TRIBUNALE DI LECCE
Sentenza n. 3462/2022 del 06-12-2022
principi giuridici
Il demansionamento derivante dall'assegnazione continuativa e prevalente a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del profilo professionale di appartenenza, in violazione dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, configura un danno risarcibile, quantificabile in via equitativa tenendo conto della durata del demansionamento, della gravità dello stesso e del contemporaneo svolgimento di mansioni proprie della categoria di appartenenza.
testo integrale
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sintesi e commento
Demansionamento del personale infermieristico: quando la carenza di personale lede la professionalità
Una recente sentenza del Tribunale di Lecce ha affrontato la delicata questione del demansionamento subito da un'infermiera all'interno di una struttura sanitaria pubblica. La lavoratrice aveva adito le vie legali lamentando di essere stata costantemente adibita a mansioni inferiori rispetto al proprio profilo professionale, svolgendo compiti tipici del personale di supporto, quali ### a causa della cronica carenza di quest'ultimo all'interno del reparto.
La difesa dell'azienda sanitaria si era basata sull'asserzione che l'assegnazione a mansioni inferiori fosse avvenuta solo in via occasionale e residuale, senza intaccare la prevalenza delle funzioni proprie della qualifica di infermiera. Tuttavia, l'istruttoria processuale ha smentito tale ricostruzione.
Attraverso le testimonianze dei colleghi e dei parenti dei pazienti, è emerso un quadro differente. I testi hanno concordemente riferito che, a causa delle frequenti assenze per ferie, malattie e permessi, il numero di infermieri presenti in reparto era spesso inferiore a quello previsto, costringendo il personale a farsi carico anche delle mansioni di assistenza diretta ai pazienti, normalmente svolte dagli ### In particolare, gli infermieri si trovavano a dover provvedere alla pulizia degli ambienti, al rifacimento dei letti, all'assistenza all'igiene personale dei pazienti e ad altre attività di supporto, a causa della loro assenza.
Un elemento probatorio decisivo è stata la documentazione prodotta dalla ricorrente, tra cui una dichiarazione della caposala del reparto, che ha confermato la cronica carenza di personale di supporto e il conseguente impiego degli infermieri in mansioni che competerebbero a tale figura professionale. Anche il primario del reparto ha confermato la situazione, sottolineando come la carenza di personale determinasse la necessità per gli infermieri di occuparsi anche delle esigenze igienico-alberghiere dei ricoverati.
Alla luce di tali elementi, il giudice ha ritenuto fondata la domanda della ricorrente, accertando la violazione dell'articolo 52 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'assegnazione delle mansioni ai dipendenti pubblici. Pur non ritenendo che le mansioni svolte dalla ricorrente fossero integralmente riconducibili a quelle del personale di supporto, il giudice ha accertato che la lavoratrice era stata adibita in forma continua e prevalente a compiti inferiori rispetto al proprio profilo professionale, rientranti piuttosto nella qualifica di infermiere generico.
Nel quantificare il danno risarcibile, il giudice ha ritenuto eccessivo il parametro del 60% della retribuzione indicato dalla ricorrente, optando per una valutazione equitativa. Tenendo conto della durata del demansionamento, della gravità dello stesso e del contemporaneo svolgimento di mansioni proprie della categoria di appartenenza, il giudice ha condannato l'azienda sanitaria al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Inoltre, l'azienda sanitaria è stata condannata al pagamento delle spese legali.