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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sentenza n. 877/2024 del 08-05-2024

 LA CORTE ### DI VENEZIA Sezione III Civile Composta dai magistrati: Dr.ssa ###ssa ###ssa M. ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in appello con citazione notificata il ### da: ### nato a ### il ### (CF. ###), ivi residente ###i procc. Domm.ri Avv.ti ### (c.f.  ###), pec: ###, fax ### ed ### (###), pec: ###, fax ### in ####, per procura depositata in primo grado appellante contro: RECAR di ### & C. s.a.s. in liquidazione in persona del liquidatore p. t., con sede ####### n. 53, con i procc. dom.ri Avv.ti ### (codice fiscale: ###; pec: ###; fax: ###) e ### (codice fiscale: ###; pec: ###; fax: ###) in #### n. 13 per procura allegata alla comparsa R.G.N. 1502/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO d'appello appellata ### appello avverso la sentenza n. 1360/2021 del Tribunale di ### emessa e pubblicata il ### e notificata in data ###; in punto: contratti e obbligazioni varie. 
Causa trattata all'udienza del 12.02.2024.  CONCLUSIONI: Il procuratore dell'appellante ha così concluso: Nel merito In riforma della sentenza n. 1360/2021, n. 8222/2018 R.G., Rep. n. 2736/2021 Tribunale di ### emessa e pubblicata il ### e notificata in data ###, ### l'###ma Corte d'Appello di Venezia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'attrice, odierna appellante, in primo grado, e pertanto: ### i fatti di causa, verificati i vizi lamentati del camper ### targato ### condannarsi la ### di ### & C. S.a.s., in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in #####, p.i. ###, al pagamento in favore del sig. ### della somma di ### 44.050,00 o della diversa somma accertata dal giudicante sulla base della documentazione prodotta. 
Con vittoria di spese e competenze di avvocato oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. 
In via istruttoria: Parte ricorrente insiste siano ammesse le prove orali per testi ed interrogatorio formale della sig.ra ### legale rappresentante della ### & C. 
S.A.S. in liquidazione, sui seguenti capitoli di prova: 1. Vero che in data 27 luglio 2016 il sig. ### sottoscriveva con la ### di ### & C. S.a.s. proposta di acquisto del veicolo ### 2300 SDT targato ### per l'importo di ### 72.541,40 (doc. 1); 2. vero che il sig. ### ordinava modifiche all'allestimento standard del veicolo ### 2300 SDT targato ### necessarie per consentire la mobilità della carrozzina all'interno del veicolo; 3. vero che le modifiche apportate dalla ### di ### & C. S.a.s. all'allestimento interno comportava un'ulteriore spesa di ### 5.200,00, spese aggiuntive finali per ulteriori richieste in corso d'opera ### 546,00, ausili per la guida e pedana di sollevamento per l'accesso al mezzo ### 9.464,00, per un importo complessivo del mezzo pari ad ### 87.751,40; 4. vero che il ### saldava l'importo di ### 87.751,40 (doc. 3); 5. vero che il camper ### 2300 SDT targato ### veniva ritirato dal sig. ### il 3 agosto 2017; 6. vero che il 30 agosto 2017 il sig. ### contestava alla ### di ### & C. 
S.a.s., a mezzo dell'avv. ### (doc. 9) infiltrazioni di acqua nei due gavoni (quello di sinistra e di destra) ove sono posizionate anche le batterie dei servizi ed il riscaldamento della cellula, una volta avviato, emetteva odore di gasolio all'interno del camper; 7. vero che il camper veniva riportato alla ### sia nella prima settimana di settembre 2017 e, riconsegnato, riportato all'inizio di ottobre 2017, venendo riconsegnato il ###; 8. vero che i vizi dopo il ### persistevano ed il ### prima telefonicamente, e successivamente a mezzo dell'avv. ### (doc. 11) contestava la persistenza dei vizi; 9. vero che a dicembre 2017 il sig. ### incaricava una perizia tecnica all'ing. ### 10. vero che la perizia tecnica dell'ing. ### veniva consegnata al sig. ### il ### (doc. 5); 11. vero che la perizia dell'ing. ### confermava i vizi già contestati (doc. 9 ed 11) e difetti tecnici della abilitazione alla circolazione del mezzo (doc. 5); 12. vero che la perizia dell'ing. ### evidenziata la carenza delle finiture in genere che determinano infiltrazioni di acqua piovana, carenza della sigillatura dei gavoni inferiori con conseguenti infiltrazioni negli alloggi delle batterie ausiliarie con i relativi cavi costruiti a contatto di acqua piovana infiltrata, ed umidità (doc. 5); 13. vero che la perizia dell'ing. ### riferiva che sia la massa complessiva rilevata, che quella sull'asse anteriore, era di 1899 kg. anziché 1850 kg.; il passa ruota inferiore in altezza alle prescrizioni della casa madre; il mobilio libero da ancoraggi alla cellula strutturale (con conseguente pericolo di schiacciamento all'interno dell'abitacolo); il riscaldamento nella cellula abitativa disomogeneo; mancanza delle corsie di scorrimento della porta il bagno; 14. vero che il preventivo elaborato dalla ditta ### per eseguire le riparazioni indicate dalla perizia dell'ing. ### è pari ad ### 44.050,00 (doc. 6). 
Si indicano a testi i sigg.ri: - #### 3 - #### - #### 3 - #### - ### titolare di ### sas di ### & C., ### 24 - ### Costalunga di ### d'####; - Ing. #### 1 - ### Pescantina ###; - ### 26/B - ### Nogarole Rocca ###. 
Si insite sulla richiesta di nomina di CTU volta a confermare la perizia dell'ing. ### Il procuratore dell'appellata ha così concluso: In via principale: rigettarsi, in quanto infondati in fatto ed in diritto, i motivi d'appello proposti dal sig. ### avverso la sentenza n.1360/2021, R.G. n. 8222/2018, ### n. 2736/2021, emessa e pubblicata in data 24 giugno 2021 dal Tribunale di ### e, conseguentemente, confermarsi la sentenza n. 1360/2021, R.G. n. 8222/2018, ### n. 2736/2021, emessa e pubblicata in data 24 giugno 2021 dal Tribunale di ### In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello avversario e ove quindi fosse ritenuto che controparte non è incorsa nella decadenza rilevata dal Giudice di primo grado, accertarsi e dichiararsi la prescrizione della domanda di controparte, ai sensi dell'art.  1495, terzo comma, c.c. e per l'effetto respingerla. 
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di riqualificazione della domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice alla luce del ### del ### (D. Lgs. 206/2005), dichiararla inammissibile in quanto proposta in violazione delle norme consumeristiche. 
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2, comma 2, d.m. 55/2014 e ad accessori tutti come per legge. 
In via istruttoria: si ripropongono le istanze istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado, con richiesta di prova per testi e per interrogatorio formale del sig. ### sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che il prezzo pagato per l'autocaravan è stato di ### iva inclusa, come da doc.  n. 3 di parte attrice che si rammostra al teste”; 2. “Vero che ### iva inclusa sono stati corrisposti dal sig. ### alla società ### S.a.s. di ### & C. con causale caparra e saldo allestimento ### come da doc. n. 3 di parte attrice che si rammostra al teste”; 3. “Vero che la scocca in vetroresina è stata montata dalla ditta ### di ### Dario”; 4. “Vero che la pedana laterale è stata montata dalla società ### S.a.s. di ### & C.”; 5. “Vero che l'autocaravan in oggetto è stato approvato e omologato dalla Motorizzazione Civile di ### come da docc. n. 5 e 10 che si rammostrano al teste”; 6. “Vero che l'autocaravan in oggetto è stato pesato in Motorizzazione Civile con tutti gli accessori inclusi tra cui la pedana, come da docc. n. 5 e 10 che si rammostrano al teste”; 7. “Vero che nel sistema GPL dell'autocaravan in oggetto sono presenti tubi rigidi in rame diversi dai tubi in gomma di cui alla normativa EN 1949/2013”; 8. “Vero che il sig. ### durante la consegna dell'autocaravan chiudeva in modo errato i gavoni”. 
Si indicano a testi per i capitoli indicati: il sig. ### di ####, il sig.  ### di ### di ####, il sig. ### di #### e il sig. ### di ####. 
Si ribadisce, altresì, l'opposizione all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi dedotta in primo grado nell'interesse del sig. ### come evidenziato nel paragrafo 2.6 della comparsa di costituzione e risposta e, nella denegata ipotesi in cui fosse dato ingresso a tali mezzi di prova, si rinnova la richiesta di essere ammessi alla prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta. 
Ci si oppone, altresì, alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'appellante per tutti i motivi evidenziati in atti.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.1360/2021 emessa nel procedimento R.G. n. 8222/2018, pubblicata in data ###, il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il ### da ### nei confronti di ### s.a.s. - con il quale il ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di ### pari ai costi necessari per eliminare i vizi del camper modello ### 2300 SDT acquistato dalla stessa, nel quale erano state apportate modifiche dell'allestimento interno, essendo il ricorrente utilizzatore di sedia a rotelle, con due interventi eseguiti dalla società convenuta, non risolutivi dei vizi denunciati, nel quale si costituiva ### s.a.s. eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, in via preliminare, la prescrizione e la decadenza del ricorrente dalla garanzia ai sensi degli artt. 1492 e 1495 Cod. Civ. o, in subordine, ai sensi degli artt. 1494 e 1495 Cod. Civ. per la mancanza di tempestiva denuncia dei vizi contestandone, nel merito, la sussistenza e l'imputabilità di essi alla società che aveva curato l'installazione della pedana elettroidraulica, e comunque la mancanza di prova in ordine al quantum della pretesa - respingeva la domanda per la mancanza di tempestiva denuncia dei vizi da parte del ricorrente nel termine di otto giorni dalla scoperta e lo condannava alla rifusione delle spese di lite. 
Avverso la sentenza - pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali - ha proposto appello ### censurandola per i seguenti motivi: 1) errata motivazione relativa alla ritenuta decadenza dalla denuncia dei vizi del veicolo; 2) errata valutazione di vizi “nuovi” nella perizia 04.01.2018 del dott. ##### s.a.s. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il ### chiedendo in via principale il rigetto dell'appello, in via subordinata l'accertamento dell'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1495, terzo comma, ### Civ. e in via subordinata la dichiarazione di inammissibilità della domanda in quanto proposta in violazione della normativa del ### del ### di cui al D. Lgs. 206/2005. 
Entrambe le parti hanno riproposto le istanze istruttorie formulate in primo grado. 
Con ordinanza del 24-27.08.2021 la Sezione Feriale della Corte d'Appello ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenendo la sussistenza del fumus e del periculum denunciati dall'appellante. 
In vista dell'udienza del 24.04.2023 le parti hanno precisato le conclusioni depositando note scritte e la causa è stata trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 CPC. 
Con ordinanza dell'8.09.2023 la causa è stata rimessa in istruttoria ai fini dell'acquisizione di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento e per la valutazione dei vizi allegati dall'appellante. 
Il perito nominato in data ### ha provveduto al deposito del proprio elaborato peritale e, per l'udienza del 12.02.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni le parti hanno depositato le rispettive note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel giudizio di primo grado promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il ###, ### conveniva in giudizio la società ### s.a.s. chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di ### pari ai costi necessari per rimuovere i vizi del camper ### 2300 SDT targato ### da esso acquistato e modificato dalla società convenuta nell'allestimento interno per renderlo idoneo alle sue particolari esigenze e compatibile con l'utilizzo da parte sua di sedia a rotelle. 
Deduceva di avere sottoscritto in data ### con l'odierna appellata proposta di acquisto dell'autocaravan per la somma di ### (cfr. doc. 1 primo grado appellante) e che a seguito dell'esecuzione delle modifiche richieste il caravan gli veniva consegnato una prima volta in data ###. 
Con missiva inviata a mezzo e-mail il ### (cfr. doc. 9 appellante), a seguito di una prima denuncia da parte del signor ### la società ### s.a.s. comunicava: “Le confermiamo che il sig. ### può portare il camper lunedì 4 settembre (dalle 9,00 alle 12,00 o dalle 15,00 alle 18,00) ed i vizi urgenti rilevati saranno eliminati in 3 o 4 giorni. ### problema che forse non potremmo riparare in modo definitivo è quello sul gavone sotto il letto singolo, faremo in modo comunque di renderlo fruibile fino a quando sistemeremo gli altri problemi come già concordato”. 
La consegna finale del camper era avvenuta il ### e nonostante le riparazioni già eseguite dalla società venditrice l'appellante lamentava la persistenza dei vizi e conferiva ad un proprio tecnico, l'ing. ### l'incarico di descriverli e valutarli. 
Il perito consegnava in data ### il suo elaborato peritale al signor ### e lo stesso, con comunicazione pec del 17.01.2018, chiedeva a ### il risarcimento del danno di ### (cfr. doc. 4 primo grado appellante) e successivamente promuoveva il presente giudizio. 
Si costituiva ### s.a.s. eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita, la prescrizione e la decadenza dalla garanzia ai sensi degli artt.  1492 e 1495 Cod. Civ. o, in subordine, ai sensi degli artt. 1494 e 1495 Cod. Civ. per la mancanza di tempestiva denuncia dei vizi lamentati e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.  ### infruttuosamente la negoziazione assistita il Tribunale disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. e respingeva la domanda del ricorrente. 
Con la sentenza impugnata il Tribunale evidenziava che nel rapporto oggetto di causa prima della consegna del veicolo modificato erano state svolte diverse contestazioni a mezzo pec dal legale dell'appellante in data ### e in data ### e che successivamente agli interventi eseguiti da ### s.a.s. nell'autunno 2017 la consegna era avvenuta il ###. 
A seguito della denuncia effettuata, il ### il signor ### acquisiva una perizia di parte nella quale erano stati individuati numerosi vizi delle opere di adattamento del veicolo eseguite da ### e in data ### il legale del ricorrente inviava una comunicazione di denuncia di essi a distanza di 13 giorni dalla scoperta, sostenendo che quest'ultima era stata coincidente con la data della perizia. 
Tuttavia, il ricorrente non aveva provato il momento della scoperta dei vizi elencati nella citazione per cui, a fronte della specifica contestazione, non risultava provata la tempestività della denuncia e ### s.a.s., con la pec del 22.06.2017, non aveva riconosciuto i vizi e li aveva contestati. 
Doveva, pertanto, dichiararsi l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla denuncia dei vizi da esso lamentati, con conseguente irrilevanza dell'esame dell'eccezione di prescrizione e del merito della domanda. 
Così inquadrati i fatti, l'appello si profila fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito indicato. 
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per avere accertato - all'esito di un lungo excursus in ordine alla disciplina applicabile al rapporto contrattuale tra quella del contratto di compravendita o quella della vendita di beni di consumo prevista dagli artt. 128 ss. 
D.Lgs. 206/2005) - la sua decadenza dalla denuncia dei vizi riscontrati nel veicolo, inquadrando la domanda in ambito risarcitorio e respingendola in quanto lo stesso non aveva provato di aver denunciato tempestivamente i vizi nel termine di otto giorni. 
Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di accertare che nel corso del rapporto erano state svolte dall'acquirente contestazioni di vario genere in ordine ai vizi dell'automezzo, anche con le comunicazioni dell'Avv. ### in data ### e 25.9.2017, e che la consegna finale del bene, successiva agli interventi eseguiti da ### s.a.s., fosse avvenuta il ###, riconducendo alla perizia di parte del 04.01.2018 (cfr. doc. 5 primo grado appellante) - nella quale erano stati evidenziati una serie di vizi specifici - la data della denuncia di essi al venditore, avvenuta con lettera del legale dell'attore del 17.01.2018, a distanza di tredici giorni dalla relativa “scoperta”, ritenendola coincidente con la data della perizia e ritenendo che la comunicazione inviata da ### s.a.s. il ### non contenesse riconoscimento dei vizi ma costituisse una replica alle contestazioni ricevute. 
Conseguentemente il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la decadenza dell'appellante dal suo diritto al risarcimento del danno e l'irrilevanza dell'esame dell'ulteriore eccezione preliminare di prescrizione dell'azione e del merito della domanda svolta dall'appellata. 
La doglianza, alla luce dei documenti n. 8), 9) e 10) e del doc. 5) prodotti in primo grado dal ricorrente, deve ritenersi meritevole di accoglimento. 
Da tali documenti si desume che dopo la contestazione scritta del 22.06.2017 inviata dal signor ### e la risposta di ### sulle modifiche eseguite sull'automezzo (cfr. doc. 8 primo grado appellante), il #### riscontrava la pec dell'Avv. ### (cfr. pag. 3 doc. 9 grado appellante) riconoscendo i vizi lamentati e assicurandone l'eliminazione. 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22690 del 06.11.2015 ha stabilito che l'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere in capo allo stesso il corrispondente diritto, che è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale. 
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18672/2019 hanno ribadito tale concetto, stabilendo che anche le manifestazioni stragiudiziali di volontà del compratore interrompono la prescrizione dell'azione di garanzia. 
Il riconoscimento da parte di ### s.r.l. dei vizi del veicolo lamentati dal signor ### avrebbe pertanto dovuto ritenersi pacifico, essendo risultato confermato che la stessa aveva eseguito interventi sull'automezzo a settembre e ad ottobre 2017 e che lo aveva riconsegnato definitivamente all'appellante il ###. 
Con la comparsa di risposta depositata in primo grado l'appellata ha ammesso che “già in data ### il sig. ### e ### avevano convenuto, previo versamento dell'ultima rata di pagamento del prezzo eseguita, di rimandare ad ottobre la risoluzione di queste asserite problematiche e di procedere immediatamente all'immatricolazione del veicolo, in modo da poterlo consegnare al compratore; E' opportuno segnalare, quindi, che al 27.07.2017 le problematiche inerenti al camper erano del tutto sistemabili e non urgenti; Ed effettivamente, il veicolo veniva, tra il ### ed il ### (pag. 2 ricorso), trattenuto dalla società resistente proprio per consentire di effettuare tutte queste riparazioni, già concordate in luglio”.  ### ha sostenuto che il ### il legale del signor ### aveva contestato la presenza di ulteriori vizi derivanti dall'errato intervento di riparazione precisando di avere affidato l'incarico ad un suo tecnico per la verifica delle lavorazioni effettuate da ### per cui la denuncia del 13.12.2017 riferita a tali ulteriori vizi sarebbe tardiva, in quanto avvenuta oltre i 13 giorni dalla consegna dell'autocaravan e non potrebbe essere considerata una vera e propria denuncia in quanto lo stesso signor ### si riservava di inviare la definitiva denuncia a seguito della ricezione della perizia da parte del proprio perito incaricato. 
Deve osservarsi che l'ing. ### nella sua relazione del 04.01.2018 cfr. doc. 5 primo grado appellante) ha indicato, oltre alle difformità denunciate dall'appellante per le quali l'appellata era intervenuta, il mancato ancoraggio del mobilio ed il malfunzionamento delle corsie di scorrimento della porta, relativamente alle quali la sentenza impugnata ha ritenuto non sussistesse la prova del momento della scoperta e della denuncia. 
Nella denuncia effettuata a mezzo pec dall'avv. ### il ### (cfr. doc. 9 primo grado appellante) viene indicato che :“…mancano viti fissaggio antine pensili sotto il letto e sostituire linguetta chiusura ### - la porta battente d'ingresso della cellula non appoggia sulle guarnizioni in alto e in basso sul lato della serratura causando l'entrata dell'acqua anche con veicolo fermo e la guarnizione sull'apertura della stessa sulla cellula non combacia - la porta d'ingresso che non garantisce il pacifico godimento dell'ambiente e del mezzo sia fermo che in movimento”, per cui già nella prima denuncia l'appellante aveva genericamente indicato i vizi riferiti al mancato ancoraggio del mobilio e al malfunzionamento delle corsie di scorrimento della porta, di non particolare rilievo nell'economia complessiva del contratto, e che con la successiva del legale in data ### (cfr. doc. 11 primo grado appellante) si era riservato di fare accertare al proprio perito lo stato del veicolo riconsegnato da #### l'orientamento costante della giurisprudenza in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 Cod. Civ. decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi nel senso della consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata. (Cass. Sent. 20.12.2021 n. 40814; Cass. Sent.  27.5.2016 n.11046; Cass. Sent. 16.03.2011 n. 6169, secondo la quale l'acquisizione della certezza obiettiva e completa del vizio è correlata all'esito di un accertamento tecnico preventivo disposto in sede giudiziale). 
Nel caso di specie, deve considerarsi che la denuncia dei vizi, comunicata dall'appellante a ### con le lettere del 30.08.2017 e del 13.12.2017 prima di acquisire la certezza della natura e della reale portata dei vizi denunciati non possa considerarsi tardiva e che la piena contezza di tutti i vizi contestati è intervenuta soltanto a seguito degli accertamenti eseguiti dall'ing.  ### dai quali soltanto può farsi decorrere il termine di decadenza; peraltro, non si trattava di denuncia di vizi nuovi, ma di contestazione di interventi non risolutivi dei vizi precedentemente denunciati. 
Pertanto, il termine di decadenza previsto dall'art.1495 Cod. Civ. deve considerarsi rispettato dall'appellante, essendo risultati i vizi del veicolo da esso denunciati a ### pienamente confermati dall'ing. ### e dal CTU nel corso del presente giudizio. 
Inoltre, essendo stato il veicolo consegnato all'appellante il ### ed essendo stato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il ###, deve ritenersi fondata anche la doglianza relativa all'errato accertamento dell'intervenuta prescrizione. 
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia rilevato due carenze indicate nella perizia dell'ing. ### consistenti nel mancato ancoraggio del mobilio e nel malfunzionamento delle corsie di scorrimento della porta relativamente alle quali ha ritenuto non vi fosse la prova del momento in cui tali vizi fossero stati scoperti e denunciati. 
Il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che nella pec del 30.08.2017 dell'avv. ### era stato evidenziato che: “- mancano viti fissaggio antine pensili sotto il letto e sostituire linguetta chiusura ### - la porta battente d'ingresso della cellula non appoggia sulle guarnizioni in alto e in basso sul lato della serratura causando l'entrata dell'acqua anche con veicolo fermo e la guarnizione sull'apertura della stessa sulla cellula non combacia - la porta d'ingresso che non garantisce il pacifico godimento dell'ambiente e del mezzo sia fermo che in movimento”. 
Se pure la perizia contenesse indicazioni tecniche differenti, si tratterebbe degli stessi vizi lamentati con la suddetta comunicazione inviata dal legale dell'appellante, per cui il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la decadenza dell'appellante stesso dalla denuncia di tali vizi. 
La doglianza merita accoglimento secondo quanto sopra specificato. 
E' stato accertato che ### aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi denunciati dall'appellante e che era intervenuta per cercare di eliminarli, senza tuttavia avervi posto rimedio. 
Il CTU nominato nel presente grado ha accertato l'effettiva esecuzione nell'automezzo ### di cilindrata 2300 JTD, con potenza di 150 Hp, passo 4035 mm e portata 35 q, allestito a camper, dei lavori eseguiti dal signor ### come descritti nel doc. 6 dallo stesso prodotto in giudizio ed h esaminato i vari pezzi sostituiti, conservati dal signor ### e corredati di documentazione fotografica. 
Il perito ha altresì accertato l'effettiva necessità di esecuzione di tali lavori e la loro corretta esecuzione, fatta eccezione per lo spostamento delle batterie all'interno dell'abitacolo. 
Ha dato atto di avere tentato la conciliazione tra le parti proponendo di detrarre dal preventivo di cui al doc. 6 di parte appellante, pari a ### IVA compresa, l'importo dell'IVA del 22%, essendo stati i lavori eseguiti in autonomia, per un totale di ### oltre ad ulteriori ### per lo spostamento delle batterie all'interno del mezzo, per un totale residuo di ### con una deduzione di ulteriori ### considerando che l'appellante per tali lavorazioni aveva avuto un esborso di ### La parte appellata ha ritenuto la proposta inaccettabile in quanto l'importo di ### richiesto dal signor ### corrisponderebbe al costo di un camper pressoché nuovo. 
Il CTU ha concluso confermando la reale sussistenza dei vizi lamentati dall'appellante e riconosciuti da ### specificando che gli stessi erano stati risolti soltanto per effetto delle riparazioni effettuate dall'appellante, per l'esecuzione delle quali ha ritenuto congrui i costi sostenuti nella misura indicata nel corso del tentativo di conciliazione, in quanto imputabili anche al lavoro complesso di smontaggio, adattamento e rimontaggio completo dell'interno e dei vari impianti del veicolo. 
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto nel pieno contraddittorio con i consulenti nominati dalle parti appaiono logiche e coerenti e vanno condivise.  #### di ### & C. S.a.s., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore va, pertanto, condannata al pagamento al pagamento in favore del signor ### della somma di ### alla quale vanno aggiunti gli interessi legali dal 30.11.2017, data di consegna dell'autoveicolo, fino al saldo effettivo. 
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte appellata soccombente. 
La riforma della sentenza comporta la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio secondo il principio unitario, che vanno poste a carico dell'appellata in ragione della sua soccombenza in entrambi i gradi nella misura liquidata in dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni sull'importo del decisum.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di ### n. 1360/2021 così provvede: 1) condanna ### di ### & C. s.a.s., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di ### della somma di ### oltre interessi legali dal 30.11.2017 fino al saldo; 2) condanna ### di ### & C. s.a.s., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a ### le spese del giudizio di primo grado, che liquida in ### per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a ### e ### 3) condanna ### di ### & C. s.a.s., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a ### le spese del giudizio d'appello, che liquida in ### per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a ### e ### 4) pone a carico di ### di ### & C. s.a.s., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di consulenza tecnica nella misura liquidata con separato provvedimento. 
Così deciso in ### in data 30 aprile 2024.   ##### 

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