TRIBUNALE DI TRIESTE
Sentenza n. 799/2025 del 27-09-2025
principi giuridici
La presentazione di istanza in via amministrativa non costituisce condizione di procedibilità per l'azione giudiziale volta all'accertamento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, trattandosi di diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario.
In materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'incertezza in ordine alla definizione della relativa richiesta amministrativa, determinata dall'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il consolato competente a causa delle innumerevoli domande presentate, è equiparabile ad un diniego, giustificando l'interesse ad agire in giudizio.
In materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, la prova della cittadinanza italiana dell'avo e della linea di discendenza legittima il riconoscimento della cittadinanza, spettando alla controparte la prova di eventuali fatti interruttivi.
In caso di accoglimento della domanda di accertamento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, il giudice ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, in quanto tale ordine non costituisce condanna ad un facere in senso tecnico, ma mera specificazione di un obbligo già gravante sull'amministrazione in virtù delle norme che regolano la materia.
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testo integrale
### nome del popolo italiano ________________________ R.G. 5116/23 Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, ###, dott.ssa ### ha emesso la seguente ### procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ### da: 1. ###, nata ad ### - ### (### il ### (CPF n. 085.319.578-18), residente ###, ap.to 32, Centro, ### Stato di ### (### CEP 12940-770; 2. ###, nato ad ### - ### (### il ### (CPF n. 102.117.598-64), insieme alla ###ra ### nata a ### - ### (###, che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio: 3. ### nata ad ### - Stato di ### (### il ###, e residenti, assieme alla madre in ### n. 315, ###, ### - Stato di ### (### CEP 12945-340 1 1 ricorrente divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Il difensore nelle note di trattazione scritta del 29 maggio 25, non avendo depositato in precedenza la procura firmata dai genitori, ha depositato la procura alle liti firmata dai genitori e la nuova procura alle liti firmata dalla ricorrente. Registrato il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 4. ### nata ad ### - ### (### il ### (CPF 525.442.318-82), residente ###, ###, ### - Stato di ### (### CEP 12945-340; 5. ### nato ad ### - ### (### il ### (CPF 525.443.248-99), residente ###, ###, ### - Stato di ### (### CEP 12945-340; 6. ### nata ad ### - ### (### il ### (CPF 359.865.208-90), residente ###0, apto 171, #### - Stato di ### (### CEP ###-001 Rappresentati e difesi dall' avvocato ### del ### di ### dell'### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi. ### data 27.11.2023 i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il Ministero dell'### per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. In data ###, il ###, nulla opponeva in merito al ricorso dei ricorrenti. In data ### veniva fissata udienza per il giorno 08.04.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter. In data ### il difensore di parte ricorrente depositava note scritte e chiedeva un rinvio dell'udienza al fine di poter effettuare la rinnovazione degli atti alla parte resistente. In data ### il Giudice, accertato che parte ricorrente non aveva effettuato la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza alla parte resistente, fissava nuova udienza per il giorno 03.06.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter. In data ### il difensore di parte ricorrente depositava note scritte. In data ###, il Ministero si costituiva in giudizio. Registrato il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano. Nel proprio atto di costituzione, il Ministero chiede preliminarmente che il Tribunale disponga la sospensiva impropria del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna in ordine all'applicazione delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Ritiene che la questione sulla interpretazione costituzionalmente orientata da dare alla norma fondante l'istituto della trasmissione della cittadinanza, con particolare riferimento alla necessità di una effettività del rapporto con la collettività di cui i richiedenti ambiscono far parte - criterio ermeneutico indicato dalla stessa Corte di Cassazione nelle sentenze che hanno chiarito gli oneri probatori a carico delle parti in causa - abbia una incidenza anche sul presente caso atteso che i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento di effettivo e concreto rapporto con l'### ulteriore rispetto alla discendenza dell'avo. Il Giudice rigetta la richiesta del Ministero in quanto, con sentenza 142/25, la Corte Costituzionale dichiarava l'inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Bologna. ### prospetta altresì una possibile carenza procedimentale unitamente ad una carenza ad agire per la valutazione della quale si rimette al giudice. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in ### essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma 1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il Ministero che nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana risulti instaurato in ### e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza. Registrato il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 Il Tribunale ritiene la domanda procedibile. Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni, non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in ### ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989, atteso che l'art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889 n. 123 prevede espressamente la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero di presentare la domanda di cittadinanza presso il consolato d'### del paese ove risiedono". Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di prenotare un appuntamento mediante il sistema prenot@mi del ### D'### a ### in ### Ad oggi però non è stato possibile ottenere una data di convocazione a causa delle innumerevoli domande presentate. Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Né appare necessario rivolgersi alla ### per fare accertare l'inadempimento dell'### così come ribadito dallo stesso ### con Sentenza n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza 8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”. Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento. I ricorrenti hanno fornito prova della cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis: ### figlio di ### e ### è cittadino ### il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 italiano in quanto nato a #### il giorno 18 febbraio 1885, come da estratto per riassunto dei registri degli atti di nascita rilasciato dal Comune di ####. Inoltre, pur se emigrato in ### non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione dell'avo.Né egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889, del ### provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in ### al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le ### della Cassazione si pronunciavano sugli effetti del suddetto decreto osservando che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. ###, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali. Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della ### universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al ### di ### del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia. Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti. I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio). Né si ritiene che la ricorrente abbia l'onere di provare il mantenimento di ciascuno dello status di cittadino italiano mediante produzione dei certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/92, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata (sul punto il Ministero si rimette al Tribunale). Infatti, la cittadinanza per fatto ### il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva. Spetta pertanto alla controparte la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Corte di Cassazione sentenze del 24 ottobre 2022,n.25317 e 25318). Peraltro, è lo stesso Ministero a dar atto, di non aver “ricevuto dalle evidenziate ### competenti alla gestione delle risultanze dei registri da essi tenuti, alcun elemento in senso ostativo(es: rinuncia)”. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani. Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione, il Ministero dell'### eccepisce l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al Ministero resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello ###, e ne chiede il rigetto. A tal fine rappresenta che il Ministero risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del ### in qualità di ufficiale di ###. Rappresenta inoltre l'impossibilità per il Ministero convenuto, anche tramite il ### del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede ###quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal ### del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente ###Comune italiano, come previsto nella ### n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante “### del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il Ministero ritiene che i richiedenti non possano annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla ### consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”. ### sostiene che: - La pretesa di parte attrice si presenta, al momento, priva di attualità poiché postula un inadempimento da parte del soggetto tenuto all'effettuazione dell'incombente di cui non si allega alcun elemento probatorio: solo al passaggio in giudicato della eventuale sentenza ### il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 favorevole potrà porsi ogni questione sulle annotazioni da effettuarsi. - trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione; - non a caso il D.P.R. n. 396/2000 che regolamenta l'ordinamento dello ###, espressamente prevede all'art. 14 che il soggetto tenuto a provvedere all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile non sia l'esponente Ministero ma il ### - il Ministero resistente non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto dei singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni. ###à di tenuta dei registri dello stato civile rientra nell'ambito delle competenze statali, svolte in via delegata, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, dal ### quale ufficiale del ### o da chi lo sostituisce a norma di legge, ai sensi dell'art. 54 del TUEL (attinente alle "attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale") il cui comma 3 prevede che il sindaco sovrintende alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di ### - l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al ### dell'### il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al ### prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'### centrale sugli atti dello stato civile; - dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente; - l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il ### della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; - il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al Ministero dimostra ### il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 la correttezza della tesi sostenuta; - il Ministero ha solo compiti di indirizzo mentre è il ### competente a sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di ### Alla luce delle superiori considerazioni, il Ministero sostiene che l'eventuale provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del ### senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del Ministero. Ogni altra pretesa di controparte, ove finalizzata alla annotazione di documentazione diversa dalla sentenza conclusiva del presente procedimento dovrà essere considerata inammissibile per il citato difetto di legittimazione e comunque improponibile in quanto lesiva della riserva di amministrazione, del pari oggetto di tutela costituzionale come quella di giurisdizione. Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante pertanto va accolta. In primo luogo, quanto alla presunta “non attualità della domanda” per mancanza di inadempimento di controparte, ci si riporta a quanto già affermato nel paragrafo 8 sulla equivalenza tra l'incertezza della definizione del procedimento e l'inadempimento. In secondo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'### giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto Ministero dell'### e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico - ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego - in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della ### giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il Ministero dell'### quale ### amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della ### statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis. In merito alla valenza della ### del Ministero dell'### n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 ### il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 richiamata dal Ministero dell'### il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla ### costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'### e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima ### ovvero a diverse ### Nel caso di specie quindi, la ### del Ministero dell'### K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, 23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla ### l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva. Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la ### si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il ### italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal Ministero dell'### Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del Ministero e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal Ministero, trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'### di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Ministero dell'### quale organo periferico della ### statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il Ministero abbia compiti di indirizzo. Il fatto che tanto il ricorrente quanto il ### abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al Ministero, non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal Ministero ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il Ministero dell'interno è controparte interessata. ### dell'### dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'### di Stato competente, ai necessari adempimenti. In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego ### il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00 proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani; - ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - compensa le spese di lite. ### il #### il: 08/10/2025 n.4468/2025 importo 100,00




sintesi e commento
Riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis e Obblighi del Ministero dell'Interno
Una recente sentenza del Tribunale di Trieste ha affrontato una controversia relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a favore di alcuni soggetti residenti all'estero. I ricorrenti avevano adito l'autorità giudiziaria lamentando l'inerzia dell'amministrazione nel definire la loro istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
Il Ministero dell'Interno si era costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento amministrativo in Italia e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza. In particolare, il Ministero aveva sollevato dubbi sull'effettivo legame dei ricorrenti con la comunità italiana, limitandosi questi ultimi a dimostrare la discendenza da un avo italiano.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dal Ministero. In primo luogo, ha chiarito che la presentazione di una domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione di una domanda giudiziale, trattandosi di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo. In secondo luogo, ha ritenuto che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, dovuta alle difficoltà incontrate dai ricorrenti nel fissare un appuntamento presso il consolato italiano competente, potesse essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti, ritenendo provata la cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis e la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di quest'ultimo. A tal proposito, il giudice ha richiamato le sentenze delle ### della Cassazione che hanno chiarito come la perdita della cittadinanza italiana possa dipendere solo dalla legislazione nazionale e non da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Di particolare interesse è la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ordinato al Ministero dell'Interno, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Ministero si era opposto a tale ordine, sostenendo che l'attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del ### in qualità di ufficiale di Stato Civile e che il Ministero non possiede poteri specifici in ordine alla verifica del contenuto dei singoli atti dello stato civile soggetti ad annotazioni e trascrizioni.
Il Tribunale ha respinto le argomentazioni del Ministero, evidenziando che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è un'azione di mero accertamento e che l'ordine di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge non costituisce una condanna di facere in senso tecnico, ma una mera conseguenza del riconoscimento dello status di cittadino italiano. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che il Ministero dell'Interno, quale ### amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile, è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.