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CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 518/2024 del 21-05-2024

CORTE DI APPELLO DI BARI - ### - n.48/### al quale è riunito il n. 536/2023 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - ### per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai ### dott.ssa ### relatore dott.ssa ### dott.ssa ### nella causa di lavoro iscritta al n. 48 del Ruolo Generale dell'anno 2023 (alla quale è riunita la n. 536/2023 R.G.) vertente tra ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### -### in via principale e appellato in via incidentale - e MINISTERO DEL### E ### - ### per la ### - ### per la ### di ### (C.F.  ###), in persona del ### pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato -### in via principale e appellante in via incidentale - ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ### innanzi al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, ### - premesso di aver prestato attività lavorativa nella qualità di docente in virtù di plurimi contratti a tempo determinato - conveniva in giudizio il Ministero dell'### al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di ### annui tramite la ### pag. 2/28 elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015, e, per l'effetto, al fine di sentir condannare il Ministero, con riferimento agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, al pagamento dell'importo di ### oltre agli accessori di legge, quale contributo alla formazione del docente. 
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva: a. di aver prestato attività lavorativa dal 18.12.2018 al 30.06.2019, dal 24.10.2019 al 30.06.2020, dal 06.10.2020 al 31.08.2021, dal 06.09.2021 al 31.08.2022; b. di aver richiesto al Ministero, in data ###, a mezzo pec, il riconoscimento e la conseguente erogazione della somma di ### di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per ogni anno scolastico. Aggiungeva: c. che l'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta del docente era illegittima per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla ### 1999/70, per violazione dell'art. 14 della ### dell'art. 10 della ### e della clausola 6 dell'### citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio, per violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale il personale docente era tenuto ad assicurare le prestazioni didattiche anche durante l'emergenza epidemiologica, utilizzando la carta del docente; d. che l'art.1 comma 121, della l. n.107 del 13/7/2015 aveva istituito la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di ### annui per ciascun anno scolastico, da utilizzare per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali; che l'art. 1, comma 122, aveva stabilito che, con d.p.c.m. emesso di concerto con il ### dell'### e il ### dell'economia e finanza, sono definiti i criteri e le pag. 3/28 modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima; che l'art. 1, comma 124, aveva stabilito che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa; e. che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, recependo i dubbi al riguardo della l. n. 107/2015, aveva annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente, evidenziando che il Ministero aveva creato una formazione a “doppia trazione” che prevede per i docenti di ruolo una formazione obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e per i docenti non di ruolo alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico; f. che tale sistema si poneva in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. in quanto non consentiva un livello adeguato di formazione e aggiornamento professionale di tutti i docenti; g. che in forza della sentenza del Consiglio di Stato ed altresì degli artt. 63 e 64 del ### vi è l'obbligo a carico dell'### di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che, pertanto, tra tali strumenti doveva ricomprendersi anche la ### del docente. 
Resistevano, con memoria di costituzione del 24.10.2022, il Ministero dell'### e del ### e l'### per la #### V ### di ### rilevando che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, riconosceva il beneficio della ### del Docente soltanto ai docenti assunti a tempo indeterminato, poiché questi ultimi sono chiamati ad ottemperare alla missione di educare, stimolare, coinvolgere, garantire la crescita intellettuale ed emotiva dei bambini e ragazzi compresi tra i tre anni ed i diciotto; che i docenti di ruolo devono essere sempre aggiornati e pag. 4/28 devono essere a conoscenza del mondo dei ragazzi con cui devono confrontarsi con dispendio di energie non solo fisiche e mentali, ma anche finanziarie; che la P.A. doveva agire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza e che l'ampliamento della platea dei destinatari ne avrebbe comportato una violazione non soltanto per l'importante esborso di somme di danaro, ma anche perché non vi sarebbe stato un giusto rapporto tra le risorse impiegate ed i risultati ottenuti in quanto i docenti con un incarico annuale avrebbero potuto non continuare a prestare attività di docenza negli anni successivi. 
Concludevano, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.  2. Con sentenza n. 3940/2022 pubblicata il ###, il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico della ### del Docente e quindi l'importo di ### per ciascun anno scolastico documentato in ricorso, condannando il Ministero al pagamento, a tale titolo, in favore dello stesso, della somma di ### oltre accessori di legge, e compensava tra le parti le spese processuali. 
Il giudice perveniva alla decisione, condividendo le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842/2022 pubblicata il ###, aveva annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano tra i destinatori della carta del docente i docenti non di ruolo. 
Il Giudicante, inoltre, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento con il richiamo all'art. 35 Cost., agli artt. 63 e 64 del ### alla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del  ###, all'art. 1, comma 121, della l.  107/2015 e all'art. 2 del d.p.c.m. n. ###/2015, rilevava che la ### del Docente costituiva uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti e che quest'ultima costituiva elemento essenziale nell'attività lavorativa, ragion per cui, in questa prospettiva, non poteva attribuirsi alcun rilievo alla distinzione tra docenti di ruolo e docenti precari. 
Precisava che il riconoscimento del beneficio solo ai docenti assunti a tempo indeterminato cagionava una ingiustificata disparità di trattamento a danno di quelli assunti a tempo determinato, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa pag. 5/28 svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente, tenuto conto altresì che includeva, nei destinatari, anche quelli assunti con contratto a tempo parziale, che, quindi, almeno astrattamente, potevano svolgere un numero di ore inferiore a quello dei docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno, nonché quelli in prova, quindi, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Dichiarava, per le ragioni esposte, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.p.c.m. n. ###/2015 nella parte in cui aveva escluso dai destinatari dell'attribuzione della carta elettronica i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato nella presente sede ###la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che il Ministero aveva adottato un sistema di “formazione a “doppia trazione” ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico ### che tale sistema collideva con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., in quanto non era idoneo a garantire a tutto il corpo docente un adeguato livello di aggiornamento e formazione. 
Evidenziava che la normativa primaria istitutiva della carta docente poteva essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### posto che, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, l'interpretazione dei commi 121, 122 e 124 dell'art. 1 della legge 107/2015 doveva tenere conto di quanto disposto, in materia di formazione del personale, dagli artt. 63 e 64 del ### di categoria, che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra cui anche la ### del Docente.  ### altresì che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, la Corte di ### chiamata a pronunciarsi della questione concernente la pag. 6/28 compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di ### all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. 
Affermava che tale interpretazione doveva ritenersi in linea con i principi affermati dalla Corte di ### nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in materia di anzianità di servizio e che pertanto era irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza la disparità di trattamento operata dal Ministero, poiché lesiva del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito e poiché determinava una differenziazione dell'obbligo formativo a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro. 
Riteneva pertanto ammissibile la domanda proposta dal ricorrente, che qualificava come proposta a titolo di risarcimento danno, in ragione della mancata fruizione della somma di denaro corrispondente al valore della ### “ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della ### che in ogni caso non potrebbe operare che per il futuro”. 
Evidenziava che, nel caso di specie, era documentato e non contestato che il ricorrente aveva lavorato a tempo determinato per il periodo prospettato in ricorso e che, pertanto, andava dichiarato il suo diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” e quindi riconosciuto il relativo bonus di ### per ciascun anno scolastico documentato in ricorso. 
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, il primo giudice le compensava integralmente in ragione della novità della questione affrontata rispetto alla quale, non si erano registrate ancora decisioni della Corte di Cassazione.  pag. 7/28 3.Avverso la suddetta pronuncia, ha interposto appello, con ricorso depositato in data ### ed iscritto al n. 48/2023### impugnando il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese processuali e chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio.  4. Avverso la medesima decisione, ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso del 19.05.2023, iscritto al n. 536/###, chiedendo, per i motivi che qui di seguito si riepilogano e si valutano, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande formulate da ### nel primo grado di giudizio. 
Si è costituito ### con memoria del 17.10.2023, chiedendo, in via principale, il parziale rigetto dell'appello proposto dal Ministero, con la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il diritto ad ottenere il beneficio economico della c.d. carta del docente relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 nella misura di ### e con la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato il datore di lavoro al pagamento della somma di ### chiedendo la condanna del MIM dell'accredito diretto sulla carta elettronica. 
Ha proposto inoltre appello incidentale impugnando il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite e chiedendo che il Ministero fosse condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.  5. Con note di trattazione scritte depositate nel giudizio iscritto al n. R.g. 536/2023, ### ha evidenziato che, in data ###, il Ministero aveva notificato un atto di appello avverso la sentenza n. 3940/2022 incardinando un procedimento iscritto al R.g. 536/2023, nonostante avesse già ricevuto la notifica del ricorso relativo al procedimento iscritto al n. R.g. 48/2023, avvenuta il ###. 
Ha chiesto, pertanto, che il ricorso in appello del Ministero fosse dichiarato inammissibile e che il ricorso in appello incidentale fosse accolto, con ogni conseguenza in materia di spese processuali. 
La Corte, all'udienza del 31.10.2023, ha disposto la riunione dei due giudizi.  pag. 8/28 6.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 25 marzo 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto.  ***************************  7. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello del MIM avanzata dalla difesa della parte privata. 
Invero, nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza; le impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia; ne consegue che nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all' art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass.,nn.2878/1988; 14167//2001;15687/2001). Il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro; in questo caso la conversione opera purché sia rispettato il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell'appello incidentale previsto dall'art.346 c.p.c (cfr., Cass., n. 19340/2007). Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, sempre entro il termine di cui all'art. 436 c.p.c. (Cass. 3830 del 2020). 
Ciò posto, giova precisare in punto di fatto che l'appello del ### è stato depositato il 21 gennaio 2023 e notificato al MIM il 23 febbraio 2023, mentre l'appello pag. 9/28 del MIM è stato depositato il 19 maggio 2023 e notificato il ###.  ### di discussione nel giudizio di appello promosso dal ### era stata fissata il 31 ottobre 2023. 
Dunque il gravame del ### siccome proposto successivamente a quello del ### poiché proposto comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 346 cpc deve essere qualificato come incidentale e, quindi, ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del termine fissato dall'art.436 c.p.c.  8. Con un unico motivo di appello, ### censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite (analoghe censure ha riproposto anche con l'appello incidentale spiegato a sua volta nel giudizio iscritto al n. 536/2023). 
Sostiene, a tal fine, che l'art. 91 c.p.c. dispone che le spese sono poste a carico della parte non vittoriosa e che la ratio della norma deve essere individuata nella finalità di indurre le potenziali parti processuali a valutare con attenzione l'opportunità di adire l'autorità giudiziaria. 
Afferma che il legislatore, allo scopo di limitare la discrezionalità concessa al giudice nella valutazione dell'opportunità di compensare le spese di lite, aveva modificato l'art.  92 c.p.c. che oggi prevede che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nell'ipotesi della soccombenza reciproca, anche nel caso “di assoluta novità della questione trattata” ovvero di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. 
Osserva che, nel caso di specie, il Tribunale di ### aveva disposto la compensazione delle spese processuali al di fuori delle ipotesi previste dal richiamato art. 92 c.p.c., poiché quest'ultimo richiede che la novità della questione deve essere “assoluta”. 
Rileva altresì che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 31.10.2022 n. ### aveva già stabilito che la carta del docente doveva essere riconosciuta anche al personale docente precario e che, ancor prima, erano intervenute la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022, che avevano espresso i medesimi principi, sicchè nel caso di specie doveva ravvisarsi una ipotesi di soccombenza totale del Ministero, posto che la questione esaminata nel presente giudizio non era caratterizzata da assoluta novità.  pag. 10/28 Per tale ragione, chiede, che in riforma della sentenza impugnata, il Ministero venga condannato al pagamento, a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, della somma di ### oltre agli accessori di legge, considerando il valore della causa di ### e i parametri medi rinvenibili per dal D.M. 147/2022, ovvero della inferiore somma di ### oltre agli accessori di legge, considerando i parametri minimi previsti dal medesimo d.m.  9. Con l'appello depositato il 19.05. 2023, il Ministero denuncia con un articolato motivo di doglianza la “### e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015: erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno”, censurando la sentenza, sotto plurimi profili - “Sull'assenza del danno risarcibile”, “Sul risarcimento in forma specifica”, “### buona fede”, “### discriminazione a contrario” -, per aver riconosciuto il diritto rivendicato dal docente e quindi per aver statuito una condanna al risarcimento del danno in misura corrispondente a quella dell'importo che avrebbe dovuto essere accreditato sulla carta elettronica, per ogni annualità per la quale ha riconosciuto la spettanza del diritto, ed altresì per la valutazione delle annualità spettanti. 
Lamenta, sotto il profilo “assenza di danno risarcibile”, la fallacia del ragionamento spiegato dal primo Giudice nella parte in cui associa alla mancata fruizione della ### del Docente un danno di natura patrimoniale, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto, il ridetto beneficio non consiste in una mera elargizione di denaro, liberamente disponibile da parte del precettore, ma semplicemente un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, tenuto conto che è possibile spendere gli importi accreditati solo per l'acquisto del materiale informativo e che, in caso di mancato utilizzo, le somme residue non rimangono nella disponibilità del docente. 
Dunque, afferma che in mancanza di esborsi per la formazione non è possibile individuare il danno patrimoniale sofferto dal docente. 
Sostiene altresì che il danno non può essere individuato nel mancato aggiornamento, poiché il bagaglio culturale personale non influisce sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene sulla base di graduatorie.  pag. 11/28 Deduce, inoltre, in relazione al profilo, “risarcimento in forma specifica”, che il Giudice di prime cure ha errato nel riconoscere un risarcimento per equivalente anziché in forma specifica. 
Afferma, infatti, che l'ordinamento giuridico prevede che il danno va risarcito, se possibile, ripristinando la situazione che esisteva prima che si verificasse il fatto generatore dell'illecito. 
Ne consegue che, ove fosse ritenuta corretta la statuizione sul diritto al beneficio, ne avrebbe dovuto conseguire l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio della carta in questione. 
Con riferimento al profilo “della buona fede”, evidenzia che non appare conforme a correttezza far maturare varie annualità e poi richiedere il risarcimento per equivalente, ottenendo dunque una maggiore utilità. 
Sempre in via subordinata, al riguardo del profilo “discriminazione a contrario”, sostiene che la sentenza gravata è censurabile nella parte in cui afferma la spettanza del diritto al risarcimento del danno al docente, procedendo alla disapplicazione della normativa nazionale, senza effettuare alcuna valutazione comparativa tra la situazione del docente precario e quella del docente di ruolo. 
Sostiene che la giurisprudenza comunitaria e nazionale è molto attenta ad evitare che si verifichino discriminazioni alla rovescia in danno dei docenti assunti a tempo indeterminato e che, nel caso di specie, la sentenza gravata attribuisce un trattamento illegittimamente più favorevole al docente precario, poiché 1) il docente assunto a tempo determinato avrebbe libera disponibilità della equivalente somma di denaro oggetto di condanna; 2) la somma di cinquecento ### resa disponibile tramite la carta del docente è rapportata all'intero anno oggetto della prestazione lavorativa dei docenti di ruolo e, quindi, non a periodi limitati, come avvenuto nel caso di specie. 
Rileva che il lavoratore non aveva prestato servizio per gli anni interi, pertanto, l'importo che il Ministero appellante non ha riconosciuto con la mancata assegnazione della carta del docente, andrebbe rideterminato, in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato, escludendo l'operatività della fictio per cui un periodo di tempo superiore a 180 giorni equivale all'intera annualità.  pag. 12/28 Infine, precisa che la riforma della sentenza, stante la fondatezza dei motivi di appello proposti, deve attingere anche la statuizione sulle spese di lite le quali devono essere poste a carico del lavoratore con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. 
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda formulata dal docente nel ricorso introduttivo del giudizio e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.  10. Con l'appello incidentale, ### censura il capo della sentenza relativo alla statuizione sulle spese, lamentando, per le medesime ragioni esposte nel ricorso in appello depositato il ###, la disposta compensazione delle spese di lite. 
Ritiene infatti che, nel caso di specie, a fronte della soccombenza totale del Ministero, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che quantifica, applicando i valori medi degli onorari previsti per le controversie di lavoro di valore compreso tra 1.100,00 ed ### nella misura di ### oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio, e nella misura di ### oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio.  11.Tanto premesso ritiene la Corte che ragioni di ordine logico inducano ad esaminare per primi i motivi di gravame proposti dal ### Appare allora necessario premettere, al fine di delibare i diversi profili di discriminatorietà denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della ### elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica.  12. La Corte di ### (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto Nacional de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, ÖBB Personenverkehr, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale pag. 13/28 discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di ### annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 ### costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei pag. 14/28 docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. 
Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M.  del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M.  ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di ### all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 e gli artt.  63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice pag. 15/28 nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.  12.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del dirittodovere formativo; nè viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; pag. 16/28 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento di fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della pag. 17/28 norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così Cass. citata, con richiamo a Corte di ### 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.  12.b. Precisa ancora la Suprema Corte, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 ### che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 ### in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L.  pag. 18/28 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.  297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati » o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del pag. 19/28 lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.  12.c. Giova, infine, evidenziare che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire pag. 20/28 all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 ### e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M.  23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016).  12.d. Infine, va pure disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal Ministero dell'### secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione pag. 21/28 alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L.  n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”); b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che pag. 22/28 ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale, nella ### 23.05.1980, n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l.  69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo.  13. Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del  ### (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è pag. 23/28 riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». 
Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art.  14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 ### va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.  n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s.  2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.  14. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione.  14.1. Non è ravvisabile alcun vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle pag. 24/28 obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 ### «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”.  14.2. Nella fattispecie in esame il ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, e dimostrato attraverso la produzione dei vari contratti stipulati con l'### scolastica di aver svolto la propria attività di insegnante, con contratto a tempo determinato, nei seguenti periodi: 1) dal 18.12.2018 al 30.06.2019 presso l'I.I.S.S. L. Einaudi di ### 2) dal 24.10.2019 al 30.06.2020, presso l'### “I.I.S.S.- I.P.E.O.A. A. 
Moro” di ### di ### 3) dal 06.10.2020 al 30.08.2021 presso l'I.I.S.S. L. Einaudi di ### 4) dal 06.09.2021 al 31.08.2022 presso l'I.I.S.S. L. Einaudi di #### nella memoria difensiva con appello incidentale depositata nel fascicolo n.536/2023 ha chiesto egli stesso l'accredito della somma di ### sulla carta elettronica a generarsi dimostrando così di essere ancora interno al sistema scolastico (circostanza non contestata dal MIM che peraltro ha anch'esso chiesto l'adempimento in pag. 25/28 forma specifica), sicchè, in applicazione dei principi in precedenza esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico.  ### ha così dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto tutt'ora interno al sistema scolastico ed ha dimostrato di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella ‘annualità' come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).  15. In conclusione, l'appello del Ministero dell'### e del ### va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale, deve riconoscersi in favore della docente, il diritto a fruire della ### per un valore pieno di ### in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio (a.s.2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022) con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L.  724 del 1994.  16. Passando ad esaminare il motivo di appello del ### concernente le spese, ritiene la Corte che lo stesso sia parzialmente fondato e vada pertanto accolto per quanto di ragione nei termini di seguito esposti.  pag. 26/28 ### ha lamentato che, nel caso di specie, il Tribunale di ### pur avendo accolto integralmente il ricorso, aveva disposto la compensazione delle spese processuali con la motivazione che “la novità della questione affrontata, rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione” e, quindi, a suo dire al di fuori delle ipotesi previste dal richiamato art. 92 c.p.c., poiché quest'ultimo richiede che la novità della questione deve essere “assoluta”. 
Rileva altresì che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 31.10.2022 n. ### aveva già stabilito che la carta del docente doveva essere riconosciuta anche al personale docente precario e che, ancor prima, erano intervenute la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, l'ordinanza della Corte di ### del 18.05.2022, che avevano espresso i medesimi principi, sicchè nel caso di specie doveva ravvisarsi una ipotesi di soccombenza totale del Ministero, posto che la questione esaminata nel presente giudizio non era caratterizzata da assoluta novità. 
La censura è solo in parte fondata. 
Va infatti considerato che se è vero che il profilo della ingiustificata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato nell'attribuzione del beneficio oggetto di controversia era già stato anticipato dalla sentenza del Consiglio di Stato e dalla ordinanza della Corte di ### citate dall'appellante, è anche del pari vero che solo con la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023 sono stati precisati i presupposti legittimanti il beneficio oggetto di controversia ed è stato chiarito il relativo sistema di attribuzione. 
Non a caso, del resto, proprio alla luce dei principi esposti dalla citata Cassazione del 2023 l'appello del MIM è stato parzialmente accolto ed è stata disposta, in riforma sul punto della pronuncia di primo grado, l'attribuzione del bonus annuale in forma specifica mediante attivazione della carta docenti in luogo del pagamento della somma equivalente attribuito dal primo giudice. 
Dunque il distinguo relativo ai presupposti dei due tipi di adempimento così come la individuazione del tipo di supplenze (annuali o fino al termine delle attività didattiche) legittimanti la pretesa in uno a tutte le precisazioni attinenti al regime della decadenza dal beneficio e della prescrizione dello stesso, sono state precisate solo a seguito della richiamata pronuncia di guisa che non può disconoscersi la ricorrenza, nella fattispecie pag. 27/28 oggetto di causa, di una ipotesi di “assoluta novità” delle questioni trattate, prevista dal secondo comma dell'art.92 c.p.c. che consente di compensare tra le parti le spese di lite “parzialmente o per l'intero”.  ### posto, ritiene la Corte che, considerato anche l'esito finale della contesa, che vede comunque riconosciuto il beneficio in favore del docente, sia giustificata la compensazione tra le parti di metà delle spese del doppio grado del giudizio e che vada posta la residua metà a carico del Ministero. 
Circa il quantum della liquidazione appare congrua, in relazione alla natura ed alla contenuta complessità delle questioni trattate, la misura richiesta, per l'intero, in via subordinata dall'appellante (### ) per ciascun grado del giudizio, oltre accessori di legge. 
Spetta poi una maggiorazione delle spese di lite, ex art. 4 comma 1 bis del D.M.  10.3.2014 n. 55. 
Ed invero, l'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, così come aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 147/2022, afferma che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. 
Pur essendo indubbia la spettanza in favore del difensore del ### di tale aumento avendo egli predisposto atti con tali collegamenti ipertestuali, rileva la Corte che questi (c.d. link) risultano limitati a pochi richiami di disposizioni normative il che giustifica un aumento in misura limitata (pari a circa il 14%).   P.Q.M.  La Corte di appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sugli appelli, riuniti, proposti con ricorsi depositati il 21 gennaio 2023 da ### nei confronti del Ministero dell'### e del ### ed il 19 maggio 2023 dal Ministero dell'### e del ### nei confronti di ### nonchè sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto in data 17 ottobre 2023 avverso la sentenza pag. 28/28 n.3940/2022 pubblicata in data 21 novembre 2022 dal Tribunale di ### così provvede: accoglie per quanto di ragione gli appelli e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di ### per ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore di ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero quanto al primo grado in complessivi ### e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi ### oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario, compensando tra le parti la residua metà ### deciso, in ### in data 25 marzo 2024.   ### estensore dott.ssa ### n. 48/2023

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