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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 16484/2023 del 14-11-2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 65930/2019 promossa da: ### 54 - ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. ### (###) #### N.25 #### elettivamente domiciliato in ### 25 #### presso il difensore avv. ### CONVENUTO ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in VIA A. RICHELMY, #### presso il difensore avv. ######, ###, già ### (####, Rappresentanza Generale per l'### (c.f. ###), in persona del ###te Generale per l'### dott. ### con sede in ####, rappresentata e difesa dall'avv. #### CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### di ### n.54 ha citato in giudizio ### quale e### amministratore al fine di sentirlo dichiarare inadempiente agli obblighi nascenti dal mandato dalla data della nomina sino alla sua sostituzione avvenuta il ###; dichiaralo tenuto al giudizio di rendiconto e### art. 263 e ss CPC per il periodo dal 01.01.2016 al 21.09.2017 e, per l'effetto, ‘condannarlo alla restituzione della somma di ### oltre interessi legali dalla data del passaggio delle consegne al saldo a titolo di differenza positiva di cassa che il convenuto non ha consegnato al nuovo amministratore al passaggio delle consegne; al pagamento della somma di ### a titolo di risarcimento del danno; accertare che non è dovuto il saldo dei compensi per ### oltre al pagamento delle spese di lite'. 
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha chiesto differirsi la prima udienza di trattazione del giudizio per consentire la chiamata dei terzi e### art. 269 CPC. 
I terzi chiamati hanno chiesto, in via preliminare, darsi atto della ‘inoperatività della polizza assicurativa'; nel merito il rigetto della domanda attorea. 
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, ha chiesto condannarsi i terzi chiamati in solido o alternativamente tra loro a pagare quanto eventualmente dovuto nei confronti del ### attore. 
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, sollecitate le parti ad una transazione anche al fine di evitare il pagamento di onerose spese di lite; fallito il tentativo in tal senso delle parti, veniva disposta consulenza tecnica di ### all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dello 05.10.2022 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Letti gli atti ed i documenti di causa; lette le note conclusive delle parti; richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio nonché, in particolare, quello del 10.06.2020, si deve osservare 1) le conclusioni dell'elaborato peritale hanno riscontrato delle ‘anomalie' relativamente ai punti b e d del quesito tecnico, anomalie consistenti nel fatto che sarebbero stati effettuati dei pagamenti in assenza di fatture; gli importi ammontano ad ### rispettivamente al capo B) ed ### per le causali evidenziate al capo D).  2) le doglianze del ### possono individuarsi in tali spostamenti di denaro che non trovano corrispondenza nella documentazione fiscale del ### 3) tuttavia come già fatto rilevare, non per ciò solo l'amministratore di ### può ritenersi responsabile di danni allorchè in ogni caso lo stesso abbia provveduto al pagamento dei fornitori, a compensare i debiti con i crediti del ### medesimo e abbia alla fine mantenuto il conto condominiale in attivo.  4) Sul punto relativo al c. d. ammanco di cassa il CTU ha verificato che la somma così imputata non deve essere restituita in quanto non ricorre per l'appunto tale ipotesi; 5) ### ammessa nel corso del presente giudizio non ha evidenziato con oggettiva certezza due ordini di profili: il primo, il danno che la condotta dell'e### amministratore avrebbe posto in essere nei confronti del ### né la circostanze per cui ‘le opere in forza delle quali si è corrisposta la somma in virtù del contratto di appalto siano state o meno eseguite a regola d'arte'; 6) ### del CTU sul punto non ha reperito elementi tecnici per cui, al di la del riprovevole comportamento per cui l'amministratore avrebbe non fatto transitare le somme sul conto corrente del ### il conto corrente è risultato in attivo e le somme in contanti prelevate dalla cassa sono state restituite parzialmente; 7) ### poi la ricostruzione dell'accaduto da parte attrice, sembra effettivamente plausibile ritenere che l'importo di ### non furono versati per tale ragione non fatturati e che l'importo circa i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice furono portati in compensazione con le somme versate in contanti; 8) Con riferimento al lamentato danno per ritardato esperimento della procedura di sfratto, si osserva come poi emerga agli atti, dal verbale assembleare, che l'amministratore fosse autorizzato a soprassedere proprio ai fini di cui all'art. 1129 CC; sicchè non può essere posta a carico dell'amministratore la condotta che ha concretizzato una sospensione nel recupero dei debiti condominiali; 9) Posto ciò, la domanda deve essere respinta in quanto indimostrata sia in fatto che in diritto; 10) Con riferimento alla posizione dei terzi chiamati, e posto che il convenuto ### non può essere ritenuto responsabile delle contestazioni mossegli dalla parte attrice, tenuto conto della non condivisibilità delle argomentazioni difensive delle compagnie di assicurazione; si osserva, con riferimento alle eccezioni sollevate di inoperatività della polizza, con riferimento alla posizione della società ### non risulta né che l'assicurato, odierno convenuto, sia decaduto dall'azione di garanzia né che la polizza stipulata, prodotta in atti come del pari anche la denunzia di sinistro, non coprisse i danni di natura professionali, ovvero gli illeciti derivanti dalla condotta dell'assicurato ovvero ancora di eventuali illeciti commessi da terzi collegati allo studio del professionista ovvero di risarcimento di danni da illeciti arrecati a terzi; 11) La denunzia del sinistro effettuata per conto del convenuto è stata documentata mediante la produzione di mail datata 08.05.2018, ne segue la tempestività della stessa; 12) Con riferimento alla posizione della terza chiamata ###ni, devono essere condivise le considerazioni esposte dal convenuto nella prima memoria istruttoria e### art. 183 co. VI CPC, allorchè rappresenta che la chiamata in giudizio della predetta compagnia assicuratrice è stata resa opportuna dalla circostanza per cui il periodo di copertura è diverso rispetto a quello della ### ed inoltre l'ambito della copertura è esteso ad altri e più specifici ambiti indicati nelle condizioni di polizza, ambiti diversi rispetto a quelli coperti dalla ### ne segue che la chiamata delle due terze è stata ben correttamente formulata in modo da potersi ritenere coperto nel modo più ampio possibile da danni derivanti dalle conseguenze del giudizio odierno; 13) Ne segue quindi che le spese di lite delle società assicuratrici devono essere poste a carico della parte soccombente, come del pari le spese del giudizio nei confronti della parte convenuta, secondo dispositivo e tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.  14) Le spese di ### invece, a carico solidale della parte attrice e del ### convenuto come da decreto di liquidazione.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Respinge la domanda; 2) Condanna altresì la parte attrice, il ### di ### n. 54, a rimborsare alla parte convenuta, ### le spese di lite, che si liquidano in ### per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; 3) Condanna la parte attrice, il ### di ### n. 54, a rimborsare le spese di lite in favore della ### che liquida in ### per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; 4) Condanna la parte attrice, il ### di ### n. 54, a rimborsare le spese di lite in favore della ####, che liquida in ### per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; 5) Le spese di CTU a carico solidale della parte attrice e del convenuto.  ### 14 novembre 2023 

Il Giudice
dott. ###

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