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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 5985/2024 del 22-05-2024

TRIBUNALE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. ### lette le note di discussione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10600/2024 R.G. controversie lavoro promossa da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura allegata al ricorso, - ricorrente - contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, - contumace - OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento.  CONCLUSIONI: per parte ricorrente, dichiarare cessata la materia del contendere. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'### in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo: - che con decreto del 31 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa; - che tale decreto è stato notificato all'### il 3 novembre 2023 e che in data 13 novembre 2023 è stato trasmesso anche il prescritto modello ###, debitamente compilato, contenente i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione; - che, ciononostante, l'### ha omesso di porre in pagamento la prestazione e di liquidare gli arretrati. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/05/2024
Alla stregua di queste premesse, pertanto, parte ricorrente ha domandato la condanna dell'### convenuto al pagamento dei ratei maturati della prestazione riconosciuta, oltre accessori, come per legge, con il favore delle spese di lite. 
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato volersi dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di lite, essendo, nelle more, intervenuto il pagamento, come da provvedimento di liquidazione del 14 maggio 2024, prodotto in allegato alle note scritte di udienza. 
Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell'### La controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo e alle note di udienza, è stata quindi decisa.  2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta della parte ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere. 
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza - tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni -, non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. 
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). 
Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). 
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/05/2024 esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). 
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. 
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa; nella successione di leggi; nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento; nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale; nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. 
A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime a una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. 
S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass., S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977). 
È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale, nonostante la contumacia dell'### la parte ricorrente ha dedotto e documentato, in allegato alle note sostitutive dell'udienza di discussione, che la prestazione è stata liquidata, seppure successivamente alla notifica dell'atto introduttivo, perfezionata il 22 marzo 2024, con provvedimento ### del 14 maggio 2024. 
È stata, conseguentemente, interamente regolata la materia di lite.  3. ### complessivo del giudizio giustifica la condanna dell'### alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.  ### l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la ‘soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009). 
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato la avvenuta regolare notifica del decreto di omologa e il tempestivo inoltro del modello ###. 
Tuttavia, la liquidazione della prestazione è avvenuta solo nelle more del giudizio, introdotto in data successiva alla scadenza del termine di 120 giorni previsto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/05/2024 articolo 445 bis, comma 5, c.p.c., decorrente dalla presentazione della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione della prestazione. 
Del tutto legittimamente, pertanto, la parte ricorrente ha azionato il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. 
Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, maggiorate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della estrema semplicità della controversia, di carattere seriale, e della pressoché assenza di questioni giuridiche, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  P.Q.M.  Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'### qui dichiarata, dichiara cessata la materia del contendere. 
Condanna l'### alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi ### oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario. 
Roma, 22 maggio 2024 

Il giudice
### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/05/2024

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