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TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 1375/2024 del 02-05-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. r.g. 6007/2015 promossa da: ### rappresentato e difeso giusta procura allegata all' atto di citazione dall' Avv. ### presso il cui studio è elett.te domiciliato in #### alla ### -opponente contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. ### presso il cui studio è elett.te domiciliat ####### alla #### -opposta Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 30 gennaio 2024.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo; si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far fata dal 10.5.2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2015 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della ### s.r.l., della somma di ### oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo per la fornitura di impianto e strumenti utili per la vendita al pubblico di detersivo sfuso a marchio “Detersfuso”, come da fattura accompagnatoria n. 709 del 17 aprile 2013.  ###, non contestando la esistenza del rapporto obbligatorio e la fornitura dell' impianto, ha eccepito la incompetenza per territorio del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Lanciano, e, nel merito, la assenza di adeguata prova del credito posto a fondamento del ricorso monitorio nonché la presenza di vizi nei detersivi sfusi forniti in corso di rapporto, assumendone la avvenuta denuncia alla controparte; sulla scorta di tali difese ha concluso, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna della controparte, in via riconvenzionale, al risarcimento del danno subito, anche con riferimento al danno all' immagine, quantificato in ### con vittoria di spese. 
Si è costituita l'opposta ed ha contestato in toto l'avversa opposizione, eccependo, in via preliminare, la improcedibilità della opposizione nonché, nel merito, la decadenza dalla garanzia per vizi della cosa ex art. 1495 c.c., concludendo per il rigetto della stessa, e spiegando reconventio reconventionis per la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell' opponente, attesa la condotta lesiva dell' immagine della società fornitrice attuata mediante affissione, presso i punti vendita, di manifesti pubblicitari aventi contenuto denigratorio del marchio “Detersfuso”. 
Disattesa la istanza di provvisoria esecuzione ai sensi dell' art. 648 c.p.c. ed istruito il giudizio mediante prova testimoniale, la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. all' udienza del 30 gennaio 2024. 
In via preliminare va disattesa l' eccezione di improcedibilità della opposizione, sollevata dalla parte opposta, atteso che l' atto di citazione in opposizione è stato notificato - secondo quanto ammesso dalla stessa parte opposta (pag. 1 della comparsa di costituzione) - in data 10 maggio 2014, ed iscritto al ruolo in data 19 maggio 2014, nel rispetto, dunque, del termine di dieci giorni di cui all' art. 165, 1° comma c.p.c. 
Ancora in via preliminare occorre disattendere l' eccezione di incompetenza per territorio, dovendosi ritenere la competenza correttamente radicata innanzi al Tribunale adito in forza del disposto di cui all' art. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c., per i quali l' obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, venendo, in particolare, in rilievo nella fattispecie un' obbligazione dotata del carattere della liquidità, fondata su fattura accompagnatoria ritualmente sottoscritta dal destinatario della merce. 
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata. 
In punto di diritto giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. Infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto; viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda. 
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti: secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a ### n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte; sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85 del 2018). 
Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve concludersi per la infondatezza dell'opposizione, avendo parte opposta fornito adeguata prova del credito oggetto di ingiunzione e non avendo, di contro, parte opponente fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa. 
Giova, sul punto dare atto che il credito oggetto di ingiunzione afferisce alle somme dovute per la fornitura dell' impianto di distribuzione dei detersivi sfusi, secondo quanto dedotto dalla ricorrente fin dal ricorso per ingiunzione (pag. 1) e secondo quanto emerge dalla semplice consultazione della fattura accompagnatoria n. 709 del  ###, nella quale sono riportate voci afferenti alla fornitura dell' impianto: “struttura per impianto detersfuso; bilancia elettronica; registratore di cassa; elettropompa; interruttore; rubinetto; tubo (…)”. 
Del resto, tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della opponente, la quale non ha in alcun modo contestato la riferibilità del credito azionato alla fornitura dell' impianto, né ha contestato la quantificazione della pretesa; al contrario, la sussistenza del credito per la fornitura dell' impianto è stata oggetto di specifico riconoscimento da parte della opponente nella missiva recante la data del 23.6.2014, depositata dalla opposta fin dalla fase monitoria (non disconosciuta dall' opponente), nella quale, pur contestando vizi per i detersivi forniti, l' opponente riconosce espressamente la sussistenza del debito per la fornitura dell' impianto: si legge nella missiva “al riguardo del pagamento dell' impianto, resta inteso che da parte nostra continueremo ad inviarvi assegni come stabilito, fino ad onorare quanto dovuto”. 
Ciò posto, e ritenuta, pertanto, sussistente la prova dei fatti costitutivi del credito azionato dalla ricorrente per la fornitura dell' impianto, va affermata la irrilevanza, ai fini della paralizzazione della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente, dei vizi della merce lamentati dalla opponente, ed afferente alla successiva fornitura di detersivi. 
Tali vizi, che non possono assumere la natura di fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi della pretesa creditoria della controparte per la fornitura dell' impianto (afferendo a prestazioni diverse, nel corso del rapporto commerciale intercorso tra le parti), devono viceversa essere valutati ai fini della delibazione in ordine alla fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall' opponente, anche al fine della eventuale compensazione tra reciproche poste creditorie. 
Nel merito, la domanda riconvenzionale è infondata. 
Nella fattispecie, in cui viene in rilievo la vendita di cose mobili e la parte acquirente ha sollevato l' eccezione di esistenza di vizi nella merce, giova richiamare il principio di diritto espresso di recente - in ordine al riparto dell' onere della prova ex art. 2697 c.c. - dalla Corte di Cassazione a ### “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all' art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all' art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (Corte di Cass., SS.UU. n. 11748 del 2019, principio di diritto senz' altro applicabile, per identità di ratio, anche alla fattispecie, in cui è proposta la domanda risarcitoria). 
Ed infatti, “l' esistenza del vizio è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore. È proprio il compratore, infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato. Infine, ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità” (Corte di Cass., sent. n. 28224 del 2023). 
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, occorre darsi atto che la domanda riconvenzionale non appare fondata non avendo parte opponente fornito la prova, secondo i principi in precedenza espressi, della sussistenza dei vizi lamentati e del danno patito. 
Ed infatti, l' unica prova in tal senso è costituita dalle deposizioni rese dal teste ### (escussa all' udienza del 19.12.2019), la quale, pur avendo riferito di aver riscontrato la cattiva qualità del prodotto, ha reso deposizioni del tutto generiche, prive di specifici riferimenti, sotto il profilo temporale e quantitativo: “frequentavo il negozio dall'inizio del 2014, fino a che il detersivo non era più buono, non ricordo con precisione il periodo… Non so dire con precisione per quanto tempo ho comprato i detersivi in questo negozio, comunque posso dire che qualche volta il detersivo mi ha macchiato dei capi in diverse circostanze, un golfino, una maglia, e poi a un certo punto mi ha anche dato irritazione alle mani (questo con riferimento al prodotto lavamani, che è un sapone), poi a un certo punto il detersivo puzzava proprio, quindi non ci sono andata più, poi dopo un po' abbiamo visto che il negozio aveva chiuso, ma non saprei dire con precisione il periodo né per quanto tempo fossi stata cliente prima di accorgermi di questi vizi”. 
Tali deposizioni, del tutto generiche, non possono in alcun modo costituire valida prova a sostegno della domanda riconvenzionale risarcitoria, mancando, da un lato, adeguati elementi per verificare la effettiva sussistenza di vizi rilevanti nelle forniture (non è dedotto il quantitativo di forniture complessivo, né il quantitativo di fornitura interessata dal vizio, né la specifica natura dei vizi riscontrati), e, dall' altro, qualsivoglia elemento al quale ancorare la quantificazione dell' eventuale risarcimento da accordare (non è dedotto neppure il costo delle forniture oggetto di presunti vizi). 
Né a tali carenze avrebbe potuto supplirsi mediante espletamento di ctu, tenuto conto delle carenze sotto il profilo della allegazione di cui si è detto (non è dedotta la quantità di fornitura asseritamente viziata), ricordandosi che l' attività del consulente tecnico non può essere considerata quale mezzo di prova in senso proprio, in quanto rimane uno strumento conoscitivo di cui il giudice può servirsi per interpretare elementi già allegati dalle parti, con la conseguenza che la perizia non può essere utilizzata per acquisire prove mancanti, perché andrebbe altrimenti a sostituirsi alla parte nell'assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente ex art. 2697 Del pari, del tutto generica risulta la richiesta di un risarcimento del danno all' immagine, non risultando in alcun modo provata la ricorrenza di una lesione all' immagine dell' impresa commerciale esercitata dall' opponente; da tanto consegue il rigetto della domanda riconvenzionale. 
Va, infine, rigettata la reconventio reconventionis proposta dall' opposta e volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell' opponente ed il risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per la diffusione di manifesti pubblicitari asseritamente lesivi della reputazione della ditta opposta; anche tale domanda, invero, appare sfornita di adeguata prova, risultando supportate dalla sola produzione di un manifesto (allegato alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.) e dalle deposizioni del teste ### D' ### (escusso all' udienza del 30 aprile 2019), che appaiono, però, del tutto generiche in ordine alle circostanze di tempo, come tali inidonee a fornire la prova della effettiva ricorrenza di una condotta denigratoria posta in essere dall' opponente ai danni dell' opposta, protratta nel tempo e suscettibile di dar luogo ad un credito risarcitorio. 
In definitiva, l' opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo che acquista, per l' effetto, definitiva efficacia esecutiva; vanno, infine, rigettate le domande riconvenzionali proposte dalle parti, in quanto generiche e rimaste sfornite di prova. 
Le spese seguono la maggiore soccombenza dell' opponente e si liquidano come in dispositivo in virtù del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi, avuto riguardo all' attività difensiva in concreto svolta, con attribuzione al difensore antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo che, per l' effetto, acquista definitiva efficacia esecutiva; - rigetta le domande riconvenzionali proposte dalle parti; - condanna l' opponente ### al pagamento, in favore dell'opposta e con attribuzione al difensore antistatario Avv. ### delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in ### per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote. 
Nola, 1 maggio 2024 

Il Giudice
dott.ssa ###

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