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TRIBUNALE DI AREZZO

Sentenza n. 450/2024 del 08-05-2024

R.G. n. 1212/2020 TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA R.G. n.1212/2020 All'udienza del 08/05/2024 alle ore 10.15, dinnanzi al giudice ### è comparso: ### l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv. #### l'Avv. ### Per la pratica forense il dott. ### giudice invita le parti a discutere la causa.  ###. ### contesta il contenuto delle note conclusionali depositate dalla terza chiamata e si riporta alle conclusioni e alle istanze di cui alla propria nota riepilogativa.  ###. ### contesta l'avversa conclusionale e si riporta a quanto dedotto e concluso nella propria memoria conclusionale. 
Il giudice Si ritira in camera di consiglio. 
All'esito, in assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale. 
Il giudice ### R.G. n. 1212/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del ### ha emesso la seguente S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 1212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale promossa da ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### attrice contro ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### convenuta nonché nei confronti di ### (C.F.: ###) terzo chiamato #### S.p.A. (C.F. e P.IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ####, ### della #### terza chiamata ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. n. 1212/2020 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, l'attrice ### ha convenuto in giudizio ### chiedendo “### il Tribunale di ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato che le lesioni subite dalla sig.ra ### in conseguenza delle caduta del 29.5.2019, meglio descritte in premessa, sono la conseguenza della condotta colposa della sig.ra ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice da quantificarsi nell'importo complessivo di ### 9.043,16 ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e di onorari”. 
A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha dedotto di essersi recata in data 29 maggio 2019 presso l'abitazione della convenuta (sua amica) e, dopo avervi fatto ingresso, di essere caduta sul pavimento del soggiorno, scivoloso a causa della cera lucida appena passata. Immediatamente soccorsa dall'amica, è stata accompagnata al ### dell'### della ### ove le è stata diagnosticata la frattura del calcagno del piede sinistro (doc. 1). È stata quindi dimessa con 30 giorni di prognosi, prorogati di ulteriori 30 giorni dal medico di base in data 29 giugno 2019 (doc. 2) e di altri 20 giorni in data 29 luglio 2019 (doc. 4). 
I danni riportati sono stati quantificati dal dott. ### consulente medico-legale di parte attrice, nella misura del 6% per danno biologico permanente, oltre ad un'incapacità totale di 50 giorni e un'incapacità temporanea parziale al 50% di 33 giorni. Il danno biologico permanente è stato pertanto stimato in ### per l'invalidità permanente e ### per quella temporanea, per un totale complessivo di ### di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento.  2. Si è costituita in giudizio ### chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa il marito ### il quale aveva stipulato un contratto di assicurazione contro i danni (n. 1/45409/148/158809680) con ### S.p.A., nonché quest'ultima, per essere manlevata in caso di soccombenza. Nel merito, ha aderito alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice, limitandosi a contestare il quantum risarcitorio richiesto.  3. Autorizzata la chiamata, in data 1° dicembre 2021, si è costituita la terza chiamata ### s.p.a, deducendo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita obbligatoria. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto sfornita di prova e comunque infondata per carenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ha comunque eccepito il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 c.c. e l'inoperatività della polizza quanto alle spese di lite, in virtù dell'art. 12.13 delle condizioni generali del contratto di assicurazione (doc. 1 convenuta). 
Ha pertanto così concluso: “### l'###mo ### del Tribunale di ### via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 3 L.162/2014 emettendo dunque i consequenziali provvedimenti di legge; Nel merito, contrariis reiectis, in tesi: respingere la domanda di parte attrice e, comunque, ogni domanda formulata nei confronti di ### s.p.a in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice riconoscere alla sig.ra ### le sole voci di danno che risulteranno provate e dovute tenendo altresì conto del concorso di colpa di parte attrice e, dunque del disposto dell''art.1227 c.c. e prevedendo l'obbligo di ### a rilevare indenne la signora ### nei limiti e termini di operatività della polizza. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze”. 
R.G. n. 1212/2020 4. All'udienza del 27 aprile 2022, il Tribunale ha dichiarato la contumacia di ### e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di negoziazione assistita, ha assegnato alla parte attrice termine al fine instaurare il procedimento in questione.  5. Assegnati alle parti i termini richiesti ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio formale di parte attrice.  6. All'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno concluso come da verbale allegato.  ****  1. Giova premettere che l'ipotesi di responsabilità delineata da parte attrice va ascritta alla disposizione di cui all'art. 2051 c.c., integrando una responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, che prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso, così che a chi agisce è richiesta la prova, oltre che del danno e del rapporto di custodia, del nesso causale fra evento e cosa custodita. (cfr. Cass. SS.UU. 20943/2022). 
Peraltro, mentre nel caso in cui la cosa abbia prodotto il danno per una sua forza interna (ad es., scoppio di una caldaia) nessuna indagine ulteriore occorre sulla natura insidiosa o meno della cosa, quando, come nel caso di specie, il danno è derivato da una interazione fra la cosa di per sé inerte ### e la condotta del danneggiato (il suo camminarvi o passarvi sopra), il nesso causale potrà dirsi dimostrato solo se si acclari anche che la cosa presentava profili di pericolosità intrinseca, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. sez. III, 5 febbraio 2013 n. 2660; “[…] La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”). 
Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode, per andare esente da responsabilità, fornire la prova liberatoria richiesta dalla stessa disposizione, ossia la prova del caso fortuito derivante da fatto naturale o condotta del terzo, senza che a tal fine rilevi la diligenza o meno della condotta del custode stesso, in quanto “non si deve parlare di colpa nella custodia (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di rischio da custodia, in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda” (Cass. 11785/2017). 
La valutazione di merito che il giudice deve compiere va ad integrare un bilanciamento tra i doveri di precauzione del custode e quello di cautela che fa capo, invece, al danneggiato, dovere desumibile non solo dall'applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., ma anche e più in generale dal principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., cosicché “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità” (Cass. ###/2021). 
R.G. n. 1212/2020 In conclusione, quando il comportamento della persona danneggiata sia da considerarsi come ragionevolmente incauto, la relazione tra tale condotta e il danno creatosi, tenuto conto del rapporto con la cosa e a prescindere dal comportamento diligente o meno del custode, può arrivare ad integrare una causa di esclusione della responsabilità prevista in capo a quest'ultimo. Ciò accade dunque quando la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente e oggettivamente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, cosicché quanto più sarà anormale il comportamento del danneggiato tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino a poter ammettere anche la possibilità che il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso sia del tutto superato, assurgendo così il fatto del danneggiato al rango di causa autonoma dell'evento, “scagionando” il custode dalla propria responsabilità, venendo meno qualunque rapporto con la res (cfr. Cass. civ. 09/01/2024, 822).  2. Applicando i suddetti indirizzi interpretativi al caso di specie, deve evidenziarsi come non risulti sufficientemente provata l'esistenza di un nesso causale fra la cosa (e la sua presunta pericolosità) e l'evento occorso all'attrice. Essa, infatti, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 5 ottobre 2023, ha affermato di aver dovuto chiamare l'amica in seguito alla caduta, dal momento che quest'ultima si trovava “di là con i bambini”. (cap 3: “quando l'ho sentita io ero già in terra. Infatti, l'ho chiamata subito perché non potevo alzarmi”; cap. 4: “non ho sentito l'avvertimento, l'ho sentito solo una volta in terra. Lei era di là con i bambini, mi aveva lasciato aperto il portone e io sono entrata”).  ### convenuta, dunque, trovandosi “di là con i bambini”, non era presente alla caduta. Non può dirsi, dunque, sufficientemente provata la circostanza allegata dalla stessa parte, relativa al fatto che ella sia caduta proprio a causa della presenza della cera sul pavimento. Come sopra evidenziato, infatti, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.  3. Devono inoltre essere presi in considerazione gli elementi forniti dalle dichiarazioni della ### e della ### all'agente incaricato dall'assicurazione per la ricostruzione della dinamica del sinistro, dichiarazioni che, pur non potendo costituire piena prova, hanno certamente un valore sul piano probatorio, potendo rappresentare prove indiziarie. 
Come si è detto, nell'atto di citazione l'attrice ha affermato che l'amica “non faceva in tempo” ad avvertirla del pericolo, che la stessa aveva già fatto ingresso nella sala con il pavimento bagnato ed era quindi scivolata. Solo nel momento in cui le prestava soccorso, la convenuta si scusava spiegandole di aver passato la cera sul parquet. In sede di interrogatorio formale, l'attrice, alla domanda “DCV che nonostante l'avvertimento entravate nel soggiorno ove cadevate”, ha risposto “Non ho sentito l'avvertimento, l'ho sentito solo una volta in terra”. A tale ricostruzione ha aderito la ### con la costituzione in giudizio. 
Tuttavia, nell'e-mail (cfr. doc. 1) inviata al dott. ### e prodotta dalla compagnia assicuratrice, l'attrice ha dichiarato che l'avvertimento le era giunto appena fatto ingresso nel salone e non in un momento successivo. 
A ciò va aggiunto che la ### nella dichiarazione rilasciata e sottoscritta alla compagnia assicurativa, ha chiaramente indicato di aver invitato l'attrice a non entrare in casa, avvertendola che il R.G. n. 1212/2020 pavimento era bagnato e che, ciononostante, quest'ultima era entrata ed era scivolata (cfr. doc. 2 terza chiamata, “dopo aver suonato il campanello la sig.ra ### è salita in appartamento, considerando che stavo effettuando le pulizie avevo dato la cera nel parquet e avevo la porta d'ingresso e finestrone aperto per circolare aria, invitando la signora ### a non entrare che il pavimento era bagnato ma nonostante ciò lei è entrata ed è scivolata a terra all'inizio della sala”). 
Ebbene, l'avvertimento costituisce senz'altro evento idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del custode e l'evento di danno, andando ad integrare il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., considerato anche che il sinistro è avvenuto in luogo di privata dimora e pertanto un avvertimento dato verbis deve ritenersi misura sufficiente ad evitare il pericolo. 
Ed infatti, il comportamento di chi, nonostante l'avvertimento a fare attenzione e di non entrare, a causa del pavimento scivoloso sul quale è stata da poco passata della cera, entra comunque (a maggior ragione se indossa delle scarpe dal tacco alto, cfr. doc. 1 terza chiamata), rappresenta senz'altro un contegno incauto ed imprudente, che supera ed interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.  4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande proposte dalla parte attrice devono essere respinte, ogni altro profilo assorbito.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ### e di ### S.p.A. come in dispositivo, sulla base del d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m.  147/2022, sulla base dei valori minimi dello scaglione per valore di riferimento (da ### a ### ), tenuto conto della natura e complessità delle questioni trattate. Nulla sulle spese nei confronti del terzo ### stante la sua mancata costituzione in giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: a) rigetta le domande proposte da ### b) condanna ### al pagamento, in favore di ### e di ### S.p.A., delle spese di lite, liquidate in ### per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; c) nulla sulle spese nei confronti di ### Così deciso in ### in data 8 maggio 2024 ### 

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