CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 6382/2026 del 11-09-2026
principi giuridici
In tema di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della proposizione della domanda giudiziale, senza che le limitazioni introdotte da normativa successiva possano trovare applicazione retroattiva.
La cittadinanza acquisita per nascita iure sanguinis costituisce uno status permanente e imprescrittibile, il cui accertamento richiede al richiedente la prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione genealogica, mentre spetta alla parte che alleghi una causa impeditiva o estintiva provare il relativo fatto.
La perdita della cittadinanza italiana non può essere desunta dalla mera residenza all'estero, dalla stabilizzazione della vita in un paese straniero, dalla dichiarazione di possedere una cittadinanza straniera o dalla mancata reazione a un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, essendo necessario un atto spontaneo e volontario diretto all'acquisto della cittadinanza straniera o una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana.
Nella valutazione della documentazione prodotta per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, il giudice deve esaminare gli atti nella loro complessità, secondo il criterio di identificazione sostanziale della persona e della continuità della filiazione, senza attribuire valore decisivo a singole imprecisioni linguistiche o trascrittive proprie di atti formati in epoche e ordinamenti differenti, valorizzando le coincidenze individualizzanti e non isolando le difformità meramente formali.
L'atto di nascita formato nel territorio italiano, unitamente ad ulteriori atti pubblici stranieri che confermino l'origine italiana e la discendenza, nonché la continuità documentale della famiglia, costituisce prova del fatto acquisitivo della cittadinanza italiana e della riferibilità della linea genealogica all'avo nato in Italia, non essendo decisiva la mancata indicazione espressa della formula "cittadino italiano" nell'estratto di nascita.
Nel giudizio di accertamento della cittadinanza iure sanguinis, la mancata contestazione specifica da parte del Ministero dell'Interno circa la riferibilità degli atti alla medesima linea genealogica o l'allegazione e prova di una naturalizzazione volontaria o rinuncia espressa, assume rilievo nel delimitare il thema probandum e nel confermare che le circostanze risultanti dagli atti non sono state oggetto di contestazione specifica.
In ragione della natura primaria del diritto allo status civitatis, il giudice non può arrestarsi a una valutazione apodittica dell'ambiguità documentale, ma deve utilizzare gli strumenti disponibili per chiarire il quadro probatorio.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: la Corte d'Appello di Roma ribadisce i principi in materia di onere della prova e valutazione della documentazione
La Corte d'Appello di Roma, con una recente pronuncia, ha offerto un'interessante applicazione dei principi consolidati in materia di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, riformando una sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di due discendenti di un emigrato italiano in Brasile. La vicenda giudiziaria ha riguardato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di due soggetti, padre e figlio, che deducevano di discendere da un avo nato in Italia nel 1892 e successivamente emigrato in Brasile.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata l'intera linea di discendenza, non sufficientemente dimostrata la cittadinanza italiana dell'avo e inidonei i documenti prodotti, tra cui il certificato italiano di nascita, il certificato brasiliano di matrimonio e il certificato negativo di naturalizzazione. Il primo giudice aveva inoltre escluso che la mancata contestazione da parte del Ministero potesse supplire alle carenze probatorie e aveva ritenuto non esercitabili poteri officiosi per integrare la documentazione tardivamente omessa.
La Corte d'Appello, invece, ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado e dichiarando la cittadinanza italiana iure sanguinis dei due appellanti. La decisione della Corte si fonda su una rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, in particolare quelli stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che la controversia doveva essere decisa secondo la disciplina sostanziale vigente al momento della proposizione della domanda (novembre 2024), senza applicazione retroattiva delle limitazioni introdotte da una normativa successiva. Ha poi ribadito che la cittadinanza acquisita per nascita iure sanguinis costituisce uno status permanente e imprescrittibile, e che il richiedente deve provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione genealogica. Spetta invece alla parte che alleghi una causa impeditiva o estintiva provare il relativo fatto.
Un punto cruciale della decisione riguarda la valutazione della documentazione prodotta. La Corte ha sottolineato che gli atti non si esauriscono nel solo estratto di nascita dell'avo e nel certificato negativo di naturalizzazione, ma comprendono una sequenza articolata di certificati integrali di nascita e matrimonio, muniti di traduzione giurata, apostille e attestazioni dell'autorità di stato civile brasiliana. Tale documentazione, ha precisato la Corte, deve essere esaminata nella sua complessità, secondo il criterio di identificazione sostanziale della persona e della continuità della filiazione, senza attribuire valore decisivo a singole imprecisioni linguistiche o trascrittive proprie di atti formati in epoche diverse e in ordinamenti differenti.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto provata l'identificazione dell'avo italiano, nonostante le varianti onomastiche presenti nei documenti brasiliani (Persechino, Perseghino, Persechina). La convergenza della data di nascita, del luogo di nascita, dei nomi dei genitori e del nome della figlia ha consentito di ritenere che gli atti si riferissero alla medesima persona. Le varianti sono state considerate compatibili con la diversa trascrizione del cognome italiano nell'ordinamento brasiliano e non tali da disgregare la prova.
Per quanto riguarda la cittadinanza italiana dell'avo, la Corte ha evidenziato che l'atto di nascita italiano, unito al certificato integrale di matrimonio brasiliano del 1920 (che indicava l'avo come nato in Italia e riconduceva la sua origine familiare al Comune di S. Apollinare), e all'atto di nascita della figlia (che lo indicava come italiano), dimostravano il fatto acquisitivo della cittadinanza italiana e la riferibilità della linea genealogica all'avo nato in Italia. La mancata indicazione espressa della formula "cittadino italiano" nell'estratto italiano di nascita non è stata ritenuta decisiva, poiché l'atto deve essere valutato in relazione al suo contenuto identificativo e agli ulteriori atti pubblici che ne confermano l'origine italiana e la discendenza.
Un altro aspetto fondamentale della sentenza riguarda il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana. La Corte ha ribadito che tale documento, attestante l'assenza di atti di naturalizzazione individuale, è pertinente e dotato di specifica forza dimostrativa per escludere una naturalizzazione brasiliana idonea a interrompere la trasmissione della cittadinanza. Ha inoltre confermato che la mera residenza in Brasile, le dichiarazioni eventualmente contenute negli atti brasiliani e l'effetto generalizzato della cosiddetta grande naturalizzazione non sono sufficienti a integrare la perdita dello status civitatis, in assenza di un atto spontaneo e volontario diretto all'acquisto della cittadinanza straniera o di una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana.
Infine, la Corte ha attribuito rilievo alla mancata contestazione specifica da parte del Ministero dell'Interno in primo grado, pur precisando che la documentazione prodotta era comunque sufficiente anche indipendentemente da tale non contestazione. Ha inoltre chiarito che le preclusioni processuali non possono impedire la considerazione coordinata di documenti ritualmente prodotti o escludere ogni attività giudiziale di chiarificazione di un quadro documentale già esistente, in ragione della natura primaria del diritto allo status civitatis.
La sentenza della Corte d'Appello di Roma si pone, dunque, in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, offrendo un'ulteriore conferma della necessità di una valutazione complessiva e non atomistica della documentazione prodotta nei giudizi di accertamento della cittadinanza iure sanguinis, nel rispetto dei principi di onere della prova e della natura imprescrittibile dello status.