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TRIBUNALE DI MACERATA

Sentenza n. 230/2023 del 15-03-2023

Causa civile n. 2197 /2020 All'udienza del 15/03/2023, alle ore 9,30 Sono presenti per l'opponente l'avv ### , per parte opposta l'avv ### in sostituzione dell'Avv ### . che precisano le conclusioni come da note conclusionali in atti, procedendo alla immediata discussione della causa. 
Il giudice trattiene la causa in decisione e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio. 
Alle 17 il giudice all'esito della camera di consiglio, allontanatesi nel frattempo le parti dall'aula, pronuncia la sotto estesa sentenza disponendone immediata lettura. In assenza delle parti provvede all'immediato deposito REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario ### , ha pronunciato ai sensi dell'art.281-se###ies cpc la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2197 /2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da ### di ### ,### con l'Avv. ### -parte attrice contro #### con l'Avv. ### e ### -parte convenuta Avente ad oggetto: ### a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ### quale titolare della ditta individuale ### ha proposto opposizione, ai sensi dell'art 615 cpc, al precetto perché fondato su titolo nullo in quanto emesso privo di data, consegnato a garanzia di un'obbligazione assunta con la ### srl, per il pagamento di forniture di articoli di abbigliamento, quindi chiedeva dichiararsi la nullità del titolo esecutivo e del precetto, in subordine eccepiva l'inefficacia del titolo, attesa la mancata sospensione dell'esecuzione del titolo, come previsto dalla normativa (L.40/20) vigente per il periodo di emergenza sanitaria ,conseguente alla pandemia da covid 19. 
Si costituiva in giudizio la srl ### contestando la domanda di opposizione, chiedendone il rigetto .  ### non contesta la sussistenza del credito della ### nei propri confronti, lamentando l'inefficacia del titolo esecutivo e la nullità dello stesso in quanto emesso dalla traente senza datazione. 
A fondamento della opposizione poneva una ricevuta dell'assegno, privo di data, a firma della joleen ,nonché una diffida di pagamento, inviata dal legale della jolleen srl il ### , con cui si avvertiva che in caso di mancato pagamento entro il 15.maggio 2020 , l'assegno, rilasciato in garanzia sarebbe stato posto all'incasso, inoltre depositava scambi di messaggi watsappa tra le parti , riguardanti un accordo sulle obbligazioni dedotte. 
Parte opposta non nega che l'assegno fosse stato rilasciato a garanzia del l'adempimento delle obbligazioni , rappresentando tuttavia che si trattava di un assegno post datato, ovvero completo di data al momento della sua consegna , seppur recante una data successiva rispetto alla emissione , ### necessariamente distinguersi, nel caso in valutazione, la circostanza dell'assegno emesso postdatato da quello emesso privo di data, apposta successivamente da soggetto diverso dall'emittente Sul punto si osserva come nel primo caso, dovendo ritenersi nullo per contrarietà alle norme imperative (di cui alla legge sull'assegno bancario) , qualsiasi patto di garanzia intercorso tra le parti a ragione dell'emissione dell'assegno, questo conserva la sua natura cartolare e di mezzo di pagamento; ne consegue che l'assegno possa essere incassato in qualsiasi momento alla sua presentazione, pagabile a vista, intendendosi nullo ogni diverso o contrario accordo, pure sorto tra le parti ( si cfr. a riguardo Cass n 7135/2001). 
La postdatazione non comporta di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma semplicemente la nullità dell'accordo di garanzia intercorso tra le parti, essendo questo contrario alle norme imperative ed alla regolare circolazione dei titoli di credito (cfr. Cass. N 5643/ 2014). 
Pertanto la postdatazione non inficia l'efficacia dell'assegno come promessa di di pagamento, che rimane tale, salvo che la parte che ne ha interesse non provi la insussistenza del diritto di credito sottostante . 
Diversa l'ipotesi, sostenuta dalla parte opponente, di assegno emesso senza l'indicazione della data, circostanza questa che comporta la irrimediabile nullità del titolo essendo necessario che tutti gli elementi siano presenti al momento dell'emissione dell'assegno, per la efficacia del rapporto cambiario, potendo semmai in difetto di alcun elemento valere solo come riconoscimento di un debito . 
Dalle emergenze probatorie in atti, appare infondata l'eccezione di parte opponente con riferimento all'assegno emesso privo di data . 
A fronte delle prove testimoniali e documentali offerte dalla difesa di parte opposta e, in mancanza di elementi idonei a confutarle, devono ritenersi superati gli assunti della parte opponente in quanto non sufficientemente provati. 
A fronte della documentazione fornita dall'opponente, la dichiarazione testimoniale resa dalla teste ### (la quale affermava in giudizio di essersi accorta, nel momento in cui riceveva l'assegno dalla ### e stava facendo la copia della ricevuta, , che questo era privo di data , quindi di averlo ridato alla ### che lo completava con la data , concordata da entrambe le parti , di averlo poi ripreso e, fatta la copia per ricevuta, la riconsegnava alla ###, in mancanza di prova contraria , consente di ritenere dimostrato che l'assegno, al momento della sua effettiva emissione fosse completo, benchè post datato. 
Riguardo al contenuto della diffida a mezzo legale del 21.04.20 inviata alla ### per conto della ### questo da solo non appare sufficiente a ritenere dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l' assegno descritto e di cui si dichiarava essere in possesso la creditrice fosse privo di datazione, potendo tali frasi conciliarsi anche con l'ipotesi di un assegno post datato . 
Irrilevante e non applicabile al caso in questione, non sussistendone i presupposti, l'eccezione di inefficacia del titolo azionato attesa la sospensione di legge del periodo di emergenza pandemica . 
In mancanza di altri elementi probatori certi, non può ritenersi accoglibile l'opposizione proposta da ### ragione della soccombenza, vanno poste a carico della opponente in solido le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.   Il Tribunale di ### , decidendo in composizione monocratica sulla opposizione all'esecuzione proposta da ### : -rigetta la domanda .   Visto l'art.91 cpc, condanna, l'opponente al rimborso, in favore della opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in ### oltre IVA e ### come per legge .   Così deciso e pubblicato in ### il ###, alle ore 17.   

Il giudice
on. ###

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