CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza del 16-12-2020
principi giuridici
La presentazione di un'istanza di rateizzazione del debito tributario non implica, di per sé, un riconoscimento idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, qualora l'istanza sia contestualmente finalizzata a far valere la prescrizione e la decadenza del credito medesimo in sede di autotutela.
L'estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito tributario (cd. rottamazione ter) comporta l'assenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 1092-2019 proposto da: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 2, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - nonchè contro #### - intimata - avverso la sentenza n. 5472/2018 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2020 dal ###. ### R.G.1092/2019 ###: la ### s.r.l. ha domandato la cassazione della sentenza Corte d'appello di ### che, nel confermare la sentenza del Tribunale di ### aveva rigettato la domanda di accertamento dell'estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, del credito contributivo portato in tre cartelle esattoriali emesse nel 2005 dalla locale ### delle ### del valore complessivo di ### 320.250,00; la Corte territoriale ha accertato la regolarità del processo notificatorio di due delle tre cartelle; quanto alla terza cartella ha rilevato la contraddittorietà dell'affermazione dell'appellante circa la mancata conoscenza della sua emissione dato che questa, con la richiesta di rateizzazione rivolta all'### delle entrate, aveva sostanzialmente riconosciuto il debito; la ### s.r.l. ha affidato le sue ragioni a quattro motivi di ricorso; ### delle ### - ### è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. ###: col primo motivo parte ricorrente ha contestato la statuizione del giudice del merito circa la regolarità della notifica di due delle tre cartelle di pagamento e il mancato raggiungimento della prova della validità delle stesse; le copie dei due avvisi di ricevimento prodotte in giudizio erano state notificate in due sedi sociali diverse a distanza di pochi mesi e a persone inidonee (forse nomi di fantasia); col secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. e 88 c.p.c.; violazione art. 112 cod. proc. civ.; omessa insufficiente motivazione; la Corte d'appello avrebbe presunto la regolarità delle notifiche degli avvisi senza indicare su quali fonti di prova abbia basato tale conclusione (nella specie aveva ritenuto insufficiente la contestazione della ricorrente non basata sul rituale disconoscimento della produzione di parte (copie e non originali)); con il terzo motivo lamenta che, in merito alla terza cartella (della cui intimazione di pagamento l'### delle entrate non aveva prodotto neanche copia dell'avviso di ricevimento), la Corte territoriale, nel rigettare la domanda, non avrebbe tenuto conto degli elementi fattuali emersi nel corso del processo, travisando il senso dell'affermazione del giudice di primo grado con cui si dava conto che la società ### s.r.l. aveva chiesto la rateizzazione del debito portato in cartella; in effetti, la società aveva seguito la procedura per ottenere lo sgravio per intervenuta prescrizione, allegando in prima istanza l'accoglimento della parziale rateizzazione necessaria al fine di non compromettere l'assegnazione di fondi regionali; la Corte d'appello avendo confuso l'istanza di rateizzazione con l'istanza di autotutela nella quale veniva inserita la cartella contestata al fine di farne valere la prescrizione e la decadenza medio tempore maturata, avrebbe omesso di pronunciare sulla istanza in autotutela; con il quarto ed ultimo motivo si contesta la statuizione d'inammissibilità della domanda di prescrizione per l'invalidità del contraddittorio, in ragione della mancata chiamata in giudizio dell'### quanto alla domanda relativa all'interesse della ricorrente di sentire accertare la prescrizione successiva, la società afferma di conservare un interesse attuale ad ottenere il ### al fine di non perdere i finanziamenti regionali destinati all'area della riabilitazione; l'interesse al ### connaturato all'attività della società, avrebbe dovuto essere considerato presunto dalla Corte territoriale; il Collegio dà atto che in prossimità dell'### camerale, e nei termini di legge, il difensore costituito della società odierna ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata di cui al decreto n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter) e che tale atto di rinuncia è stato sottoscritto dalla ### s.r.l. per ratifica; in definitiva, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione dell'estinzione del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. 2 P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in ### all'### camerale del 20 ottobre 2020




sintesi e commento
Estinzione del Giudizio per Adesione alla "Rottamazione Ter" e Questioni di Notifica delle Cartelle Esattoriali
La pronuncia in esame trae origine da un ricorso per cassazione proposto da una società a responsabilità limitata avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando la domanda volta ad accertare l'estinzione, per prescrizione quinquennale, di un credito contributivo contenuto in alcune cartelle esattoriali emesse dall'ente di riscossione.
La società ricorrente contestava, in particolare, la regolarità della notifica di due delle tre cartelle di pagamento, eccependo che le copie degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio si riferivano a sedi sociali diverse e a soggetti non legittimati a ricevere la notifica. Quanto alla terza cartella, la società lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la richiesta di rateizzazione del debito come un riconoscimento dello stesso, omettendo di considerare che tale richiesta era stata presentata al fine di ottenere uno sgravio per intervenuta prescrizione e decadenza. Ulteriori motivi di ricorso riguardavano l'inammissibilità della domanda di prescrizione per presunta invalidità del contraddittorio e la mancata considerazione dell'interesse della società ad ottenere il ### necessario per non perdere finanziamenti regionali.
Tuttavia, in prossimità dell'udienza camerale, la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, motivato dall'intervenuta definizione agevolata del debito ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018, cosiddetta "rottamazione ter". La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio, senza provvedere sulle spese processuali nei confronti dell'ente di riscossione, rimasto intimato. La Corte ha altresì precisato che, in ragione dell'estinzione del giudizio, non sussistevano i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.