TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ordinanza del 28-09-2022
principi giuridici
Nel contratto di comodato senza determinazione di durata, il comodatario è tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante.
L'intimazione di rilascio del bene oggetto di comodato, comunicata dal comodante al comodatario, determina la risoluzione del contratto verbale di comodato gratuito.
N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Tribunale di ### N. R.G. 6560/2022 Il Giudice Onorario Dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 28 settembre 2022, ha emesso la seguente ###. 702 ter C.P.C. da considerarsi parte integrale del verbale di udienza.
Il sig. ### come in atti rappresentato e difeso, ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo pronunciarsi condanna nei confronti di ### all'immediato rilascio dell'autorimessa sita in ### A. Fontanesi 4, censita al catasto fabbricati del Comune di ### mapp. 611 sub 16 graffato con il sub 17, asseritamente detenuta senza titolo, nonché alla restituzione del bene al legittimo proprietario.
Benchè debitamente convenuta in giudizio la resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorrente assume di essere legittimo proprietario dell'autorimessa sopra indicata per legittimo acquisto a mezzo rogito notarile del 25/10/2016; in data ### concedeva in uso a titolo gratuito alla sig.ra ### l'autorimessa “tramite accordo verbale e senza stabilire un termine per la restituzione”; con raccomandata 23/3/21 (prodotta in atti) è stato formalmente intimato il rilascio dell'autorimessa, rimasto senza seguito; il procedimento di mediazione obbligatoria si è chiuso con verbale di negativo stante la mancata partecipazione della sig.ra ### Le circostanze di fatto come descritte nel ricorso introduttivo sono provate attraverso la produzione documentale elencata nel ricorso stesso.
Il rapporto contrattuale di cui si discute va inquadrato nel comodato d'uso gratuito di bene immobile disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti c.c.. Il comodatario è obbligato a restituire al comodante il bene ricevuto in uso gratuito a semplice richiesta di quest'ultimo (art. 1810 c.c.) quando non è convenuto tra le parto, come nel caso di specie, un termine diverso.
Con raccomandata 23/3/21 (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), debitamente ricevuta dalla destinataria, il comodante ha intimato alla sig.ra ### lo sgombero ed il rilascio dell'autorimessa nel termine di 15 giorni. ### la prospettazione del ricorrente l'autorimessa a tutt'oggi non è stata ancora rilasciata al legittimo proprietario.
Ne consegue la legittima e fondata richiesta di un provvedimento giudiziale di condanna alla restituzione del bene immobile attualmente detenuto senza titolo dalla resistente, dopo l'intimazione di rilascio che costituisce risoluzione del contratto verbale di comodato gratuito. ### della resistente e la mancata partecipazione al procedimento di mediazione che, altrimenti, avrebbe consentito di evitare il giudizio, giustificano la condanna alla refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/1014 e dell'attività processuale concretamente svolta. P.Q.M. -intima alla sig.ra ### come in atti generalizzata, l'immediato rilascio dell'autorimessa sita in ### A. Fontanesi 4, censita al catasto fabbricati del Comune di ### mapp. 611 sub 16 graffato con il sub 17, attualmente detenuta senza titolo, libera e vuota di persone e cose alla libera disponibilità del ricorrente; -condanna la resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi ### per anticipazioni e ### per comensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in ### 28 settembre 2022 Il Giudice
Onorario Dott.ssa ###
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Ordinanza del 28-09-2022
principi giuridici
In materia di ripetizione di somme date a mutuo, grava sull'attore l'onere di provare non solo l'avvenuta consegna, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione, senza che l'ammissione del convenuto di aver ricevuto la somma, unitamente alla contestazione del titolo di mutuo, costituisca eccezione idonea ad invertire l'onere probatorio.
La mancata contestazione immediata della causale "prestito" apposta ai bonifici, unitamente alla reiterazione dei versamenti e alla successiva ricognizione di debito senza menzione di spirito di liberalità, costituisce elemento indiziario idoneo a suffragare la natura di mutuo delle dazioni di denaro.
Le riproduzioni di messaggi telefonici, ove non specificamente contestate nel loro contenuto e veridicità, assumono efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., concorrendo alla ricostruzione della volontà delle parti in ordine alla natura onerosa delle dazioni di denaro.
N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Tribunale di ### N. R.G. 2437/2022 ### all'esito dell'udienza del 27/9/2022, ha emesso la seguente ###. 702 ter C.P.C.
La sig.ra ### come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per chiedere la condanna del sig. ### alla restituzione immediata, o in subordine nel termine da fissarsi ex art. 1817 c.c., della somma complessiva di ### erogata a titolo di mutuo (prestito personale) allo stesso ### mediante bonifici bancari e contanti nel periodo da gennaio 2020 a marzo 2021. Tali somme sarebbero state consegnate al ### con la causale “prestito”, nel corso della relazione sentimentale che ha legato le parti, per esigenze personali del ### stesso; il tutto come da copie di bonifici che si allegano al ricorso (causale “prestito”) e confermato dalla trascrizione delle conversazioni telefoniche ### tra i due. ### in ogni caso, avrebbe riconosciuto il proprio debito e si sarebbe impegnato alla restituzione come da scritture in atti (doc.ti da 4 a 9 allegati a ricorso introduttivo).
Il sig. ### si è costituito in giudizio negando di aver chiesto (e ricevuto) prestiti dalla sig.ra ### non negando di aver ricevuto bonifici per complessivi ### e somme di denaro contante pari ad ### il resistente assume trattasi di regali spontaneamente fatti dalla ### nel corso della relazione sentimentale. Solo al termine del rapporto ed a fronte delle richieste di restituzione dell'odierna ricorrente le parti avrebbero deciso di sciogliere le donazioni per mutuo consenso, limitatamente alla somma di ### (bonifici pari ad ### e contanti pari ad ### ); in tal senso andrebbe lette le dichiarazioni di impegno alla restituzione di cui ai documenti da 4 a 9 del fascicolo attoreo. Le ulteriori elargizioni rimarrebbero confinate nell'alveo della donazione ### senza alcun obbligo di restituzione.
Nel corso della prima udienza di comparizione delle parti è stato esperito un tentativo di conciliazione che non ha avuto esito positivo sia per la divergenza in ordine alle somme da restituire sia per la manifestata e temporanea carenza di liquidità del resistente. La ricorrente, vista la costituzione in giudizio del resistente, ha ridotto la domanda di restituzione delle somme elargite in contanti limitandola alla somma ex adverso riconosciuta di ### ; per ciò che riguarda i bonifici effettuati a favore del resistente, al netto delle somme per le quali è stato riconosciuto l'obbligo restitutorio (### ), nel caso in cui non si dovesse ritenere l'esistenza di un contratto di mutuo, la ricorrente eccepisce l'assenza di causa specifica e la conseguente applicazione della disciplina codicistica dell'indebito-arricchimento senza causa -artt. 2033 e 2034 c.c..
La causa è stata assunta in decisione sulla base della documentazione acquisita agli atti, rigettata l'istanza di mutamento del rito e tutte le istanze di prova orale ritenute irrilevanti.
La controversia verte sulla qualificazione delle dazioni d denaro -bonifici e contantieffettuate dalla ricorrente a favore del resistente. Nessuna contestazione in ordine al fatto oggettivo della consegna del denaro né al quantum considerata la riduzione della domanda operata di sede ###tema di ripartizione dell'onere della prova, la costante giurisprudenza di legittimità impone a colui che chiede la restituzione di somme asseritamente date a mutuo di provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; la circostanza che il convenuto, come nel caso di specie, ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, “giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore.” (per tutte Cass. Civ. Ordinanza n. ### del 29/11/2018).
Nel caso di specie la prova che si tratta di “prestiti” e non di regali/donazioni disposte unilateralmente dalla ricorrente si rinviene dalle causali dei bonifici, mai contestate dal ### all'atto del ricevimento delle somme ma solo in sede di costituzione nel presente giudizio. E' vero che si tratta di imputazione unilaterale ma nel contesto in cui ciò è avvenuto, tenuto conto della mancata contestazione e dell'entità dei versamenti anche ravvicinati, è plausibile che la causale “prestito” corrisponda alla reale volontà delle parti.
Le scritture doc.ti da 4 a 9 prodotti da parte ricorrente, costituiscono veri e propri riconoscimenti di debito da parte del ### con impegno alla restituzione; nessuna menzione viene fatta della pretesa donazione né dell'intenzione delle parti di provvedere allo “scioglimento di donazione per mutuo consenso”.
Per quanto riguarda i versamenti in contanti non vi è ragion di ritenere una diversa imputazione considerato il medesimo contesto in cui sono stati fatti.
La volontà della ricorrente di ottenere la restituzione delle somme prestate al ### emerge anche dall'esame dei messaggi telefonici scambiati tra le parti, prodotti sia in copia fotografica sia come trascrizione. La giurisprudenza di legittimità è ormai constante nell'attribuire efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. alle riproduzioni di conservazioni telefoniche/messaggistiche “se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa” (Cass. Civ. , Ordinanza n. 5259 del 01/03/2017). ### resistente si è limitato a svolgere una contestazione circa il valore probatorio delle predette produzioni ed un generico disconoscimento senza precisare si ciò fosse riferito al fatto storico (lo scambio di messaggi sia avvenuto o meno) e/o al tenore di tali messaggi.
Ad abubdantiam v'è da rilevare che nessuna prova viene proposta circa la diversa imputazione delle dazioni di denaro né dello spirito di liberalità con cui la ricorrente avrebbe consegnato al resistente somme certo non di modico valore, sia che si consideri ogni versamento come singola regalia sia che, a maggior ragione, si consideri l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel corso di un anno circa.
Il quantum dei bonifici disposti dalla sig.ra ### in favore del sig. ### non è contestato per quanto riguarda i bonifici (compresi quelli successivi all'ultimo riconoscimento di debito del 31/1/2021) né per quanto riguarda i versamenti in contanti nella misura riconosciuta dallo stesso ### ed accettata dalla ### Non avendo le parti previsto alcuna data di restituzione del prestito, né una data si rinviene nelle ricognizioni di debito ed impegno di restituzione, va in questa sede fissato il termine per l'adempimento decorso il quale matureranno a carico dell'inadempiente gli interessi legali. Considerato che la maggior parte dei prestiti risalgono al 2020, tranne gli ultimi due di febbraio e marzo 2021, nonché l'ultima ricognizione di debito risalente al 31/1/21, si ritiene equo fissare quale data di adempimento il 30 novembre 2022.
Le spese seguono a soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Definitivamente pronunciando ex art. 702 ter c.p.c., ogni diversa domanda rigettata e/o assorbita: - in accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'obbligo del resistente ### di restituire alla ricorrente, per i titoli di cui in motivazione la somma di ### ; -fissa ex art. 1817 c.c. il termine per l'adempimento dell'obbligo di restituzione al 30/11/2022; -condanna ### al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di ### per i titoli di cui in premessa, entro la data fissata del 30/11/2022; in caso di inadempimento saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla predetta somma dal 30/11/22 al saldo; -condanna ### alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi ### per anticipazione ed ### per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in ### 28 settembre 2022 ###ssa ###
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sintesi e commento
Risoluzione di un Contratto di Comodato Gratuito per Restituzione di un'Autorimessa
La pronuncia in esame affronta la questione del rilascio di un'autorimessa concessa in comodato d'uso gratuito. Il proprietario dell'immobile ha adito il Tribunale chiedendo la condanna dell'utilizzatore alla restituzione del bene, asserendo che quest'ultimo lo deteneva senza titolo.
Il ricorrente ha esposto di aver acquistato la proprietà dell'autorimessa con regolare atto notarile e di aver successivamente concesso l'uso gratuito del bene all'altra parte, tramite un accordo verbale senza una specifica data di scadenza. A seguito di una formale richiesta di rilascio, rimasta inevasa, e del fallimento del tentativo di mediazione, il proprietario si è rivolto all'autorità giudiziaria.
Il giudice, valutando la documentazione prodotta dal ricorrente, ha inquadrato il rapporto giuridico intercorso tra le parti come un contratto di comodato d'uso gratuito, disciplinato dal codice civile. In assenza di un termine stabilito per la restituzione, il giudice ha richiamato il principio secondo cui il comodatario è tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del comodante.
Nel caso specifico, la richiesta di rilascio dell'autorimessa, debitamente ricevuta, è stata considerata come atto di risoluzione del contratto di comodato. Di conseguenza, il giudice ha accolto la domanda del ricorrente, ordinando l'immediato rilascio dell'autorimessa e condannando la parte resistente al pagamento delle spese legali, motivate dall'inadempimento e dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
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