TRIBUNALE DI CASSINO
Sentenza n. 824/2023 del 27-11-2023
principi giuridici
Il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, spetta anche ai docenti non di ruolo con contratto di supplenza annuale, in quanto l'esclusione di tale categoria dal beneficio si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione, desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
L'adempimento dell'obbligazione di attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, deve avvenire in forma specifica, mediante l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa, e non tramite la corresponsione del corrispondente valore economico, trattandosi di beneficio a destinazione vincolata.
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testo integrale
Tribunale Ordinario di ###.G.L. n. 2052 / 2022 Il Giudice designato ### in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato ### nella causa civile iscritta al 2052 del ### dell'anno 2022, vertente TRA ###### e ### con l'avv.to ### e ### ricorrente ###'#### resistente contumace ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi successivamente riuniti, le ricorrenti in epigrafe indicate, premesso di essere docente non di ruolo con supplenze annuali negli anni scolastici segnatamente indicati nei rispettivi ricorsi, premettendo di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), hanno chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 ogni ordine e grado con condanna del ### convenuto alla corresponsione in loro favore delle somme indicate nelle rispettive domande (parametrate al valore nominale della carta elettronica, pari a 500 euro), deducendo, a fondamento dell'illegittimità della denunciata condotta, l'inesistenza di qualsiasi ragione volta alla indebita esclusione degli stessi dalla platea dei destinatari dell'istituito beneficio. Assumevano invero che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "###" - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della ### e per violazione degli articoli 63 e 64 del ### di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla ### 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia (### CGUE. ###. 22.2.2022, causa C-430/21) ###.I.U.R. regolarmente citato, non si è costituito, nei distinti procedimenti, di talché ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, di natura squisitamente documentale, è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 23 novembre 2023, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. La domanda è fondata e merita accoglimento. La legge n. 107/2015 all'art. 1, commi 121-123 prevede: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di ### annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di ### milioni annui a decorrere dall'anno 2015”. In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016, entrambi annullati, nelle more della decisione della ### dal Consiglio di Stato, nella parte in cui avevano individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo: quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito - all'art. 3 - che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il Ministero ha ritenuto che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato e gli educatori di convitto fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della ### di che trattasi. La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalle ricorrenti, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario. Rileva, in primo luogo, la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con la quale il Consiglio di Stato, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "### del docente" e i relativi ### annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 ### ha infatti rilevato come tale esclusione creerebbe “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ha infatti condivisibilmente osservato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”, con ciò distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ha infine ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento «pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.), rilevando segnatamente che “la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Ha quindi concluso ritenendo che “tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'### europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. La Corte di Giustizia, con ordinanza emessa dalla ### n. 1842 del 18 maggio 2022, ha innanzitutto affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Avverso l'attribuzione della ### del docente al personale precario non può quindi neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (#### Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). Le analoghe condizioni di impiego poi sono si evincono dalle deduzioni attoree, avendo le ricorrenti dedotto ed allegato di aver svolto attività didattica con contratti di supplenza annuale svolgendo, per il suddetto periodo, attività del tutto analoghe e comparabili con quelle ordinariamente espletate dai docenti di ruolo. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 Da ultimo deve evidenziarsi che nelle more del presente giudizio lo Stato italiano per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato il DL 69/2023, entrato in vigore il ###, il quale all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, disposizione che è stata convertita, senza modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186). Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che la richiamata rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro. Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene che i ricorrenti possano ottenere il pagamento della somma di ### tramite la ### per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata che, come tale, può essere utilizzato dalla parte ricorrente. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi, ossia: libri; pubblicazioni e riviste; hardware e software; iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali; iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge. Deve in proposito rilevarsi come l'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel prevedere, quale limite alla fruizione della carta docente, la cessazione del servizio, abbia inteso far riferimento semplicemente al venir meno del bisogno formativo siccome connesso alla cessazione dal servizio 8 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 dei docenti a tempo indeterminato (a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento); da tale previsione non può trarsi la conseguenza di ritenere estinto il diritto per effetto di una supposta decadenza in coincidenza con la scadenza del termine apposto al contratto. Ancora, non è condivisibile la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti. Così ragionando si attribuirebbe all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata: la illegittima esclusione della parte ricorrente dal beneficio ha precluso alla stessa, a monte, ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo, onde l'irrilevanza sia della mancata documentazione di spese che, in tesi, avrebbe dovuto anticipare per la propria formazione, salvo poi tentare con esiti incerti il relativo recupero, sia rispetto a meccanismi forgiati per i beneficiari della carta in ordine ad eventuali termini per l'utilizzo delle somme accreditate, visto che si tratta di meccanismi predicabili solo per chi, fin da principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti. La ricostruzione ministeriale, peraltro, trascura di considerare che l'art. 6 del d.P.C.M. citato prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., in tal senso, ### Torino, sentenza n. 1259/2022). Da ultimo, la operata ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla Suprema Corte che, con la recente sentenza n. 29961/2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di quanto sopra, pertanto il ###'istruzione e del ### deve essere condannato a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, ### 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione, segnatamente nei seguenti importi: - ### a.s. 2019/2020 - 2021/2022, importo ### - ### a.s. 2017/2018 - 2021/2022, importo ### - ### a.s. 2020/2021 - 2021/2022, importo ### - ### a.s. 2021/2022, importo ### - ### a.s. 2019/2020 - 2021/2022, importo ### Tutte le ricorrenti infine, come dedotto, sono tutt'ora impegnate in attività di docenza ed educative alle dipendenze del M.I.M. pertanto, nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 E tuttavia, ciò che le ricorrenti possono conseguire non è il corrispondente valore economico della ### per l'anno di svolgimento del contratto a tempo determinato (nella specie, come detto, ### ), bensì l'ottenimento della ### come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario Va così dichiarato il diritto delle ad usufruire del beneficio economico di ### annui, tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di ### per ciascun anno sulla predetta carta elettronica del docente, negli importi e per gli anni scolastici sopra individuati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in applicazione dei nuovi parametri forensi ad esclusione della fase di istruzione della causa (d.m. 147/2022), nonché distratte ex art. 93 c.p.c., facendo applicazione dell'art. 4, comma 2, del dm n.55/2014, come modificato dal dm n.37 del 2018, il quale prevede che “### in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”. Dalla formulazione del riportato art. 4, ne consegue che nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147), mentre, per la fase successiva, alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), vale a dire quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto (Cass. 28 maggio 2018 n.13276), circostanza questa non ravvisabile nel caso che ci occupa, essendo la questione stata risolta in senso favorevole ai ricorrenti, al momento dei depositi dei rispettivi ricorsi sia dalla giurisprudenza nazionale - di merito e di legittimità - che eurounitaria. Per la posizione di ciascuna delle parti è quindi liquidato un compenso, parametrato al valore minimo dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e di istruzione (cfr. a tale proposito, Cass. n. ###/2013) pari ad ### per le posizioni processuali di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023 #### e ### pari ad ### per le posizioni processuali di ### e ### Alla somma di tali compensi deve poi aggiungersi la liquidazione unica per la fase decisoria, parametrata al valore minimo dello scaglione di riferimento (individuato dalla sommatoria del valore delle singole cause riunite), pari ad ### Il compenso complessivo è quindi pari ad ### (941,00*3 + 231,00*2+809,00) oltre spese generali al 15%, contributo unificato per la posizione di ### IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. p.q.m. ### definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di ### annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, per l'effetto, ### il Ministero resistente ad accreditare la somma di ### per ciascun anno sulla carta elettronica dei docenti, negli importi e per gli anni scolastici di seguito specificati: - ### a.s. 2019/2020 - 2021/2022, importo ### - ### a.s. 2017/2018 - 2021/2022, importo ### - ### a.s. 2020/2021 - 2021/2022, importo ### - ### a.s. 2021/2022, importo ### - ### a.s. 2019/2020 - 2021/2022, importo ### - ### il Ministero dell'### a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi 3.094,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, contributo unificato fatta salva la posizione di ### IVA e CPA come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Cassino, 24 novembre 2023 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2023




sintesi e commento
Carta del Docente Estesa ai Supplenti: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino, sezione lavoro, ha affrontato la questione dell'estensione del beneficio della "Carta del Docente" anche al personale scolastico non di ruolo, titolare di contratti di supplenza annuale. La vicenda trae origine da una serie di ricorsi presentati da docenti precari, i quali lamentavano di essere stati illegittimamente esclusi dalla fruizione della somma di 500 euro annui, prevista dalla legge n. 107/2015 (la cosiddetta "Buona Scuola") per l'aggiornamento professionale dei docenti di ruolo.
I ricorrenti sostenevano che tale esclusione, operata sulla base di decreti ministeriali che limitavano l'accesso al beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato, fosse discriminatoria e in contrasto con principi costituzionali e con la normativa comunitaria in materia di lavoro a tempo determinato. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, venendo dichiarato contumace.
Il Tribunale, accogliendo le ragioni dei ricorrenti, ha fondato la propria decisione su una solida base giuridica, richiamando precedenti giurisprudenziali significativi. In particolare, è stata valorizzata una sentenza del Consiglio di Stato che aveva già riconosciuto l'irragionevolezza e la contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione nell'escludere i docenti precari dal beneficio della Carta. Il Consiglio di Stato aveva evidenziato come tale esclusione creasse un sistema di formazione "a doppia trazione", penalizzando i docenti non di ruolo e compromettendo la qualità complessiva dell'insegnamento.
Il Tribunale ha inoltre richiamato una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che la normativa nazionale che riserva il beneficio della Carta del Docente al solo personale a tempo indeterminato viola la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Infine, il giudice ha evidenziato come, nelle more del giudizio, lo Stato italiano si sia adeguato alla giurisprudenza comunitaria con l'emanazione di un decreto-legge che, per l'anno 2023, estende la Carta del Docente anche ai supplenti annuali. Tale intervento legislativo, pur con alcune ambiguità interpretative, conferma che il beneficio della Carta rientra tra le condizioni di impiego che non possono essere negate al personale a tempo determinato per il solo fatto della durata limitata del rapporto di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato il Ministero a costituire in favore dei ricorrenti la Carta elettronica, accreditando su di essa la somma di 500 euro per ciascun anno scolastico di supplenza, somma da utilizzarsi per le finalità formative previste dalla legge. Il Tribunale ha precisato che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere la Carta con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma per ciascun anno scolastico.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.