blog dirittopratico

2.889.378
documenti generati

v4.53
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI BRINDISI

Sentenza n. 677/2024 del 22-04-2024

TRIBUNALE DI BRINDISI Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4708/2015 R.G. 
PROMOSSA DA CAROLI E ### S.A.S. ### & C., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### ATTRICE CONTRO ### N. 27, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. ### CONVENUTO
All'udienza del 10.10.23 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.  _____________________ FATTO E DIRITTO Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. 
La “Caroli & ### S.a.s di ### & C.”, premettendo di aver concluso con il ### di ### n. 27 sito in ### un contratto di appalto per “l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria” per un importo di ### (divenuti ### in ragione di ulteriori lavori ad essa commissionati in data ###) e di aver eseguito opere per complessivi ### ha lamentato il mancato pagamento, da parte del condominio convenuto, della somma di ### per prestazioni già eseguite, nonché di aver subito perdite economiche per ulteriori ### a titolo di spese sostenute, danno emergente e lucro cessante, oltre al danno morale.  ###, in particolare, ha precisato che il ### di via ### fin dalla redazione del primo stato di avanzamento dei lavori, si rendeva moroso nei pagamenti e che, a causa del persistente inadempimento, la società attrice in data ### sospendeva i lavori (come da missiva inviata al convenuto in data ###). 
Sulla scorta di tali premesse, ### & ### S.A.S. ha convenuto in giudizio il ### di via ### domandando che, previo accertamento del grave inadempimento posto in essere dallo stesso, fosse dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni sopra indicati. 
Costituitosi in giudizio il ### di via ### ha domandato il rigetto delle avverse domande contestandone la fondatezza. 
Più precisamente, il convenuto ha esposto che: l'inadempimento non poteva configurarsi come grave, avendo il medesimo già corrisposto la somma di ### ; la società appaltatrice aveva eseguito lavori per ### ; “in virtù dei lavori revisionati l'importo totale sulla previsione della ultimazione dei lavori sarebbe dovuto essere di ### e non più di ### ”. 
La domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto è fondata e meritevole di accoglimento. 
Ed invero, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Coerentemente, l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento. 
Specularmente, a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore, l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione. ### di risoluzione e quella risarcitoria hanno difatti in comune con l'azione di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza dell'obbligato” (Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110). 
Nel caso di specie, indiscussa è, tra le parti in causa, la fonte negoziale su cui si fondano le pretese attoree. 
Il condominio convenuto, invero, oltre a non aver contestato l'esistenza del contratto d'appalto stipulato con la società attrice in data ### ha, altresì, riconosciuto (sebbene solo in parte) il proprio inadempimento, affermando, nella comparsa conclusionale del 7.12.23, che “la domanda attrice è parzialmente fondata in quanto il convenuto le riconosce il solo diritto al conseguimento della menzionata somma di ### (somma ricavata dalla differenza fra i lavori eseguiti alla data dell'8.5.2015 pari ad ### - accertata dal ctu - e gli acconti versati di ### )”. 
Può, dunque, ritenersi raggiunta la prova tanto della sussistenza della fonte negoziale, gravante sulla società appaltatrice, quanto dell'inadempimento di parte convenuta, da quest'ultima non contestato. 
Passando ora ai profili attinenti alla rilevanza dell'inadempimento, prevista e richiesta dall'art.  1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, occorre precisare che “in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito”(Cassazione civile, ### VI-2, ordinanza n. 12182 del 22 giugno 2020). 
In particolare, “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (Cassazione civile, ### III, sentenza n. 22346 del 22 ottobre 2014). 
Nel caso di specie, l'importanza dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta, che, secondo quanto previsto dall'art. 10 del contratto in parola, alla data di redazione del secondo stato di avanzamento dei lavori (8.5.2015) avrebbe dovuto corrispondere all'attrice un ulteriore 30% del corrispettivo pattuito, si evince, oltre che dal mancato rispetto del termine previsto per il pagamento, anche dal protrarsi ininterrotto dello stesso, nonostante i numerosi solleciti di parte attrice. 
Il condominio convenuto, difatti, è rimasto inerte sia alle richieste di pagamento inviate dalla società attrice con lettera raccomandata del 24.4.2015 e successive PEC del 12.5.2015 e del 26.5.2015, sia all'ordinanza e### art. 186 bis c.p.c., (pronunciata all'udienza del 16.3.2018), con cui questo Tribunale, alla luce della dichiarazione resa dall'amministratore del condominio, nell'ambito del procedimento avente ad oggetto il “pignoramento presso terzi promosso da casa ### e dall'avv. ### a carico di ### Sas” (ove l'amministratore del condominio ha dichiarato che “il ### de quo risulta essere debitore nei confronti della ditta ### sas di un importo pari ad ### e che tale somma non sarà sottratta alla garanzia del credito…”), ha ordinato al convenuto il pagamento della somma di ### Anche l'ingiustificato rifiuto, da parte del condominio convenuto, di declinare le generalità dei codomini morosi, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 11 del contratto di appalto, ai sensi del quale “l'appaltatore rinuncia espressamente al vincolo della solidarietà tra condomini per le quote non pagate e, pertanto, potrà agire unicamente nei confronti dell'eventuale condomino moroso”, confermato, altresì, all'udienza del 23.6.2017 dall'amministratore del condominio (il quale, in sede di esame, ha dichiarato che “non ho comunicato alla società ### e ### i nominativi dei condomini morosi perché mi riservavo di comunicarlo ad ultimazione dei lavori”) concorre, unitamente agli ulteriori elementi fattuali sopra vagliati, a concludere per la gravità dell'inadempimento.   Non può, invece, ritenersi idonea a giustificare il mancato pagamento della restante parte del corrispettivo pattuito, la circostanza (addotta da parte convenuta) secondo cui lo stato di avanzamento dei lavori sarebbe stato sottoscritto dal solo direttore dei lavori e dalla società ### e ### (e non anche dal committente), posto che tale attività rientra nelle competenze esclusive del direttore dei lavori, in qualità di rappresentante del committente. 
Difatti “il direttore dei lavori non va confuso con il direttore del cantiere, che è un fiduciario dell'appaltatore, a differenza del primo che è, invece, un mandatario del committente per il controllo della esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, la corrispondenza dei materiali impiegati, nonché per la verifica della conformità al progetto delle opere realizzate, attività da attuarsi attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa. Il titolare o amministratore dell'impresa appaltatrice è, quindi, incompatibile a svolgere l'incarico di direttore dei lavori, atteso che quest'ultimo è un rappresentante del committente preposto a sorvegliare l'esatta esecuzione delle opere” (cfr. fra le altre Corte appello, ### 20/01/2016 , n.  20). 
Nel contratto de quo le parti hanno, invero, espressamente attribuito al direttore dei lavori sia il compito di redigere gli stati di avanzamento dei lavori (art 10), sia poteri rappresentativi e di controllo, prevedendo, all'art. 16, che “il direttore dei lavori ha poteri di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore per gli aspetti tecnici ed economici del contratto ed , in particolare, ha il compito: a) di verificare la conformità delle esecuzioni al progetto approvato ed alle autorizzazioni rilasciate, nonché il contratto; b) di verificare in corso lavori che l'appaltatore utilizzi materiali idonei ed accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un'esecuzione a regola d'arte; c) di provvedere al rilievo delle opere eseguite; d) di provvedere alla contabilizzazione delle stesse, con le modalità previste nel presente contratto, predisponendo in contraddittorio con l'appaltatore la documentazione contabile; e) di provvedere ad ogni adempimento necessario al fine di consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d'opera”. 
Anche, infine, la sospensione dei lavori operata dalla ### e ### a fronte del mancato pagamento di parte convenuta, deve considerarsi legittima, posto che “In tema di appalto privato, l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite, giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all' art. 1460 c.c.” (Cassazione civile , sez. II , 11/04/2013 , n. 8906; Tribunale, L'### , 03/11/2020 , n. 496, Tribunale Trani, 20/03/2018, n.711). 
Può, pertanto, ritenersi che, costituendo il pagamento della prestazione la principale obbligazione del rapporto contrattuale, l'inadempimento del convenuto, consistito nel mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite, assuma i requisiti della gravità e della importanza che, tenuto altresì conto del comportamento delle parti e degli obblighi di buona fede sulle stesse gravanti nell'esecuzione del contratto, giustificano la risoluzione dello stesso. 
Quanto alle conseguenze della risoluzione, è noto che l'appalto, in generale non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola dettata dall'art. 1458 c.c. della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite, la quale mira a ristabilire la situazione patrimoniale in cui le parti si sarebbero trovate se il contratto stesso non fosse stato concluso, attraverso la restituzione delle prestazioni effettuate (che opera e### tunc, dal momento cioè in cui è sorta l'obbligazione) e la liberazione da quelle non ancora eseguite (che opera e### nunc, dal momento cioè della sentenza). 
Allorché si tratti di risoluzione del contratto di appalto di lavori conseguente all'inadempimento del committente, non essendo evidentemente configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione parzialmente eseguita, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12162 del 24/05/2007). 
Dunque, ai fini della determinazione del quantum debeatur, il ### geom. Di Nardo, ha, dapprima, provveduto a stabilire l'ammontare dei lavori complessivamente eseguiti dalla società attrice, per poi verificare la misura del credito dalla stessa vantato alla data dell'8.5.2015 (data di redazione del secondo stato di avanzamento dei lavori). 
Il Ctu, in particolare, ha appurato che “la società ### e ### S.a.as ha eseguito lavori “a corpo” e “a misura”, fino alla data dell'8.9.2015 per un costo totale pari ad ### ” e che il credito a favore della società ### e ### S.a.s. di ### & C per i lavori già eseguiti, con riferimento alla data dell'8.5.2015 è pari ad ### ”. 
Detto importo, secondo il consulente, “scaturisce dalla differenza tra l'importo dei lavori effettivamente eseguiti a tale data, pari ad ### (così come si evince nella colonna “riscontro dei lavori a corpo” e “a misura” relativi al 2° S.A.L. eseguiti alla data dell'8.5.2015 risultante dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori”…) e gli acconti già versati dal committente ### di ### n. 27 fino alla data del 20.4.2015, data immediatamente antecedente a quella dell'8.5.2015, pari ad ### …” Dunque, a fronte di lavori complessivamente eseguiti dalla ### e ### sas per ### avendo il condominio convenuto versato, nel periodo dal 30.9.2014 al 30.7.2015 la somma totale di ### può riconoscersi in favore dell'attrice un credito di ### Tuttavia, dovendo il giudicante attenersi, secondo il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, alla domanda, formulata dall'attrice, di pagamento in favore della stessa “della somma di ### a titolo di pagamento dei lavori reali eseguiti ad oggi”, non potendo, viceversa, ammettersi un'emendatio libelli della medesima, consentita, ai sensi dell'art. 183 comma 4 c.p.c., sino all'udienza di trattazione, con riferimento alla somma dovuta titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti la domanda attorea va accolta entro il predetto limite. 
Il suddetto importo, tuttavia, va ridotto ad ### dovendosi scomputare (dalla somma di ### ) la somma di ### corrispondente al versamento effettuato dal ### convenuto (terzo pignorato) in favore della ditta ### (creditore dell'attrice), giusta bonifici prodotti dal convenuto e non contestati da controparte. 
Inoltre, rilevato che “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono a un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'articolo 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente" (Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, n.###), non potrà procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta a titolo di risarcimento, potendosi riconoscere esclusivamente gli interessi moratori al tasso legale dalla data della domanda (quale atto di costituzione in mora) fino al soddisfo. 
Meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda, formulata dall'attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante.  ### e ### ha, invero, fornito la prova di aver subito un pregiudizio economicamente valutabile, costituito dalla differenza tra l'utile netto che avrebbe conseguito in caso di buon esito del rapporto contrattuale (e, dunque, il prezzo globale pattuito in contratto, come in seguito rettificato ed accertato in sede di consulenza: ### ) e quanto già percepito (120.000,00) dal convenuto ed odiernamente riconosciuto a titolo di danno emergente (### ), corrispondente a ### In questo caso, trattandosi di debito di valore, su tale ultima somma va applicata (anche d'ufficio) la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I., con decorrenza dal 18.5.2015 (data di prevista per l'ultimazione dei lavori e per il saldo finale), non potendosi applicare, neppure in questo caso, interessi compensativi a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, non avendo l'attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. da ultimo, Cass. n. 3268/2008). 
Il condominio convenuto, viceversa, non avendo fornito alcuna prova del dedotto “stralcio”, dal contratto di appalto, di lavori commissionati per complessivi ### ed, in particolare, “di quelli contrassegnati nel contratto d'appalto negli artt.: 21) ristrutturazione torrino accesso garage per un importo di ### (da effettuarsi al 90%); 23) torrino scala di importo contrattuale di ### ; 28) revisione pavimentazione esterna cortili di importo contrattuale pari ad ### ”, non potrà avvalersi della detrazione di tale ammontare dal quantum debeatur. 
Alcunché va, invece, risarcito a titolo di danno morale in favore dell'attrice, non potendo l'ipotizzato pregiudizio all'immagine e alla reputazione della società essere presunto, in difetto assoluto della benché minima allegazione di alcun ulteriore danno rispetto a quello patrimoniale già liquidato ed alle spese occorse per la difesa nel presente giudizio. 
Invero, "Il danno morale, causato dall'incertezza derivante dall'inadempimento contrattuale, deve essere inteso come sofferenza soggettiva rientrante nelle categorie di danno non patrimoniale. 
La sussistenza di tale danno, però, deve essere debitamente provata dal richiedente il risarcimento", (Cassazione civile sez. VI, 18/07/2018, n.19101, nello stesso senso di Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, n.21999). 
All'accoglimento, benché, parziale, della domanda proposta dall'attrice consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Vanno, altresì, poste a carico della parte convenuta, in ragione della soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### definitivamente decidendo il giudizio iscritto al n. 4708/2015 R.G., così provvede: - dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data ### per grave inadempimento del convenuto; - condanna ### di ### n. 27, in persona del suo amministratore p.t., al pagamento, in favore della ### & ### della somma di ### oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, nonché al pagamento della somma di ### a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici e le decorrenze indicate in motivazione; - rigetta le ulteriori domande attoree; - condanna il condominio convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in ### per spese ed ### per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; - pone definitivamente a carico del convenuto le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa. 
Così deciso, in ### in data 17 aprile 2024.   Il Giudice dott. ### minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa ### funzionario dell'### del processo, con la supervisione del magistrato. 
RG n. 4708/2015

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (14766 voti)

©2013-2024 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.236 secondi in data 13 maggio 2024 (IUG:MT-75CBA1) - 1869 utenti online