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TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza n. 3914/2023 del 15-05-2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO #### specializzata in materia di impresa A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. ### presidente rel dott.ssa ### giudice dott.ssa ### giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 47677/2015 R.G. promossa da: ### s.p.a. (C.F. ###), in persona del legale rappr,te pro tempore; ### s.r.l. in liquidazione (C.F. ###), in persona del legale rappr,te pro tempore; elett. domiciliate in #### 18, presso lo studio dell'avv. ### che le rappresenta e difende unitamente all'avv. ### attrici contro: ### s.p.a., in persona del legale rappr,te pro tempore; elett. domiciliata in #### 2, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ### all'avv. ###, all'avv.  #### s.p.a. (C.F. ###), in persona del legale rappr,te pro tempore; elett. domiciliata in #### 9, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ### all'avv. #### in persona del legale rappr,te pro tempore; elett. domiciliata in #### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ### all'avv. ### convenute ### s.p.a., in persona del legale rappr,te pro tempore; elett. domiciliata in #### 19/A, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ### dall'avv. #### s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappr,te pro tempore; elett. domiciliata in #### 16, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende unitamente all'avv. #### s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappr,te pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### del foro di ### e dall'avv. ### del foro di #### s.p.a., in persona del legale rappr,te pro tempore; ### s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. domiciliate in #### 12, presso lo studio degli avv. #### e ### che le rappresentano e difendono; terze chiamate ### in qualità di liquidatore giudiziale del ### (n. 31/2013) di ### S.p.A. in liquidazione; elett. domiciliato in #### 16, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### terzo intervenuto #### delle parti: - per le parti attrici: “1. accertare e dichiarare che ### e #### anche in qualità di controllante di ### S.r.l. e ### in liquidazione, anche in qualità di ### S.r.l. parteciparono ad un'intesa o pratica concordata avente ad oggetto il mercato italiano dell'acciaio per cemento armato precompresso (il c.d. Cartello Italiano) insieme alle imprese, ### e I.T.A.S. — ### — S.p.a. e nel periodo compreso almeno dal 27.04.1983 al 22.1.1995 in violazione all'art. 101 TFUE e/o dell'art. 2 L.  n. 287/1990; 2. Accertare e dichiarare la responsabilità solidale di #### S.p.a. e #### e ### in liquidazione per i danni causati alle attrici dal cartello in violazione dell'art. 101 TFUE come accertato dalla ### nell'art. 1 della sua decisione ###38.344 del 30 giugno 2010 (il c.d. Cartello Pan-europeo); 3. ###### in liquidazione e ### in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni arrecati a ### dal ###europeo accertato dalla ### e dal ### (di cui al punto 1 delle ###, quantificati in ### (### cinquemilioninovecentotrentaseimilasettecentosessantatre /00) comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria al 31.12.2020, così come quantificati in ### o nella somma maggiore o minore che sarà comunque ritenuta di giustizia o di equità, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione per la parte non conteggiata nella ### da calcolarsi a partire dal 01.01.2021.  4. ### in solido con ##### e ### in liquidazione, ### al risarcimento della parte dei danni di cui al punto precedente che sono stati arrecati a ### dal ### (di cui al punto 1 delle ### in concorso con il ###europeo accertato dalla ### quantificati in ### (### duemilioninovecentosessantottomilanovantadue/00 ) comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria al 31.12.2020, così come quantificati in ### o nella somma maggiore o minore che sarà comunque ritenuta di giustizia o di equità, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione per la parte non conteggiata nella ### da calcolarsi a partire dal 01.01.2021.  5. ##### e ### in liquidazione e ### in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni arrecati a ### srl in liquidazione dal ###europeo accertato dalla ### e dal ### (di cui al punto 1 delle ###, quantificati in ### (### unmilioneottocentoquarantasettemilanovantasei/00) comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria al 31.12.2020, così come quantificati in ### o nella somma maggiore o minore che sarà comunque ritenuta di giustizia o di equità, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione per la parte non conteggiata nella ### da calcolarsi a partire dal 01.01.2021.  6. ### in solido con ##### e ### in liquidazione, ### al risarcimento della parte dei danni di cui al punto precedente che sono stati arrecati a ### srl in liquidazione dal ### (di cui al punto 1 delle ### in concorso con il ###europeo accertato dalla ### quantificati in ### (### seicentotrentatremila/00) comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria al 31.12.2020, così come quantificati in ### o nella somma maggiore o minore che sarà comunque ritenuta di giustizia o di equità, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione per la parte non conteggiata nella ### da calcolarsi a partire dal 01.01.2021.  7. In subordine alla denegata ipotesi in cui fosse accertata la traslazione del sovraprezzo determinato dal ### e da quello ###europeo da parte delle attrici nel mercato a valle dove esse operano, condannare le convenute, ciascuna per i rispettivi titoli di responsabilità, a risarcire le attrici del danno rappresentato dal mancato guadagno derivante dalle minori vendite conseguenza dei maggiori prezzi praticati nel mercato a valle.  8. ##### e ### in liquidazione, ### e ### ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  9. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.  10. In subordine, in via istruttoria, si chiede di ordinare a ###### in liquidazione e ### l'esibizione della copia della Decisione della ### C(2010) 4387 del 30.06.2010 relativa al cartello dell'acciaio precompresso nella sua versione confidenziale, in lingua italiana.” - per parte convenuta ### s.p.a.: “in ###. rigettare le domande tutte formulate dalle società ### S.p.A. e da ### S.r.l. in liquidazione nei confronti di ### S.p.A. per mancanza di interesse e legittimazione ad agire.  sempre in ###. dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c., dei diritti risarcitori azionati nel presente giudizio da parte di ### S.p.A. e da ### S.r.l. in liquidazione per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalle società ### S.p.A. e da ### S.r.l. in liquidazione nei confronti di ### S.p.A.  nel merito, in ###. rigettare tutte le domande formulate dalle società ### S.p.A. e da ### S.r.l. in liquidazione nei confronti di ### S.p.A., in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti.  4. rigettare tutte le domande comunque svolte nei confronti di ### S.p.A. da parte delle altre società convenute ovvero dalle società terze chiamate.  in subordine: 5. accertata le responsabilità delle ### S.p.A. e da ### S.r.l.  in liquidazione ai sensi dell'art. 1227 I e II co. c.c. escludere, ovvero, in subordine, proporzionalmente ridurre il diritto al risarcimento, limitandolo ai soli danni che le società attrici non avrebbero potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza.  ancora in subordine: 6. per la sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalle società ### S.p.A. e da ### S.r.l. in liquidazione nei confronti di ### S.p.A., accertare e dichiarare la quota di responsabilità di ### S.p.A. e le quote di responsabilità di ciascuna società convenuta o chiamata in causa e condannare le società convenute o chiamate in causa a tenere indenne, in tutto o in parte, ### S.p.A. o a corrisponderle, in via di regresso, quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare, o avesse pagato, quelle somme di denaro eccedenti la sua eventuale quota di responsabilità in favore delle società attrici a titolo di risarcimento del danno.  in ###. disporre la rinnovazione della CTU o, in subordine, una sua integrazione volta a fornire una risposta compiuta ai quesiti nel pieno rispetto del contraddittorio.  8. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. ordinare alle società attrici l'esibizione, in relazione a tutti i prodotti acquistati da ### di cui alle fatture prodotte e### adverso tutta la documentazione contrattuale e contabile da cui sia possibile evincere, eventualmente con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, il prezzo a cui le società attrici hanno rivenduto i trefoli ai propri clienti mediante la loro inclusione nei propri prodotti e, in particolare, tutta la documentazione che consenta di calcolare l'incidenza dell'input “trefolo” sul costo del prodotto finale prefabbricato realizzato e venduto dalle società attrici. Ci si riferisce, in particolare, e senza pretesa di esaustività, a: a. fatture emesse dalle società attrici ai propri clienti dal 1984 al 2005 e ciò nella misura in cui sia possibile da tali documenti evincere la scomposizione dei costi delle singole voci che formano il prezzo finale del prefabbricato realizzato e venduto dalle attrici; b. capitolati generali di costruzione o appalto che contengano le specifiche dei prodotti utilizzati per realizzazione dei prefabbricati realizzati dalle attrici, dalle quali sia possibile scomporre il prezzo del prodotto venduto dalle attrici; c. fatture emesse dai fornitori di ### dal 1984 al 2005 per ciascun input produttivo individuato nei capitolati di cui punto b. e diverso dai trefoli da cui sia possibile evincere il grado di ribaltamento del costo di ciascun input produttivo mediante la comparazione tra le fatture di acquisto di ciascun input e le fatture di vendita dei prodotti finiti.  9. ammettere l'### formale del legale rappresentante di ### S.p.A. e di ### S.r.l. in liquidazione sul seguente capitolo di prova: 1) Vero che il prezzo di vendita dei prefabbricati realizzati da ### ai propri clienti era inclusivo del maggior costo sostenuto da ### per l'acquisto dell'input produttivo costituito dai trefoli di acciaio precompresso di cui alle fatture prodotte in giudizio da ### e che si rammostrano al teste.  10. rigettare le istanze istruttorie formulate dalle società attrici.  in ogni caso: 11. in parziale riforma dell'ordinanza emessa in data 9 gennaio 2017 dichiarare la integrale compensazione delle spese tra ### S.p.A. e ### S.r.l. in liquidazione; 12. emettere ogni altro provvedimento, dichiarazione o statuizione del caso; 13. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ad IVA e CPA come per legge.” Per la parte convenuta ### s.p.a.: “II. - In ###. - ### l'inammissibilità della domanda formulata da ### S.p.A. e ### S.r.l. in liquidazione nel corso dell'udienza tenutasi in data 24 febbraio 2016, avente ad oggetto la condanna delle convenute al risarcimento del danno rappresentato dal mancato guadagno derivante dalle minori vendite quale conseguenza dei maggiori prezzi praticati nel mercato a valle, in quanto tardiva, per i motivi esposti in atti; 3. - In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni lamentati da ### S.p.A. e ### S.r.l. in liquidazione, per le ragioni illustrate in atti; III. - In ###. - Rigettare integralmente le domande formulate da ### S.p.A. e ### S.r.l. in liquidazione nei confronti di ### S.p.A., ivi inclusa la domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., siccome infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in atti; IV. - In ###. - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, accertare la responsabilità solidale di ### S.p.A., ### e delle società terze chiamate ### S.p.A., ### S.r.l., ### S.p.A. in liquidazione e ### S.p.A., accertando altresì le rispettive quote di responsabilità ai sensi dei criteri illustrati in atti; e per l'effetto 6. - ### S.p.A., ### e le terze chiamate ### S.p.A., ### S.r.l., ### S.p.A. in liquidazione e ### S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuna secondo la rispettiva quota di responsabilità, a rifondere a ### S.p.a., in via di regresso ### tutto quanto quest'ultima dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere alle società attrici in forza dell'emananda sentenza, tenendo la medesima integralmente indenne e manlevata; ovvero, in subordine ### quanto quest'ultima dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere alle società attrici, in forza dell'emananda sentenza, in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità, da determinarsi in base ai criteri illustrati in atti, ivi comprese le spese processuali e di lite; V.- In via ulteriormente subordinata 7. - Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, e di rigetto delle domande di cui ai precedenti punti 4 e 5, previo accertamento della quota di responsabilità di ### S.p.A. rispetto alle quote di responsabilità delle convenute ### S.p.A. e ### accertare e dichiarare ### che le società terze chiamate ### S.p.A., ### S.r.l., ### S.p.A. in liquidazione e ### S.p.A. sono, nei rapporti interni, le uniche ed esclusive responsabili dei danni eventualmente accertati ovvero ### in subordine, che la quota di responsabilità delle predette terze chiamate è significativamente maggiore di quella di ### S.p.A. e che, pertanto, esse sono tenute a tenere indenne ### S.p.A., anche in via di regresso, rispettivamente da ogni ovvero dalla più gran parte della pretesa attorea, per i motivi esposti in atti; e per l'effetto 8. - ### le medesime terze chiamate ### S.p.A., ### S.r.l., ### S.p.A. in liquidazione e ### S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere a ### S.p.A., in via di regresso, tutto o parte di quanto quest'ultima dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere alle società attrici in forza dell'emananda sentenza, ivi comprese le spese processuali e di lite; e, al contempo 9. - ### S.p.A. e ### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rifondere a ### S.p.A., in via di regresso, quanto quest'ultima dovesse essere eventualmente tenuta a corrispondere alle società attrici, in forza dell'emananda sentenza, in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità, da determinarsi in base ai criteri illustrati in atti, ivi comprese le spese processuali e di lite; VI. - In ###. - ### la nullità dell'elaborato peritale depositato dal prof. ### in data 29 luglio 2020, per tutti i motivi esposti nell'istanza depositata telematicamente in data 6 ottobre 2020, e, per l'effetto, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica svoltasi in corso di causa; 11. - In subordine, disporre un'integrazione della consulenza tecnica svoltasi in corso di causa, rispetto ai profili e le carenze evidenziati nell'istanza depositata telematicamente in data 6 ottobre 2020; VII. - In ogni caso: 12. - Con vittoria di compensi professionali e spese di lite, da liquidarsi ai sensi del D.M. 140/2012, oltre IVA e CPA alle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.” Per la parte convenuta ### “a) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ### o la carenza di interesse o di legittimazione ad agire di ### S.p.A. e ### S.r.l. in Liquidazione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da ### S.p.A. e ### S.r.l. in Liquidazione e/o estromettere ### dal presente giudizio, pronunciando ogni conseguente declaratoria; b) sempre in via preliminare: dichiarare la prescrizione estintiva dell'azione avversaria per i motivi dedotti negli atti, pronunciando ogni conseguente declaratoria; c) nel merito: respingere tutte le domande proposte da ### S.p.A. e ### S.r.l. in Liquidazione nei confronti di ### perché tali domande sono infondate nel merito, in fatto e in diritto, e comunque inammissibili per i motivi dedotti nella narrativa degli atti e comunque prive di supporto probatorio, compresa la richiesta di condanna e### adverso formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e in ogni caso rigettare le domande tutte proposte nei confronti di ### dalle convenute e dalle terze chiamate; d) sempre nel merito: dichiarare inammissibile e comunque tardiva la nuova domanda formulata dalle ### all'udienza del 24 febbraio 2016 del seguente letterale tenore: «### denegata ipotesi in cui fosse accertata la traslazione del sovraprezzo determinato dal cartello italiano e da quello pan europeo da parte delle attrici nel mercato a valle dove esse operano, le attrici chiedono che le convenute, ciascuna per i rispettivi titoli di responsabilità, siano condannate a risarcirle del danno rappresentato dal mancato guadagno derivante dalle minori vendite [in] conseguenza dei maggiori prezzi praticati nel mercato a valle», e dichiarare inammissibile l'ampliamento della domanda risarcitoria in relazione ai danni lamentati dalle ### nella memoria e### art. 183, comma 6, n.  1 c.p.c. ed in quelle successive; e) in via subordinata: per il caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte da ### S.p.A. e ### S.r.l. in Liquidazione nei confronti di ### accertare che vi sia stato un trasferimento del sovrapprezzo o che vi siano stati altri fattori sulle variabili del danno e, per l'effetto, ridurre il danno, applicando anche il c.d. sconto di sicurezza e tenendo conto del trattamento di leniency concesso a ### se del caso in via equitativa; f) sempre in via subordinata: per il caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte da ### S.p.A. e ### S.r.l. in Liquidazione nei confronti di ### accertare le quote di responsabilità di tutte le altre parti in causa, convenute e terze chiamate, escludendo o riducendo proporzionalmente il risarcimento dovuto da ### in relazione alla gravità delle colpe di queste ultime e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, e per l'effetto, condannare tutte le altre parti in causa, convenute e terze chiamate, a manlevare e tenere indenne, in tutto o in parte, ### ovvero a rifonderla, in via di regresso, delle somme che eventualmente sarà tenuta a corrispondere a ### S.p.A. e ### S.r.l. in Liquidazione, in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di responsabilità; g) sempre in via subordinata: ove l'ill.mo Giudice lo ritenesse opportuno, ### reitera l'istanza affinché codesto ill.mo Giudice formuli, e### art. 267 TFUE, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE con riguardo all'interpretazione da attribuire, nel caso di specie, all'istituto della solidarietà passiva, in conformità ai principi giurisprudenziali italiani e dell'### europea e, in particolare, alla stregua dei principi dell'### europea relativi alla personalità e alla proporzionalità della sanzione, per i motivi e le ragioni articolate e dedotte in atti e tra l'altro nella memoria e### art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 17 marzo 2017, nella comparsa conclusionale del 5 gennaio 2018 e nella memoria di replica del 29 gennaio 2018 depositate da ### ed ivi integralmente richiamate; ciò, considerata l'interpretazione data dalle ### a siffatto istituto, secondo cui l'applicazione delle norme e dei principi di diritto dell'### europea relativi alla responsabilità solidale passiva dei partecipanti ad un cartello, anche in relazione all'applicazione dell'art. 2055 c.c., consentono di eludere l'onere probatorio - gravante sui soggetti asseritamente danneggiati - di allegare e dimostrare compiutamente il fatto illecito, il danno evento, il danno conseguenza, il nesso causale e la concreta imputabilità di tutti i predetti elementi alla condotta (commissiva od omissiva) dei soggetti asseritamente danneggianti, ascrivendo a questi ultimi una responsabilità oggettiva, “collettiva”, senza limiti temporali e/o geografici, e per fatto altrui, anche ed addirittura in fattispecie - come quella oggetto della presente controversia - in cui, per espressa ammissione attorea, le molteplici condotte denunciate come illecite e dannose sarebbero plurime, distinte e diversamente attribuite ad autonomi soggetti (ossia ai membri del c.d. “###Europeo” ed a quelli del c.d. “### Italiano”). ### fondano infatti le loro pretese nei confronti di ### sull'assunto che «un'interpretazione della solidarietà passiva dei partecipanti ad un cartello compatibile con il diritto dell'### europea alla luce di quanto disposto dall'art. 11 della ### suggerisce che ciascun partecipante al cartello sia tenuto a risarcire il danno nella sua integralità, senza limitazioni relative al periodo di effettiva partecipazione» (pag. 24, par. 45 della memoria e### art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.  delle ### e che «### (### ritiene che le attrici debbano provare il nesso causale tra la sua specifica condotta e il danno subito, in spregio al disposto dell'art. 2055 c.c. volto ad alleggerire la situazione processuale del danneggiato, esonerandolo dal provare le responsabilità individuali, che rimane un dato eventuale, di rilevanza meramente interna, finalizzato allo scopo dell'esercizio, attuale o anche successivo dell'azione di regresso» (pag. 16, par. 40 della memoria e### art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. delle ###. 
Alla luce dei dubbi interpretativi in ordine alla corretta applicazione e interpretazione delle norme di diritto UE rilevanti nel presente giudizio, si sottopongono dunque all'ill.mo Giudice le seguenti questioni pregiudiziali che (previa eventuale modifica o integrazione da parte del predetto Giudice) possono essere sottoposte all'esame della Corte di Giustizia dell'UE ai sensi dell'art. 267 TFUE: 1. dica la Corte di Giustizia se le norme e i principi di diritto dell'### europea, così come interpretati dalla Corte, prevedano un'interpretazione della responsabilità solidale passiva dei partecipanti ad un cartello a) indifferente rispetto alle specifiche condotte poste in essere dai singoli coautori; b) avulsa da ogni apprezzamento in ordine alla specifica peculiarità, gravità e durata delle singole condotte. Ciò in una fattispecie in cui un'azione è stata promossa per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati a causa di una violazione del diritto alla concorrenza, prima dell'adozione della ### 2014/104/UE e del D.lgs 3/2017 che ha recepito nell'ordinamento italiano la ### 2. dica la Corte di Giustizia se il Giudice nazionale, nell'applicare l'art. 2055 c.c. in materia di responsabilità solidale passiva in caso di illecito imputabile a più soggetti, è tenuto a valutare le singole condotte ascrivibili ai coautori dell'illecito (nel caso di specie, la pretesa violazione del diritto alla concorrenza), alla luce del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, nonché della proporzionalità delle sanzioni (principi di diritto UE); conseguentemente dica se risulti compatibile (“osti” ovvero “non osti”) con il diritto dell'### europea un'interpretazione della responsabilità solidale che prescinda da un apprezzamento della condotta relativa ai singoli soggetti e dalla ### valutazione della responsabilità relativa; 3. dica la Corte di Giustizia se sia conforme al diritto dell'### europea (e quindi “osti” ovvero “non osti”) un'interpretazione dell'art. 2055 c.c., e più in generale della responsabilità solidale, che esoneri il danneggiato dal provare le responsabilità individuali e conseguentemente dal provare il nesso causale tra la specifica condotta dell'autore dell'illecito e il danno lamentato dal danneggiato.  h) in via istruttoria: ### insiste sull'inammissibilità e comunque sull'inaccoglibilità della richiesta di ordine di esibizione formulata dalle ### nonché della richiesta di C.T.U.  formulata dalle ### tra l'altro nelle memorie e### art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., per i motivi e le ragioni indicate e articolate in atti e tra l'altro nella memoria del 5 aprile 2017 e### art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. depositata da ### i) ancora in via istruttoria: ferma ogni più ampia riserva, ### insiste sull'istanza, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., affinché codesto ill.mo Giudice ordini a ### S.p.A. e ### S.r.l. in Liquidazione di esibire in giudizio tutti i documenti comprovanti l'avvenuto trasferimento del sovrapprezzo, quali: ### le fatture in uscita aventi ad oggetto la costruzione di opere con l'uso di acciaio pre-compresso, nel periodo compreso dal 1984 al 2004 (tale anno di termine è identificato alla luce dell'inammissibile ampliamento del fronte temporale del petitum in memoria e### art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. delle ###; ### i contratti conclusi dalle ### con committenti terzi e aventi ad oggetto la costruzione di opere che presuppongono l'acquisto di acciaio pre-compresso dal 1984 al 2004; ### i libri mastro dal 1984 al 2004; ### i libri giornale dal 1984 al 2004; ### e, in ogni caso, tutti i libri obbligatori e le altre scritture contabili sia cartacei sia informatici dal 1984 al 2004; j) sempre in via istruttoria: fermo tutto quanto precede, ### richiama e reitera tutte le eccezioni, richieste e/o istanze formulate nel corso del giudizio con riguardo alla svolta C.T.U. e tra l'altro quelle da ultimo formulate con le ### autorizzate all'esito dell'udienza tenutasi in data 7 ottobre 2020 del 9 novembre 2020, nonché si associa alle contestazioni ed eccezioni formulate dagli altri ### con riguardo alla svolta C.T.U. e tra l'altro a quelle formulate da ### S.p.A. con Istanza di chiarimenti CTU del 23 settembre 2020, da ### S.p.A. con Istanza di chiarimenti e integrazione di CTU del 6 ottobre 2020, da ### S.pA. con Istanza per la declaratoria di nullità della CTU del 6 ottobre 2020, da ### S.p.A. e ### S.r.l.  con Istanza per la declaratoria di nullità della CTU del 7 ottobre 2020 e da ### S.p.A. in liquidazione con ### autorizzate del 6 novembre 2020; k) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi (oltre ad accessori) e della somma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.” Per la terza chiamata ### s.p.a.: “In via preliminare, nel merito: 1. ### l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie azionate nel presente giudizio dalle attrici ### S.p.A. e ### S.r.l. in liquidazione. 
Per l'effetto, rigettare le domande formulate da ### S.p.A. e da ### S.r.l. in liquidazione per intervenuta prescrizione.  2. ### in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'azione di rivalsa promossa da ### S.p.A. nei confronti di ### S.p.A.. 
Per l'effetto, rigettare per intervenuta prescrizione la domanda di rivalsa proposta da ### S.p.A. nei confronti di quest'ultima. 
In ###. Rigettare le domande risarcitorie formulate dalle attrici ### S.p.A. e da ### S.r.l. in liquidazione, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. 
Per l'effetto, rigettare in ogni caso le domande di risarcimento, anche in via di regresso e/o manleva, svolte nei confronti di ### S.p.A. da parte di ### S.p.A. e delle altre parti in giudizio. 
In via subordinata: ### denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte da ### S.p.A. e da ### S.r.l. in liquidazione: 1. Acclarato che SLM partecipò al preteso cartello solamente per il periodo dal 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 2002, come si evince dalla decisione della ### europea, circostanza mai contestata dalle attrici e quindi da considerarsi come acquisita in causa, accertare e dichiarare la quota di responsabilità di ### S.p.A. rispetto alle altre società convenute e terze chiamate per il solo periodo de quo.  2. Accertare e dichiarare il diritto di regresso di ### S.p.A. nei confronti di ciascun debitore solidale per la rispettiva quota di responsabilità.  3. Per l'effetto, condannare ### S.p.A. solidalmente alle altre convenute e terze chiamate al risarcimento del danno limitatamente a tale quota di responsabilità nonché dichiarare tenuto e condannare ciascun debitore solidale a corrispondere a ### S.p.A.  quanto eventualmente dalla stessa pagato in eccesso rispetto a quanto dovuto in base alla propria quota di responsabilità. 
In ###. Disporre la convocazione per chiarimenti scritti del CTU prof. ### in relazione a entrambi i profili specificamente esposti nell'istanza di chiarimenti CTU (A - “La incomprensibile valutazione di alcuni dati numerici a disposizione del CTU” e B - “### e mai autorizzata delega conferita dal CTU ad un professionista terzo per l'espletamento delle operazioni peritali”) depositata telematicamente da ### S.p.A. nel corso del procedimento di primo grado in data 23 settembre 2020 che, sebbene pertinenti al thema decidendum, non hanno mai trovato alcuna replica puntuale, né da parte delle attrici, né da parte del ### ciò in violazione del principio del contraddittorio. 
Con espressa riserva di formulare ulteriore istanza di rinnovazione integrale e/o integrazione della relazione peritale depositata ad esito dei dovuti chiarimenti scritti da parte del CTU prof. ### 2. In subordine, disporre una nuova CTU con nomina di un nuovo consulente tecnico per accertare: ### l'eventuale efficacia del cartello; nell'affermativa: ### se vi è stata traslazione a valle da parte delle attrici delle variazioni dei prezzi del trefolo nel periodo di riferimento di pertinenza di ### S.p.A. 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 2002, ### se sussiste una correlazione tra i prezzi del trefolo e quelli della vergella nel periodo di riferimento di pertinenza di ### S.p.A. 1 gennaio 1997 - 31 dicembre 2002, ### se esistono dei danni sofferti dalle società attrici in virtù dell'esistenza del cartello e delle risultanze peritali di cui ai punti a) e b) del quesito. 
Si contesta in ogni caso integralmente l'inammissibile quanto generica istanza di ammissione di CTU fatta dalle attrici ### nella propria seconda memoria dove viene, in sostanza, in modo del tutto esplorativo ed imprecisato - e quindi inammissibile - richiesto a codesto Tribunale di demandare al CTU la quantificazione del preteso danno asseritamente subito dagli attori senza che sia, anche solo sommariamente, individuato l'oggetto dell'accertamento tecnico richiesto al medesimo consulente tecnico d'ufficio.  3. Ordinare e### art. 210 c.p.c. e/o art. 3 D.L. 3/2017 alle attrici l'esibizione, quanto meno per il periodo rilevante per ### S.p.A., ossia 1997-2002, di tutte le loro fatture e i loro contratti con soggetti terzi aventi ad oggetto manufatti/opere realizzati con l'uso di acciaio precompresso. Ciò al fine di dimostrare la sussistenza del c.d. passing on ossia i termini sostanzialmente invariati della correlazione tra i prezzi del trefolo pagati a monte e quelli praticati a valle da ### per i suoi manufatti contenenti il trefolo.  4. Disporre l'interrogatorio formale e### art. 210 c.p.c. del legale rappresentante di entrambe le attrici sul seguente capitolo di prova: “### che, nel periodo 1997-2002, prima di formulare le vostre offerte di manufatti contenenti trefolo ai vostri potenziali clienti, richiedevate ai produttori di trefolo le loro migliori offerte per la stessa commessa”.  5. Si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova contraria, diretta e indiretta ed a riprova sui capitoli di prova testimoniale eventualmente dedotti dalle controparti, qualora richiesti ed ammessi.  6. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, nonché con riserva di ulteriormente produrre e dedurre. 
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi come da tariffa forense, da porsi a carico delle attrici e/o della terza chiamante in causa ### S.p.A.” Per la terza chiamata ### s.p.a. in liquidazione e per il terzo intervenuto ### “- in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione e### artt. 2934, 2935 e 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni lamentati da ### S.p.A. e ### s.r.l. in liquidazione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da ### S.p.A. e ### s.r.l. in liquidazione; - in via principale: respingere ogni domanda proposta dal ### S.p.A. e ### s.r.l. in liquidazione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di risarcimento, anche in via di regresso e/o di manleva svolta nei confronti di ### S.p.A. in liquidazione da parte di ### S.p.A. e ### S.p.A.; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da ### S.p.A. e ### s.r.l. in liquidazione, accertare e dichiarare la quota di responsabilità di ### S.p.A. in liquidazione rispetto alle altre ### convenute e terze chiamate e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno limitatamente a tale quota di responsabilità.  - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. 
Per le terze chiamate ### s.p.a. e ### s.r.l.: “1. in via preliminare di rito: ### accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### s.r.l. per i motivi esposti e, per l'effetto, estromettere ### s.r.l. dal presente giudizio, condannando per l'effetto la chiamante in causa, ### s.r.l., al pagamento in suo favore delle spese e delle competenze di causa da essa sostenute; ### accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento del #### nella qualità di liquidatore giudiziale di ### s.p.a. in liquidazione; 2. in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione (totale o parziale) dei diritti vantati da ### s.p.a. e ### s.r.l. in liquidazione e, per l'effetto, respingere le domande proposte da queste ultime; ovvero accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione (totale o parziale) del diritto di rivalsa avanzato da ### s.r.l. nei confronti di ### s.p.a. e/o ### s.r.l. e, per l'effetto, respingere le domande proposte da ### s.r.l. medesima verso queste ultime; 3. nel merito, respingere tutte le domande e### adverso proposte nei confronti di ### s.p.a. e/o ### s.r.l., in quanto infondate in fatto e in diritto o, in subordine, limitare la responsabilità di ### s.p.a. al periodo precedente al 31 dicembre 1990, data di cessione del ramo d'azienda finalizzato alla produzione inter alia dei trefoli e delle funi d'acciaio a ### s.r.l.; 4. nel merito, in ulteriore subordine e anche in via riconvenzionale, per il denegato caso in cui fossero accolte, in tutto o in parte, le domande proposte e### adverso: ### accertare e dichiarare la quota della responsabilità di ciascun debitore solidale (### s.p.a., ### s.p.a., #### s.p.a., ### s.p.a. In liquidazione, ### s.p.a. E ### s.r.l.) e### art. 2055, comma 2, c.c. (o e### art. 1299, comma 1, c.c.), nella misura accertata in giudizio; ### accertare e dichiarare il diritto di regresso di ### s.p.a. e ### s.r.l. e### art. 2055, comma 2, c.c. (o e### art. 1299, comma 1, c.c.) nei confronti di ciascun debitore solidale per la rispettiva quota parte di responsabilità; ### dichiarare tenuto e condannare ciascun debitore solidale a corrispondere a ### s.p.a. e ### s.r.l. e### art. 2055, comma 2, c.c. (o e### art. 1299, comma 1, c.c.), quanto eventualmente pagato da loro in eccesso rispetto a quanto dovuto in base alla propria quota parte di responsabilità; 5. in via istruttoria, dichiarare la nullità della relazione finale depositata in data 29 luglio 2020 dal ##### per tutti i motivi esposti nell'istanza per la declaratoria di nullità della CTU depositata da ### s.p.a. e ### s.r.l. in data 7 ottobre 2020, nonché nella memoria di osservazioni dei CTP alla bozza di relazione del CTU del 6 luglio 2020, e per l'effetto disporre la rinnovazione della CTU o, in subordine, una sua integrazione, che possa consentire l'effettiva e completa risposta ai quesiti posti dal Giudice Istruttore nel rispetto del principio del contraddittorio; 6. in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.” Motivi di fatto e di diritto 1. Le società attrici ### s.p.a. e ### s.r.l. in liquidazione hanno dedotto di operare nel settore dell'edilizia industrializzata progettando e producendo elementi prefabbricati che trovano impiego in edifici e costruzioni stradali, strutture civili e industriali. Tale produzione comprende anche elementi prefabbricati in cemento armato precompresso, consistenti in un cemento armato cui viene fornito un preventivo stato di precompressione attraverso cavi di acciaio in tensione che lo attraversano longitudinalmente, i c.d. trefoli, costituiti da 3 o 7 fili di acciaio sovrapposti ed avvolti uniformamene a spirale. 
Hanno riferito le attrici che la ### con la decisione ###38.344 del 30 giugno 2010 - pubblicata nella sua versione non-confidenziale in data ### (doc. 3 attrici) - ha accertato che il mercato europeo dell'acciaio utilizzato per la produzione del cemento armato precompresso è stato distorto da intese restrittive della concorrenza e, segnatamente, dall'esistenza di un cartello segreto tra 17 imprese produttrici di acciaio per cemento armato precompresso in violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'### sullo ### (“accordo SEE”), durato oltre 18 anni ed individuato come ###europeo. 
Tale cartello riguardava la maggior parte dei 15 paesi che all'epoca costituivano la ### inclusa l'### - il maggiore consumatore in ### di acciaio per cemento armato precompresso - e la ### europea ha inflitto ai partecipanti sanzioni pecuniarie per un totale di 269 milioni di ### Hanno argomentato le società attrici che le convenute ### s.p.a., #### s.p.a. e ### - unitamente alle altre imprese coinvolte nel cartello - avevano praticato la fissazione di prezzi e di quantità, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili al fine di stabilizzare le quote di mercato onde evitare la discesa dei prezzi e facilitarne, invece, gli aumenti. Come risulterebbe dalla Decisione, gli accordi illeciti erano stati conclusi sia a livello pan-europeo che a livello regionale/nazionale ed erano parte di un unico piano generale che stabiliva le linee di azione dei partecipanti al cartello in tutto lo ### (par. 122 della Decisione). ### ha pertanto considerato che i diversi accordi avevano costituito un'infrazione unica complessa e continuata di cui sono state ritenute responsabili tutte le imprese oggetto di sanzione (v. parr. 610 e ss. della Decisione). 
Il cartello sanzionato dalla ### avrebbe interessato il mercato italiano sin dal suo inizio (e cioè dal 1.1.1984: v. par. 947 della Decisione).  ### s.p.a. (all'epoca denominata ### avrebbe partecipato come membro fondatore al ### pan-europeo - denominato dalla ### “### Zurigo” per il periodo fino al 12/13.5.1997 e per il periodo successivo “### Europa” - mentre nel 1993 erano entrate a far parte del cartello altre società italiane (### s.p.a., I.T.A.S. s.p.a., poi nel 1995 ### s.p.a. e ### s.r.l. e infine nel 1997 ### s.p.a. e ### s.p.a.). 
Parallelamente al ###europeo, nel periodo compreso tra il 1979 e il 1994 avrebbe operato sul mercato italiano dell'acciaio per cemento armato precompresso un cartello composto dalle imprese ### (che comprendeva le società ### s.p.a., ### s.p.a. e ### s.r.l.), ### (che comprendeva le società ### s.p.a., ### s.r.l. successivamente denominata ### s.r.l.), ### (che comprendeva le società ### e ### e ### s.p.a.), ### s.r.l., ### s.p.a. e I.T.A.S s.p.a. (v. par.  386 della Decisione). 
Tale cartello - indicato convenzionalmente come il “### Italiano” - nel 1995 sarebbe divenuto parte integrante del cartello responsabile dell'infrazione sanzionata dalla ### cessando di esistere come intesa autonoma e distinta. ### dopo l'integrazione del ### nel ###europeo gli accordi specifici che riguardavano il mercato italiano all'interno del ###europeo sono indicati con il termine “### Italia” (par. 456 della ###. 
Hanno riferito le parti attrici che le prove dell'esistenza del ### raccolte dalla ### consisterebbero in numerose dichiarazioni e documenti che attesterebbero l'esistenza di incontri tra ###### AFT e ### a partire dal 1979 (par. 386 della ### e con maggiore frequenza dal 1983 (par. 395 della ###. Vi sarebbero altresì nel fascicolo della ### prove documentali di oltre 200 incontri tra le suddette imprese dal 1979 al 2002, di cui 50 tra il 1979 e il 1994 (par. 387 della ###. 
Tra di esse la ### avrebbe compreso un documento da essa acquisito mediante sequestro, datato 27 aprile 1983 (antecedente, dunque, alla costituzione del cartello in sede europea: par. 396 della ### e contenente un accordo di divisione delle quote di mercato tra ### e ### Per il periodo 1990-1994 la ### avrebbe raccolto prove documentali di incontri in cui alcune imprese italiane tra cui ### le acciaierie #### e ### si sarebbero scambiati i dati delle vendite, si sarebbero accordate sulle quote del mercato italiano e relative all'e###port, avrebbero negoziato la ripartizione dei clienti e fissato i prezzi minimi (parr. 397 e 426 della ###.   I nominativi delle persone che avrebbero reso tali dichiarazioni, nonché i documenti raccolti sono stati mantenuti riservati dalla ### Hanno esposto le società attrici i numerosi acquisti di trefoli eseguiti da esse nel periodo di accertamento dell'intesa da parte della ### La maggior parte di tali forniture sarebbe riconducibile alle stesse imprese responsabili dell'infrazione durante il periodo della loro partecipazione al ###europeo (### s.r.l., ### s.p.a., I.T.A.S. s.p.a., ### s.r.l. e ### s.p.a.). Altre forniture erano state eseguite da imprese che parteciparono al ### nel periodo compreso tra il 1986 e il 1994.  ### s.r.l. in liquidazione avrebbe poi acquistato trefoli anche da ### s.p.a. e ### s.p.a. che non parteciparono al ###europeo né al ### ma che, sfruttando l'alleggerimento della pressione competitiva dovuto dalla presenza dei suddetti cartelli, avrebbero applicato prezzi ad un livello più elevato rispetto a quello che sarebbe stato possibile in assenza delle intese medesime (c.d. “Umbrella effect”). 
Le parti attrici hanno prospettato il raggiungimento degli obiettivi sia di stabilizzazione delle quote di mercato che di evitare la discesa dei prezzi in un settore, quello europeo dell'acciaio per cemento armato precompresso, caratterizzato dall'eccesso di produzione (par 122 della ###, come dimostrerebbe l'analisi dei prezzi dei trefoli nel periodo tra il 1984 al 2002 in ### che avrebbe registrato un andamento crescente con oscillazioni contenute. Tale andamento sarebbe dimostrato da un confronto con l'andamento nel medesimo periodo dei prezzi di un prodotto simile quali le travi ### Il livello dei prezzi superiore a quello di uno scenario competitivo secondo le parti attrici sarebbe da ricondurre all'insistenza sul mercato italiano sia del ###europeo sia del ### Quest'ultimo si sarebbe avvantaggiato della protezione del ###europeo (umbrella effect) che aveva stabilito limiti alle esportazioni in ### Le imprese fondatrici del ###europeo, tra cui ### s.p.a. e ### avrebbero, infatti, stabilito sin dal 1984 le quote di mercato per ciascuna impresa in ######### e ### Una quota comune sarebbe stata assegnata alle imprese italiane (par. 140 della ###. 
Ma degli effetti dei cartelli si sarebbero avvantaggiate anche imprese che non vi fecero parte, come ### s.p.a. e ### s.p.a., entrambe all'epoca controllate dall'### per le forniture effettuate negli anni 1989 e 1990 a ### s.r.l. cui avrebbero applicato prezzi ad un livello più elevato rispetto a quello che sarebbe stato fissato in assenza delle intese menzionate. 
Le parti attrici hanno poi precisato che la responsabilità che fonda la loro richiesta risarcitoria per i danni subiti a causa del sovraprezzo corrisposto sugli acquisti di trefoli effettuati fino al 22.1.1995 è riconducibile sia alla partecipazione al ### che alla partecipazione al ### europeo. 
Per i danni subiti a causa del sovraprezzo sugli acquisti di trefoli effettuati dal 23.1.1995, la causa petendi è invece unica, in quanto da tale data il ### sarebbe divenuto parte integrante del ###europeo, cessando di esistere come intesa autonoma e distinta.  ### ha considerato, infatti, il ### come data iniziale del ### che con il ###europeo aveva costituito un'unica infrazione (par. 615 della ###. ### avrebbero partecipato sin dal suo inizio #### (che già partecipava al ### europeo dal 1984), ### e ### (quest'ultime due già partecipanti al ###europeo dal 1993). Il sovraprezzo applicato sulle forniture di trefoli acquistate dalle attrici dal 23.1.1995 sarebbe, quindi, imputabile al ### sia che il sovraprezzo sia stato applicato da imprese partecipanti ad esso sia da imprese terze. 
In particolare: - ### s.p.a. avrebbe partecipato sia al ### che al ###europeo dal loro inizio (la ### avrebbe accertato la sua partecipazione al ###europeo sin dal 1° gennaio 1984 e ha sempre menzionato tale convenuta nei numerosi riferimenti al ### tra cui l'accordo del 27.04.1983 con ### e pertanto dovrebbe essere tenuta al risarcimento in favore delle società attrici per i danni causati del sovraprezzo applicato sulle forniture di trefoli acquistate fino al 22.1.1995 a titolo sia di responsabilità solidale per il ###europeo sia a titolo di responsabilità solidale per il ### mentre per i danni causati dal 23.1.1995 in ragione della sua partecipazione al ###europeo; - ### s.p.a. avrebbe partecipato al ### fin dal suo inizio ed è stata ritenuta responsabile per il ###europeo dal 23.1.1995, nel momento in cui il ### sarebbe divenuto parte integrante del ###europeo, sicchè - secondo le attrici - tale convenuta sarebbe tenuta a rispondere dei danni subiti dalle attrici a causa del sovraprezzo sui trefoli fino al 22.1.1995 a titolo di responsabilità solidale per il ### e per i danni successivi quale responsabile solidale per la sua partecipazione al ###europeo; - ### avrebbe partecipato al ###europeo sin dal suo inizio dal 1° gennaio 1984 e fino alla sua fine e pertanto sarebbe tenuta a rispondere di tutti i danni subiti dalle attrici a causa del sovraprezzo corrisposto dal 1986 sui trefoli, compresi quelli acquistati da imprese non partecipanti al ###europeo.  2. Le parti convenute si sono costituite in giudizio svolgendo le loro rispettive difese come di seguito sintetizzate.  2.1 ### s.p.a. ha contestato in via preliminare l'intervenuta prescrizione di ogni presunto diritto delle attrici, posto che nel 2009 la ### europea aveva dato informazione al mercato dell'esistenza del cartello (doc. 1 ### e che nessun atto interruttivo del termine prescrizionale era stato posto in essere dalle attrici. Infatti, anche volendo considerare la data di pubblicazione della ### (30.6.2010), parte convenuta ha evidenziato che la notifica dell'atto di citazione si era perfezionata 16 giorni dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione, a nulla rilevando in contrario la lettera trasmessa in data ### che non conteneva alcuna menzione del cd. ### italiano. 
Nel merito: - ha contestato la genericità delle contestazioni svolte dalle attrici, che si sono limitate a richiamare alcuni punti della ### della ### europea, senza indicare atti o fatti specificamente imputabili a ### s.p.a.; - ha dato atto che secondo la giurisprudenza consolidata la decisione della ### integra prova privilegiata circa la sussistenza della condotta anticoncorrenziale, ma che per un verso non è impedito al soggetto sanzionato in sede amministrativa di fornire prova contraria rispetto alle valutazioni svolte in tale sede, mentre tale efficacia probatoria comunque non si estende agli elementi necessari ai fini della liquidazione del danno nei confronti del presunto danneggiato; - che la ### della ### europea non ha accertato l'esistenza del cd. ### italiano che avrebbe preceduto l'esistenza del ###europeo, né ha fornito elementi circa gli effetti che tale intesa avrebbe prodotto sul mercato e rispetto all'identificazione di un prezzo di mercato dell'acciaio precompresso; - le attrici non avrebbero comunque sofferto alcun danno conseguente alle condotte addebitate a ### s.p.a., tenuto conto che la stima offerta da esse si baserebbe su di un'analisi non adeguata e non considera l'effetto del fenomeno del passing on che avrebbe traslato sui clienti della convenuta gli eventuali sovrapprezzi subiti dalle attrici con elisione del presunto danno dedotto; - anche ove le parti attrici dimostrassero di non aver traslato a valle il sovrapprezzo ipoteticamente subito così come avrebbe dovuto essere fisiologico per esse, tale condotta dovrebbe comunque ritenersi connotata da negligenza ai sensi dell'art. 1176 c.c., al fine di escludere o quantomeno ridurre ai sensi dell'art. 1227 c.c. il risarcimento del danno in favore delle attrici; - non sussisterebbe comunque alcun nesso di causalità tra il danno dedotto dalle attrici e l'intesa accertata, posto che nessuna fornitura in favore delle società attrici era mai stata eseguita da parte di ### s.p.a. e che dunque le parti attrici avrebbero l'onere di dimostrare che l'esistenza del cartello abbia determinato un innalzamento dei prezzi applicati anche da imprese terze estranee all'intesa al di là della generica affermazione dell'esistenza del cd. umbrella effect. 
Ha concluso dunque per il rigetto delle domande svolte dalle società attrici nei suoi confronti e, in ogni caso, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa a fini di regresso delle altre quattordici imprese che sono state riconosciute responsabili dell'intesa accertata dalla ### e non convenute nel presente giudizio.  2.2 ### s.p.a. ha eccepito in primo luogo la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalle società attrici, rilevando che nel marzo 2008 Arcelor Mittal aveva pubblicato il bilancio d'esercizio consolidato relativo all'anno 2007 dando espressamente atto che la società ### s.r.l. - dalla quale le attrici avevano acquistato trefoli - insieme ad altre società di tale gruppo avevano ricevuto dalla ### europea l'avviso che essa stava procedendo ad indagini nei suoi confronti relativamente a pratiche anticompetitive, notizia poi diffusa anche da società di informazione finanziarie e poi dalla stessa ### europea mediante il comunicato emesso in data ###, prescrizione comunque eccepita in relazione all'accertamento della stessa ### limitata all'accertamento dell'esistenza del cd. ###europeo ricompreso tra 23.1.1995 ed il ###. 
Le lettere di diffida trasmesse dalle attrici nei confronti di ### s.p.a., la prima del 15.5.2015 (relativa al periodo 1984/settembre 2002) e la seconda del 26.6.2015 (relativa agli acquisti successivi alla fine del cartello e relativi al 2003) dovevano dunque ritenersi inidonee a determinare l'effetto sospensivo del termine prescrizionale quinquennale già interamente decorso. 
Nel merito ha contestato le pretese delle attrici, fondate univocamente sul mero richiamo della ### della ### europea, che però non sarebbe sufficiente in sé ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno dedotto e l'intesa accertata e che comunque nessun accertamento contiene ad un presunto ### italiano. 
Ha affermato che ### s.p.a. non aveva mai eseguito alcuna fornitura di trefoli alle società attrici, che peraltro non avevano fornito alcun elemento documentale atto ad escludere che l'eventuale sovrapprezzo pagato non fosse stato traslato sulle loro clienti. Ha poi contestato la ricostruzione eseguita dalle attrici circa un presunto andamento in aumento dei prezzi dei trefoli nei periodi considerati e al confronto con gli andamenti di prezzo di prodotti diversi. 
Ha concluso per il rigetto delle domande delle parti attrici e, in ogni caso, per la chiamata in causa a fini di eventuale regresso nei confronti delle altre imprese sanzionate dalla ### della ### europea.  2.3. ### ha preliminarmente rilevato di non aver mai avuto rapporti commerciali con le società attrici ed anzi di non aver mai operato stabilmente sul mercato italiano quale fornitore di acciaio per cemento armato precompresso nel periodo temporale compreso nella presente causa, tanto che la sanzione comminata a suo carico dalla ### europea aveva ad oggetto la sua attività nel mercato del #### aveva mai partecipato al presunto ### italiano precedente all'intesa sanzionata né era presente all'interno del ### che aveva operato in essa. 
Ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, posto che - anche a voler considerare quale termine iniziale di decorrenza quello della pubblicazione della ### della ### europea (30.6.2010) - l'atto di citazione era stato ad essa notificato in data ###. Inidonee a fini sospensivi del termine quinquennale di prescrizione sarebbero la lettera dell'8.5.2015 e quella dell'8.6.2015, in quanto redatte in lingua inglese e non olandese - e la seconda, comunque, intervenuta a prescrizione già maturata - e in quanto il loro contenuto non presentava chiare ed univoche indicazioni di tutti gli elementi pertinenti al diritto che le attrici intendevano far valere nei confronti di ### BV. 
Quanto al merito delle contestazioni avversarie, ha rilevato che nessun elemento è stato allegato dalle attrici a sostegno della partecipazione di ### al presunto ### italiano che avrebbe operato fino al 22.1.1995, così risultando carente ogni ipotesi di nesso causale tra la condotta della convenuta ed eventuali danni nascenti da tale presunta intesa. 
Quanto al periodo successivo al 1995, ha rilevato che le pretese delle attrici avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti delle società con le quali avevano avuto rapporti di fornitura. Peraltro, sussisterebbero elementi atti a individuare l'interruzione di ogni ipotesi di nesso di causalità tra la posizione di ### nell'ambito dell'intesa relativa al ###europeo e i danni dedotti dalle attrici, quali la presenza di altri cartellisti italiani che sin dalla fine del 1996 avevano stretto tra di loro un autonomo accordo (###, al quale ### era estranea. 
Ha quindi contestato la metodologia utilizzata dalle società attrici al fine di determinare il preteso sovrapprezzo che sarebbe stato applicato sui trefoli, in relazione alla scelta dei prodotti di riferimento per ciò che riguarda le variazioni di prezzi, mentre nessun elemento concreto sarebbe stato allegato dalle attrici al fine di sostenere la tesi del cd. umbrella effect con particolare riferimento alla posizione di essa convenuta. 
Ha quindi eccepito il passing on derivante dalla traslazione dell'eventuale sovrapprezzo sulla clientela delle attrici, che nessuna prova hanno dedotto circa il fatto che esse avrebbero internalizzato detto costo.  3. Appare necessario dare conto sinteticamente delle attività svolte nel corso della fase istruttoria della causa. 
Alla prima udienza del 24.2.2016 le parti attrici si sono opposte alle istanze di chiamata in causa svolte da ### s.p.a. e ### s.p.a.; hanno formulato domanda - in relazione alle eccezioni di passing-on sollevata dalle convenute - con la quale, nel caso in cui fosse accertata la traslazione del sovraprezzo determinato dal cartello italiano e da quello pan-europeo da parte delle attrici nel mercato a valle dove esse operano, hanno chiesto che le convenute, ciascuna per i rispettivi titoli di responsabilità, fossero condannate a risarcire il danno rappresentato dal mancato guadagno derivante dalle minori vendite conseguenza dei maggiori prezzi praticati nel mercato a valle. 
Con l'ordinanza dell'11.7.2016 - collegata e conseguente alla precedente ordinanza del 13.4.2016 - il giudice istruttore ha autorizzato le convenute ### s.p.a. e ### s.p.a. ad eseguire la chiamata in causa delle società ### e ### S.p.A. (oggi ### S.p.A.), ### S.r.l. (oggi ### S.r.l.), I.T.A.S. ### S.p.A. (oggi ### S.r.l. in liquidazione), ### S.p.A., ### S.r.l., ### S.p.A. in liquidazione, ovvero delle società che nel frattempo fossero succedute alle medesime. 
All'esito di tale chiamate in causa eseguite da ### s.p.a. e da #### s.p.a. si sono costituite le società di seguito indicate, che hanno svolto le loro difese nei termini di seguito sinteticamente riassunti.  3.1. ### s.p.a. ha rilevato di non aver mai ricevuto - prima della notifica dell'atto di chiamata in causa - alcuna richiesta di risarcimento del danno da parte delle società attrici o da terzi e che dunque ogni domanda nei suoi confronti doveva ritenersi prescritta; che il prezzo del trefolo era stato sempre formato dai vari fornitori in concorrenza tra loro e che le attrici non avevano indicato quale fosse invece il prezzo cartellizzato; che la ### europea non aveva mai verificato la concreta ed effettiva distorsione dei prezzi del trefolo per effetto del cartello; che le parti attrici nulla avevano dedotto e prodotto circa il fatto che il preteso sovrapprezzo non sia stato da esse trasferito a valle; che il parallelismo prospettato dalle attrici nell'andamento dei prezzi tra le travi e il trefolo non era attendibile.  3.2 ### s.p.a. in liquidazione, insieme ad ### - quest'ultimo terzo intervenuto volontariamente nella sua qualità di liquidatore giudiziale del ### (n.  31/2013) di ### S.p.A. in liquidazione - si sono costituiti in causa eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalle società attrici, ritenendo la comunicazione dell'8.5.2015 in sé tardiva rispetto al comunicato diffuso dalla ### europea in data ### - che dovrebbe costituire il termine iniziale di decorrenza della prescrizione - e comunque dal contenuto generico ed indeterminato. 
Hanno contestato anche nel merito le pretese risarcitorie svolte dalle parti attrici, rilevando che la ### europea aveva ritenuto provata la sussistenza del solo ###europeo, che tale ### non determina e### se la sussistenza di un danno “privato” né di un nesso causale né tantomeno della quantificazione del risarcimento, che in ogni caso i prezzi che ### s.p.a.  avrebbe praticato in favore di ### s.r.l. per le forniture intercorse tra il 1992 ed il 1999 erano state eseguite a prezzi inferiori a quelli di mercato, che non effettivamente comparabili sarebbero i mercati relativi ai trefoli e quelli relativi alle travi ### che nessuna prova era stata offerta a sostegno della tesi relativa ai c.d. post-cartel damages. Si associavano dunque alle domande di rigetto delle domande svolte dalle attrici e, per il caso di eventuale accoglimento di esse, chiedevano l'accertamento della quota di responsabilità di ### s.p.a. in liquidazione rispetto alle altre società convenute e terze chiamate con condanna al risarcimento del danno limitatamente a tale quota di responsabilità.  3.3 ### s.r.l. in liquidazione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che essa - oggi in liquidazione e in concordato preventivo - è una società costituita in data ### allo scopo di proseguire l'attività di trafilatura svolta dalla I.T.A.S. ### S.p.a. Dette parti avevano quindi stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di trafilatura a freddo di filo metallico, ivi compreso l'utilizzo del marchio “I.T.A.S.”, e un collegato contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile di ### dove l'attività veniva esercitata. Successivamente, in data ###, tali contratti erano stati consensualmente risolti dalle parti e sostituiti da un unico contratto di affitto d'azienda, con scadenza 30.6.2016. ### s.r.l. aveva partecipato alla procedura competitiva indetta dal concordato della I.T.A.S. ma non si era resa aggiudicataria dell'azienda - assegnata a ### s.p.a. - e pertanto alla scadenza del contratto d'affitto la terza chiamata aveva provveduto a riconsegnare il ramo d'azienda alla I.T.A.S., cessando di fatto la propria attività. Di fatto - secondo la terza chiamata - al tempo di costituzione e di operatività del ###europeo e del ### italiano oggetto della presente causa ### s.r.l. non era neppure esistente, mentre con la stipula del contratto d'affitto di ramo d'azienda con la I.T.A.S.  essa non si era mai accollata i debiti della azienda affittata. 
Ha concluso dunque per il rigetto di tutte le domande ad essa rivolte da ### s.p.a. e da ### s.p.a.  3.4 ### s.p.a. e ### s.r.l. si sono costituite con memoria comune rispetto alla chiamata in causa eseguita da ### s.p.a. In via preliminare hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di ### s.r.l., non avendo tale società mai effettuato alcuna fornitura di trefoli e/o altro materiale in società attrici, non essendo stata parte del procedimento della ### che ha portato all'adozione della ### né essendovi stata in alcun modo citata, non essendo succeduta - né a titolo universale né a titolo particolare - ad alcuna società del ### attiva nella produzione di trefoli e comunque costituita nel 1993. 
Hanno quindi eccepito il decorso del termine di prescrizione relativo alle domande risarcitorie svolte dalle società attrici, posto che prima della ### pubblicata in data ### erano stati già diffuse sufficienti informazioni che consentivano di anticipare il dies a quo da quale far decorrere il termine quinquennale, mentre le chiamate in causa mai avevano ricevuto alcuna richiesta risarcitoria che avrebbe potuto determinare un effetto interruttivo del termine prescrizionale già in corso. 
Nel merito hanno rilevato che la ### della ### europea non estendeva i suoi effetti ai profili attinenti al nesso causale ed all'esistenza di un effettivo danno conseguente all'intesa accertata; che la ### conteneva alcuni passaggi relativi al preteso ### italiano, cui ### s.p.a.  avrebbe partecipato nel periodo 1979-1992, ma essi - che davano conto solamente di alcune riunioni in cui sarebbero stati affrontati principalmente temi relativi alle quote di produzione di ogni partecipante e, in via minoritaria, ai prezzi - non avevano spinto la ### ad accertarne l'effettiva esistenza; che la ### non conteneva alcun accertamento circa l'esistenza dell'asserita intesa per il periodo successivo al 19.9.2002, sicchè per il periodo che le parti attrici estendono fino a tutto il 2003 è onere delle stesse allegare e dimostrare tutti i fatti costituitivi della sua tesi; che la ### non ha accertato se gli scambi di vedute ritenuti fondanti la valutazione sull'esistenza dell'intesa sanzionata avessero effettivamente determinato un illecito incremento dei prezzi, che non si sarebbe verificato in loro assenza né tantomeno ha accertato l'esistenza di un effettivo sovrapprezzo applicato sui trefoli; che appare erronea la comparazione del prezzo dei trefoli con quello delle cc.dd.  travi IPE svolta dalle parti attrici, considerate le differenze tecniche e produttive tra i due prodotti; che sussisterebbero i presupposti per rilevare il trasferimento da parte delle società attrici dell'eventuale sovrapprezzo sui loro clienti finali; che ### s.p.a. avrebbe tutt'al più partecipato al presunto ### italiano - non accertato dalla ### europea - mentre non avrebbe partecipato al presunto ###europeo, sicchè il suo apporto causale all'eventuale commissione dell'asserito illecito sarebbe stata comunque minima, avendo peraltro cessato di essere attiva nel settore della produzione dei trefoli sin dal 1990. 
Hanno concluso dunque per l'accertamento della carenza di legittimazione passiva di #### s.r.l. e per ciò che attiene a ### s.p.a. il rigetto delle domande svolte dalle attrici nonché, in via subordinata, l'accertamento della quota della responsabilità di ciascun debitore solidale (### S.p.A., ### S.p.A., #### S.r.l. in liquidazione, ### S.p.A., ### S.r.l., ### S.p.A. in liquidazione, ### S.p.A. e ### S.r.l.) e### art. 2055, comma 2, c.c. nonché il diritto di regresso di ### s.p.a. e ### s.r.l. e### art. 2055, comma 2, c.c. nei confronti di ciascun debitore solidale per la rispettiva quota parte di responsabilità.  4. Appare necessario dare conto delle vicende comunicate in corso di causa che hanno determinato i presupposti per la declaratoria di estinzione di alcuni rapporti processuali, di seguito indicati. 
Con ordinanza del 5.1.2017 il giudice ha dichiarato l'estinzione dei rapporti processuali tra #### s.p.a. e ### s.r.l. in liquidazione da una parte e tra CB ### s.p.a. e la stessa ### s.r.l. in liquidazione per effetto delle rituali rinunce ed accettazioni intervenute tra dette parti. 
Con istanza del 25.2.2022 le parti attrici e la convenuta ### s.p.a. hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del rapporto processuale tra esse instauratosi per effetto della transazione intervenuta tra dette società, con conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio e con compensazione delle spese processuali. 
Con istanza del 30.3.2022 le parti attrici e la convenuta/terza chiamata ### s.p.a. hanno anch'esse chiesto la pronuncia di estinzione del rapporto processuale tra esse pendente nell'ambito della presente causa per effetto di accordo transattivo e di rinuncia agli atti del giudizio.  5. Con ordinanza del 27.6.2018 il Collegio aveva proceduto, tra l'altro, a disattendere le eccezioni di prescrizione svolte dalle parti convenute e dalle terze chiamate, ritenendo che esse non risultavano fondate, “tenuto conto degli atti interruttivi posti in essere dalle attrici rilevabili in atti anche in relazione all'art. 1310 c.c. e dell'oggettiva inidoneità del comunicato stampa del 5.2.2009 a fornire elementi idonei a consentire alle parti danneggiate di avere effettiva contezza degli elementi necessari ad identificare l'illecito, i soggetti che si sarebbero resi responsabili di esso nonché il danno derivabile a loro carico”. 
Il Collegio, dunque, si è già pronunciato in merito a tale questione, sia pure con ordinanza, e anche in questa sede ritiene di confermare tale valutazione, non avendo sostanzialmente aggiunto elementi di effettiva novità la mera riproposizione di tali eccezioni da parte delle convenute e delle terze chiamate nei loro scritti conclusionali.  ### ad integrazione e conferma della decisione già intervenuta sul punto, possono essere sviluppate le seguenti considerazioni. 
E' pacifico che nel caso di specie risulta inapplicabile ratione temporis la disciplina in tema di prescrizione nell'ambito dei giudizi risarcitori per illeciti antitrust stabilita dall'art. 8 d. lgsvo 3/17. 
Gli elementi addotti dalle convenute e dalle terze chiamate non consentono di ritenere che le parti attrici prima della conoscenza del provvedimento sanzionatorio della ### europea fossero in possesso degli elementi necessari per poter agire contro gli autori dell'illecito. 
A tale proposito va rilevato da un lato che la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che è indispensabile che la vittima dell'illecito sia in condizione di conoscere l'identità dell'autore della violazione per poter proporre un'azione di risarcimento del danno in materia antitrust (v. Corte Giustizia UE, sent. 28.3.2019, causa C-637/17, che ha ritenuto che termini di prescrizione brevi che iniziano a decorrere prima che il soggetto leso possa conoscere l'identità dell'autore dell'illecito possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento del danno), mentre la documentazione prodotta in atti dalle parti convenute non pare idonea a dimostrare che le odierne attrici - prima della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio della ### europea - avessero gli elementi sufficienti per poter esercitare concretamente il loro diritto al risarcimento del danno, quali titolari cioè di una possibilità reale, e non meramente astratta, di porre in essere tutte le attività idonee all'esercizio di esso (v. Cass. SU 2146/21). 
La documentazione in atti rivela infatti che - al di là dei precedenti atti di esecuzione di attività ispettiva svolta dalla ### - in data ### era stato emesso dalla ### europea uno scarno comunicato che rendeva noto l'invio di uno ### of ### ad un numero non precisato di imprese (non identificate) in relazione a contestazioni preliminari riguardo la loro partecipazione ad un cartello relativo alla fornitura di acciaio da precompressione, senza fornire alcuna altra ulteriore informazione sui fatti indagati (ambito temporale di vigenza del cartello, estensione geografica dei mercati interessati, episodi specifici ecc.) e sull'identità dei ### responsabili. 
Parimenti irrilevanti risultano le informazioni che sarebbero state fornite da alcune delle imprese soggette agli accertamenti o da diverse fonti (### nel suo bilancio d'esercizio consolidato al 31 dicembre 2007 aveva dato atto che la ### S.r.l., unitamente ad altre due società facenti capo alla stessa ### avevano ricevuto notizia di investigazioni della ### su possibili pratiche anticoncorrenziali; in data 22 settembre 2008, ### una società specializzata nella diffusione di informazioni finanziarie, aveva reso nota l'esistenza delle indagini da parte della ### europea), nulla ancora rivelando esse in merito all'identità dei soggetti coinvolti, alla natura dell'infrazione, all'ambito temporale della stessa, alla dimensione territoriale dell'illecito ancora del tutto indeterminato. Analoghe osservazioni possono essere svolte in merito alla mera citazione nel #### n. 383/2009 del 5 maggio 2009 dell'esistenza all'epoca di una comunicazione di addebiti della ### relativa alla presunta esistenza di un cartello “di fili e trefoli PSC”, non meglio identificato negli elementi già richiamati, mentre le conclusioni dell'Avvocato ### , 28 ottobre 2021, C-267/20 Volvo - ### sembrano richiamare proprio i principi seguiti da questo Tribunale ed innanzi esposti, confermando - almeno per le violazioni dell'art. 101 TFUE - che il termine di prescrizione per l'azione per il risarcimento del danno debba iniziare a decorrere soltanto dal giorno della pubblicazione della sintesi della decisione della ### nella ### ufficiale dell'### europea (tale orientamento è stato poi confermato dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 22.6.2022). 
Quanto ai principi ricavabili dalle sentenze Cass. 7677/20 e Cass. 5381/20, va rilevato che rispetto alle valutazioni espresse in via generale dalla Corte di legittimità in merito agli oneri incombenti su di un'impresa concorrente, tenuta secondo la regola della diligenza esigibile ad osservare e vigilare sulle condotte delle altre imprese sul mercato al fine di individuare condotte lesive e/o escludenti in proprio danno, non può che confermarsi che tale valutazione debba essere condotta caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in concreto in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza (Cass. 18176/19). 
In primo luogo deve essere evidenziato che nel caso di specie si verte in tema di intesa segreta, diversamente dai casi contemplati nelle decisioni innanzi citate che attenevano a profili di abuso di posizione dominante le cui caratteristiche ben potevano essere direttamente ed autonomamente apprezzate dalle imprese danneggiate sin dal momento in cui l'### nazionale della concorrenza aveva pubblicato articolate ed estese informazioni in ordine alla comunicazione d'avvio dell'istruttoria antitrust - non certamente paragonabili per la loro ampiezza alle scarne informazioni che nella fattispecie in esame erano state a suo tempo diffuse dalla ### europea - consentendo alle danneggiate di acquisire compiuta percezione del danno e degli illeciti da analisi di prezzi e di mercato alla loro portata conoscitiva secondo criteri di ordinaria diligenza. 
Pur operando le imprese coinvolte nella presente causa in un segmento particolare di mercato, ritiene il Collegio che l'assenza di qualsivoglia particolare in ordine alla natura delle attività illecite concordate e delle modalità attuate dai partecipi dell'intesa, all'identificazione delle società accusate dell'illecito, la mancata evidenza di episodi specifici di esercizio dell'intesa dai quali avrebbe potuto derivare un danno per le attrici, la mancata identificazione dell'ambito geografico in cui l'intesa avrebbe operato, l'indeterminata collocazione temporale degli illeciti prospettati siano elementi la cui mancata conoscenza non avrebbe consentito per qualsiasi soggetto danneggiato alcuna possibilità di impostare un'attività di individuazione di un presunto danno collegabile a determinati comportamenti posti in essere dai soggetti responsabili del cartello. 
Né pare che l'ordinaria diligenza esigibile dal soggetto danneggiato nel caso di specie avrebbe potuto emendare o integrare l'assenza di elementi circostanziali così rilevanti, posto che lo svolgimento di tale autonoma attività di indagine da parte delle attrici su intese segrete sarebbe stata possibile solo ove esse avessero potuto contare sulla disponibilità delle stesse prerogative e degli stessi strumenti di accertamento affidati dall'ordinamento europeo alla ### europea. ### parte, le stesse convenute nel richiamare l'obbligo di diligenza che le società attrici avrebbero dovuto esaudire non hanno in alcun modo specificato quali comportamenti delle stesse - ed alla loro portata - avrebbero consentito di colmare tale grave carenza di elementi informativi e di conoscenza. 
Ritiene pertanto il Collegio di confermare che gli elementi desumibili dagli atti di causa portino a stabilire che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale debba essere individuato nella data in cui il provvedimento sanzionatorio della ### europea è stato pubblicato (13.3.2012). 
Le parti attrici hanno altresì documentato gli atti interruttivi della prescrizione da esse posti in essere prima dell'instaurazione della presente causa (lettere raccomandate dell'8 maggio 2015, in doc. 51, del 9 giugno 2015, in docc. 52 e 71, in data 26 giugno 2015 ### a 57), mentre per gli altri condebitori non destinatari di tali comunicazioni va richiamato il primo comma dell'art. 1310 c.c. 
Le eccezioni di prescrizione non possono dunque essere accolte.  6. ### con la decisione ###38.344 del 30 giugno 2010 - pubblicata nella sua versione non-confidenziale in data ### - ha statuito in merito al fatto che ### s.p.a., ### s.p.a., ##### s.p.a., ### s.p.a., unitamente ad altre società europee avevano partecipato alla stipulazione ed attuazione di accordi e pratiche concordate ai sensi dell'articolo 101 del ### e dell'articolo 53 dell'accordo SEE riguardanti la vendita di acciaio per precompressione (fili e trefoli metallici in vergella), partecipando ad accordi a livello paneuropeo e/o nazionale/regionale e concordando un sistema di coordinamento che consentiva il flusso di informazioni tra i due cartelli. 
In estrema sintesi, la ### europea ha rilevato che almeno dall'inizio degli anni '80 (1984) fino alle ispezioni da essa eseguite tra il 19 e il ###, diverse imprese attive nel settore indicato erano state, in parte o costantemente, coinvolte in un accordo pan-europeo, costituito da una fase zurighese e una europea, e/o, a seconda dei casi, in accordi nazionali/regionali, che avevano l'identico obiettivo generale di mantenere l'equilibrio per evitare il calo dei prezzi in un mercato europeo in evoluzione, caratterizzato da un eccesso di capacità produttiva. 
Al fine di evitare una forte concorrenza sul mercato interno e/o sui mercati di esportazione, tali imprese avevano concordato quote, prezzi e/o assegnazione dei clienti. 
La prima fase dell'accordo pan-europeo è stata denominata ### di ### e dall' ### al 9.1.1996, quando a seguito di una forte pressione sui prezzi alcune società europee e un'azienda italiana, ### s.p.a., quest'ultima in rappresentanza di diverse altre aziende italiane (almeno a partire dal 1993 e dal 1995), avevano fissato quote per paese (####### e ###, si erano spartiti i clienti, fissati i prezzi e scambiate informazioni commerciali sensibili. 
Verso la fine del ### di ### al più tardi a partire dal 23.1.1995 e per tutto il 1995, le società italiane ### s.p.a., ### s.p.a., ### s.p.a. e I.T.A.S. - ### s.p.a. avevano negoziato un accordo di quota con gli altri produttori del ### di ### che avrebbe dovuto coprire le vendite dei produttori italiani e degli altri produttori del ### di ### ma il mancato raggiungimento di un accordo in merito alle quote di esportazione richieste dai produttori italiani aveva contribuito allo scioglimento del ### di ### Tuttavia, a seguito di queste trattative, il ### le società italiane ### s.p.a., ### s.p.a., ### s.p.a. e I.T.A.S.- ### s.p.a. avevano raggiunto un accordo bilaterale che fissava le quote sia all'interno del mercato italiano che per le esportazioni dall'### verso il resto d'### A queste imprese italiane si erano aggiunte altre imprese (tra cui ### che - nell'ambito del cosiddetto ### - tenevano contatti e riunioni regolari mentre ### s.p.a. (e poi ###, teneva informati i membri dell'accordo pan-europeo. Alla fine del 1996, si era concluso il "###, che fissava il tasso di penetrazione di ciascuno dei partecipanti nei ### del ### (###### e ### con l'impegno a negoziare congiuntamente le quote con gli altri produttori dell'### del ### Le riunioni degli e###-partecipanti al ### erano continuate e nel maggio 1997 essi avevano concordato un nuovo patto pan-europeo (###. 
Nel periodo tra il settembre 2000 fino alle ispezioni della ### nel settembre 2002, i sei produttori, ### s.p.a., ### s.p.a., ### s.p.a., I.T.A.S.  - ### S.p.A. e ### s.p.a. si erano incontrati regolarmente su base multilaterale con l'obiettivo di integrare le aziende italiane nell'accordo paneuropeo (all'epoca il ### come membri permanenti, al fine di aumentare per le aziende italiane la quota italiana in #### europea ha dunque irrogato sanzioni per violazione dell'articolo 101 del ### - e, a partire dal 1.1.1994, dell'art. 53 dell'accordo SEE - in ragione della partecipazione delle varie imprese a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell'acciaio per precompressione nel mercato interno e nel ### individuando il termine finale di tale partecipazione al 19.9.2002 e - rispetto alle imprese coinvolte nella presente controversia - quale termine iniziale il ### per ### s.p.a. e ### dal 24.2.1993 per ### s.p.a. e I.T.A.S. - ### s.p.a., dal 23.1.1995 per ### s.p.a. e dal 10.2.1997 per ### s.p.a. 
In relazione al disposto di cui all'art. 16 Reg. UE 1/03 va rammentato che il giudice nazionale nel pronunciarsi su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 101 ### già oggetto di una decisione della ### europea, non può prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla ### Di conseguenza tali accertamenti risultano per il giudice nazionale vincolanti rispetto all'accertamento dell'esistenza degli accordi illeciti valutati e definiti nella ### in esame tra i soggetti sopposti a sanzione.  6.1. Le parti attrici hanno dato rilievo al fatto che la ### europea ha affermato nella sua ### che il ###europeo aveva riguardato il mercato italiano sin dal suo inizio (1.1.1984), evidenziando che l'ambito geografico dell'infrazione si componeva degli allora 15 stati membri ad eccezione di #### e ### ed includeva la ### (parte contraente dell'accordo ###, salvo poi dal 1984 al 1995 includere anche ######## e ### mentre dal 1996 fino al 2002 si erano aggiunti anche ###### e ### Dunque, vi sarebbe stato un parallelo operare in ### del ###europeo e del ### a partire dal 1984 fino al 22 gennaio 1995, quando il secondo era divenuto parte integrante del cartello paneuropeo, tenuto conto che nella ### si afferma che almeno dal 23.1.1995 i produttori italiani avevano discusso e negoziato all'interno del loro cartello e insieme con i produttori stranieri del ### le quote in ### e le esportazioni nel resto d'### In sostanza - come si evince direttamente dalla ### - il ###europeo dal 1984 al 1995 (come ### aveva stabilito limiti alle esportazioni dei cartellisti nei vari paesi, ### inclusa, nel senso che il ### fissava un limite alla quantità di prodotti che dovevano essere esportati dalle imprese italiane nei territori degli altri produttori europei coinvolti e viceversa (v. par. 140 ###. 
Le stesse attrici hanno evidenziato - a conferma dell'esistenza del cartello italiano anche in epoca antecedente al 1995 - l'esistenza di prove documentali individuate nell'ambito della documentazione depositata dalle convenute ### s.p.a., ### e #### s.p.a. a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal giudice. 
Da tali documenti sono stati evidenziati, a sostegno della tesi secondo la quale anche in tale periodo il regime di concorrenza era stato gravemente distorto per ciò che atteneva al mercato nazionale delle forniture dei trefoli, quelli attestanti gli incontri informali avvenuti tra le parti, gli appunti relativi alla fissazione coordinata dei prezzi ed alla ripartizione degli ordini tra i partecipanti al cartello. 
In particolare: - l'accordo tra ### s.p.a. e la sua controllata ### da una parte e ### dall'altra del 27.4.1983 con addendum del 4.5.1983 (doc. 8 dep. da ###: in esso si rilevano le quote rispettivamente assegnate alle parti, i prezzi minimi di vendita, gli sconti massimi applicabili, i termini massimi di pagamento, le modalità di controllo e di conguagli per assicurare il rispetto degli accordi; - gli appunti relativi agli incontri del 12.12.1990, del 19.12.1990, del 15.2.1991, del 9.4.1991 (doc. 9 dep. da ### cui hanno costantemente partecipato rappresentanti di ### (sig.ri ### e ### insieme ai rappresentanti di I.T.A.S. - ### s.p.a., di #### s.p.a., di ### s.p.a., di ### s.p.a.: da essi si rilevano riferimenti ai prezzi minimi, nonché ipotesi di accordi di spartizione delle quote di vendite tra le varie società partecipanti agli incontri (docc. da 20 a 24 ###; - il documento redatto dal dott. ### rappresentante di ### s.p.a., in vista dell'incontro del 19.10.1992, che menziona specificamente anche le imprese attrici nell'elenco dei clienti oggetto della spartizione delle clienti tra le partecipanti agli accordi (doc. 25 ###; - la minuta della telefonata del  ### - che si raccorda al documento precedente - redatta dal rappresentante di ### s.p.a. in cui è registrato che AFT aveva rilevato la quota di ### (doc. 27 ###. 
Hanno rilevato le parti attrici che le fatture di acquisto di trefoli da esse prodotte in causa dimostrano come l'accordo spartitorio fosse stato pienamente rispettato, posto che gli unici fornitori di trefoli in favore di ### s.p.a. dal 1984 al 2004 erano stati proprio ### (all'epoca ### e ### s.p.a. e la sua controllata ### s.r.l.), ### s.r.l. (successivamente denominata ### s.r.l.) che - secondo i documenti innanzi citati - fu assegnataria dei clienti di ### tra di essi compresa ### s.p.a. e ### s.p.a. 
Nel successivo incontro del 12.10.1993 nell'elenco dei clienti da spartirsi, oltre a #### s.p.a. (indicata come “### Nord”) viene inclusa anche #### s.r.l. (indicata come “### Sud”). 
Segnalano inoltre le società attrici che dagli atti della ### europea emergono ulteriori elementi a conferma degli accordi che hanno limitato le importazioni straniere in ### La stessa ### s.p.a. ha dichiarato dinanzi alla ### europea che nei primi anni '80 le imprese europee avrebbero siglato un accordo di massima, il c.d. “Zurich' Agreement” il quale fissava un limite delle quantità di acciaio per cemento armato precompresso che doveva essere esportato dalle imprese italiane nei territori delle altre imprese europee coinvolte e viceversa (doc. 11 ###. 
Nell'incontro di ### del 26.7.1994 si avrebbe la conferma che il mercato italiano era riservato prevalentemente ai produttori italiani (v. tabelle in doc. 12 ### ai produttori italiani era stato riservato il 73,91% e 81,48% del mercato italiano), incontro cui parteciparono sia i rappresentanti di ### S.p.A. che di ### Anche la CTU eseguita nella presente causa avrebbe confermato l'andamento anomalo dei prezzi dei trefoli nel mercato italiano anche nel sotto-periodo 1984-1995, mentre la stessa ### ha dato atto che in forza degli accordi presi da ### S.p.A., anche in rappresentanza delle altre imprese italiane, in seno al ###europeo (v. parr. 123, 140, 154 e 382 della ### i produttori stranieri avevano limitato le loro esportazioni in ### (v. par. 412 della ###, mentre i produttori italiani, protetti dalla concorrenza straniera ancor prima di entrare nel ###europeo, almeno dal 1983, si erano accordati per spartirsi il mercato interno nell'ambito del ### (v.  parr. da 392 a 399 della ###.  6.2 La lettura della ### della ### europea evidenzia che almeno dal 1983 al 1994, parallelamente agli accordi dello ### a livello pan-europeo (cfr. sezione 9.1.1 ###, ### s.p.a., ### S.p.A. #### s.r.l., #### s.p.a. e I.T.A.S. - ### s.p.a. si erano incontrati in momenti diversi per quanto riguarda il mercato italiano ed avevano discusso le vendite e concordato i prezzi, le quote e la ripartizione dei clienti in ### (v. sezione 9.2.1, in particolare par. da 386 a 389, par. da 392 a 399 ###. 
Ciò è confermato da dichiarazioni raccolte dalla ### europea (che avevano attestato che i membri del ### di ### nel creare il loro accordo, si erano ispirati all'accordo già all'epoca esistente e attuato con successo tra i produttori italiani sulla ripartizione del mercato e sulla fissazione delle quote, dimostrando così uno stretto legame tra il ### di ### e il ### fin dall'inizio: v. par.  138 ###. 
Vi è inoltre conferma del fatto che ben prima del 1995 ### s.p.a., #### s.p.a., I.T.A.S. - ### s.p.a. e ### si incontravano ogni mese all'interno dell'associazione ### per discutere dei volumi di vendita e che tra esse esisteva un accordo tacito di coordinamento sulla base delle quote di vendita assegnata a ciascun concorrente. La prima di tali riunioni risalirebbe, secondo quanto accertato dalla ### addirittura al 15.9.1979 presso gli uffici di ### Il documento innanzi menzionato, consistente nel dattiloscritto del 27.4.1983 (doc. 8 ###, si sarebbe inserito nell'ambito in una serie di riunioni tenutesi tra l'aprile e l'ottobre 1983, volte allo scopo di stipulare un nuovo accordo che si adeguasse alle mutate condizioni di mercato. 
Particolare importanza sul piano strettamente documentale deve essere assegnata agli appunti relativi a riunioni ed ipotesi di accordi intervenuti tra il 1990 e il 1991 (doc. 9 ### cit.).  7. Ritiene il Collegio che la decisione in ordine alla domanda svolta dalle parti attrici volta all'accertamento dell'esistenza ### di un cartello italiano operante tra il 1984 e il 1995 (cioè fino al momento in cui esso fu ricompreso nel ###europeo, anch'esso operante sin dal 1984 come accertato dalla ### della ### europea) necessita che gli elementi già di per se stessi gravemente indizianti in tal senso innanzi menzionati - raccolti ed esaminati dalla ### europea che tuttavia non si è espressa in merito all'esistenza di un cartello italiano precedente al 1995, né peraltro ne ha escluso l'esistenza - possano essere convenientemente integrati e completati dagli autonomi accertamenti eseguiti nel corso della presente causa. 
E' stata infatti svolta nella presente causa una complessa consulenza tecnica d'ufficio che ha apportato significativi elementi in favore della tesi secondo la quale anche le forniture di trefoli nel periodo tra il 1984 ed il 1995 erano state direttamente influenzate dall'esistenza del cartello pan-europeo e che esse abbiano effettivamente avuto corso nel rispetto degli accordi e scambi di informazioni intervenuti a livello italiano. 
Appare dunque opportuno introdurre le valutazioni e gli esiti di tali accertamenti in relazione all'incarico assegnato al ### cui è stato demandato di accertare oltre all'effettiva esistenza e alla misura di sovrapprezzi applicati alle forniture di trefoli d'acciaio per cui è causa causalmente riferibili alle condotte accertate dalla ### nella ### del 30.6.2010 - dunque nel periodo in cui è stata ritenuta l'esistenza del ###europeo - anche analoga indagine per il periodo in cui avrebbe operato il cd. ### valutando tra l'altro in tale contesto l'effetto di limiti alle esportazioni in ### da parte di imprese straniere sul livello dei prezzi su tale mercato.  7.1 In via preliminare rispetto all'esame delle valutazioni espresse nella CTU depositata, va affrontato il tema processuale della contestata nullità della consulenza tecnica in questione che secondo le parti convenute e le terze chiamate discenderebbe dal fatto che il CTU - come dallo stesso dichiarato nel testo della relazione depositata - “nell'affrontare i temi più strettamente statistici, e in considerazione della complessità del dibattito metodologico sollevato dalle Parti… ha ritenuto di avvalersi - previa opportuna verifica di assenza di impedimenti e previa richiesta della massima riservatezza - dell'ausilio di un professore universitario esperto della materia” (v. pag. 10 della ### paragrafo 6.1). 
Tale ausilio, non previamente autorizzato dal giudice e nemmeno mai comunicato, secondo le contestazioni svolte avrebbe determinato una violazione del diritto al contradditorio in danno delle parti cui conseguirebbe l'integrale nullità dell'attività svolta dal CTU e la necessità di provvedere alla sua integrale rinnovazione. 
Tale tesi non può essere condivisa. 
La giurisprudenza consolidatasi a proposito della questione sollevata dalle parti convenute e terze chiamate è chiara ed univoca. Il consulente nominato dall'ufficio può sempre avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni assunte dal collaboratore (Cass. 16471/09; Cass. 7243/06; Cass. 2859/95; Cass. 10694/93; Cass. 1605/84). 
Dalla lettura dell'elaborato depositato, appare del tutto evidente che il CTU ha svolto in maniera autonoma tutte le proprie valutazioni, facendo dunque proprie le attività di elaborazione dei modelli matematici svolte dal suo esperto ausiliario, né pare potersi contestare in sé l'opportunità di avvalersi nel caso di specie dell'esperienza specifica di un esperto in modelli statistici in ragione della complessità delle ricostruzioni di scenari risalenti nel tempo sulla base del ricorso a modelli matematici pertinenti e corretti.  ### di un ausiliario da parte del CTU senza previa autorizzazione del giudice avrebbe al più potuto comportare l'impossibilità di procedere ad una specifica liquidazione delle spese ad esso relative, profilo nel caso di specie, comunque, anch'esso del tutto irrilevante in quanto il CTU nulla ha esposto nella sua nota-spese a tale proposito e nulla è stato liquidato dal giudice per tale collaborazione. 
Sono state altresì svolte ulteriori contestazioni rispetto a pretesi vizi formali del contraddittorio svoltosi in sede tecnica, così come di seguito sinteticamente riportate: - il CTU non avrebbe condiviso il dataset utilizzato per le operazioni peritali, avendo omesso di esplicitare e/o fornire i criteri, le procedure ed i valori utilizzati per elaborare i “dati grezzi” forniti dalle attrici e non avrebbe mai condiviso il dataset cui fare riferimento per sviluppare calcoli e stime: si rimanda quanto alle metodologie di analisi utilizzate dal CTU alle estese argomentazioni da esso sviluppate nella ### depositata (v. pagg. da 10 a 12, da 17 a 23 nonché l'### 1, pagg. da 49 a 55), mentre a contrasto del rilievo critico relativo alla mancata messa a disposizione delle altre parti del dataset delle attrici deve rilevarsi che nella ### del CTU si legge testualmente che “### risulta dal verbale della prima riunione del 7 maggio 2019, i CTP di ### S.p.A. si sono impegnati a fornire il database utilizzato. I files sono stati trasmessi in data ### in formato .dta, e successivamente (20.05.2019) in formato e###cel” (v. pag. 6, par. 6.1 ###; - la versione finale della ### del CTU avrebbe introdotto nuove analisi sulla base un più ampio dataset non trasmesso alle parti, che copre anche il periodo successivo alla conclusione del ###europeo definita dalla ### e cioè esteso fino al 2015 (v. pag. 55 ###: il rilievo è infondato, posto che se tale ulteriore analisi era stata svolta dal CTU proprio per verificare ipotesi avanzate da alcune delle parti convenute, i dati relativi agli anni successivi al 2002 erano stati indicati da ### s.p.a. come da ricavare dalle serie storiche dei prezzi all'ingrosso fornite dalla ### di ### di ### in versione digitale a partire dal 2002, dati dunque pubblici reperibili da tutte le parti in causa sulla base dei quali infatti le parti attrici hanno potuto senza problemi procedere autonomamente a tale indagine, sviluppando le indicazioni ricevute e raggiungendo peraltro risultati simili a quelli esposti dal ### - il CTU non avrebbe imposto ai ctp delle società attrici la condivisione del cd. “do-file”, cioè delle istruzioni impartite all'elaboratore elettronico, redatte nel linguaggio proprio del programma informatico prescelto: la circostanza è del tutto irrilevante, dovendo essere discussi e messi a disposizione delle parti da una parte il “modello” teorico di analisi (ad es., il modello “before-duringand-after” o il modello “difference-in-differences” o altri: v. par. 6.2 ###, dall'altra i dati di mercato che corrispondono al modello prescelto in maniera tale che sia i ctp delle parti che il CTU stesso fossero in grado di verificare in modo indipendente l'applicazione del modello teorico proposto dalle parti attrici ai dati grezzi, mediante l'impiego di uno o più dei programmi a ciò dedicati, rimanendo tale fase di verifica ed elaborazione di per sé estranea al profilo della completezza del contraddittorio per investire piuttosto il metodo e il merito delle valutazioni svolte dal CTU all'esito di tali indagini. 
Non sussistono, dunque, a parere del Collegio, effettivi vizi del principio del contraddittorio che possano inficiare la correttezza formale del confronto con le parti e dunque non emerge - sotto tale profilo - alcun profilo di nullità che imponga la rinnovazione della consulenza.  7.2 Il metodo prescelto dal CTU al fine di calcolare i differenziali di prezzo attribuibili al cartello è quello “### in Differences” che ha confrontato l'andamento di 10 serie di prezzi, 3 influenzati dal cartello e 7 non influenzati, ritenuto preferibile in quanto atto a fornire maggiori elementi informativi. Esso consente invero di valutare se vi sia nel tempo un diverso comportamento tra serie che si suppone siano influenzate dal cartello e serie che non dovrebbero essere influenzate dal cartello, a differenza di quanto ricavabile dal metodo alternativo del “before, during, after” che considera solo il diverso comportamento di una specifica serie prima e dopo un determinato evento ### e che comunque di fatto appare anch'esso sostanzialmente implementato nell'analisi svolta dal ### In sintesi, tale analisi è stata svolta sulla base dei prezzi dei prodotti in questione come ricavati dai dati forniti dalla ### di ### posto che impossibile per la risalenza nel tempo dei fenomeni indagati sarebbe stata la ricostruzione dei prezzi effettivi, né a tal fine potendo risultare rilevanti i dati eventualmente reperibili presso le sole parti attrici rispetto alle esigenze di una reale ed attendibile ricostruzione statistica. 
Il modello “difference in differences”, secondo il ### risulterebbe dunque nel caso di specie il modello più opportuno per evidenziare il divergere del prezzo effettivo rispetto a quello che sarebbe stato il prezzo di equilibrio in caso di assenza di cartello. 
Quanto alle serie di prezzo desunte dai dati forniti dalla ### di ### di ### le risultanze delle analisi (v. grafico a pag. 19 ### mostrano come a partire dal 1984 i prezzi del trefolo ed anche della treccia abbiano subito significativi incrementi sino al 1988, mentre i prezzi dei prodotti di controllo prescelti erano rimasti stabili. Tale forbice dei prezzi si è poi mantenuta sostanzialmente stabile sino alla fine del 2003. 
La tabella 1 riportata nella ### del CTU (pag. 19) evidenzia con chiarezza il rilevante differenziale che ha caratterizzato - secondo i dati reperiti presso la ### di ### di ### - l'andamento dei prezzi dei prodotti del trefolo e della treccia a partire dal 1984 rispetto a quello dei prezzi dei prodotti di controllo, mentre la tabella 2 (pag. 21) dà conto della stima del sovrapprezzo calcolabile per i prodotti interessati dagli accordi che nel suo valore medio risulterebbe attestarsi nel periodo 1984/2002 fra il 20% ed il 33%. 
La tabella 3 elaborata dal CTU (pag. 22) mostra poi i dati puntuali relativi ad ogni specifico intervallo temporale considerato ed i valori medi relativi ai due periodi in tesi rispettivamente coperti dal ### e dal ###europeo (per il primo fino all'inizio 1995): i valori di stima del sovrapprezzo rilevati dal 1984 al 1993 oscillano tra il 18% e il 39,5%, mentre quelli dal 1995 al 2002 si pongono tra il 16% e il 36,8%. 
Ritiene il Collegio che il metodo prescelto dal CTU nella sua analisi, quanto alla rilevazione dei prezzi di vendita dei prodotti oggetto del cartello e di prodotti di confronto, sia del tutto condivisibile, né risultano rilevanti le osservazioni critiche svolte dalle parti avverso tale scelta che risultano del tutto inidonee a dare conto del quadro generale - la cui ricostruzione appare in sé certamente problematica rispetto a condotte iniziate oltre trenta anni orsono - e obbiettivamente riduttive rispetto alla necessità di considerazione di un quadro adeguato (v. ad esempio i rilievi critici formulati da #### s.p.a., che vorrebbe arbitrariamente ridurre tale confronto alla sola commercializzazione della vergella e limitatamente a un periodo circoscritto, non coincidente con l'intero arco di vigenza degli accordi).  8. Appare dunque possibile a questo punto della trattazione pervenire ad alcune valutazioni del merito della controversia, in particolare per ciò che attiene alle domande svolte dalle parti attrici di accertare per il periodo 1984/22.1.1995 l'esistenza - parallelamente a quella del ### pan-europeo accertato dalla ### europea - di un ### italiano che ha influenzato direttamente l'applicazione di un indebito sovrapprezzo per ciò che attiene al mercato nazionale della vendita di acciaio per precompressione (fili e trefoli metallici in vergella). 
Il Collegio ritiene che debba essere data risposta positiva rispetto a tale accertamento. 
I già ampi, ripetuti e concordanti elementi di riscontro che la stessa ### ha evidenziato - sia pur non confluiti ed organizzati in alcun accertamento specifico in tale sede, negativo o positivo - nonché gli elementi documentali acquisiti in questa sede provenienti dalle indagini svolte dalla ### si sono palesemente riflessi e confermati negli esiti della consulenza tecnica d'ufficio che ha analizzato tale fenomeno dal punto di vista degli effetti sul mercato delle condotte illecite indagate, consentendo di ricostruire ed accertare un quadro del tutto coerente ed unitario. 
Gli elementi di valutazione e documentali riferibili alle indagini e agli accertamenti svolti dalla ### europea sono stati singolarmente esposti nei paragrafi 6.1 e 6.2 della presente sentenza e devono ritenersi integralmente richiamati a sostegno della presenza e dell'attività di un ### italiano operante anche prima del 1995, coordinato con il cartello pan-europeo accertato dalla ### e vigente dal 1984 al 2002. 
Tali elementi - in estrema sintesi - possono così riassumersi: - nell'esistenza di contatti tra alcune delle imprese nazionali sin dal 1979 (v. l'accordo tra #### s.p.a. e la sua controllata ### da una parte e ### dall'altra del 27.4.1983 con addendum del 4.5.1983; - nel fatto accertato dalla ### che il ###europeo aveva riguardato il mercato italiano sin dal suo inizio (1.1.1984), stabilendo limiti alle esportazioni dei cartellisti nei vari paesi, ### inclusa; - negli incontri tra le imprese italiane avvenuti tra il 1990 ed il 1992, ove erano state concordate le quote rispettivamente assegnate alle parti, i prezzi minimi di vendita ecc.; - nel fatto, accertato dalla ### che i membri del ### di ### nel creare il loro accordo, si erano ispirati a quello già all'epoca esistente e attuato con successo tra i produttori italiani sulla ripartizione del mercato e sulla fissazione delle quote, dimostrando così uno stretto legame tra il ### di ### e il ### fin dall'inizio: v. par. 138 ### nonché sezione 9.2.1 della ###.  ### già rilevato, l'esame degli effetti sul mercato dell'esistenza di un ### italiano ### tra il 1984 e 1995 ha avuto evidente e definitiva conferma negli accertamenti eseguiti dal CTU rispetto all'andamento dei prezzi dei prodotti oggetto delle intese come evidenziati con estrema chiarezza nelle già innanzi richiamate tavole presenti nella ### depositata, con diretto riferimento alla figura 1 di pag. 19 (ove sono rappresentate le serie di prezzo nel periodo 1975/2005 relative sia ai prodotti interessati dalle intese che ai prodotti di controllo), nella figura 2 di pag. 21 (che rappresenta la stima del sovrapprezzo dei prodotti oggetto di cartello nel periodo 1975/2005) e nella tavola 2 di pag. 22 (che pone in diretto confronto i dati puntuali relativi ad ogni specifico intervallo temporale considerato ed i valori medi relativi ai due periodi in tesi coperti dal ### italiano e dal ###europeo). 
I dati esposti dimostrano con evidenza che l'anomalo andamento dei prezzi dei prodotti interessati dal cartello rispetto a quelli dei prodotti di controllo si è determinato nel mercato nazionale proprio a partire del 1984 - parallelamente cioè alla insorgenza del ###europeo - e si è sviluppato in maniera del tutto lineare e conforme sino al 2002 ed oltre. 
Ciò consente di ritenere che sia esistito un ### italiano che ha operato dal 1984 fino al 1995, epoca in cui è confluito nel ###europeo già esistente sin dal 1984, e che esso si sia coordinato sin dall'inizio con quest'ultimo quantomeno rispetto alla ripartizione delle rispettive quote nei vari ### europei ma anche - ed in maniera conseguente - con effetti diretti sul livello dei prezzi interni. 
In effetti è evidente che il ### italiano non avrebbe potuto operare se non sul presupposto di un diretto coordinamento con il ###europeo a partire dal 1984.  8.1 Ritiene peraltro il Tribunale di dover necessariamente inserire il ### italiano ritenuto operante ### tra il 1984 ed il 1995 nell'ambito dell'intesa unica e continuata che già la ### della ### ha accertato rispetto al ###europeo per tutto il periodo della sua vigenza (1984/2002), comprendendo cioè in esso anche le intese operanti su alcuni mercati nazionali in quanto coordinate con gli accordi vigenti sul piano europeo. Tale accertamento riposa sulla considerazione dell'unicità della complessiva infrazione, caratterizzata dalla complessità della sua struttura e dalla lunga durata accertata, sicchè in tale contesto l'intera infrazione può essere addebitata alla responsabilità di tutte le imprese che ne abbiano in qualche modo consapevolmente partecipato, anche eventualmente rispetto solo ad alcuni momenti costitutivi di essa e prescindendo in questa sede evidentemente da ogni profilo di natura sanzionatoria. 
Appare sufficiente in questa sede richiamare la particolare gravità sul piano antitrust delle condotte delle partecipanti al cartello - come unitariamente considerato sia nella sua complessiva dimensione pan-europea che nella varie articolazioni regionali o nazionali con esso coordinate - in quanto dirette a stabilire accordi di limitazione/controllo della produzione tramite la ripartizione dei mercati nazionali nonché condizioni artificiosamente incidenti sui prezzi (accordi sui minimi, sugli sconti ecc.). 
Non pare peraltro inutile osservare che le analisi dei prezzi per l'intero periodo di vigenza del ### pan-europeo dal 1984 al 2002 - che, come si è innanzi accertato, ha compreso anche il ### italiano nel periodo 1984/1995 - che sono state svolte in questa sede in relazione al mercato nazionale, unitamente alla considerazione del lunghissimo arco di vigenza del cartello stesso e dell'ampia partecipazione ad esso delle imprese operanti nel settore, portano a ritenere che anche le determinazioni dei prezzi per la vendita di acciaio per precompressione (fili e trefoli metallici in vergella) da parte di imprese non aderenti alle intese anticoncorrenziali in tale periodo siano state direttamente influenzate da tali accordi.  ### nella fattispecie in esame - che si caratterizza sul piano nazionale per l'ampia e pervasiva partecipazione delle imprese fornitrici del prodotto, nella lunga durata delle intese, nella capacità di tale intesa di mantenere prezzi artificialmente elevati per tutto l'arco temporale di quasi un ventennio (v.  analisi svolte in sede di CTU innanzi citate) - è evidente che l'impresa non aderente al cartello potrebbe aver fissato il proprio prezzo per la fornitura del medesimo prodotto oggetto dell'intesa in base ad una decisione autonoma, ma con riferimento ad un prezzo di mercato falsato dall'intesa e, conseguentemente, in contrasto con le regole della concorrenza. 
In tale contesto la giurisprudenza comunitaria ha affermato che la piena effettività dell'articolo 101 ### sarebbe rimessa in discussione se il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento del pregiudizio subito fosse subordinato dalla normativa nazionale, in termini categorici e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie, alla sussistenza di un nesso di causalità diretta, escludendo tale diritto nel caso in cui il soggetto interessato abbia intrattenuto rapporti contrattuali non con un membro dell'intesa, bensì con un'impresa ad essa non aderente, la cui politica in materia di prezzi sia tuttavia conseguenza dell'intesa che ha contribuito a falsare i meccanismi di formazione dei prezzi operanti in mercati retti da regime di concorrenza (Corte Giustizia UE sentenza 5.6.2014 nella causa C-557/12, ###.  9. ### della documentazione depositata in atti dalle società attrici a fondamento degli acquisti da esse rispettivamente eseguiti nel periodo compreso nell'ambito dell'intesa pan-europea ed italiana sviluppatosi tra il 1984 ed il 2002 - integrante, così come innanzi ritenuto, un'intesa unica e complessa - rivela che esse hanno eseguito acquisti comprendenti i prodotti oggetto dell'intesa dalle aziende e nell'arco del periodo rispettivamente indicato per ciascuna di esse (v. docc. da 4 a 43 attrici): a) per ciò che riguarda ### s.p.a.: - da ### e ### s.p.a. tra il 1986 ed il 1989; - da ### s.r.l., tra il 1991 ed il 1992; - da ### s.r.l., tra il 1992 ed il 2001; - da I.T.A.S. s.p.a. tra il 1992 ed il 2003; - da ### s.r.l. nel 2002; b) per ciò che riguarda ### s.r.l.: - da ### e ### s.p.a., tra il 1988 ed il 1989; - da ### s.p.a. nel 1990; - da ### s.r.l., nel 1991; - da I.T.A.S. s.p.a. nel 1991; - da ### s.r.l. tra il 1992 ed il 1999; - da ### s.p.a. tra il 1987 ed il 1988; - da ### s.p.a. tra il 2000 ed il 2003. 
Da quanto finora argomentato ed in relazione agli acquisti così determinati deve dunque confermarsi la sussistenza di una responsabilità solidale tra i partecipanti al cartello pan-europeo (comprendente anche quello italiano) sviluppatosi tra il 1984 ed il 2002 delle parti citate come convenute nel presente giudizio dalle società attrici e delle terze chiamate rispetto alle quali le stesse hanno ritualmente esteso le loro domande, e in particolare di ### s.p.a., di ### s.p.a., di ### s.p.a., di ### s.p.a. in liquidazione, di ### s.p.a.  (quale avente causa da ### e ### s.p.a. e da ### s.r.l.) e di ### Va peraltro precisato che le parti attrici non hanno esteso le loro domande di accertamento e di condanna anche nei confronti di ### s.r.l. in liquidazione e di ### s.r.l. 
In particolare, va precisato che le società ### s.p.a., ### s.p.a., ### s.p.a., ### s.p.a. in liquidazione sono state oggetto di applicazione di sanzione da parte della ### europea per la loro acclarata partecipazione al cartello pan-europeo, in questa sede esteso ai periodi anteriori rispetto ai quali tale accertamento è stato riconosciuto nella ### Altresì responsabile solidale deve ritenersi la società ### che è stata sanzionata dalla ### europea per la sua partecipazione al cartello pan-europeo per l'intera sua durata di vigenza (1984/2002). Ciò appare sufficiente a consentire di individuare la sussistenza di una responsabilità solidale in capo anche a tale soggetto - che pacificamente non ha direttamente contrattato con le società attrice l'acquisto di trefoli - ai sensi dell'art. 2055 c.c. in relazione alle domande risarcitorie formulate dalle società attrici nella presente causa. 
A tal fine può richiamarsi il già citato incontro di ### del 26.7.1994 - documentato a seguito degli ordini di esibizione adottati in corso di causa - al quale avevano partecipato sia i rappresentanti di ### s.p.a. che di ### dal quale si trae conferma del fatto che il mercato italiano era riservato prevalentemente ai produttori italiani nella misura tra il 73,91% e 81,48%, incontro che fornisce elementi di diretto riscontro rispetto alla fattiva e diretta partecipazione della società olandese (oltre alla partecipazione al cartello pan-europeo accertata dalla ### europea) anche alla ripartizione del mercato italiano nel periodo antecedente al 1995.  ### già innanzi accertato sulla base del complesso degli elementi innanzi esposti e tra loro collegati (tratti dalla ### della ### europea, dai documenti acquisiti in seguito ad ordini di esibizione, dalle analisi svolte in questa sede mediante l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio), va confermata l'esistenza di un ### italiano che ha operato dal 1984 fino al 1995, epoca in cui è confluito nel ###europeo già esistente sin dal 1984, e coordinato sin dall'inizio con quest'ultimo quantomeno rispetto alla ripartizione delle rispettive quote nei vari ### europei ma anche con conseguenti effetti diretti sul livello dei prezzi interni. 
Si è raggiunta dunque la convinzione dell'esistenza di un'intesa unica e continuata - comprendente anche il ### italiano che ha operato tra il 1984 ed il 1995 - che già la ### della ### ha accertato rispetto al ###europeo per tutto il periodo della sua vigenza (1984/2002) anche in relazione alle intese operanti su alcuni mercati nazionali coordinate con gli accordi vigenti sul piano europeo, tenuto conto dell'unicità della complessiva infrazione, caratterizzata dalla complessità della sua struttura e dalla sua lunga durata. Ne consegue che l'intera infrazione può essere addebitata alla responsabilità di tutte le imprese che ad essa abbiano in qualche modo consapevolmente partecipato, anche eventualmente rispetto solo ad alcuni momenti costitutivi di essa e prescindendo in questa sede evidentemente da ogni profilo di natura sanzionatoria. 
La convinzione che senza l'esistenza degli accordi pan-europei di ripartizione dei mercati nemmeno il cartello italiano 1984/1995 avrebbe potuto esistere - risultando la sostanziale assegnazione dello stesso all'operatività delle sole società nazionalie che dunque la possibilità sul mercato italiano di mantenere i livelli di prezzo in misura sovracompetitiva è stata conseguenza diretta di tale accordo di ripartizione conferma la sussistenza di una responsabilità concorrente della società olandese, che peraltro - come già rilevato - risulta aver anche direttamente partecipato a tale ripartizione. 
Non possono dunque esservi dubbi circa l'applicabilità anche nei confronti di ### BV dell'art. 2055 c.c., posto che la giurisprudenza ha precisato che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome - e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, contrattuale ed e###tracontrattuale -in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (così da ultimo Cass. SS.UU. 13143/22). 
Se tale interpretazione dell'art. 2055 c.c. non appare in sé confliggente con i principi che #### ritiene di individuare nell'ordinamento UE - tanto che, secondo il Collegio, non vi è necessità di investire la Corte di Giustizia UE sulla base dei quesiti proposti da tale convenuta - rimane da considerare l'effettiva rilevanza degli elementi innanzi dedotti a sostegno della corresponsabilità della stessa società nell'imputabilità del danno dedotto dalle società attrici. 
A tale proposito, ritiene il Collegio che le circostanze innanzi dedotte al fine di ritenere la responsabilità di ### depongano indubitabilmente nel senso della corresponsabilità della stessa nel danno determinato dall'operatività del cartello - così come accertato dalla ### europea ed integrato nella sua vigenza in questa sede ###assenza di ulteriori cause ad essa non riconducibili e di per se stesse idonee a interrompere il nesso di causalità tra la condotta di tale soggetto e il danno. Non pare condivisibile la prospettazione svolta da tale convenuta e da altre parti che sembrano frammentare indebitamente la complessa fattispecie dell'intesa illecita accertata dai suoi effetti in questa sede accertati, tenuto conto che devono ritenersi invece appartenenti alla medesima catena causale rispetto al danno dedotto dalle società attrici le condotte assunte dalle cartelliste che hanno proceduto alla ripartizione dei mercati al fine di assegnazione di quote degli stessi, ripartizione strumentale e connessa all'effetto di determinazione di un indebito sovrapprezzo che deriva necessariamente e conseguentemente dall'alterazione dei mercati interessati, siano quelli pan-europei che quelli nazionali indissolubilmente connessi all'intesa. 
In tale prospettiva il danno dedotto - sia pure derivato da plurime forniture da parte di soggetti diversi - non può ritenersi frazionabile in episodi autonomi e distinti sotto il profilo causale e dunque l'applicabilità dell'art. 2055 c.c. alla fattispecie deve essere confermata.  9.1. Deve invece essere esclusa la responsabilità concorrente della ### s.r.l., oggetto di chiamata in causa a titolo di regresso da parte della convenuta ### s.p.a. a fini di regresso rispetto ad una prospettiva di condanna per responsabilità solidale connessa a forniture eseguite in favore delle attrici dalla ### s.r.l.  ### formulata dalla società che ha svolto le domande di regresso nei confronti di #### s.r.l. era fondata sul fatto che essa sarebbe stata cessionaria da ### s.r.l.  del ramo d'azienda finalizzato alla produzione di trefoli in data ###. 
Tuttavia, ### s.r.l. ha eccepito la propria estraneità ai fatti di causa, non avendo mai operato nel settore della produzione siderurgica, non avendo mai acquisito il ramo d'azienda in questione (già ceduto a ### S.r.l. nel 1992). ### non avrebbe mai effettuato alcuna fornitura di trefoli o altro materiale in favore delle società attrici, non è stata parte del procedimento della ### europea e non è succeduta - né a titolo universale né a titolo particolare - ad alcuna società del ### attiva nella produzione di trefoli, essendo peraltro stata costituita nel 1993 e cioè quando ### avrebbe già cessato di operare nel settore. 
A sostegno di tali affermazioni ha depositato la scrittura privata intercorsa in data ### tra ### e ### s.p.a. e ATF Alde' ### s.r.l. in cui si dava atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda già di ### s.r.l. (doc. 3 ###. 
A fronte di tali allegazioni e documenti non sono stati forniti dalla chiamante in causa elementi atti a confermare la sussistenza di un ruolo effettivo di ### s.r.l. nel complesso delle condotte che - sia dinanzi alla ### europea che nella presente causa - hanno consentito di accertare l'esistenza del cartello in questione, né dagli atti di causa risulta rilevabile alcun elemento in tal senso. 
Devono dunque essere respinte le domande svolte da ### s.p.a. nei confronti di ### s.r.l.  10. Appare opportuno svolgere alcune valutazioni in merito alla questione sollevata dalle parti convenute e dalle terze chiamate circa la sussistenza di un effetto sostanzialmente estintivo o comunque fortemente limitativo delle richieste risarcitorie avanzate dalle società attrici che sarebbe conseguente all'effetto di traslazione del prezzo - e dunque anche dell'ipotetico sovrapprezzo - sulla clientela a valle (passing on). 
Va premesso che la presente causa è stata instaurata nell'intervallo di tempo intercorso tra l'adozione della ### 2014/104/UE e l'emanazione del d.lgsvo 3/17 che ha proceduto alla trasposizione nell'ordinamento interno dei principi stabiliti dallo strumento comunitario per le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli ### membri e dell'### europea. 
In particolare, il considerando 39 della ### 2014/104/UE afferma l'opportunità di permettere “all'autore di una violazione di invocare a propria difesa l'avvenuto trasferimento del danno emergente a fronte di una domanda di risarcimento del danno” e che a tal fine devono essere previste “disposizioni che stabiliscano che l'autore della violazione, nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare l'esistenza e l'entità del trasferimento del sovrapprezzo.” ###. 13 della stessa ### specifica poi che “l'onere della prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito spetta al convenuto che può ragionevolmente richiedere la divulgazione di prove all'attore o a terzi.”, disposizione che è stata trasferita in maniera del tutto conforme nell'ordinamento interno nell'art. 11 d.lgsvo 3/17 (che infatti stabilisce che “### azioni per il risarcimento del danno, il convenuto che eccepisce il fatto che l'attore ha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzo derivante dalla violazione del diritto della concorrenza ha l'onere di provarlo anche chiedendo l'esibizione di prove all'attore o a terzi.”).  10.1 Ritiene il Tribunale che una siffatta disposizione abbia un contenuto di natura meramente processuale e non investa alcun profilo sostanziale.  ### afferma la dottrina che le cd. presunzioni legali relative, che hanno attinenza con la regolamentazione dell'onere della prova, si distinguono dalle cd. presunzioni semplici - ma anche dalle presunzioni legali assolute, volte ad escludere completamente che il fatto presunto possa essere oggetto di prova contraria - che, invece, attengono alla prova dei fatti nel giudizio e, per questo, sono da considerarsi mezzi di prova in senso proprio. 
La distribuzione degli oneri probatori accolta nell'ordinamento interno dall'art. 2697 c.c. è sottoposta, talvolta, a inversioni, modificazioni o attenuazioni, come appunto nel caso di previsione di presunzioni legali relative (non assolute), o come nel caso in cui - come stabilito nel caso di specie ### 2014/104/UE e, conformemente dall'art. 11 d.lgsvo 3/17 - esse attribuiscono ad una parte l'onere di fornire la prova di un fatto, in base dunque ad un meccanismo normativo che non riguarda in sé sul piano sostanziale l'accertamento giudiziale dei fatti, ma che incide invece solo sul regime di distribuzione dell'onere della prova determinando un effetto di agevolazione processuale in favore del soggetto danneggiato dall'intesa illecita che facilita - salva la prova contraria in merito all'eseguita traslazione a valle del sovrapprezzo indebito - il conseguimento del corrispondente risarcimento del danno.  10.2. Deve dunque ritenersi che la possibilità di procedere all'interpretazione delle norme interne in merito alla distribuzione degli oneri probatori delle parti sulla base dei chiari e specifici principi stabiliti dalla ### 2014/104/UE possa essere comunque svolta in questa sede, in ragione della natura processuale delle disposizioni richiamate che si sottraggono al limite di applicazione retroattiva delle sole norme di natura sostanziale previsto dal comma 1 dell'art. 22 Direttiva 2014/104/UE. 
Tuttavia deve rilevarsi che se la natura processuale relativa alla disposizione che assegna al convenuto partecipante all'intesa l'onere probatorio relativo alla contestata traslazione a valle del sovrapprezzo illecito potrebbe consentire in astratto l'applicazione di tale disposizione ai giudizi instaurati dopo il ### per quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 22 Direttiva 2014/104/UE - e dunque anche alla presente causa - va invece rilevato che la disposizione transitoria di cui all'art. 19 d.lgsvo 3/17 non comprende l'art. 11 tra le norme la cui applicazione può essere estesa a cause già instaurate prima dell'entrata in vigore della legge di recepimento ed entro il limite temporale stabilito dalla ### in tal modo avendo esercitato il legislatore nazionale il suo margine di autonomia nel recepimento della ### stessa. 
Non è possibile dunque procedere ad un'applicazione diretta dell'art. 11 d.lgsvo 3/17 alla presente causa.  10.3. ### della questione deve dunque essere svolto sulla base della disciplina e della giurisprudenza previgente, sia a livello comunitario che interno, al fine di verificare se l'assegnazione dell'onere probatorio connesso all'eccezione di trasferimento a valle del sovrapprezzo fosse (già) conforme o meno a quanto successivamente stabilito dall'art. 13 Direttiva 2014/104/UE. 
Sul piano comunitario deve rilevarsi che già nel 2008 il ### di lavoro dei servizi della ### che accompagnava il ### bianco sulle azioni di risarcimento danni per violazione delle norme antitrust comunitarie aveva indicato l'opportunità di porre a carico del convenuto eccipiente l'onere di provare la carenza di interesse ad agire dell'attore, dimostrando l'avvenuta traslazione a valle del sovrapprezzo, motivando tale orientamento sulla base della natura di eccezione della difesa di passing on, della minore probabilità che da tale ripartizione dell'onere potesse derivare un aggravio eccessivo della posizione del convenuto rispetto a quanto potrebbe accadere ponendo l'incombente a carico dell'attore e, da ultimo, in considerazione della maggior rispondenza ad equità della soluzione che vede gravato dell'onere probatorio il soggetto che ha commesso l'illecito anticoncorrenziale, piuttosto che quello che l'abbia subita. 
Del resto, l'indicazione della necessità di porre a carico del convenuto eccipiente la pretesa traslazione a valle di somme indebitamente corrisposte dal danneggiato è stata espressamente sostenuta dalla giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento ad obblighi di rimborso connessi a controversie in materia tributaria (Corte Giustizia UE, sentenza 2.10.2003 nella causa C-147/01; Corte giustizia UE. 
Sentenza 9.11.1983 nella causa C-199/82; Corte Giustizia UE, sentenza 25.2.1988, cause riunite C- 331/85, C-376/85, C-378/85) ove sostanzialmente sono state ritenute incompatibili con il diritto comunitario le condizioni di prova che abbiano l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dei tributi riscossi in contrasto con il diritto comunitario, come avviene in particolare per le presunzioni o i criteri di prova che tendono a lasciare al contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti.  ### giurisprudenza interna in effetti risultano rilevabili orientamenti conformi a tale indirizzo in materia di risarcimento del danno in materia antitrust (v. ad esempio Corte d'appello ### sentenza n. 3378/17 del 18.7.2017), ma si registrano anche orientamenti differenti (v. ad esempio Corte d'appello ### del 7.2.2020). 
Appare rilevante a tale proposito il recente contributo fornito dalla giurisprudenza di legittimità nazionale in merito all'eccezione di compensatio lucri cum damno - cui si riconosce appartenere quale categoria specifica l'eccezione di trasferimento a valle del sovrapprezzo in materia antitrust - che ha affermato la sua natura di eccezione in senso lato, volta a dare rilievo cioè non alla prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. 12913/22). In ogni caso, la natura di eccezione in senso lato della compensatio lucri cum damno non esime chi la invoca di dimostrarne il fondamento (così Cass. 27736/22), così dovendosi confermare che il relativo onere probatorio ricade in ultima analisi in capo al soggetto che ha formulato l'eccezione. 
Ritiene dunque il Collegio di dover procedere all'esame degli elementi emersi dall'istruttoria svolta con specifico riferimento alla valutazione della sussistenza del passing on sulla base di tali principi, conformi da un lato ad orientamenti coerenti con le ordinarie regole processuali inerenti la distribuzione dell'onere probatorio a carico del soggetto eccipiente (art. 2697 c.c.) e dall'altro in significativa e coerente continuità con le indicazioni già provenienti dall'ambito comunitario e quindi trasfuse nella ### 2014/104/UE.  10.4. ### svolta dal CTU in merito al profilo dell'accertamento dell'effettiva traslazione del sovrapprezzo relativo alla vendita di acciaio per precompressione (fili e trefoli metallici in vergella) conseguente all'operatività del cartello come innanzi individuato sussistente anche in ### nel periodo 1984/2002 è stata particolarmente approfondita ed ha consentito un esame accurato della documentazione disponibile, ancorchè risalente ad anni molto lontani.  ### si è articolata nell'esame di quattro profili, con gli esiti che di seguito vengono ripresi in forma necessariamente sintetica, rimandando per la più accurata analisi alla ### depositata in atti. 
In primo luogo, l'esame peritale ha verificato la rilevanza del costo del trefolo sul valore del prodotto finale, calcolando l'incidenza del costo di tale specifico componente sul valore finale del prodotto venduto dalla ### s.p.a. (capannoni industriali). 
Da tale analisi è emerso che il valore medio negli anni considerati ammonta all'1,73%, con un minimo dello 0,86% ed un massimo del 3,65% (v. tabella a pag. 25 ###. Il CTU ha dato atto della credibilità di tale indicatore, in ragione del fatto che esso è riferito ad un periodo lungo e significativo. 
Il secondo profilo oggetto di acquisizione documentale e analisi si è incentrato sull'esame dell'esistenza di clausole di indicizzazione ed alla loro eventuale applicazione nei contratti stipulati a valle dalle due società attrici. 
A tal fine il CTU ha individuato per tale esame 52 contratti per ### s.p.a. e 42 contratti per ### s.r.l. in liquidazione, nonché le relative fatture a saldo per verificare l'applicazione di eventuali integrazioni di prezzo. 
Ha evidenziato che molti contratti riprendono un modulo standard che prevede una clausola di revisione prezzi mentre altri presentano invece la clausola di prezzi a forfait.  ### di tali contratti ha permesso di stabilire che: - molti contratti “standard” con clausola di revisione prezzi sono stati corretti a penna, con la cancellazione dell'articolo specifico della clausola; - in 62 casi su 94 le clausole di indicizzazione sono esplicitamente cancellate o assenti in quanto è invece presente la clausola di prezzo a forfait; - in 32 casi le clausole di indicizzazione sono rimaste nel contratto standard, ma le fatture relative a tali contratti (ma anche quelle relative agli altri 62) evidenziano che in nessun caso il prezzo è stato modificato per aggiornare l'eventuale aumento del prezzo del trefolo. 
Quanto all'esistenza o meno di prodotti sostitutivi, il CTU ha dato atto che in astratto potrebbe sostenersi la sostituibilità d'uso fra strutture realizzate con acciaio precompresso e strutture che invece impiegano acciaio o legno o comunque privi della componente trefolo in alcune loro parti. Tuttavia - al di là della questione strettamente tecnica - il CTU ha ritenuto che tale indagine non fosse possibile per la necessità di risalire a tempi ormai troppo lontani, non essendo attualmente possibile eseguire un utile confronto di prezzo a parità di superfici e per manufatti omogenei. 
Per ciò che attiene alla dinamica della profittabilità netta delle due società, l'analisi è stata necessariamente condotta sulla base di bilanci datati e redatti con tecniche contabili meno dettagliate e trasparenti rispetto a quelli redatti con le tecniche attualmente in uso. 
Ciò posto, il CTU ha rilevato che la tendenza per ambedue le società attrice nel periodo in esame è stata quella di una compressione della redditività netta (v. grafico 3, pag. 31 ###, dato in sé non particolarmente significativo ma che comunque può essere interpretato nel senso che la performance reddituale netta delle due società non fornisca evidenza di passing-on.  ### condotta su dati quantitativi non ha dunque dato conferma della sussistenza del passing on, tenuto conto della scarsa rilevanza quantitativa (sia assoluta che relativa) dei costi del trefolo che della oggettiva impossibilità di ricostruzione di scenari di mercato risalenti ad oltre un trentennio. 
Peraltro - ha argomentato il CTU - anche l'evidenza di una assenza di clausole di indicizzazione in gran parte dei contratti esaminati nonché la dimostrazione di assenza di differenze fra valori dei contratti e valori delle fatture a saldo (che darebbe conto in via generale di un'assenza di revisioni e### post dei prezzi contrattuali, salvo quelle connesse a modifiche in corso d'opera), unitamente alla prospettazione di una probabile esistenza di sostituibilità dei prodotti sul mercato di sbocco costituiscono elementi a sostegno quantomeno della non dimostrabilità dell'effettiva attivazione di un meccanismo di passing-on da parte delle società attrici. 
La discussione tra le parti incentrata sulla considerazione degli aspetti qualitativi del fenomeno del passing on non sembra portare a conclusioni differenti. 
Non può negarsi in via astratta la tesi di una qualche inevitabilità della traslazione - come aspetto generale non estraneo ad una normale condotta di mercato delle imprese, ma che dovrebbe essere valutabile unitamente ad altri fattori, quale ad esempio l'effettiva possibilità di sostituibilità dei prodotti in questione - così come in effetti va considerato che l'indagine si è arrestata a verificare l'esistenza di conseguenze sui prezzi praticati dalle imprese attrici a fronte di aumenti successivi (mediante l'esame delle clausole di adeguamento dei prezzi) mentre è rimasto privo di riscontri e verifiche il meccanismo di formazione dei prezzi iniziali dell'acciaio per precompressione (fili e trefoli metallici in vergella) anche perché tale elemento è sempre rimasto assorbito nelle complessive offerte di manufatti alla clientela di cui tale elemento costituiva un componente di prezzo di scarsa entità relativa. 
Tuttavia il CTU ha manifestato una prudente valutazione di tali profili qualitativi e della loro effettiva idoneità - nel quadro probatorio effettivamente accessibile - a costruire un'ipotesi diversa, considerando se possa ritenersi ragionevole che per un periodo molto lungo - in particolare tra la fine degli anni ottanta ed i primi anni duemila - le imprese attrici non abbiano mai attuato quantomeno una verifica della propria struttura/composizione dei costi e della sua dinamica o se, comunque, i prezzi dei manufatti finali non abbiano progressivamente “recuperato” i maggiori costi del trefolo imposti dal cartello. 
In tal caso, ha indicato un criterio di ragionevole buon senso al fine di prendere atto di una probabilità - che rappresenti in sé le diverse “tesi qualitative” - crescente nel tempo (indicativamente a partire dal 1987, anno in cui la crescita dei prezzi dei prodotti affetti dal cartello si stabilizza oltre che anno successivo al primo anno di richiesta danni da parte di ### in merito alla capacità di ribaltare i maggiori costi sui prezzi. Ha indicato il ### a puro titolo di esempio, l'ipotesi di considerare una probabilità crescente nel periodo compreso fra il 1987 ed il 2010 (anno della ###, ma ha contestualmente indicato i rilevanti limiti scientifici di tale ipotesi e la sua sostanziale delimitazione ad una pura ipotesi priva di possibilità di ulteriori quantificazioni e specificazioni. 
In effetti uno scenario del genere dovrebbe essere associato alla verifica dell'ipotesi di mercato, ovvero la verifica se, negli anni specifici, il mercato dei manufatti (nel caso, principalmente, capannoni) fosse guidato dalla domanda o dall'offerta: infatti - ha evidenziato il CTU - ove si ipotizzasse un mercato (e quindi prezzi dei manufatti) guidato dalla domanda, l'offerta avrebbe scarse possibilità di ribaltare maggiori costi sui prezzi e viceversa. 
In realtà tutte le ipotesi così considerate scontano negativamente l'impossibilità di ricostruire tali contesti ora per allora, in considerazione sia del lungo tempo trascorso che della durata del comportamento illecito e dunque ogni valutazione non potrebbe che essere ancorata a prospettive meramente probabilistiche. 
Non ritiene il Collegio all'esito di tali considerazioni di poter individuare i presupposti - anche nel quadro di una valutazione equitativa - per applicare un ridimensionamento della misura risarcitoria, che risulterebbe privo di qualsiasi fondamento concreto e fattuale rispetto al fenomeno indagato. 
Non pare infatti perseguibile un indeterminato ed indeterminabile riconoscimento dell'effetto di traslazione sulla base di inesistenti elementi di concreto riscontro, anche parziale e indiziario, né la mera riproposizione dei criteri teorici elaborati dalla dottrina - riproposti dalle società convenute e terze chiamate, ma senza alcun approfondimento delle indagini sul concreto mercato di riferimento quantomeno sugli aspetti attinenti all'affermata pressione competitiva che sarebbe assegnata ai clienti finali - può consentire di ritenere superato l'onere probatorio innanzi ricondotto alla posizione processuale delle stesse. 
La mera allegazione dei possibili teorici elementi che potrebbero influire sulla sussistenza dell'effetto di traslazione a valle del sovrapprezzo non può determinare per se stessa la prova in concreto dell'esistenza del fenomeno stesso nella fattispecie indagata, posto che ciò determinerebbe in radice l'impossibilità di conseguire il risarcimento di qualsiasi danno e dunque ostacolerebbe indebitamente il corretto sviluppo del private enforcement come elemento concorrente ed integrativo dell'intervento sanzionatorio degli organismi comunitari e nazionali di tutela della concorrenza.  11. Quanto alla determinazione del danno risarcibile, ritiene il Collegio di dover includere in esso anche le forniture verificatesi negli anni 2003 e 2004, successive cioè alla data finale di accertamento della sussistenza del cartello pan-europeo (2002) indicata nella ### della ### europea. 
Tale inclusione appare necessaria sia per considerazioni generali - che vedono normalmente l'esistenza di un effetto di vischiosità dei prezzi successivo alla fine del cartello, termine che in realtà coincide con l'ambito temporale del periodo considerato dalla ### nelle sue indagini ma che di per sé non attesta anche la conclusione definitiva degli effetti di esso sul mercato - che rilevano la persistenza per un certo periodo di tempo dell'alterazione dei prezzi fino a riassorbirsi progressivamente in un diverso equilibrio (ove il cartello abbia effettivamente cessato di operare), sia per le considerazioni specifiche rispetto alla presente fattispecie derivabili dal risultato delle indagini svolte in sede di consulenza tecnica d'ufficio. 
Il CTU ha infatti accertato che negli anni 2003/04 il sovrapprezzo sui prodotti oggetto dell'intesa si è mantenuto ancora su livelli del tutto significativi e paragonabili con gli anni precedenti (con oscillazioni tra l'11,3% e il 31,6% nel 2003 e tra il 10,6% e il 26,7% nel 2004), perdendo effettiva rilevanza nell'anno 2005 (v. tav. 2 a pag. 22 ###. 
Deve dunque confermarsi il cd. effetto di trascinamento almeno fino all'anno 2004, peraltro del tutto comprensibile e logico rispetto ad una intesa che si è prolungata in un arco di tempo di quasi un trentennio.  11.1. Il CTU ha formulato ipotesi di determinazione del danno subito rispettivamente dalle due società attrici. 
Deve procedersi a tale valutazione, in primo luogo, considerando unitariamente il periodo compreso dalle fatture depositate rispettivamente dalle società attrici, tenuto conto dell'accertamento innanzi eseguito relativo al carattere unitario dell'intesa nei suoi vari ed interconnessi aspetti pan-europei e nazionali. 
Il CTU ha provveduto a fornire calcoli ed elaborazioni, partendo dalla considerazione del danno non attualizzato - calcolato come prodotto fra il costo annuo sostenuto dalle società attrici e la percentuale di sovrapprezzo - ed ha poi proceduto a moltiplicare tale valore per il fattore di capitalizzazione calcolato con riferimento sia al “### del capitale - WACC” che al “### legale”, ottenendo così una stima del valore del danno relativo ad ogni anno, espresso in valori al 31.12.2020. 
Ha provveduto a sviluppare tali calcoli secondo valutazioni più o meno ampie (v. tabelle nelle pagg.  37-42 ### e ritiene il Collegio - tenuto conto delle inevitabili approssimazioni derivanti dal fatto che i calcoli afferiscono a tempi ormai lontani - che tali elementi vadano apprezzati nella misura meno elevata, tenendo conto cioè principalmente dell'ipotesi in cui risulta attribuita maggiore rilevanza alla varianza delle previsioni al fine di evitare possibili sovracompensazioni. 
Ritiene altresì il Collegio di considerare positivamente anche la scelta del tasso di attualizzazione/capitalizzazione privilegiata dal CTU che ha utilizzato a tal fine il costo opportunità, o ### (weighted average cost of capital), considerando cioè il costo/rendimento del capitale che un'azienda avrebbe ragionevolmente ottenuto se avesse potuto disporre dei capitali “persi” reinvestendoli nelle proprie attività operative (si richiamano le considerazioni svolte a tale proposito dal CTU alle pagg. 35 e 36 della ###. 
In tale contesto i valori indicati dal CTU alla data del 31.12.2020 vanno aggiornati alla data della presente sentenza, al fine di identificare delle somme risarcitorie omnicomprensive, che in ogni caso debbono ritenersi individuate secondo criteri equitativi, seppure supportate dai dati ricavabili dalle complesse e condivisibili indagini peritali svolte. 
Stima equo, dunque, il Collegio determinare il risarcimento del danno dovuto in favore della società attrice ### s.p.a. la somma complessiva - comprensiva cioè di rivalutazione e interessi legali fino alla data della presente sentenza - di ### mentre in favore dell'altra società attrice ### s.r.l. in liquidazione deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno la somma di ### sempre omnicomprensiva fino alla data della sentenza. 
Su tali somme devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo saldo.  12. Accolte le domande svolte dalle attrici come innanzi indicato, occorre ora procedere rispetto alle domande di regresso svolte da tutte le parti convenute e terze chiamate ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 c.c., determinando la ripartizione tra di esse in base alla rilevanza delle rispettive condotte sia in relazione al grado della loro colpa che delle conseguenze dannose determinate. 
Ritiene tuttavia il Collegio di dover necessariamente ricorrere nel caso di specie alla presunzione di pari rilevanza delle condotte di tali parti stabilita dal comma 3 dell'art. 2055 c.c.  ### a fronte della comune partecipazione delle convenute/terze chiamate al complesso sistema delle intese illecite accertate ed alla sostanziale conformità delle loro condotte volte a determinare un effetto restrittivo del mercato al fine di conseguire vantaggi dall'alterazione del meccanismo concorrenziale che ha reso possibile l'applicazione di sovrapprezzi indebiti applicati da tutte le parti in maniera sistematica e per un lungo periodo di tempo, non sussistono elementi concreti in atti volti a determinare apprezzabili profili di differente apprezzamento delle loro rispettive condotte nell'ambito della comune appartenenza al cartello accertato. 
Né le stesse parti hanno peraltro offerto elementi concreti sulla base dei quali poter pervenire utilmente ad una effettiva differenziazione delle loro condotte che investissero la rappresentazione delle rispettive colpe o la loro minore o maggiore influenza sulle conseguenze dannose di esse. Al di là dell'evocazione astratta di maggiori o minori partecipazioni negli accordi, le parti non hanno specificato le modalità di partecipazione e le relazioni intercorse con i vari soggetti partecipanti alla stessa intesa in maniera tale da poter consentire al Tribunale di approfondire e specificare il ruolo effettivamente svolto da ciascuna di esse nella complessa e duratura attività del cartello. 
Deve dunque necessariamente ritenere la pari responsabilità di tutte le parti ritenute in questa sede responsabili dell'intesa in relazione a danni liquidati in favore delle parti attrici.  12.1. Deve peraltro darsi rilievo alla transazione intercorsa tra le parti attrici e la convenuta ### s.p.a., che hanno dato concordemente atto di aver sottoscritto “un accordo di transazione parziale limitatamente ad atti e/o fatti astrattamente riferibili a ### e per la singola asserita quota ideale di responsabilità ad essa riferibile per i fatti e/o atti oggetto del presente Giudizio” (v. istanza congiunta del 25.2.2022). 
Le parti hanno dato atto che “a titolo transattivo e di tacitazione e soddisfazione di ogni e qualsiasi azione, pretesa e ragione avanzata dalle ### nei confronti di ### S.p.a.” quest'ultima ha corrisposto in favore di ### s.p.a. l'importo di ### e in favore di ### s.r.l. in liquidazione l'importo di ### Con atto del 30.3.2022 le stesse attrici hanno dato altresì atto di aver provveduto alla transazione della controversia con la convenuta ### s.p.a. - sempre relativamente alla “quota ideale di responsabilità ad essa riferibile per i fatti e/o atti oggetto del presente giudizio” - con corresponsione da parte della convenuta transigente della somma di ### per il credito riferibile a #### s.p.a. e alla somma di ### per il credito riferibile a #### s.r.l. in liquidazione.  12.2. Appare evidente che nel caso di specie le transazioni citate non hanno avuto ad oggetto l'intero debito e dunque - poiché, come innanzi rilevato, le quote di responsabilità devono presumersi eguali - le transazioni con le coobbligate ### s.p.a. e ### s.p.a. possono determinare soltanto la riduzione del credito azionato in misura corrispondente alle quote idealmente attribuibili a ciascuno dei corresponsabili. Quando la transazione è limitata (come nel caso di specie) alla sola quota interna del condebitore che la stipula, essa non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c. (v. Cass. 947/12). 
In particolare deve ritenersi che, ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Cass. SSUU ###/11). 
La necessità di non aggravare la posizione dei condebitori solidali non transigenti nel caso in cui il condebitore cha ha transatto abbia corrisposto una somma inferiore a quella corrispondente alla quota ideale ad esso assegnata nella ripartizione dei rapporti interni tra condebitori porta dunque a concludere che nel caso di specie le quote di ripartizione interna del debito rimangono inalterate. 
Infatti, per ciò che attiene all'importo di ### riconosciuto a titolo risarcitorio in favore di ### s.p.a., la sua suddivisione in quote paritarie tra le parti ritenute responsabili in solido porta a determinare la quota di ciascuna di esse nella misura di ### mentre rispetto al credito vantato da ### nella misura di complessivi ### la quota di ripartizione è pari ad ### per ciascun condebitore solidale. Dato atto che da una parte ### s.p.a. e dall'altro ### s.p.a. hanno versato in sede transattiva importi minori alla ripartizione interna del debito solidale, le quote dei condebitori rimangono stabilite come innanzi descritto e l'importo complessivo del debito complessivo residuo va conseguentemente rideterminato come specificato in dispositivo.  13. Il sostanziale accoglimento delle domande svolte dalle società attrici comporta la regolazione delle spese processuali in maniera conforme al criterio della soccombenza. 
Quanto alla liquidazione delle stesse, l'elevato valore della controversia, la complessità delle questioni affrontate, la pluralità delle parti convenute consentono il raddoppio degli importi stabiliti per le cause di valore superiore ad ### ai sensi dell'art. 11, comma 9 e dell'art. 4, commi da 2 a 5 D.M.  140/12 e dunque nella misura di ### per compensi oltre rimborso spese generali ed oneri di legge. Devono essere altresì poste definitivamente a carico delle parti convenute/terze chiamate le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata in corso di causa. 
Per ciò che attiene ai rapporti interni tra le società convenute e le terze chiamate - nonché rispetto all'intervenuto adesivamente ### - appare equo procedere alla integrale compensazione delle spese relative a detti rapporti processuali. 
Le spese relative al rigetto delle domande svolte da ### s.p.a. nei confronti di ### s.r.l. devono essere anch'esse compensate, tenuto conto dell'obbiettiva difficoltà di ricostruzione di rapporti di cessione di rami d'azienda intercorsi oltre trent'anni orsono e fondati su scritture private.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1) in via preliminare conferma l'estinzione dei seguenti rapporti processuali a seguito di transazione, con spese compensate tra le parti: - tra ### s.p.a. e ### s.r.l. in liquidazione; - tra ### s.p.a. e ### s.r.l. in liquidazione; - tra le società attrici ### s.p.a. e ### s.r.l. in liquidazione e ### s.p.a.; - tra le società attrici ### s.p.a. e ### s.r.l. in liquidazione e ### s.p.a.; 2) pronunciandosi sulle domande avanzate dalle parti attrici ### s.p.a. e ### s.r.l. in liquidazione, accerta che le società ### s.p.a., #### s.p.a. in liquidazione e #### s.p.a. - oltre alle società ### s.p.a. e ### s.p.a. - sono state partecipi dell'intesa e### art. 101 ### avente ad oggetto il mercato pan-europeo e italiano dell'acciaio per cemento armato precompresso - già oggetto di parziale accertamento da parte della ### europea con ###38.344 del 30 giugno 2010 - nel periodo 1984/2002; 3) condanna in via tra loro solidale le società ### s.p.a., ### BV, ### s.p.a. in liquidazione e ### s.p.a. al risarcimento del danno nei confronti delle società attrici, determinato a seguito di riduzione delle quote pertinenti alle società ### s.p.a. e ### s.p.a. che hanno definito in via transattiva la controversia con le società attrici nella seguente misura: - ### in favore di ### s.p.a.; - ### in favore di ### s.r.l. in liquidazione; con interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo; 4) determina in maniera paritaria le quote di responsabilità interna alle obbligate solidali e condanna tutte le parti convenute e terze chiamate in causa a rifondere, in via di regresso e nei limiti della quota stabilita, la coobbligata solidalmente che avrà corrisposto alle società attrici somme in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità; 5) rigetta le domande avanzate da ### s.p.a. nei confronti di #### s.r.l.; 6) condanna le convenute ### s.p.a., #### s.p.a. in liquidazione e ### s.p.a. in via tra loro solidale al rimborso delle spese del giudizio in favore delle società attrici, liquidate in ### per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge nonché pone definitivamente a carico delle stesse le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata in corso di causa; 7) dispone la integrale compensazione delle spese del giudizio tra le convenute e le terze chiamate nonché tra ### s.p.a. e ### s.r.l.  ### 15 maggio 2023 Il Presidente est.  ### 

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