TRIBUNALE DI BARI
Sentenza n. 4378/2024 del 13-11-2024
principi giuridici
Il pagamento della prestazione da parte dell'### in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
In caso di cessazione della materia del contendere, le spese processuali sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e di causalità, ponendole a carico della parte che, in base ad una valutazione prognostica, sarebbe risultata soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
TRIBUNALE DI BARI #### giudice della ### lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa ### ha pronunziato all'udienza del giorno 13/11/2024 la seguente ### dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 2074 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 TRA ### rappr. e dif. dall'avv. ### Ricorrente E ### rappr. e dif. dall'avv. ### Resistente RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### esponeva che in data ### presentava domanda di intervento del ### di ### per la liquidazione dei crediti di lavoro relativi sia al TFR che alle ultime tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2019) di retribuzione non corrisposte dalla società ### S.r.l. - dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 385 del 18.11.2020, al cui stato passivo, esso ricorrente, veniva ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. - per la complessiva somma di ### ; che, mentre la domanda relativa al pagamento del TFR veniva accolta, quella relativa alla liquidazione delle ultime tre mensilità (per complessivi ### ) veniva rigettata dall'### in data ###. Tanto premesso il ### ha adito questo Giudice del ### per sentire: “accertare e dichiarare il diritto del sig. ### ad ottenere il pagamento, a carico del ### di garanzia c/o ### dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 80/1992 e, così, di quelli maturati nelle ultime tre mensilità (Marzo, Aprile e Maggio 2019) del rapporto di lavoro intercorso con la fallita ### S.r.l. (P.IVA ###); b) per l'effetto, condannare l'### quale gestore del ### di ### al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di ### maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data della richiesta fino all'effettivo soddisfo”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. Si costituiva l'### chiedendo la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto. Alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite e parte resistente per la compensazione delle stesse; quindi, la causa è stata decisa. ----------- Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti. Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte dell'### per la complessiva somma di ### come dichiarato dal difensore di parte ricorrente, avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali - liquidate come in dispositivo - ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico dell'### che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. P.Q.M. definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da ### nei confronti dell'### con ricorso depositato in data ###, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; - condanna l'### al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in ### oltre accessori di legge e di tariffa. Così deciso in ### in data ###Il Giudice
del lavoro dott.ssa ### n. 2074/2024




sintesi e commento
Fondo di Garanzia e Pagamento Tardivo: Chi Paga le Spese Legali?
La pronuncia in esame affronta una questione relativa al Fondo di Garanzia gestito dall'### e al diritto di un lavoratore di ottenere il pagamento di crediti retributivi insoluti a seguito del fallimento del datore di lavoro.
Nel caso specifico, il lavoratore aveva presentato domanda al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di stipendio non corrisposte dalla società fallita. Mentre la domanda relativa al TFR era stata accolta, quella relativa alle ultime tre mensilità era stata inizialmente respinta.
Il lavoratore, pertanto, si era rivolto al Tribunale del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento di tali mensilità. Nel corso del giudizio, l'### ha provveduto a versare al lavoratore la somma richiesta, determinando così la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a proseguire la causa, dato che l'oggetto della controversia era stato soddisfatto.
Il nodo cruciale della decisione si è quindi spostato sulla ripartizione delle spese legali. Il lavoratore, pur riconoscendo il pagamento tardivo, ha insistito affinché l'### fosse condannato al pagamento delle spese legali sostenute per avviare il giudizio. L'###, al contrario, ha chiesto la compensazione delle spese, ovvero che ciascuna parte sostenesse le proprie.
Il giudice, richiamando il principio della soccombenza virtuale e il principio di causalità, ha ritenuto che le spese legali dovessero essere poste a carico dell'###. La soccombenza virtuale si riferisce alla valutazione di chi avrebbe verosimilmente perso la causa qualora il pagamento non fosse intervenuto. Il principio di causalità, invece, individua nella condotta dell'###, che inizialmente aveva negato il pagamento, la causa che ha reso necessario l'avvio del giudizio. In altre parole, se l'### avesse adempiuto tempestivamente al proprio obbligo, il lavoratore non avrebbe avuto necessità di adire le vie legali.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha condannato l'### al pagamento delle spese processuali in favore del lavoratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.