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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 3914/2023 del 15-05-2023

principi giuridici

La decisione della ### europea relativa a un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dell'acciaio per cemento armato precompresso vincola il giudice nazionale quanto all'accertamento dell'esistenza degli accordi illeciti e dei soggetti responsabili.

In materia di risarcimento del danno derivante da illeciti antitrust, l'esistenza di un cartello nazionale, coordinato con un cartello pan-europeo, integra un'intesa unica e continuata, imputabile a tutte le imprese che vi abbiano consapevolmente partecipato, anche limitatamente ad alcuni momenti costitutivi.

In materia di risarcimento del danno derivante da illeciti antitrust, la quantificazione del danno può includere anche le forniture successive alla data finale di accertamento della sussistenza del cartello, qualora si accerti la persistenza di un effetto di vischiosità dei prezzi.

In materia di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in assenza di elementi concreti per differenziare le condotte dei corresponsabili di un illecito antitrust, si presume la pari rilevanza delle stesse ai fini della ripartizione interna del debito risarcitorio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento di un Cartello nel Mercato dell'Acciaio e Responsabilità Risarcitoria delle Imprese Coinvolte


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a presunte pratiche anticoncorrenziali nel mercato italiano dell'acciaio per cemento armato precompresso. La causa trae origine da una decisione della ### europea che aveva accertato l'esistenza di un cartello pan-europeo tra diverse imprese, tra cui alcune italiane, operanti nel settore. Le società attrici, attive nella produzione di elementi prefabbricati in cemento armato, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sovrapprezzo che sarebbero state costrette a pagare per l'acquisto di trefoli, componente essenziale per la loro attività.
Le attrici hanno sostenuto che le società convenute, in violazione dell'articolo 101 del ### e dell'articolo 2 della legge italiana sulla concorrenza, avevano partecipato a un'intesa restrittiva della concorrenza, sia a livello pan-europeo che a livello nazionale, nel periodo compreso tra il 1984 e il 1995. Tale intesa, denominata "### Italiano", sarebbe poi confluita nel cartello pan-europeo, proseguendo la sua azione distorsiva del mercato fino al 2002. Le convenute si sono difese eccependo, tra l'altro, la prescrizione dell'azione risarcitoria e contestando l'esistenza di un nesso causale tra la loro condotta e il danno lamentato dalle attrici. Hanno inoltre sollevato l'eccezione di "passing on", sostenendo che le attrici avrebbero traslato il sovrapprezzo sui loro clienti finali, elidendo così il presunto danno.
Il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione, ha affrontato il nodo centrale della controversia: l'esistenza di un cartello italiano autonomo rispetto a quello pan-europeo. A tal fine, ha valorizzato sia gli elementi probatori raccolti dalla ### europea, sia le risultanze di una complessa consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio. Quest'ultima ha evidenziato un andamento anomalo dei prezzi dei trefoli nel mercato italiano nel periodo 1984-1995, rispetto ai prezzi di altri prodotti di riferimento. Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha accertato l'esistenza di un "### Italiano" operante nel periodo indicato, coordinato con il cartello pan-europeo e finalizzato a limitare la concorrenza e a mantenere elevati i prezzi.
Il Tribunale ha poi esaminato l'eccezione di "passing on" sollevata dalle convenute. Pur riconoscendo la possibilità teorica di una traslazione del sovrapprezzo sui clienti finali, ha ritenuto che, nel caso specifico, le convenute non avessero fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare tale circostanza. A tal fine, ha valorizzato l'analisi svolta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva rilevato che il costo del trefolo incideva in misura limitata sul valore del prodotto finale e che la maggior parte dei contratti stipulati dalle attrici non prevedeva clausole di indicizzazione dei prezzi.
In definitiva, il Tribunale ha accolto le domande delle attrici, condannando le società convenute al risarcimento dei danni subiti. Nel quantificare il danno, ha tenuto conto del sovrapprezzo pagato dalle attrici per l'acquisto di trefoli nel periodo di vigenza del cartello, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria. Ha inoltre ripartito la responsabilità tra le diverse società convenute, in proporzione al loro grado di coinvolgimento nell'intesa illecita.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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