TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 16484/2023 del 14-11-2023
principi giuridici
L'amministratore di condominio non è responsabile per pagamenti effettuati in assenza di fatture, qualora abbia comunque provveduto al pagamento dei fornitori, compensato i debiti con i crediti del condominio e mantenuto il conto condominiale in attivo, non configurandosi in tal caso un danno per il condominio.
In tema di responsabilità dell'amministratore di condominio, la sospensione del recupero dei debiti condominiali, autorizzata dall'assemblea, non può essere posta a carico dell'amministratore stesso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Assenza di Danno e Responsabilità dell'Ex Amministratore Condominiale: Un'Analisi della Sentenza
La pronuncia in esame trae origine da una controversia promossa da un condominio nei confronti del suo ex amministratore, al fine di accertarne la responsabilità per presunti inadempimenti durante il mandato. Il condominio lamentava una serie di irregolarità, tra cui un presunto ammanco di cassa, pagamenti effettuati senza la necessaria documentazione giustificativa e un ritardo nell'avvio di una procedura di sfratto nei confronti di un condomino moroso.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha rigettato integralmente le pretese del condominio. La CTU aveva evidenziato alcune "anomalie" nella gestione contabile, in particolare l'effettuazione di pagamenti in assenza di fatture per un ammontare significativo. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che tali irregolarità, pur censurabili, non configuravano di per sé un danno risarcibile per il condominio.
Il Tribunale ha evidenziato che, nonostante le contestate modalità di gestione, il conto corrente condominiale era risultato in attivo e che non era stato provato un effettivo depauperamento del patrimonio condominiale. In particolare, con riferimento all'asserito ammanco di cassa, la CTU aveva accertato che la somma contestata non doveva essere restituita, escludendo quindi la sussistenza di un danno.
Quanto al ritardo nella procedura di sfratto, il giudice ha rilevato che l'amministratore era stato espressamente autorizzato dall'assemblea condominiale a soprassedere all'azione legale, escludendo quindi una sua responsabilità per tale omissione.
In ragione di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda del condominio, condannandolo al pagamento delle spese legali sostenute dall'ex amministratore e dalle compagnie assicurative chiamate in causa. Il giudice ha ritenuto che la chiamata in causa delle compagnie assicurative fosse giustificata, in quanto le polizze stipulate coprivano potenzialmente i danni derivanti da responsabilità professionale dell'amministratore. Pertanto, le eccezioni sollevate dalle compagnie assicurative in merito all'inoperatività delle polizze sono state respinte. Le spese della CTU sono state poste a carico solidale del condominio e dell'ex amministratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.