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CORTE D'APPELLO DI BARI

Sentenza n. 1090/2023 del 30-06-2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Bari, ###, composta dai signori magistrati: composta dai ###ri Magistrati dott. ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2017 con il numero d'ordine 569, la seguente SENTENZA sull'appello proposto da ### (avv.ti #### appellante #### srl (avv.ti #### appellato avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 374/2017 pubblicata il ### . 
All'udienza collegiale del 4.04.2023 la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc. 
Fatto e diritto Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2008, la #### conveniva in giudizio ### esponendo che: - era proprietaria di un suolo con sovrastanti immobili sito nel Comune di #### in località ### distinto in N.C.T. al foglio n. 1, particella ### n. 28, individuato nel ### come “zona turistico esistente”; - al confine con il predetto suolo, sorgeva l'### in ### al ### n. 1, particelle ### nn. 51, 120, 121, 122 e 153, di proprietà di ### - dopo il 1999 il convenuto aveva ampliato la struttura alberghiera, redistribuendo gli spazi al piano terra con l'ampliamento della cucina e la creazione della centrale termica e incrementando di n. 3 unità abitative il primo piano e per n. 9 unità abitative il secondo piano; - le sopraelevazioni avevano comportato la violazione della distanza di almeno 5 metri dal confine, di cui all'art. 9, comma I n. 2, del DM n. 1444/1968 o, comunque, la violazione delle norme codicistiche in tema di distanze; - la realizzazione di finestre, di balconi, di terrazzi aveva imposto delle illegittime servitù di veduta poste a meno di 1,5 metri dal confine. 
Concludeva, pertanto, l'attrice chiedendo l'accertamento delle violazioni e la condanna alla rimozione delle parti di fabbricato e delle vedute costruite illegittimamente. 
Si costituiva ### contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. 
Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo che fosse dichiarato l'acquisto per usucapione della servitù attiva di veduta e di costruzione e che fosse dichiarata l'illiceità e l'illegittimità dei manufatti della ### srl posti, rispetto al confine, ad una distanza inferiore a 5 metri e, per l'effetto, ordinata la demolizione degli stessi. Deduceva, a tale riguardo, che i lavori di ristrutturazione e di ampliamento della struttura alberghiera erano stati eseguiti in virtù della concessione edilizia 19/1999 ed erano consistiti nell'aggiunta di n. 3 unità abitative al primo piano e di n. 9 unità abitative al secondo piano; - detti lavori erano stati effettuati rispetto ad un immobile la cui costruzione era stata ultimata nel 1983; - gli interventi edilizi, a differenza di quanto sostenuto dall'attrice, non avevano riguardato il lato nord (unico lato confinante con il suolo di proprietà della ### srl), bensì i lati sud, est ed ovest; - gli unici lavori effettuati sul lato nord, invece, erano consistiti in meri interventi di natura funzionale alla struttura (scala antincendio), comunque conformi alle autorizzazioni; - le vedute e le finestre, oggetto di contestazione, erano state realizzate nel 1983; - anche le sopraelevazioni, in realtà, risalivano al 1983 e costituivano degli aumenti di cubatura che si erano sviluppati sui lati sud, est ed ovest; - la ### srl, nel gennaio 2007, aveva effettuato lavori di demolizione della struttura prima esistente ed aveva iniziato lavori di nuova costruzione; - i nuovi manufatti erano stati realizzati non solo in violazione delle norme urbanistiche comunali (per cui il ### aveva annullato i relativi permessi), ma anche in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni previste dal c.c. e dal DM 2 aprile 1968. 
Concludeva, pertanto, il convenuto, chiedendo, in rito, che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 comma III n. 3 e 164 comma IV cpc; nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù attiva di veduta e di costruzione sul confine, l'accertamento della illegittimità delle opere realizzate dalla ### srl e l'ordine di demolizione delle stesse. Con provvedimento reso fuori udienza in data 16 ottobre 2009, il Giudice rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. 
Istruita la causa con la nomina di ### il Tribunale, con la sentenza n. 374/2017 pubblicata il ###, accoglieva la domanda della ### rigettava le domande riconvenzionali spiegate da ### condannava quest'ultimo alla immediata demolizione dei corpi di fabbrica realizzati in violazione delle distanze legali ed all'arretramento delle vedute ad almeno 1,5 metri dal confine, così come indicato nella planimetria allegata alla relazione peritale che delimita con linea rossa continua i corpi di fabbrica realizzati in violazione della distanza di 5 metri dal confine, ripristinando lo status quo ante. 
Circoscriveva l'oggetto della controversia alle costruzioni eseguite sul solo lato nord della struttura alberghiera di proprietà di ### denominata “### Sfinalicchio”, posta al confine con il suolo di proprietà della ### srl. 
Argomentava, sulla base della documentazione in atti, che ### aveva ottenuto nel 1999 l'autorizzazione ad eseguire lavori di ampliamento della struttura e nel 2000 il permesso di effettuare una variante in corso d'opera rispetto all'autorizzazione originaria. 
Gli ampliamenti, rispetto alla struttura originaria risalente al 1983, erano consistiti in un aumento delle unità abitative presenti nell'albergo (incremento di n. 3 unità al primo piano e n. 9 unità al secondo piano), in una redistribuzione delle attività collettive al piano terra, in un ampliamento della cucina e nella realizzazione di una centrale termica.   La variante, invece, era consistita in modifiche interne con spostamento ed eliminazione delle tramezzature, nella realizzazione di alcuni pilastri in funzione antisismica, nella eliminazione del blocco scala al piano copertura e creazione del vano di fine corsa dell'ascensore, nella creazione di una pensilina all'ingresso dell'albergo.  ### aveva accertato che tutti i corpi di fabbrica realizzati con la concessione edilizia n. 19/1999 e con la successiva variante erano stati realizzati a meno di due metri dal confine con la proprietà ### srl con violazione delle distanze ed anche in materia di aperture e luci. 
Rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù attiva di veduta e di costruzione sul confine argomentando che gli interventi edilizi sul lato nord erano stati realizzati dal 1999, di talché non poteva ritenersi che il convenuto avesse acquisito per usucapione (ex artt. 1158 e sgg. c.c.) il diritto di mantenere il manufatto ad una distanza non conforme a legge. 
Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale di accertamento della illegittimità dei manufatti della ### srl, posti, rispetto al confine con la proprietà ### a meno di 5 metri ed il conseguente ordine di demolizione degli stessi. 
Avverso detta pronuncia ha proposto appello ### deducendo che il primo giudice avrebbe erroneamente: - rigettato la richiesta di integrazione della CTU a seguito delle osservazioni sollevate dal ### - omesso di pronunciarsi sulle domande riconvenzionali spiegate in primo grado da esso appellante in ordine alla violazione delle distanze da parte della ### srl ed all'intervenuto acquisto per usucapione della servitù attiva di veduta e di costruzione sul confine. 
Contestava, altresì, l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dell'accordo intervenuto tra il ### ed il dante causa della ### Eccepiva, infine, l'inefficacia della sentenza di primo grado, per violazione del disposto di cui all'art.  281 sexies cpc in quanto resa in data (11.02.2017) precedente rispetto all'udienza del 13.02.2017 fissata ex art. 281 sexies cpc. 
Chiedeva disporsi nuova CTU ed in accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate in primo grado dichiarare: l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù attiva di veduta e di costruzione sul confine da parte di esso appellante; la illegittimità di tutte le parti della costruzione della ### srl poste sul confine ordinandone la demolizione. 
Chiedeva, altresì, la condanna della società appellata alla restituzione della somma di ### corrisposta a titolo di spese legali nonché al pagamento delle spese del doppio grado.   Si costituiva la ### srl contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto. 
Istruita la causa mediante rinnovo di ### questa Corte, all'udienza del 4.04.2023, ha riservato la causa per la decisione con concessione dei terni di cui all'art. 190 cpc.  ### è parzialmente fondato. 
Il primo motivo è superato dal rinnovo della CTU disposta da questa Corte.  ### nominato nel presente grado ha accertato la sussistenza della violazione delle distanze legali da parte di entrambi i contendenti. 
In ordine alla proprietà ### sono stati individuati e rappresentati graficamente negli elaborati grafici riportati nelle ### 3.1, 3.2, 3.3, gli elementi costruttivi (volumi, porticati, terrazze, scale esterne, che integrano il concetto di nuova costruzione) introdotti con l'ampliamento dell'albergo di cui ai titoli edilizi del 1999-2000, rispetto alla configurazione legittimata antecedente al 1983, e di essi è stata evidenziata la parte realizzata a distanza inferiore a 5 m dal confine; le nuove costruzioni realizzate in ampliamento violano localmente anche le distanze consentite per le vedute dirette sul fondo del vicino.  ### ha spiegato che la linea di confine materializzata sui luoghi risulta essere la linea di confine “di diritto” in quanto si è cristallizzata nel tempo ed il suo posizionamento risulta avallato, o comunque non confutato, in tutte le pratiche edilizie che si sono succedute fino ai nostri giorni, rese disponibili per l'analisi dello scrivente ###. 
Ha precisato che detta linea di confine, inoltre, ricomprende tratti che in maniera non controversa, così come anche appurato in sede degli esperiti sopralluoghi peritali, ricadono sulla legittima linea di confine tra le due proprietà corrispondendo, tali tratti, alla dividente tra corpi di fabbrica posizionati in aderenza sul confine ed appartenenti “ab-origine” alle due distinte proprietà. 
Fatte queste premesse, il CTU ha accertato che l'odierno appellante ### ha realizzato, a ridosso dell'anno 2000, le opere di ampliamento dell'### previste nel progetto redatto dall'arch. ### ed oggetto della ### n.19 del 29.04.1999 e della relativa variante in corso d'opera del 28.04.2000 rilasciate dal Comune di ### Negli elaborati grafici sono stati quindi rappresentati, per i tre livelli (piano terra, primo e secondo piano) dell'### le piante dello stato di fatto antecedente all'ampliamento realizzato a seguito dei titoli edilizi degli anni 1999-2000, rapportate alla linea di confine materializzata sui luoghi e rilevata dal ### evidenziando con tratteggio le parti edificate in violazione della suddetta distanza legale. 
Ha concluso il CTU che le nuove costruzioni realizzate in ampliamento violano localmente anche le distanze consentite per le vedute dirette sul fondo del vicino, in particolare con riferimento al corpo scala di sicurezza esterna posto sul confine, al balconcino al 2° piano adiacente al ballatoio della ridetta scala ed al terrazzino posteriore, al 1° piano dell'albergo, adiacente il locale antico con copertura a volta a botte.  ### invece, aveva previsto un intervento edificatorio oggetto delle pratiche edilizie 13/2003 e successivi rinnovi, nonché delle varianti con PdC 6069 del 20.04.2006 e PdC 11129 del 01.08.2006 (volturate con atto prot.201 del 09.01.2007 a favore di ### che, come già riferito, sono state annullate con sentenza n.2575/2008 del ### successivamente confermata dal C.d.S. con sentenza 8269/2019.  ### ha rappresentato graficamente i corpi di fabbrica previsti nell'ultimo progetto edificatorio e realizzati al rustico versanti in stato di abbandono. 
Ha precisato, a tale riguardo, che i predetti corpi di fabbrica sono stati realizzati a seguito di demolizione dei manufatti preesistenti, con sagome, ingombri e tecniche costruttive da essi differenti e risultano attualmente posizionati in violazione della distanza minima di 5 m dal confine. 
Anche in sede di risposta alle osservazioni del ### l'esperto nominato da questa Corte ha confermato la violazione delle distanze legali da parte della ### in quanto la società appellata, dopo la demolizione integrale dei distinti corpi di fabbrica preesistenti, ha realizzato un nuovo organismo edilizio completamente difforme dalle preesistenze sotto l'aspetto planivolumetrico, peraltro attraverso una successione di pratiche edilizie che modificavano progressivamente le previsioni della originaria concessione n.13/20031; difatti, tali originarie previsioni, che erano state oggetto di parere favorevole per l'esecuzione di opere di “manutenzione straordinaria” da parte degli ### preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati (### nazionale del ### e ### per i beni ambientali), prevedevano, in particolare, interventi conservativi di consolidamento della strutture murarie fatiscenti con metodi a “scuci-cuci”, conservando le preesistenze; nella relazione di progetto veniva inoltre sottolineato che non sarebbero state alterate le caratteristiche costruttive e le finiture, nonché superfici, volumetrie e sagome. 
Ha concluso che la trasformazione effettuata è così radicale da rendere i “nuclei originari”, ossia i vari manufatti demoliti che erano posti lungo il confine, non più riconoscibili, sotto ogni aspetto; ciò comporta che è stato realizzato un organismo edilizio del tutto nuovo. 
Tali conclusioni trovano plastico riscontro nel fascicolo fotografico in atti da cui si evince la radicale trasformazione del nuovo immobile rispetto a quello preesistente.   Alla stregua di tali emergenze è fondata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la violazione delle distanze da parte della ### srl. 
Non condivisibile è, invece, la censura afferente l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù attiva di veduta e di costruzione sul confine da parte dell'appellante. 
Ed infatti, le suesposte risultanze della CTU superano l'assunto di parte appellante secondo cui le opere di cui il Tribunale ha ordinato la demolizione integrerebbero meri interventi di “rifinitura ed armonizzazione del preesistente e comunque sarebbero presenti sui luoghi sin dal 1971 e dal 1983. 
Ed infatti, come visto, ### ha realizzato, a ridosso dell'anno 2000, le opere di ampliamento dell'### scorta dell'analisi effettuata il CTU ha concluso in ordine alla violazione delle distanze anche in materia di vedute dirette da parte delle nuove costruzioni realizzate in ampliamento in particolare con riferimento al corpo scala di sicurezza esterna posto sul confine, al balconcino al 2° piano adiacente al ballatoio della ridetta scala ed al terrazzino posteriore, al 1° piano dell'albergo, adiacente il locale antico con copertura a volta a botte. 
Trattasi, quindi, di nuovi interventi e non già di mere rifiniture posti in essere a ridosso del 2000 con la conseguenza che non si è ancora compiuto il possesso utile ad usucapire. 
Né è ravvisabile, nella specie, l'usucapione abbreviata ex art. 1159 bis cp, pure invocata da parte appellante, non essendo stata offerta alcuna prova dei relativi presupposti. 
Corretta è, altresì, la motivazione del primo giudice in merito al prospettato accordo intercorso tra ### (precedente proprietario del suolo oggi di proprietà della ### e ### avente ad oggetto il diritto di quest'ultimo di costruire in aderenza al confine e la rinuncia, da parte del primo, al diritto al rispetto delle distanze. 
Il Tribunale ha, in primo luogo, ravvisato la mancanza di prova in ordine al perfezionamento di un accordo in tal senso che, a tutto voler concedere, non potrebbe esplicare alcuna efficacia anche nei rapporti tra ### e la terza ### srl. 
Avverso dette motivazioni alcuna specifica censura è stata sollevata da parte appellante che ha insistito sull'acquisto per usucapione della servitù attiva di vendita e di costruzione sul confine della sua opponibilità alla ### costruzioni escluso, come detto, anche sula scorta della CTU disposta in questo grado.  ### censura, infine, relativa all'inefficacia della sentenza di primo grado, per violazione del disposto di cui all'art. 281 sexies cpc in quanto resa in data (11.02.2017) precedente rispetto all'udienza del 13.02.2017 fissata ex art. 281 sexies cpc. risulta superata dall'accertamento sollecitato da questa Corte con ordinanza dell'11.06.2019 presso la ### del Tribunale di Foggia. 
Ed infatti, il funzionario giudiziario, dott. ### in data ###, ha attestato che “…la causa relativa al fascicolo RG 92000869/2012 del Tribunale di Foggia è stata chiamata in decisione in data 13 febbraio 2017 e contestualmente decisa” Una visione organica dell'intera vicenda vede la soccombenza le parti reciprocamente soccombenti con conseguente compensazione integrale delle spese del doppio grado. 
La società appellata va, infine, condannata al versamento, in favore dell'appellante, della somma di ### corrisposta in esecuzione della sentenza appellata PQM La Corte di Appello di ### prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 374/2017 pubblicata il ### ed in parziale riforma della stessa, così provvede: - in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da ### ordina alla ### srl la demolizione dei corpi di fabbrica, indicati nell'elaborato grafico in appendice 3.4 della CTU del 18.01.2023, realizzati allo stato rustico in violazione della distanza minima dal confine; - compensa le spese del doppio grado di giudizio ivi comprese quelle relative alle ### - conferma nel resto l'impugnata sentenza ; - condanna la ### srl alla restituzione in favore di ### della somma di ### versata a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Così deciso nella camera di consiglio della 1^ ### Civile, della Corte di Appello di ### del 27.06.2023.  ### dr. ### est. 
Dott.ssa ### n. 569/2017

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