CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 22753/2019 del 12-09-2019
principi giuridici
La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., sussiste qualora il giudice attribuisca o neghi ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, ovvero ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
Nel ricorso per cassazione, la deduzione dell'omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare uno specifico fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e non l'insieme delle questioni oggetto della controversia.
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testo integrale
SENTENZA sul ricorso 10909/2014 proposto da: ### S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale posta a margine del ricorso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il cui studio sito in #### delle ### n. 114. - ricorrente - ### in persona del ### pro-tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso i cui uffici domicilia in ### alla ###. - controricorrente - nonché ### in persona del ### pro-tempore. - intimata - avverso la sentenza n. 875/40/2013 della ### tributaria regionale del ### depositata il 13 dicembre 2013. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2019 dal ### udito il P.M. in persona del ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### per delega dell'Avv. ### e l'### dello #### 1. - ### s.r.l. ha proposto ricorso avverso la determinazione direttoriale n. prot. n. 8294 del 1 marzo 2010, notificata dall'### delle ### di ### in data 19 marzo 2010, con la quale il ### regionale ha stabilito che la merce di cui alle bollette doganali n. 16768/K e n. 16766/W fosse da assoggettare al dazio antidumping definitivo nella misura del 66,10°/0 sul valore statistico della merce mentre, per le restanti bollette di cui al verbale di accertamento, confermava l'assolvimento delle spese di sbarco THC come da avviso di rettifica dell'accertamento della dichiarazione doganale. ### tributaria provinciale di ### ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio. 2. - ### tributaria regionale del ### ha accolto l'appello dell'### delle dogane, ritenendo legittimi gli atti impositivi impugnati. 3. - ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L'### delle entrate si è costituita con controricorso. -2- In prossimità dell'udienza, la ### s.r.l. ha depositato una memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - In via preliminare va dichiarato inammissibile il controricorso per tardività. È inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall'art. 370 c.p.c. e da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e per il resistente di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore di quest'ultimo alla discussione orale (Cass. 24 aprile 2007, n. 9897; Cass. 21 aprile 2006, n. 9396). Nel caso di specie, il ricorso principale è stato notificato mediante spedizione dall'### postale di ### in data 18 aprile 2014 e risulta essere stato ricevuto dalla controparte, ### delle dogane e dei monopoli, in data 2 maggio 2014. Il termine ultimo per la notifica del controricorso da parte dell'### delle dogane avrebbe dovuto considerarsi 1'11 giugno 2014 e non il 20 giugno 2014, data di consegna del controricorso all'### presso la Corte d'Appello di ### per la notifica. Inoltre, deve osservarsi che nel presente giudizio la legittimazione spetta all'### delle dogane e non all'### delle entrate. 2. - Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 2.1. - Il motivo è fondato riguardo alla violazione dell'art. 112 c.p.c. La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (Cass. 17 gennaio 2018, n. 906; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945). Nella vicenda in esame si discute della mancanza della certificazione rilasciata dalla ### for the promotion of ### of ### anche detto "certificato ###, necessario per beneficiare della aliquota ridotta di dazio antidumping istituito con ### CE 1470/2001 sulle merci d'importazione con riferimento a talune bollette d'importazione (n. ### e n. ### del 28 giugno 2007) secondo l'accertamento compiuto dai verbalizzanti e contestato dalla contribuente, che sostiene di aver avuto la disponibilità dei certificati richiesti e di averli consegnati all'ente competente per lo sdoganamento. ### s.r.I., inoltre, deduce di aver prodotto nel corso del giudizio di primo grado le copie fotostatiche di tali certificati, nonché la copia della raccomandata inviata dallo spedizioniere con cui si richiedeva la restituzione della documentazione afferente ai fatti di causa, oltre alla risposta dello spedizioniere con cui dichiarava di aver depositato gli originali dei certificati presso la dogana. La pronuncia, tuttavia, non affronta in alcun modo tali questioni, facendo riferimento - anche nella parte in fatto - a una vicenda estranea al giudizio e relativa alla rivisitazione della classificazione doganale della merce all'esito del controllo da parte del laboratorio chimico, limitandosi invero a riprodurre il contenuto di altra decisione (sentenza n. 873/40/2013 della ### tributaria regionale del ### resa tra le stesse parti nella medesima udienza e depositata lo stesso giorno in cancelleria (il 13 dicembre 2013). 2.2. - Inammissibile è la doglianza formulata in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo parte ricorrente dedotto l'omesso esame di un fatto specifico ma l'insieme delle questioni oggetto della controversia. La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda o un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass. 22 gennaio 2018, n. 1539). 3. - ### del primo motivo determina l'assorbimento delle ulteriori questioni prospettate in via subordinata: - violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del Codice doganale comunitario in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (secondo motivo); - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alfa 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sull'illegittima inversione dell'onere della prova a carico della società contribuente. ### e falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente circa l'omessa motivazione degli atti impositivi impugnati (terzo motivo); - violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.P.R. 633/1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. con riferimento alle spese di sbarco ### avendo il giudice d'appello omesso ogni pronuncia in merito ad una questione decisiva per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti processuali (quarto motivo). 4. - La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla ### tributaria regionale del ### in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. ### la sentenza impugnata e rinvia alla ### tributaria regionale del ### in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile, il 7 marzo 2019.




sintesi e commento
Omessa Pronuncia e Dazio Antidumping: La Cassazione Ribadisce l'Importanza della Corrispondenza tra Chiesto e Pronunciato
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia in materia di dazi antidumping, sollevata da una società importatrice a seguito di una determinazione dell'### delle Dogane che assoggettava alcune merci a un dazio antidumping definitivo. La società contestava tale decisione, sostenendo di aver presentato la documentazione necessaria per beneficiare di un'aliquota ridotta, in particolare il certificato previsto dalla normativa comunitaria.
Il contenzioso, dopo il rigetto in primo grado, aveva visto la riforma della decisione da parte della ### tributaria regionale, che aveva ritenuto legittimi gli atti impositivi. Avverso tale pronuncia, la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di doglianza.
La Corte di Cassazione, in via preliminare, ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'### delle Dogane per tardività, evidenziando il mancato rispetto dei termini previsti dal codice di procedura civile. Successivamente, la Corte si è concentrata sul primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata non aveva affrontato le questioni centrali sollevate dalla società, in particolare la mancata considerazione della documentazione prodotta, relativa alla disponibilità e alla consegna dei certificati necessari per l'applicazione dell'aliquota ridotta. La sentenza, infatti, faceva riferimento a una vicenda estranea al giudizio, riproducendo il contenuto di un'altra decisione emessa tra le stesse parti.
La Corte ha quindi affermato che la violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto, oppure pone a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere. Nel caso di specie, la mancata disamina delle questioni sollevate dalla società importatrice integrava tale violazione.
In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi, che riguardavano la violazione del codice doganale comunitario, l'inversione dell'onere della prova e l'omessa motivazione degli atti impositivi.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla ### tributaria regionale, in diversa composizione, affinché riesaminasse la controversia alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, provvedendo anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.