TRIBUNALE DI GROSSETO
Sentenza n. 550/2024 del 05-06-2024
principi giuridici
In tema di simulazione di compravendita immobiliare, qualora l'azione sia promossa dal creditore di una delle parti e si fondi su presunzioni che indichino il carattere fittizio dell'alienazione, grava sull'acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, non potendo tale onere ritenersi soddisfatto dalla mera dichiarazione relativa al versamento contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.
L'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. è soggetto ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, in quanto, pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta un effetto di segregazione patrimoniale idoneo a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.
testo integrale
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sintesi e commento
Simulazione di compravendita e revocatoria di atto di destinazione: un caso di tutela del credito
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda in cui si intrecciano azioni di nullità, simulazione e revocatoria, tutte finalizzate alla tutela del credito di un soggetto nei confronti di un debitore che, secondo l'attore, avrebbe posto in essere una serie di atti volti a depauperare il proprio patrimonio.
Il fatto trae origine da un prestito infruttifero erogato dall'attore a favore di un soggetto, con l'assunzione del debito anche da parte del padre di quest'ultimo. A seguito del mancato adempimento e del fallimento del debitore originario, l'attore intraprendeva azioni legali per recuperare il proprio credito, ottenendo un decreto ingiuntivo. Contestualmente, l'attore veniva a conoscenza di una serie di atti dispositivi posti in essere dalla famiglia del debitore, tra cui una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, la vendita di alcuni immobili e la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. su un compendio immobiliare.
L'attore, ritenendo tali atti pregiudizievoli per le proprie ragioni creditorie, agiva in giudizio chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità o della simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare e dell'atto di destinazione, e, in via subordinata, la loro revocatoria.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso i principi generali in materia di simulazione e azione revocatoria, ha accolto parzialmente le domande dell'attore. In particolare, ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare, ritenendo che, sulla base degli elementi probatori acquisiti, le parti non avessero in realtà voluto stipulare alcun negozio. Decisiva, in tal senso, è risultata la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, nonostante l'ordine di esibizione disposto dal giudice.
Diversamente, il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità dell'atto di destinazione, ritenendo che lo stesso fosse conforme ai requisiti previsti dall'art. 2645 ter c.c., in quanto volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili anche a persone con disabilità. Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria di tale atto, ritenendo sussistenti tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., tra cui l'esistenza del credito, l'eventus damni (ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore) e la scientia damni (ossia la consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto potesse causare). In particolare, il Tribunale ha evidenziato come l'atto di destinazione avesse sottratto ai creditori personali del debitore l'intero patrimonio eventualmente pignorabile, rendendo più difficoltosa la realizzazione del credito.