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TRIBUNALE DI BARI

Sentenza n. 4378/2024 del 13-11-2024

principi giuridici

Il pagamento della prestazione da parte dell'### in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

In caso di cessazione della materia del contendere, le spese processuali sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e di causalità, ponendole a carico della parte che, in base ad una valutazione prognostica, sarebbe risultata soccombente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fondo di Garanzia e Pagamento Tardivo: Chi Paga le Spese Legali?


La pronuncia in esame affronta una questione relativa al Fondo di Garanzia gestito dall'### e al diritto di un lavoratore di ottenere il pagamento di crediti retributivi insoluti a seguito del fallimento del datore di lavoro.
Nel caso specifico, il lavoratore aveva presentato domanda al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di stipendio non corrisposte dalla società fallita. Mentre la domanda relativa al TFR era stata accolta, quella relativa alle ultime tre mensilità era stata inizialmente respinta.
Il lavoratore, pertanto, si era rivolto al Tribunale del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento di tali mensilità. Nel corso del giudizio, l'### ha provveduto a versare al lavoratore la somma richiesta, determinando così la cessazione della materia del contendere, ovvero la sopravvenuta mancanza di interesse delle parti a proseguire la causa, dato che l'oggetto della controversia era stato soddisfatto.
Il nodo cruciale della decisione si è quindi spostato sulla ripartizione delle spese legali. Il lavoratore, pur riconoscendo il pagamento tardivo, ha insistito affinché l'### fosse condannato al pagamento delle spese legali sostenute per avviare il giudizio. L'###, al contrario, ha chiesto la compensazione delle spese, ovvero che ciascuna parte sostenesse le proprie.
Il giudice, richiamando il principio della soccombenza virtuale e il principio di causalità, ha ritenuto che le spese legali dovessero essere poste a carico dell'###. La soccombenza virtuale si riferisce alla valutazione di chi avrebbe verosimilmente perso la causa qualora il pagamento non fosse intervenuto. Il principio di causalità, invece, individua nella condotta dell'###, che inizialmente aveva negato il pagamento, la causa che ha reso necessario l'avvio del giudizio. In altre parole, se l'### avesse adempiuto tempestivamente al proprio obbligo, il lavoratore non avrebbe avuto necessità di adire le vie legali.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha condannato l'### al pagamento delle spese processuali in favore del lavoratore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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