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TRIBUNALE DI SASSARI

Sentenza n. 50/2025 del 22-01-2025

principi giuridici

Il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, spetta anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti di supplenza annuale (art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, legge n. 124/1999), in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Ai fini del riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ai docenti non di ruolo, è necessario che il servizio prestato sia almeno pari al 50% dell'orario di lavoro previsto per il tempo pieno, in analogia con quanto previsto per i docenti di ruolo a tempo parziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estensione della Carta del Docente ai Docenti Precari: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


Una recente pronuncia del Tribunale di Sassari ha affrontato la questione dell'estensione del beneficio economico della Carta del Docente anche ai docenti non di ruolo, in linea con i principi di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sanciti dalla normativa europea e dalla giurisprudenza nazionale.
Il caso in esame riguardava un docente che aveva prestato servizio con contratti a termine, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 124/1999, per diversi anni scolastici. Il docente lamentava la disparità di trattamento derivante dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015, che riserva la Carta del Docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. Pertanto, il ricorrente chiedeva che il Ministero dell'Istruzione fosse condannato a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico lavorato, tramite l'attribuzione della Carta del Docente.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, ha accolto parzialmente il ricorso. I giudici hanno evidenziato come la normativa nazionale, nel limitare l'accesso alla Carta del Docente ai soli docenti di ruolo, si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato che la Corte di Giustizia ha chiarito che la Carta del Docente rientra nella nozione di "condizioni di impiego" e che un trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di "ragioni oggettive" che lo giustifichino, le quali devono basarsi su elementi precisi e concreti, e non sulla mera natura temporanea del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha quindi disapplicato, limitatamente all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio, l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015, in quanto contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Analogamente, è stato disapplicato l'art. 15 del D.L. 69/2023 nella parte in cui limita il riconoscimento della Carta del Docente ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che, per poter beneficiare della Carta del Docente, il docente precario deve aver prestato servizio per un orario almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part-time per i docenti di ruolo, ovvero il 50% dell'orario complessivo di lavoro. Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla Carta del Docente per gli anni scolastici in cui aveva svolto un orario di servizio pari o superiore a tale soglia, condannando il Ministero a mettere a disposizione del docente l'importo complessivo dovuto, oltre interessi legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

RGL n. 1436 / 2023 #### di ### pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 21/01/2025), nella causa n. 1436/2023 RGL, promossa da: ####, ass. dall'Avv.to ### PARTE RICORRENTE contro: ###'#####, in persona del ### pro tempore, ### della decisione ### che: Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del Ministero convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: 2019/2020 dal 21.10.2019 al 30.06.2020 per n. 8 ore settimanali 2020/2021 dal 22.10.2020 al 30.06.2021 per n. 18 ore settimanali 2021/2022 dal 10.09.2021 al 30.06.2022 per n. 18 ore settimanali 2022/2023 dal 09.09.2022 al 30.06.2023 per n. 18 ore settimanali 2023/2024 dal 08.09.2023 al 30.06.2024 per n. 18 ore settimanali, 2024/2025 dal 06.09.2024 al 30.06.2025 per n. 18 ore settimanali, maturato in seguito al deposito del ricorso. 
Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l.  107/2015 nella parte in cui riserva la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, ### del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del Ministero convenuto alla fruizione del beneficio economico di ### per gli aa. ss. di cui sopra tramite ### del docente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025
Precisava altresì di avere inviato diffida in data ### e di essere attualmente dipendente, quale docente, a tempo determinato del Ministero convenuto.  ### dell'### e del ### non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. 
Ritenuto che: ###. 1, commi 121-122 e 124, l. 107/2015 prevede che: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di ### annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.  122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima […] 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria». 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025
In attuazione della normativa primaria sopra richiamata è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015 (### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU n. 243 del 19-10-2015), successivamente sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 (### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in ### n. 281 del 01-12-2016).  ###. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 prevede che: «1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e con trasferibile. […] 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 […] 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio». 
Allo stesso modo, l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che: «1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.  2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. […]». 
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dalla possibilità di fruizione della ### del docente. Espressa conferma normativa di ciò è data dall'art. 15 d.l. 69/2023 che, per il solo anno 2023, riconosce il beneficio in esame anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l.  124/1999), rendendo così evidente l'esclusione, di regola, dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio della carta docente. 
Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025 giust. UE, 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione, C-450/21, EU:C:2022:411 ha affermato che: a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29); b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31); c) la ### del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38); d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro; con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti 39-46). 
Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, Ministero dell'istruzione, C-450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo). 
I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia. 
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art.  118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che: «1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.  4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025 funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».  ### di politica scolastica ed educativa che calibra lo speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente quindi, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.  ###. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### clausola che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). 
Nel caso di specie la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio. 
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). 
Per le medesime ragioni, deve essere altresì disapplicato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, nella parte in cui limita il riconoscimento della ### del docente ai soli docenti con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025 contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, rispetto alla posizione degli insegnanti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche. 
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. 
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della ### docenti nel caso di “spezzoni orari”, ma ha ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della ### docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia “taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo. 
Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. 
Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. 
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art. 4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. 
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore (ed i servizi pre-ruolo sono valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento). 
Si ritiene, conseguentemente, che l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus. 
Ora, considerato che: i) risulta dai contratti prodotti, che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Ministero in forza di contratti ex art. 4, comma 1 o 2, l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati, ii) è pacifico, oltre a risultare dal contratto prodotto con le note del 8/1/25, che parte ricorrente è ancora attualmente dipendente del Ministero resistente, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025 iii) risulta dal contratto prodotto, che parte ricorrente per l'a.s. 2019/2020 ha prestato servizio quale insegnante di scuola secondaria per 8 ore settimanali, inferiori al 50% dell'orario completo previsto per tale cattedra (25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali per la scuola primaria e 18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado), la domanda di parte ricorrente deve essere accolta con esclusione dell'a.s. 2019/2020. 
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente - per gli aa. ss.2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024/2025- ad usufruire del beneficio economico di ### annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della ### docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al Ministero resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art.  118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2: “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.  17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Si decide quindi come da dispositivo, anche sulle spese di lite che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornati al 2022, tenuto conto della somma liquidata, della contumacia di parte convenuta e della natura seriale delle questioni affrontate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  il ### visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire - per gli aa. ss.  2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024/2025- del beneficio finanziario dell'importo di ### consistente nella ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico; 2) condanna il ### E ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l'importo complessivo di ### secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.  107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in ### n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; 3) condanna il ### E ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi ### oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il ###. 
La Giudice dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/01/2025

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