TRIBUNALE DI VENEZIA
Sentenza n. 3999/2024 del 11-11-2024
principi giuridici
Nel giudizio di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, incombe sul richiedente l'onere di provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione della cittadinanza, mentre grava sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
La mera incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 206/2021, nei procedimenti di accertamento della cittadinanza italiana promossi da attori residenti all'estero, la competenza territoriale è radicata presso il Tribunale avente sede nel circondario del comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
### ----- ----- ----- ----- TRIBUNALE DI VENEZIA ### in materia di #### e ### dei ### dell'### ----- ----- ----- Il Giudice di Tribunale, dott. ### ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente Sentenza nella causa civile n. 12108/2023 ###: diritto di cittadinanza promossa da ### con l'avv. ### come da procura in atti contro Ministero dell'### con l'intervento del ### ----- ----- ----- ----- In data ### la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni nel merito come precisate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine concesso ex art. 127-ter cp.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. ### cittadino italiano nato a #### il ### (doc.3), emigrato in ### ove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi (doc.4). ### dell'### non si costituiva in giudizio. Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del ### al ### d'### avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866. Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 - 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del ### (### del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in ### o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in ### Si determinava, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### Si deve, pertanto, ritenere che ### nato prima dell'annessione del ### al ### d'### abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866). In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta. Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la ### 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal ### di ### al ### di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede ###materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo ### era nato in provincia di ### da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla ### n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione. ###. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in ### fino al richiedente. Va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta, inoltre, che ### non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della ### a far data dall'entrata in vigore della ### stessa. Nella linea genealogica non si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale. Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il ### senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. La domanda, pertanto deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912). Come, invero, insegnano le ### della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. ### sentenza 25317 del 24.08.2022). La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, 1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti: - ### nata in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### nato in ### il ###, - ### nata in ### il ###, - ### nato in ### il ###, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano ### 2. ordina al Ministero dell'### e per esso all'ufficiale dello ### competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello ### della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Compensa le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza. Venezia, 06 novembre 2024Il giudice
dott. ###




sintesi e commento
Accertamento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis: Onere della Prova e Limiti Temporali dell'Azione Amministrativa
La pronuncia in commento affronta la questione del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a favore di soggetti residenti all'estero, discendenti da un avo italiano emigrato. Il caso trae origine dal ricorso presentato da alcuni individui, i quali rivendicavano il diritto alla cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza diretta da un cittadino italiano nato nel territorio veneto prima dell'annessione al Regno d'Italia. Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale, richiamando la normativa in materia di cittadinanza, ha preliminarmente chiarito che l'avo, nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, ha acquisito la cittadinanza italiana in seguito a tale evento storico. Successivamente, il giudice ha esaminato la linea di discendenza, verificando la corrispondenza tra quanto dedotto dai ricorrenti e la documentazione prodotta.
Un aspetto centrale della decisione riguarda la competenza territoriale del Tribunale. In base alla legge, per i ricorrenti residenti all'estero, la competenza è radicata nel Tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano. Nel caso di specie, essendo l'avo nato in provincia di Vicenza, la competenza è stata correttamente attribuita al Tribunale di Venezia, nella sua sezione specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza.
Il Tribunale ha poi affrontato il tema dell'onere della prova. Ha ribadito che, in materia di cittadinanza iure sanguinis, spetta al richiedente provare il fatto acquisitivo (la nascita da un avo italiano) e la linea di trasmissione della cittadinanza. Incombe, invece, sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova di eventuali fatti interruttivi, come l'acquisto di una cittadinanza straniera in un'epoca in cui ciò comportava la perdita della cittadinanza italiana. Nel caso in esame, il Ministero non ha allegato alcun fatto estintivo del diritto fatto valere in giudizio.
Infine, il Tribunale ha considerato il ritardo accumulato dall'amministrazione nel definire la pratica di riconoscimento della cittadinanza. Ha evidenziato come le lunghe liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, con tempi di attesa di oltre dieci anni per il primo esame della domanda, comportino una lesione dell'interesse del richiedente e equivalgano a un diniego del diritto, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e ordinando al Ministero dell'Interno di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile. Le spese di lite sono state interamente compensate, tenuto conto della natura della procedura.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.