece ritenuto applicabile la legge romena, pur riconoscendo il limite all'applicabilità della legge individuata in via pattizia dalle parti fissato dall'art. 8 del ### I, posto a garanzia del lavoratore. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva ritenuto che la tutela reintegratoria non fosse qualificabile come non derogabile convenzionalmente, e aveva quindi condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria, determinata nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione.
La Suprema Corte ha censurato l'operato della Corte d'Appello, rilevando che quest'ultima aveva applicato in modo sovrapposto due sistemi normativi (italiano e romeno), in contrasto con le regole di individuazione della legge applicabile alla fattispecie concreta in base alla fonte europea (### I). La Corte di Cassazione ha sottolineato che il giudice di merito avrebbe dovuto individuare un'unica legge applicabile (italiana o romena) e farne derivare le conseguenze per la decisione del caso concreto.
La Suprema Corte ha richiamato i principi fissati dall'art. 8 del ### o CE n. 593/2008, come interpretati dalla giurisprudenza ### secondo cui, al fine di assicurare una migliore tutela al lavoratore, il giudice nazionale deve valutare l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro ed esaminare quelle che risultano maggiormente significative, prendendo in esame tutte le circostanze pertinenti.
In accoglimento dei motivi di ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie, previa individuazione di un'unica legge applicabile (italiana o romena), alla luce dei principi di tutela della parte più debole del rapporto contrattuale di lavoro subordinato, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
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testo integrale


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