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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 1773/2024 del 03-06-2024

principi giuridici

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, il rispetto, da parte del conduttore, del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 13, comma 2, della l. n. 431 del 1998 per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, consente il recupero di tutto quanto indebitamente versato fino al momento della riconsegna dell'immobile locato, rendendo inopponibile l'eccezione di prescrizione.

Ai fini della ripetizione di indebito, grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, in conformità con l'art. 2697 c.c.

Nel giudizio in cui si controverta sul mancato pagamento di oneri accessori ex articolo 9 della legge 392/1978, il locatore che agisca per l'adempimento assolve all'onere della prova qualora produca in giudizio il titolo contrattuale dal quale risulti l'importo periodico dovuto dal conduttore per le predette voci, o comunque la indicazione del criterio di calcolo che consenta di pervenire, attraverso una semplice operazione aritmetica, alla determinazione di tali importi; diversamente, nel caso in cui gli oneri accessori non siano già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in base ai criteri di riparto adottati in sede di bilancio preventivo e consuntivo deliberato dalla assemblea dei condomini, e siano dovuti dal conduttore a rimborso dei pagamenti effettuati dal locatore, l'onere della prova del credito gravante sul locatore dovrà ritenersi assolto, in caso di contestazione da parte del conduttore delle singole voci dovute o della inesatta applicazione dei criteri di ripartizione ed erroneità dei conteggi, o dell'inesistenza delle spese sostenute dal locatore, se siano prodotte in giudizio le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese e i documenti dimostrativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità del Patto Occulto di Maggiorazione del Canone di Locazione: Effetti e Ripetizione dell'Indebito


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di locazione ad uso abitativo, in cui il conduttore ha agito per la ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone indicato nel contratto registrato. Il ricorrente sosteneva che, nonostante un contratto di locazione registrato prevedesse un canone mensile di un determinato importo e un deposito cauzionale di una certa somma, egli avesse, in realtà, versato mensilmente una somma maggiore e un deposito cauzionale più elevato, in virtù di un accordo simulatorio con la locatrice.
La resistente si è difesa eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto e la sua buona fede, nonché la nullità del contratto scritto e non registrato. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione di somme versate per oneri condominiali e per canoni di locazione non pagati, nonché un risarcimento per l'illegittimo esercizio del diritto di recesso.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione, ritenendo tempestiva l'azione del conduttore. Nel merito, ha accolto la domanda principale, richiamando il principio sancito dalla Corte di Cassazione a ### Unite, secondo cui è nullo il patto occulto di maggiorazione del canone, mentre resta valido il contratto registrato. Nel caso di specie, è stato accertato che le parti avevano stipulato due contratti di locazione, uno registrato con un canone inferiore e uno non registrato con un canone superiore.
Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto del conduttore alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al canone indicato nel contratto registrato, ritenendo provato l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustificasse. Ha, inoltre, considerato la mala fede della locatrice, consapevole dell'accordo simulatorio.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale l'ha accolta solo parzialmente, riconoscendo il diritto della locatrice al pagamento dei canoni di locazione non versati per un determinato periodo. Ha, invece, rigettato la domanda di risarcimento per illegittimo esercizio del diritto di recesso, ritenendo che il conduttore avesse comunicato la propria volontà di recedere nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dal contratto. Infine, ha rigettato la domanda relativa alla restituzione degli oneri condominiali, non avendo la locatrice fornito la prova che i costi richiesti rientrassero tra quelli posti a carico del conduttore in virtù del contratto di locazione.
In definitiva, il Tribunale ha operato la compensazione tra i crediti reciproci e ha condannato la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della differenza risultante, oltre interessi legali. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 8818/2019 pendente tra: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### (C.F. ###); RICORRENTE ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### (C.F. ###); RESISTENTE OGGETTO: Contratto di locazione ### Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del 07.05.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso depositato in data ###, ### adiva l'intestato Tribunale per ottenere la condanna di ### alla restituzione di ### con vittoria delle spese di lite.  1.1 - A sostegno della propria pretesa, il ricorrente deduceva quanto segue: • in data ### ha stipulato con parte ricorrente un contratto di locazione, riguardante l'appartamento sito in #### alla ### 16, ### D/1, int. 2, piano rialzato, di proprietà di ### • il contratto di locazione, stipulato per iscritto e registrato presso l'### delle ### prevedeva un canone di locazione di ### mensili e un deposito cauzionale di ### ; • cionondimeno, il conduttore ha sempre versato l'importo di ### mensili e ha corrisposto un deposito cauzionale pari a ### in virtù di un accordo simulatorio intercorso con la locatrice; • in data ###, il conduttore comunicava alla locatrice, a mezzo lettera raccomandata, la propria volontà di recedere dal contratto e, in data ###, procedeva al rilascio dello stesso. 
Pertanto, ### chiedeva di dichiarare la nullità dell'accordo simulatorio intercorso tra le parti e la restituzione delle somme indebitamente versate in favore della locatrice, che ammonterebbero a ### - Con memoria depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### eccependo quanto segue: • improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita; • decadenza del ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge 431/98; • prescrizione del diritto vantato da controparte; • buona fede della locatrice e nullità del contratto scritto e non registrato. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda e formulava domanda riconvenzionale: chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di ### versati dalla resistente in favore del ### in cui si trova l'immobile locato, per gli oneri condominiali relativi alle quote ordinarie degli anni 2017, 2018 e 2019, per i conguagli relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, nonché per le quote relative al pagamento dei consumi idrici per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; chiedeva, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento di ### per l'omesso versamento dei canoni di locazione relativi al periodo compreso tra gennaio e luglio 2019, nonché per l'illegittimo esercizio del diritto di recesso, con vittoria delle spese di lite e condanna per lite temeraria. 1.3 - A seguito del differimento della prima udienza, in virtù della formulazione della domanda riconvenzionale, con ordinanza del 01.04.2021 svenivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti; a seguito dell'acquisizione degli stessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 07.05.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., per la discussione e la decisione.  2 - In via del tutto preliminare, occorre rilevare la procedibilità della domanda principale, atteso che l'introduzione del giudizio è stata preceduta dal procedimento di mediazione, come risulta dal verbale del 18.03.2019, allegato al ricorso introduttivo. Invero, dal momento che la presente controversia attiene alla materia delle locazioni, essa rientra nel campo applicativo dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010; ciò esclude l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita, che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 132/2014, convertito con legge 162/2014, si applica solo in via residuale, per le controversie non sottoposte all'obbligo di mediazione.  2.1 - Anche la domanda riconvenzionale è procedibile, atteso che, come affermato dalle ### della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3452/2024, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al Giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.  3 - Ancora in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate da parte resistente.  3.1 - Sul punto, si rileva che, in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, il rispetto da parte del conduttore del termine semestrale di decadenza, previsto dall'art. 13, comma 2, della l.  n. 431 del 1998, applicabile ratione temporis, per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento della riconsegna dell'immobile locato, rendendo inopponibile nei suoi confronti qualsivoglia eccezione di prescrizione, laddove, in caso contrario, egli è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata al momento dell'esercizio dell'azione (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/04/2023, n. 99373) 3.2 - Nel caso di specie, è pacifico che l'immobile locato è stato rilasciato in data ###; la presente lite è stata introdotta in data ###, attraverso il deposito del ricorso in esame: pertanto, il termine semestrale di decadenza non può considerarsi spirato; conseguentemente, non può essere sollevata l'eccezione di prescrizione nei confronti del conduttore. 
Peraltro, atteso che il ricorrente ha formulato un'azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il termine di prescrizione è decennale; esso, dunque, non sarebbe comunque, scaduto, poiché il contratto di locazione è stato stipulato nel 2011 e il presente giudizio è stato intrapreso nel 2019.  4 - Nel merito, la domanda principale è fondata.  4.1 - Al riguardo, si evidenzia che l'art. 13 comma 1 della legge 431/98 prevede la nullità di “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”. 
Sull'applicazione di tale disposizione normativa è intervenuta la Corte di Cassazione, a ### unite, con sentenza n. 18213/2015, chiarendo che essa sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente. Invero, la Suprema Corte ha evidenziato che il procedimento simulatorio si sostanzia nella stipula dell'unico contratto di locazione ###, cui accede la scrittura ### con cui il locatore prevede di esigere un corrispettivo maggiore da occultare al fisco; la sostituzione, attraverso il contenuto della controdichiarazione, dell'oggetto apparente (il prezzo fittizio) con quello reale (il canone effettivamente convenuto) contrasta con la norma imperativa che impedisce tale sostituzione ed è colpita dalla nullità; pertanto, la norma lascia integra la convenzione negoziale originaria, oggetto di registrazione.  4.2 - Nel caso, è pacifico che, in data ###, tra le parti è stato stipulato un contratto di locazione, registrato presso l'### delle ### in cui era pattuito un canone pari a ### mensili ed era prevista la corresponsione di un deposito cauzionale di ### ; è documentalmente provato, altresì, che i contraenti hanno sottoscritto, in pari data, un ulteriore contratto di locazione, non registrato, relativo allo stesso cespite immobiliare, che prevede un canone pari a ### mensili e il deposito cauzionale di ### Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, risulta dovuto esclusivamente il canone mensile di ### previsto all'interno del contratto registrato, poiché è nulla la pattuizione che impone il versamento del canone di ### - Il ricorrente ha diritto, pertanto, ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al canone indicato all'interno del contratto di locazione registrato. Sul punto, occorre tener presente che, nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, con conformità con l'art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, n. ###). 
Nel caso in esame, il ricorrente ha assolto a tale onere probatorio, avendo dimostrato, attraverso la documentazione in atti, di aver versato mensilmente, in favore della locatrice, l'importo di ### nel periodo compreso tra il 2012 e il 2018; inoltre, all'interno del contratto di locazione non registrato, la locatrice ha rilasciato quietanza per il pagamento del deposito cauzionale, pari a ### ; tali circostanze, del resto, non sono specificamente contestate da parte resistente. 
Considerato che il canone dovuto mensilmente era pari a ### e rilevato che il conduttore era tenuto anche alla corresponsione del complessivo importo di ### a titolo di adeguamento ### contrattualmente previsto, risulta provato, quindi, l'indebito versamento di ### a titoli di canoni di locazione; tenendo conto anche del deposito cauzionale versato in eccesso, per la somma di ### il ricorrente ha diritto alla restituzione di ### oltre interessi dal giorno del versamento al saldo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in virtù della mala fede dell'accipiens, che era consapevole dell'accordo simulatorio, da lei sottoscritto.  5 - Procedendo all'esame della domanda riconvenzionale, è necessario constatare che essa è solo parzialmente fondata.  5.1 - In effetti, si osserva la locatrice ha diritto al richiesto pagamento dei canoni di locazione per il periodo compreso tra gennaio e luglio 2019, che lo stesso ricorrente ha ammesso di non aver versato, per complessivi ### - Deve essere rigettata, invece, la domanda di risarcimento per illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore, dal momento che il medesimo ha notificato alla locatrice la propria volontà con lettera raccomandata consegnata in data ###, nel rispetto del termine semestrale previsto dalla legge e dall'art. 2 del contratto di locazione.  5.3 - Con riferimento alla domanda relativa alla restituzione degli oneri condominiali versati dalla locatrice, occorre osservare che l'art. 13 del contratto di locazione, ricalcando l'art. 9 della legge 392/1978, stabilisce che “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”. Pertanto, il conduttore non è tenuto al pagamento integrale degli oneri condominiali, ma solo di quelli scaturenti dall'erogazione dei servizi elencati. 
In merito, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio in cui si controverta sul mancato pagamento di oneri accessori ex articolo 9 della legge 392/1978, il locatore che agisca per l'adempimento assolve all'onere della prova qualora produca in giudizio il titolo contrattuale dal quale risulti l'importo periodico dovuto dal conduttore per le predette voci, o comunque la indicazione del criterio di calcolo che consenta di pervenire, attraverso una semplice operazione aritmetica, alla determinazione di tali importi; diversamente, nel caso in cui gli oneri accessori non siano già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in base ai criteri di riparto adottati in sede di bilancio preventivo e consuntivo deliberato dalla assemblea dei condomini, e siano dovuti dal conduttore a rimborso dei pagamenti effettuati dal locatore, l'onere della prova del credito gravante sul locatore dovrà ritenersi assolto, in caso di contestazione da parte del conduttore delle singole voci dovute o della inesatta applicazione dei criteri di ripartizione ed erroneità dei conteggi, o dell'inesistenza delle spese sostenute dal locatore, se siano prodotte in giudizio le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese e i documenti dimostrativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, n. 22899). 
Nel caso di specie, parte resistente, pur avendo allegato di aver versato al ### l'importo di ### non ha depositato le delibere condominiali attestanti i criteri di riparto delle spese. 
Pertanto, non risulta provato che i costi richiesti al conduttore rientrino tra quelli che sono posti a suo carico, in virtù del contratto di locazione; conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.  6 - In sintesi, deve essere affermata l'esistenza di un credito del conduttore, pari a ### e la sussistenza di un credito della locatrice, corrispondente a ### Operando la dovuta compensazione, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di ### oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo. 7 - Le spese di lite, alla luce della soccombenza, sono poste a carico di parte resistente, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente; esso sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2, fascia 3 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre spese vive, spese generali, IVA e ### come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di Nola, ### nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: • accoglie la domanda formulata da parte ricorrente; • accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale; • condanna parte resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dell'importo di ### oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo; • condanna parte resistente alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi ### per compensi professionali, oltre a ### per spese vive, spese generali, IVA e ### come per legge. 
Nola, 03/06/2024 Il Giudice Dott.

TRIBUNALE DI NOLA

Sentenza n. 1773/2024 del 25-09-2024

principi giuridici

Nel giudizio di merito successivo alla mancata omologazione dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve individuare le statuizioni impugnate ed esporre, pur sommariamente ma chiaramente, le censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità dell'Opposizione a Consulenza Tecnica Preventiva per Genericità dei Motivi di Contestazione


La pronuncia in esame affronta il tema dell'ammissibilità dell'opposizione a un accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP) in materia di invalidità civile, disciplinato dall'art. 445-bis del codice di procedura civile. La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto che, dopo aver visto contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato in sede di ATP, aveva promosso il giudizio di merito al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento della pensione di inabilità civile, dell'assegno di invalidità civile e della condizione di handicap grave ai sensi della legge 104/92.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si era costituito in giudizio eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione. Il giudice, richiamando l'art. 445-bis c.p.c., ha evidenziato come la norma imponga, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi di contestazione alle conclusioni del CTU nella fase di merito successiva all'ATP. Tale specificità, secondo il giudice, è funzionale a delimitare l'ambito del giudizio e a consentire una precisa individuazione delle statuizioni impugnate.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente si era limitato a contestare genericamente le conclusioni del CTU, sottolineando la gravità delle proprie condizioni di salute senza fornire valide argomentazioni scientifiche o riferimenti specifici a certificazioni mediche o patologie non adeguatamente considerate dal perito. Il giudice ha sottolineato che non è sufficiente contestare in modo apodittico le conclusioni del consulente, il quale aveva invece chiaramente esposto le ragioni per cui aveva ritenuto assente il requisito sanitario richiesto.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che non fossero stati adeguatamente specificati i motivi di contestazione alle conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP. Di conseguenza, è stato negato il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'ottenimento della pensione di inabilità, dell'assegno di invalidità e della condizione di handicap grave. In ragione della dichiarazione reddituale del ricorrente, il giudice ha disposto l'irripetibilità delle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico dell'INPS.
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testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti; pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data ###, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente ### nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3515/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.; #### rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat #######; RICORRENTE C O N T R O I.N.P.S.- ### della ### in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura agli atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso la ### di #### bis; RESISTENTE CONCLUSIONI Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2024
PER PARTE RICORRENTE: 1) in via principale, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica dello stato invalidante del sig. ### accertando e dichiarando che lo stesso, per le patologie indicate in narrativa, è invalido in misura pari al 100% a decorrere dal 18/11/2021 (data di presentazione della domanda amministrativa) o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa; 2) in via subordinata, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica dello stato invalidante del sig. ### accertando e dichiarando che lo stesso, per le patologie indicate in narrativa, è invalido in misura pari o superiore al 74% a decorrere dal 18/11/2021 (data di presentazione della domanda amministrativa) o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa; 3) nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica dello stato invalidante del sig. ### accertando e dichiarando che lo stesso, per le patologie indicate in narrativa, è portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 3 della L. 104/92 a decorrere dal 18/11/2021 (data di presentazione della domanda amministrativa) o da quella diversa data ritenuta di giustizia in base alle risultanze di causa; 4) per l'effetto, condannare l'### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze della presente procedura, nonché di quella dell'accertamento tecnico preventivo, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.  ###'### 1) in via preliminare, ed in rito, dichiarare la domanda giudiziale di ATP di controparte inammissibile per intervenuta decadenza ex 3° comma art. 42 D.l. 269/03 e successive modifiche; 2) nel merito dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie atte ad ottenere il diritto alla pensione di inabilità civile ed all'assegno di invalidità civile; 3) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di ### e delle spese di C.T.U.. 
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la pensione di inabilità civile od, in subordine, per l'assegno di invalidità civile nonché per il riconoscimento della condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ### ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa. 
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l'### si costituiva tempestivamente in giudizio contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese. 
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza - celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2024 2. La domanda è inammissibile. 
Dispone l'art. 445 bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della conte-stazione”. 
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali con chiaro intento deflattivo, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. 
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del c.t.u. relative alla fase di ### senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del c.t.u.. 
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art.  445 bis c.p.c., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa c.t.u., esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ### 3. Tanto chiarito, deve rilevarsi che, nella presente fattispecie, parte ricorrente ha contestato solo genericamente le conclusioni del c.t.u. nominato nel giudizio di ### dott. ### sottolineando la presunta gravità delle proprie condizioni di salute, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. 
La difesa attorea, difatti, si limita a dichiarare che “…Il sig. ### è portatore di un complesso invalidante non lieve. Il ricorrente infatti è affetto da amputazione della mano sinistra, che gli comporta una forte, limitazione nei movimenti. Per cui ne risulta una valutazione clinica non esaustiva rispetto al quadro morboso presentato da parte istante e per la stessa altamente pregiudizievole” (vd.si pag. 3 del ricorso). 
Come è evidente, mancano nel ricorso introduttivo riferimenti specifici a certificazioni mediche o a specifiche patologie che il perito non avrebbe esaminato oppure considerato; in generale, difettano specifiche critiche all'operato del c.t.u., non essendo sufficiente ai fini dell'ammissibilità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2024 dell'opposizione contestare, in maniera apodittica, le conclusioni rassegnate dal consulente, laddove, invece, questi ha chiaramente enucleato le ragioni per le quali ha ritenuto assente il requisito sanitario richiesto. 
In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità né all'assegno di invalidità civile nè della condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, L.  104/1992.  4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell'### P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: • Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione; • Dichiara irripetibili le spese di lite; • Pone le spese di c.t.u. a carico dell'### Manda alla ### per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.. 
Così deciso in ### lì 25/09/2024. 
Il Giudice Dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2024

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