CORTE D'APPELLO DI BARI
Sentenza n. 420/2023 del 14-03-2023
principi giuridici
Nei rapporti di lavoro subordinato, qualora l'ex lettore di lingua straniera abbia ottenuto l'accertamento giudiziale della sussistenza del rapporto a tempo indeterminato, si applica la disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici, senza che possa configurarsi un ruolo ad esaurimento per il rapporto di lettorato.
In materia di rapporti giuridici di durata, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con provvedimento definitivo, salvo il limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
Ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici; a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai signori ### Dott.ssa ###ssa #### relatore alla pubblica udienza del 27/02/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 386/2021 R.G. promossa da: ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### contro: UNIVERSITÀ ### rappresentata e difesa dall'Avv. #### APPELLATO RAGIONI DELLA DECISIONE Con sentenza in data ### il Tribunale di Bari sezione ### accoglieva in parte la domanda proposta da ### condannando l'### degli ### di ### al pagamento in suo favore della somma di ### 22.430,37 a titolo di “interessi legali relativi al periodo 01/11/1994-31/03/2017 sulle differenze retributive già corrisposte”; rigettava per il resto la residua domanda attorea e compensava le spese tra le parti. La residua domanda disattesa e qui riproposta dalla ### odierna appellante, aveva ad oggetto pretese “maggiori differenze retributive rapportate al trattamento pieno e progressivo del ricercatore a tempo definito” in tesi maturate dall'istante (in relazione al periodo 1.1.2009 - 31.12.2017 oggetto del presente giudizio) in virtù di un precedente giudicato inter partes che avrebbe, a dire della lavoratrice, statuito in ordine all'inapplicabilità - nella fattispecie del qua - dell'art. 26 comma 3 L. 240/2010 (cd riforma ###, stante il consolidamento della situazione antecedente all'1.11.1994 per via di una transazione intervenuta tra le medesime parti. Era infatti, avvenuto, in estrema sintesi: -che l'odierna ricorrente, originariamente assunta a far data dall'anno accademico 1991/1992 in qualità di lettrice di madre lingua straniera alle dipendenze dell'### degli ### di ### con successivi contratti a termine ex art. 28 DPR 382/1980, instaurava un primo procedimento giudiziario volto ad ottenere il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con l'### degli ### di ### nonché la giusta retribuzione, quale “collaboratore ed esperto linguistico”, giudizio che si concludeva appunto con una transazione giudiziale in data ###, dinanzi al ### di ### in funzione di Giudice del ### con la quale l'### barese riconosceva la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e liquidava le differenze retributive rispetto al trattamento del professore di scuola media alla data del 31/10/1994 (anno di proposizione del ricorso); -seguiva un ulteriore giudizio (che è quello in cui si sarebbe formato il “giudicato” opposto in questa “terza” sede), nel quale la ricorrente, premesso di avere nelle more superato una selezione pubblica per 'esperto linguistico' bandita dall'### e di essere stata, quindi, assunta a tempo indeterminato (con decorrenza dall'1/11/1994) per 550 ore, ridotte a 500 a seguito della stipula del c.c.n.l. 21/5/1996, ha, con ricorso notificato il ###, rivendicato la maggiore retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito per il periodo successivo al 30/10/1994 (e cioè successivo a quello regolato dalla transazione intervenuta tra le parti il ###). Nello specifico parte ricorrente aveva richiesto al giudice adito: a) di dichiarare il diritto dell'istante al mantenimento dello status di lettore, quale ruolo ad esaurimento ex D.P.R. n. 328 del 1980, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) di dichiarare il diritto, a decorrere dal 1.11.1994 a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente, tenendo conto dei parametri previsti nella transazione giudiziale del 30.11.1998; c) per l'effetto di condannare l'### alla corresponsione delle differenze retributive dall' ### oltre accessori nonché la ricostruzione della carriera a far data dalla prima assunzione, e la Corte d'appello di Lecce con sentenza n. 2161/2013, passata in giudicato (in quanto come di vedrà meglio in seguito, confermata dalla S.C.), ha condannato l'### degli ### di ### al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di curo 143.694,96 a titolo di differenze retributive (maturate fino al 31.12.2008). Sicchè in definitiva con l'odierno - successivo - giudizio la ### reclama (in relazione all'ulteriore periodo 1.1.2009 - dicembre 2017, v. conteggio allegato in prime cure) le ulteriori differenze retributive maturate rispetto al trattamento di ricercatore confermato a tempo definito “secondo una corretta progressione economica”. Con la citata sentenza in data ### il Tribunale di ### sezione ### ha rigettato integralmente questo capo della domanda rilevando, in sintesi, che né il giudice territoriale (Corte d'Appello di Lecce n. 2161/2013), né la Corte di Cassazione (n. 17277/2016 confermativa della Corte salentina) “hanno affermato l'inapplicabilità della disciplina sostanziale di cui al citato art.26”. Le stesse infatti non affrontano in termini specifici il tema qui rilevante ovvero l'applicabilità non del meccanismo estintivo del processo, ma del criterio di calcolo stabilito dall'art.26, comma 3, legge 240/2010) - sulla scorta del quale l'### ha pacificamente proceduto a compensare la lavoratrice nelle more del precedente giudizio - “in quanto non oggetto specifico di censura dell'### appellata e di ricorso per Cassazione della medesima…”. ###. 26, comma 3, così recitava: “l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle ### europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del ### della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge…”. Ciò detto, rileva il primo giudice inoltre che “la prima parte dell'art. 26, comma 3, chiarisce (individuando un dies ad quem) che il riconoscimento ai collaboratori ex lettori di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito ha effetto soltanto "sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.236". A partire da quel momento, il trattamento economico fondamentale è individuato dalla contrattazione collettiva di comparto….. La norma de qua, in definitiva, fissa e circoscrive l'equiparazione dei lettori al ricercatore a tempo definito entro determinati limiti e, in particolare, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali c.e.l….. Quanto precede implica che l'intervenuto “consolidamento” mediante transazione, rilevante al fine di precludere il meccanismo estintivo ope legis ( Corte d'Appello di Lecce), non determina anche un meccanismo di definitivo “aggancio” del trattamento degli ex lettori, ora c.e.l., a quello dei ricercatori confermati a tempo definito, escludendosi, quindi, l'automatica debenza, per i primi, di tutti gli aumenti stipendiali connessi alle progressioni previste solo per questi ultimi……”. Con ricorso depositato in data #### interponeva appello al quale resiste con apposita memoria l'### degli ### di ### La lavoratrice lamenta la violazione del giudicato e comunque degli artt. 11 L. 63/2004 e 26 comma 3 della L. 240/2010 riportando ampi stralci della sentenza suddetta della Corte d'Appello di Lecce e della successiva ordinanza confermativa resa da Cass. n. 17277/2016 da cui si desumerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, una chiara statuizione - passata dunque in cosa giudicata - circa l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina sostanziale di cui al citato art.26. A dire dell'appellante, in particolare, non corrisponde al vero che la Corte leccese non abbia sancito l'inapplicabilità dell'art. 26 co. 3 della ### essa lo avrebbe fatto affermando che “il citato art. 26 comma 3 si pone in netto contrasto con i principi enunciati dalla Corte di ### nella sentenza 26.6.2001 n. 212, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano” (pag. 9 della sentenza); e comunque la “prova provata” della fondatezza dell'assunto attoreo deriverebbe della circostanza che “se la Corte di Appello di Lecce non avesse inteso disapplicare l'art. 26 co. 3 della ### sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale, non avrebbe attribuito all'istante il trattamento del ricercatore a tempo definito, pieno e progressivo, cioè comprensivo di scatti di anzianità biennali con decorrenza dalla prima assunzione (come specificato in sentenza, e come da conteggio cui la Corte ha aderito, allegato in atti), e ciò a decorrere dal 1/11/1994 (momento successivo alla transazione intercorsa) e sino al 31/12/2008, anno di introduzione del giudizio di rinvio…”. Censurava inoltre la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto erroneamente assorbita la (separata e distinta) domanda tesa a reclamare gli interessi legali sulle differenze successive al 31.12.2008, in quanto giammai ricompresi nell'importo esposto nel conteggio allegato al ricorso introduttivo, qual recepito dal Tribunale. *** Prima di esaminare le suddette censure è necessario ripercorrere brevemente l'iter normativo che ha interessato la vexata quaestio. ### vicenda dei lettori di lingua straniera ha inizio con l'entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, che, sottraendo il rapporto di lettorato dal regime di diritto pubblico, prevedeva che i rettori potessero assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore all'anno accademico, lettori di madrelingua straniera "in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue" e stabiliva che le prestazioni ed i corrispettivi dovessero essere determinati dal consiglio di amministrazione dell'università, al quale era imposto solo un limite massimo, individuato nel livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito. Con sentenze del 30 maggio 1989 (in causa C-33/88 Allue') e del 2 agosto 1993 (in causa C-259/91 Allue') la Corte di Giustizia delle ### ritenne detta normativa contraria all'art. 48 del Trattato, nella parte in cui stabiliva che i contratti tra università e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l'anno, sicché il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati (a partire dal D.L. 21 dicembre 1993, n. 530), e poi con il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 1995, n. 236, che ha fatto anche salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti. Con questa disciplina, tuttora vigente, si è stabilito che le ### possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, "con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a tempo determinato" "collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere". E' stato, poi, previsto che l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività dovessero essere fissati, "fino alla stipulazione del primo contratto collettivo", dai consigli di amministrazione delle università in sede di contrattazione decentrata; infine il legislatore, dopo avere affermato il principio della necessità della selezione pubblica finalizzata all'assunzione, per ottemperare al giudicato della Corte di Giustizia, ha stabilito che dovessero essere assunti prioritariamente "i titolari dei contratti di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto", precisando che "il personale predetto... conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti". Con la sentenza 26 giugno 2001, in causa C-212/99, la Corte di Giustizia ha nuovamente censurato lo Stato italiano per non "aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali"; la Corte, adita dalla ### delle ### ai sensi dell'art. 226 del Trattato, ha osservato che, pur a fronte di una legislazione nazionale volta a garantire la conservazione dei diritti quesiti, l'esame delle prassi amministrative e contrattuali in essere presso sei università italiane aveva fatto emergere situazioni discriminatorie, non giustificabili con il richiamo all'autonomia degli enti pubblici interessati. Si è avuto successivamente un nuovo intervento del legislatore nazionale che, al fine di dare esecuzione alla sentenza - e con riferimento alle ### italiane ivi considerate - con il D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 5 marzo 2004, n. 63, ha previsto che "ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera delle ### degli ### della ### di ### di ### di ### di ### "### e "l'### di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente"”. Con sentenza 18 luglio 2006, in causa C-119/04, la Corte di ### ha ritenuto che gli elementi offerti dalla ### non consentissero di esprimere un giudizio di inadeguatezza dei parametri utilizzati per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, tanto più che il legislatore nazionale aveva fatto salvi i trattamenti più favorevoli (punti da 35 a 39). Con la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, il legislatore ha interpretato il citato D.L. n. 2 del 2004, precisando che "in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle ### 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236.". Anche la norma di interpretazione autentica rinvia, al pari del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, alla contrattazione collettiva di comparto che già con l'art. 51 del CCNL 21.5.1996, richiamata la decretazione di urgenza, aveva compiutamente disciplinato il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti linguistici, stabilendone le mansioni, l'orario di lavoro, il trattamento retributivo fondamentale, quantificato in ### 22.000.000 annui lordi (per 500 ore effettive annue) ed in ### 44.000 orarie. ###. 22 del CCNL 13 maggio 2003 aveva, poi, previsto che in sede di contrattazione integrativa di ### sarebbe stata data "applicazione alla sentenza della Corte di ### del 26.1.2001 nella causa C-212/99, relativa agli ex lettori di lingua straniera rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita" ed aveva precisato che a tal fine sarebbe stata considerata "come decorrenza iniziale dell'anzianità la data di stipula del primo contratto di lavoro D.P.R. n. 382 del 1980 ex art. 28 e/o come ###. n. 236 del 1995 ex art. 4 (o precedenti normative)...". Il contrasto sorto nella giurisprudenza della Suprema Corte in merito all'interpretazione della L. n. 240 del 2010, art. 26, ed all'applicabilità della normativa dettata per i CEL ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato D.P.R. n. 382 del 1980 ex art. 28, è stato risolto dalle ### con più pronunce contestualmente rese (Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017 nonché Cass. S.U. n. 21972/2017 omissis) ed è stato affermato che: ###: “b) la continuità normativa e l'analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal D.L. n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, da valere anche per le ### non espressamente menzionate dal legislatore (Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017); c) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell'applicazione del D.L. n. 2 del 2004, alla conclusione del contratto ex D.L. n. 120 del 1995, in quanto in entrambi i casi l'interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963/2017)”. in continuità con le pronunce rese dalle ### sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: ###: “al rapporto intercorrente fra l'### e l'ex lettore che abbia ottenuto l'accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano il D.L. n. 2 del 2004, art. 1, come autenticamente interpretato dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, e la disciplina contrattuale dettata dal ### 21.5.1996 comparto ### per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto D.L. n. 120 del 1995 ex art. 4, al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato D.L. n. 2 del 2004, art. 1 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019; Cass. nn. 20765, 15019, 14203 del 2018); nei rapporti giuridici di durata l'autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicché, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l'ultrattività del giudicato relativo alla "giusta retribuzione" è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta (Cass. n. 20765/2018 ove si precisa altresì che la portata precettiva della decisione, intangibile quanto ai diritti già maturati, esplica i suoi effetti per il futuro rebus sic stantibus, ossia a situazione normativa e fattuale immutata); nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, per cui il D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito dalla L. n. 236 del 1995, si interpreta nel senso che al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica doveva essere riconosciuta all'ex lettore l'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità medesima ed ai connessi profili previdenziali (Cass. S.U. n. 21972/2017 e Cass. n. 20765/2018); il D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di ### del 26.6.2001 in causa C-212/99, ha previsto un criterio di ricostruzione a fini economici della carriera degli ex lettori da valere a far tempo dalla data di prima assunzione, ma ha fatto salvo il trattamento di miglior favore e tale deve ritenersi il riconoscimento, anche se ottenuto in sede giudiziale, di una retribuzione oraria, per il lavoro svolto come lettore, superiore a quella risultante dall'applicazione del criterio indicato dal richiamato D.L. n. 2 del 2004 (Cass. 20765/2018 ove si precisa altresì che non appartiene alla categoria dei diritti quesiti l'ammontare della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lettorato, perché «nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (v. Cass. S.U. 21972/2017); la disposizione normativa, pertanto, è stata interpretata alla luce di quanto statuito dalla Corte di ### con le sentenze sopra richiamate, e la garanzia della conservazione dei diritti maturati nella precedente fase del rapporto è stata limitata «a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale»; la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal D.L. n. 2 del 2004 opera nei limiti precisati dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito (Cass. n. 20765/2018); in tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto, dall'altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente. *** Tanto detto (v. per un caso simile Cass. n. 28498 del 2019), la questione che si pone poi come logicamente preliminare è quella relativa all'incidenza, rispetto all'individuazione della normativa applicabile, delle sentenze passate in giudicato che, in epoca antecedente o anche successiva all'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. 382/1980, hanno disposto, sulla base dei principi affermati dalla Corte di ### la conversione dei rapporti di lettorato da tempo determinato a tempo indeterminato (qui risalente alla transazione giudiziale inter partes del 30.11.1998 con liquidazione delle spettanze maturate alla data del 31.10.1994) ed hanno, come nella fattispecie, determinato anche la giusta retribuzione spettante ai lettori ex art. 36 Cost.. Come osservato da Cass. 20765/2018, cit, qui condivisa, il contrasto sorto nella giurisprudenza, è stato risolto da Cass., S.U., 2 agosto 2017, n. 19164 secondo cui la continuità normativa e l'analogia tra la posizione degli ex lettori di lingua straniera e quella dei collaboratori linguistici non consente di configurare una sorta di ruolo ad esaurimento per il rapporto di lettorato, sicché, anche qualora l'ex lettore abbia ottenuto, come nella specie, l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, va comunque applicata la disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici. Tale ultima sentenza della S.C. ha altresì statuito che il giudicato non si estende a qualunque asserzione contenuta nell'apparato descrittivo od argomentativo posto a corredo della sentenza. Infatti, al fine di selezionare le questioni suscettibili di devoluzione e, per converso, di essere coperte da giudicato interno se non censurate in sede di impugnazione, la giurisprudenza utilizza la locuzione di «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno», contraddistinta dalla sequenza logica «fatto --› norma —> effetto giuridico», che individua la statuizione che affermi l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico ( Cass. S.U. n. 2217/16; Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; 29.7.2011 n. 16808; Cass. n. 27196/06; Cass. 29.10.98 n. 10832; Cass. 10.7.98 6769). *** Tanto premesso, va osservato che, nella specie (v. in motivazione Cass. 17277/2016 confermativa della sentenza della Corte leccese) la ricorrente, premesso di essere stata già assunta dall'### degli ### di ### in qualità di 'lettore di madre lingua' con contratti a termine rinnovati annualmente, di aver superato una selezione pubblica per 'esperto linguistico' bandita dall'### e di essere stata, quindi, assunta a tempo indeterminato (con decorrenza dall'1/11/1994) per 550 ore, ridotte a 500 a seguito della stipula del c.c.n.l. 21/5/1996, ha (nel pregresso giudizio di cui sopra) rivendicato la maggiore retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito per il periodo successivo al 30/10/1994 (e cioè successivo a quello regolato dalla transazione intervenuta tra le parti il ### con la quale l'### aveva riconosciuto all'istante: a) l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal primo contratto a termine; b) la retribuzione maggiore corrispondente a quella di spettanza del professore non di ruolo di scuola media superiore, con corresponsione delle differenze retributive al 31.10.1994; c) l'effettiva e piena anzianità maturata nell'### barese; d) l'integrazione contributiva in rapporto alla maggiore retribuzione). Nello specifico, parte ricorrente aveva richiesto al giudice adito: a) di dichiarare il diritto dell'istante al mantenimento dello status di lettore, quale ruolo ad esaurimento ex D.P.R. n. 328 del 1980, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) di dichiarare il diritto, a decorrere dal 1.11.1994 a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente, tenendo conto dei parametri previsti nella transazione giudiziale del 30.11.1998; c) per l'effetto di condannare l'### alla corresponsione delle differenze retributive dall' ### oltre accessori) nonché la ricostruzione della carriera a far data dalla prima assunzione, e la Corte d'appello di Lecce con sentenza n. 2161/2013, passata in giudicato, ha condannato l'### degli ### di ### al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di ### a titolo di differenze retributive (maturate fino al 31.12.2008) nonché alla integrazione della contribuzione previdenziale e assistenziale, derivanti dal diritto al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, rapportato a 500 ore con effetto dalla data di prima assunzione, per il periodo successivo a quello regolato da una transazione giudiziale intervenuta tra le parti, considerate le classi stipendiali biennali. Peraltro, nella vexata quaestio la S.C. (che ha definito la vertenza inter partes una prima volta con la sentenza n. 6050/2008), rigettando un motivo di censura dell'odierna appellante, ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che quest'ultima aveva stipulato, alla stregua della L. n. 236 del 1995 - che oltre a convertire il D.L. n. 120 del 1995 ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti sulla base dei ### non convertiti, a partire dal D.L. 21 dicembre 1993, n. 530 - un contratto di lavoro con l'### avente decorrenza dal 1 novembre 1994, come esperto linguistico e che i vecchi contratti di lettorato restano in vigore solo fino a quando le ### non si determinino a stipulare i nuovi contratti previsti dal D.L. n. 120 del 1995 (cfr. Cass. n. 14433/2000, n. 5909/2005, 4147/2007). “Ne consegue che il rapporto di lettorato è venuto a cessare al momento della stipulazione del contratto di collaborazione linguistica e che al vecchio rapporto si è venuto a sostituire un nuovo rapporto di lavoro. I giudici di appello hanno altresì chiarito che la definizione di "lettore" contenuta nella transazione del 1998 si spiega con il fatto che detta transazione si riferiva essenzialmente al periodo litigioso precedente alla stipula del contratto di esperto linguistico regolato dalla L. n. 236 del 1995 ed hanno osservato che tale qualificazione non è comunque vincolante per il giudice…”. Inoltre, a proposito della transazione del 30.11.1998 “i giudici di appello, stante il chiaro tenore letterale della disposizione, hanno interpretato la norma contrattuale nel senso che le parti hanno inteso limitare al 31.10.1994 il riconoscimento del livello stipendiale di professore non di ruolo di scuola media superiore, mentre per il periodo successivo il diritto alla maggiore retribuzione era precluso dalla espressa rinunzia ad ogni diritto comunque correlato all'attività lavorativa prestata per l'### …….Non ha fondamento neppure la denunciata violazione del principio di irriducibilità della retribuzione ricavabile dall'art. 2103 cod. civ. posto che, come si è visto, il rapporto di collaboratore linguistico ha sostituito (ed è quindi diverso da) quello precedente di lettore di lingua straniera, sicché i due livelli di retribuzione restano su piani separati e non sono tra loro rapportabili” (laddove, nella specie, l'appellante intende invece, nella sostanza, “trascinare” il livello retributivo conseguito ab origine tramite la cennata transazione). Tanto premesso, l'assunto dell'appellante è in sintesi nel senso che: nella specie il disposto dell'art. 26 comma 3 L. 240/2010 (cd riforma ### non si applicherebbe in ragione del consolidamento della situazione antecedente all'1.11.1994 per via della cennata transazione giudiziale del 30.11.1998, liquidativa delle spettanze maturate (dall'ex lettore) al 31.10.1994; che tale assunto riposerebbe anche e soprattutto nel decisum di Cass. n. 17277/2016 resa inter partes e definitivamente confermativa della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 2161/2013, passata dunque in giudicato, quanto al periodo post transazione (1.11.1994 - 31.12.2008). Vi è di fatto che tali ultimi due sentenze hanno ritenuto qui inapplicabile l'art. 26 comma 3 cit. solo in relazione alla ### eccezione di estinzione ope legis di quel giudizio, lì sollevata dall'### di ### (nel corso del giudizio di appello, in seguito all'entrata in vigore della relativa normazione di interpretazione autentica), senza in alcun modo affrontare expressis verbis la questione della ### portata sostanziale della prima parte del medesimo art. 26 comma 3 circa l'applicazione ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università quali lettori di madrelingua straniera, del trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, “con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del ### della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”. A decorrere da quest'ultima data, infatti, continua l'art. 26, comma 3 cit. “ a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”. Termina poi il comma in parola prevedendo che “### estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”. Riporta infatti Cass. n. 17277/2016 cit., condividendo il ragionamento della Corte leccese di merito, che l'art. 26 invocato dall'### che aveva eccepito l'estinzione del giudizio di appello, nel caso di specie interverrebbe “…su questioni, relative ai rapporti concernenti i lettori di madrelingua straniera (d.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 38), che riguardando il periodo antecedente all'1/11/1994, cioè quello regolato dalla transazione, hanno acquistato forza di giudicato; e, per ciò stesso, non formano più oggetto di 'giudizi in corso'. Tale consolidamento della situazione antecedente all'1/11/1994, producendo, sia pure in via indiretta, conseguenze sul periodo successivo, impedisce l'applicazione del richiamato art. 26 anche per detto periodo. ….è di tutta evidenza che, nel caso in esame, in cui è rivendicata la maggiore retribuzione di ricercatore confermato a tempo definito per il periodo successivo al 30/10/1994 (e cioè successivo a quello regolato dalla transazione intervenuta tra le parti) nonché la ricostruzione della carriera a far data dalla prima assunzione, si è fuori dalle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3, cit. e dunque dell'estinzione ope legis…”; ed infatti, <<..La volontà del legislatore, manifestata attraverso la prima e la seconda parte dell'art. 26, comma 3, è diretta, dunque, a chiarire che la norma del 2004 implica il riconoscimento ai collaboratori ex lettori di un trattamento economico corrispondente a quello dei ricercatori confermati "sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236". E' allora logico dedurre che la medesima norma, laddove ha previsto che: "### estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" non possa che riferirsi ai giudizi aventi ad oggetto le pretese dei collaboratori ex lettori nei termini di cui al primo ed al secondo comma, essendo imprescindibile un ragionevole collegamento tra la previsione processuale di estinzione dei processi e la disposizione che disciplina le pretese sostanziali, non devono essere dichiarati estinti tutti i processi nei quali i collaboratori esperti linguistici avanzino pretese nei confronti delle università ma solo quelli nei quali rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati. Senza dire che, nell'ipotesi in questione, a fronte di una domanda intesa non solo ad ottenere l'accertamento del diritto vantato ma anche la condanna al pagamento di differenze retributive (nella specie quantificate tenendo conto degli scatti biennali di anzianità con decorrenza dalla prima assunzione), una pronuncia di estinzione, ove pure, come si assume, necessariamente conseguente all'intervenuto riconoscimento legislativo del diritto a termini dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, avrebbe comunque vanificato in parte la pretesa azionata, in evidente contrasto con la ratio della legge>>. << ###, nella fattispecie in esame, dell'estinzione rende superflua ogni altra questione posta dalla ricorrente…>>. Del resto, ha successivamente chiarito la S.C., l'estinzione prevista dall'art. 26 della legge n. 240/2010 opera «in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso» ( Corte Cost. n. 38/2012) e, pertanto, la disposizione è applicabile nei soli casi in cui la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante agli ex lettori ( Cass. nn. 6341, 3910, 3814 del 2019 e Cass. nn. 20765 e 15019 del 2018). *** Per cui, l'art. 26 più volte citato non è stato, nella sostanza, ritenuto applicabile - in punto, si ribadisce, di estinzione ope legis di quel ### giudizio - in quanto parte ricorrente aveva agito opponendo, per così dire, l'ultrattività della transazione giudiziale del 30.11.1998 e, dunque, sulla scorta di un giudizio già precedentemente definito, anche ai fini della ricostruzione della carriera (per cui sarebbe stato “lesivo” dichiarare estinto un giudizio, sì “in corso”, ma instaurato per far valere la portata ultrattiva di un precedente titolo esecutivo - id est transazione cit.): il tutto però senza operare però alcuna concreta delibazione (o se vogliamo senza sviluppare una motivazione “minima” - suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno (v. sopra) - contraddistinta dalla sequenza logica «fatto --› norma —> effetto giuridico») circa il fondamento della relativa pretesa (di “trascinare” il parametro retributivo del ricercatore confermato a tempo pieno) e/o circa la portata sostanziale della prima parte dell'art. 26 in relazione a quel giudizio (anche perché esso, tra l'altro, riguardava un periodo ante 2010, ed occorreva dare applicazione del principio diritto contenuto nella pronunzia rescindente di Cass. n. 6050/2008 la quale, ovviamente, non teneva conto della cennata norma d'interpretazione autentica poi sopravvenuta nel 2010) che consentiva senza dubbio la perequazione del trattamento del CEL ex lettore al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito (ove più favorevole) sin “dalla data di prima assunzione”, ma fatto salvo però (si veda meglio infra) il riassorbimento della relativa differenza, erogata sub specie di assegno ad personam, negli incrementi economici previsti dalla contrattazione collettiva per tutti i ### Senza contare che, come detto, nel “primo giudizio” di cui sopra, era necessario altresì tener conto delle differenze retributive “tenendo conto degli scatti biennali di anzianità con decorrenza dalla prima assunzione”, ovvero di una quaestio iuris non ricompresa nell'art. 26 cit (v. CTU espletata nel corso del giudizio di appello innanzi alla Corte Salentina, sicchè sotto questo profilo, il trattamento economico riconosciuto dalla Corte territoriale andava ben oltre quello fissato dal sopra richiamato art. 26 che non contemplava tale beneficio, per un caso analogo v. in motivazione Cass. n. 19190 del 2016). Ma vi è di più: il dictum o se vogliamo la portata del giudicato rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 2161/2013, confermata da Cass. 17277/2016, pur pronunciandosi sul disposto dell'art. 26 comma 3 L. 240/2010, sopravvenuto nelle more del giudizio, ai ### fini, come dette della sollecitata pronuncia di estinzione, afferisce le differenze retributive maturate dalla lavoratrice durante il periodo dall'1.11.1994 (giorno successivo al periodo disciplinato dalla cennata transazione giudiziale inter partes) a tutto il ### (v. la CTU espletata in quel giudizio); dunque disciplina, a livello economico, un periodo che non rientrava sotto l'egida dell'art. 26 cit. In altre parole, sebbene la Corte leccese si sia dovuta misurare con la disposizione processuale - deflattiva dell'art. 26 comma 3 cit., non si è, come detto, pronunciata expressis verbis sulla portata “sostanziale” della prima parte del comma 3 (ovvero sulla sua incidenza sulla fattispecie devoluta) che, dunque rappresenta una sorta di ius superveniens del quale, in quella sede ###si è tenuto conto in relazione ad un arco temporale come visto precedente (1.11.1994 - 31.12.2008). Nulla osta dunque alla ### applicazione nel (separato e distinto) giudizio in esame delle cennate disposizioni sostanziali sopravvenute, in relazione a periodi retributivi questa volta senz'altro rientranti sotto l'egida dell'art. 26 cit.. Orbene, costituisce principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui (cfr. Cass. n. 15493/2015), in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (conf. Cass. n. 8723/2009; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383; Cass. n. 16959 del 11/11/2003; Cass. n. 15931 del 16/08/2004; Cass. S.U. n. 13916 del 16/6/2006. e da ultimo Cass. n. 10174 del 2018). Laddove è indubbio che nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica addirittura il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione di annullamento ed è applicabile nel giudizio di rinvio, rientrano non solo leggi innovative ma anche le leggi d'interpretazione autentica, intese per tali sia le norme d'interpretazione autentica in senso proprio - cioè quelle che, rilevato un dissenso interpretativo, si propongono di chiarire la portata di una disposizione precedente - sia le norme che, pur non perseguendo tale dichiarato scopo, implicano necessariamente la ricognizione del valore di una disposizione precedente (Cass. n. 1171/1992 ove si precisa in motivazione che al di là dell'ipotesi della legge innovativa che tipicamente rappresenta lo "ius superveniens" applicabile nel giudizio di rinvio, si ammette però - cfr. la Cass. n. 6251-1981 - che eguale qualifica giuridica spetti alla legge di interpretazione autentica la quale, per sua natura, ha efficacia retroattiva - salvi i limiti del giudicato - e si sovrappone al principio interpretativo enunciato in precedenza dal giudice, non potendo certo farsi, come già rilevato, un'equiparazione di valore fra la vincolatività di detto principio e l'operatività normativa della legge. “Ora, se così è, ritiene la Corte che una pari capacità di travolgere il principio di diritto enunciato nella sentenza che interessa debba riconoscersi alla norma più sopra esaminata ed interpretata”). *** Tra l'altro, tornando al caso in esame, la S.C. ha chiarito in modo perentorio (v. n. 16449/2022, punti 22 e ss.) che gli ex lettori che sollecitano, come nella specie, la disapplicazione dell'art. 26 della L. 240/2010 non possono per l'effetto pretendere la ricostruzione della carriera indicata dal d.l. n. 2/2004 tramite il definitivo “aggancio” alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definitivo, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica, anche e soprattutto alla luce della specificità propria del collaboratore linguistico non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributive rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente; per cui il meccanismo individuato dall'art. 26 comma 3 prima parte integra sostanzialmente un assegno ad personam non dissimile da quello garantito nell'impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità o di modificazioni del rapporto di impiego e da quello che le parti collettive avevano previsto con l'art. 51 del ### 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di ### “Come precisato anche dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, di interpretazione autentica, ai predetti fu riconosciuto il trattamento del ricercatore a tempo definito, salvo riassorbimento negli incrementi economici previsti dalla contrattazione collettiva per tutti i ### La conservazione del trattamento di miglior favore, prevista dal D.L. n. 2 del 2004, conv. con modif. in L. n. 63 del 2004, opera, in sostanza, nei limiti precisati dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3; dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex-lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra l'ultimo stipendio quale lettore di lingua straniera, come determinato ai sensi della legge n. 2/2004 ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata. Resta, invece, escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito. Si tratta, con tutta evidenza, di normativa provvisoria, destinata a regolare transitoriamente situazioni caratterizzate da significative diversità rispetto a quelle dei ### perchè sorte precedentemente alla istituzione stessa di quest'ultima figura. Ogni paragone in proposito, anche senza contare il riallineamento che può derivare dal menzionato riassorbimento, è mal posto…” (Cass. n. 18523 del 2022). Inoltre, è appena il caso di rilevare: - che il giudicato opposto dall'odierna appellata non ha affatto accertato lo svolgimento, nel periodo oggetto di contesa, di funzioni (di fatto “superiori”) proprie del ricercatore confermato a tempo definito che soltanto si presterebbe a giustificare la conservazione e/o la spettanza del relativo trattamento, bensì soltanto il diritto della stessa, in virtù della più volte citata transazione giudiziale del 30.1.1998, ad una retribuzione ### parametrata a quella del ricercatore; pertanto (v. Corte Appello Lecce, sentenza n. 2161/2013 cit. passata in giudicata sul punto), “siffatto consolidamento della situazione antecedente all'1.11.1994, producendo sia pure in via indiretta” (la transazione, come detto, implicava anche il riconoscimento pieno dell'anzianità di servizio maturata prima della stipula del contratto come collaboratore linguistico, del quale l'art. 26 cit. non si occupava) “conseguenze sul periodo successivo, impedisce l'applicazione del richiamato art. 26 anche per detto periodo…”; -che a tale ultimo proposito, alcun vincolo può in ogni caso scaturire dalla suddetta sentenza della Corte d'Appello di Lecce, posto che non sono ravvisabili le condizioni per ritenere acquisito - e quindi trasponibile in questa sede ###capo alla ricorrente, il diritto alla commisurazione del trattamento economico spettante a quello del professore associato. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass., sez. lav., 15/07/2019, n.18901), il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento (ciò che di fatto qui si richiese) sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica, con la conseguenza che il giudicato maturato rispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a tali retribuzioni superiori, non pone a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi, per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alle differenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali, spettando, invece, al lavoratore la prova in concreto di aver svolto o continuato a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento (prova qui affatto fornita, essendo anzi pacifico che l'istante ha continuato a svolgere le sue iniziali funzioni di ex lettore, intendendo soltanto “trascinare”, anche per il futuro, il solo parametro inizialmente correlato, giusta la più volte citata transazione, alle superiori mansioni di ricercatore di cui sopra, in una prospettiva che involge in via esclusiva i criteri di calcolo e le modalità di quantificazione delle spettanze); -che la maggiore retribuzione chiesta ed ottenuta nel precedente giudizio (periodo 1.11.1994 - 31.12.2008), alla stregua di quanto si evince dai passaggi motivazionali citati, rappresenta appunto il portato del riconoscimento dell'anzianità di cui al punto che precede, nonché del mantenimento della cennata perequazione (anche in relazione al periodo post 1.11.1994) sub specie di assegno ad personam riassorbibile (v. sopra) - che all'epoca l'### non aveva ancora provveduto a versare -; per cui se pure il quantum finale liquidato dalla Corte Salentina si ponga, in ipotesi, in sintonia con la piena equiparazione con il ricercatore cui l'istante odiernamente ambisce, vi è che non vi sono comunque dei passaggi motivazionali in cui risulti in qualche modo riconosciuto, in modo argomentato: - il definitivo “aggancio” (per sempre) alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definitivo, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica (sebbene, stando a quanto lamentato nell'atto di appello - pag. 28 - il conteggio poi recepito dalla Corte Salentina - sulla scorta di una CTU ammessa e disposta tramite quesiti formulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 26 cit. - avrebbe di fatto attribuito all'istante, per il periodo 1.11.1994 - 31.12.2008,il trattamento del ricercatore a tempo definito “pieno e progressivo cioè comprensivo degli scatti di anzianità biennali con decorrenza dalla prima assunzione”); -che la retribuzione piena di cui sopra, qui rivendicata, nel particolare caso di specie, compete ad onta del chiaro disposto di cui all'art. 26, sopra più volte citato. Vi è poi che anche il passaggio motivazionale (pag. 9 della relativa sentenza) della Corte Salentina - evidenziato da parte appellante -in cui si evidenzia che il “citato art. 26 comma 3 si pone in netto contrasto con i principi enunciati dalla Corte di ### nella sentenza 26.6.2001 n. 212, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano”, va correlato all'affermazione immediatamente successiva ove si pone in evidenza che la Corte di ### aveva statuito che “se i lavoratori beneficiano della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla loro prima assunzione”. Per cui il contrasto di cui sopra è limitato al mancato riconoscimento dell'anzianità dalla prima assunzione e non anche in relazione alla disciplina perequativa (leggi assegno riassorbibile) ivi prevista che, anzi non viene affatto censurata dalla Corte salentina. *** E' invece fondato il secondo motivo di appello, teso a reclamare gli interessi legali sulle differenze successive al 31.12.2008. Il primo giudice ha ritenuto “assorbita” tale richiesta “stante l'ampiezza del periodo considerato nei conteggi allegati al ricorso (1.11.1994 - 31.3.2017) per il calcolo degli interessi legali sulla sorte capitale spettante a titolo di differenze retributive”, per cui si è limitato a disporre il pagamento a carico dell'### giusta i non contestati conteggi in atti, dell'ulteriore somma di ### “a titolo di interessi legali relativi al periodo 1.11.1994 - 31.3.2017”. Vi è di fatto che gli interessi in concreto liquidati dal Tribunale (v. sopra) riguardavano le sole differenze relative al periodo 1.11.1994 - 31.12.2008 riconosciute nella sentenza della Corte d'Appello di Lecce (in relazione alle quali l'### aveva corrisposto accessori in misura minore rispetto a quella spettante in quanto calcolati sul capitale per intero e non sui singoli ratei dalle rispettive maturazioni), laddove è pacifico che sulle differenze retributive successive al 31.12.2008 “come liquidate” nelle more del giudizio (v. pag. 16 del ricorso introduttivo depositato il ###), l'### non aveva corrisposto alcunchè a titolo di interessi legali (i quali non erano affatto ricompresi nel conteggio di parte recepito dal primo giudice). Sul punto peraltro l'### a ben vedere non ha mai mosso, anche in questo grado, alcuna specifica contestazione; inoltre dallo stesso cedolino paga di aprile 2021 prodotto dall'appellata, si evince che gli interessi ivi indicati, sono ### quelli liquidati dalla sentenza di primo grado, così come dal cedolino di gennaio 2017 si evince chiaramente che sulle differenze (importo lordo di ### liquidato a titolo di arretrati per il periodo 1.1.2009 - 31.12.2016) non risulta versato alcunchè a titolo di interessi legali (v. allegato 6 al fascicolo di parte dell'### prodotto in primo grado). In tal senso va in parte riformata l'impugnata sentenza e confermata nel resto, anche con riferimento al regime delle spese. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, sia in considerazione dell'assoluta novità e della complessità della questione, sia in considerazione dell'accertata reciproca soccombenza delle parti in lite, essendo stati accolti solo alcuni capi autonomi della domanda originaria di parte ricorrente. P.Q.M. definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con ricorso depositato il ###, avverso la sentenza resa in data ### dal Tribunale di ### giudice del lavoro, nei confronti dell'### degli ### di ### così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'### degli ### di ### al pagamento, in favore dell'appellante, degli interessi legali sulla sorte capitale versata a titolo di differenze retributive successive al 31.12.2008 di cui in motivazione; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. conferma nel resto l'impugnata sentenza. Così deciso in ### il ####ssa ### estensore #### n. 386/2021




sintesi e commento
Lettori di Lingua Straniera: Limiti all'Equiparazione Retributiva e Portata del Giudicato
La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa al trattamento economico di un ex lettore di lingua straniera, poi divenuto collaboratore esperto linguistico (CEL) presso un'università, in relazione al diritto a percepire differenze retributive equiparate a quelle di un ricercatore confermato a tempo definito. La vicenda trae origine da una serie di interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno interessato la figura del lettore di lingua straniera, culminati nella legge n. 240/2010 (cd. Riforma Gelmini) e nelle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La lavoratrice aveva instaurato un giudizio per ottenere il riconoscimento di maggiori differenze retributive, sostenendo che un precedente giudicato inter partes avesse sancito l'inapplicabilità, nel suo caso, dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, che disciplina il trattamento economico dei CEL. Tale giudicato, a suo dire, avrebbe stabilito il diritto a percepire una retribuzione commisurata a quella del ricercatore confermato a tempo definito, senza le limitazioni previste dalla suddetta norma. L'università, al contrario, sosteneva che il giudicato non precludesse l'applicazione dell'art. 26, comma 3, e che, pertanto, il trattamento economico della lavoratrice dovesse essere determinato in conformità a tale disposizione.
I giudici di secondo grado hanno ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, evidenziando come la legge n. 240/2010 abbia interpretato autenticamente il decreto-legge n. 2/2004, stabilendo che il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito spetta ai CEL "sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici". A decorrere da tale data, i CEL hanno diritto a conservare, a titolo di trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori e la retribuzione complessiva spettante secondo la contrattazione collettiva.
La Corte ha quindi affrontato il nodo cruciale della portata del precedente giudicato. Richiamando i principi consolidati in materia, ha affermato che l'autorità del giudicato si estende solo alle questioni che sono state effettivamente decise nel precedente giudizio, e non a mere affermazioni contenute nell'apparato argomentativo della sentenza. Nel caso di specie, il precedente giudicato aveva accertato il diritto della lavoratrice a percepire differenze retributive per un determinato periodo, ma non aveva espressamente statuito sull'inapplicabilità dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010. Pertanto, la Corte ha ritenuto che tale norma fosse applicabile alla fattispecie, e che il trattamento economico della lavoratrice dovesse essere determinato in conformità alle sue previsioni.
In particolare, la Corte ha evidenziato che l'art. 26, comma 3, prevede un meccanismo di "assegno ad personam" riassorbibile, volto a garantire che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica non si traduca in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto. Tuttavia, tale meccanismo non comporta un definitivo "aggancio" del trattamento economico dei CEL a quello dei ricercatori confermati a tempo definito, escludendo l'automatica debenza degli aumenti stipendiali previsti per questi ultimi.
La Corte ha quindi rigettato la pretesa della lavoratrice di ottenere maggiori differenze retributive, ritenendo che il suo trattamento economico fosse stato correttamente determinato in conformità all'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010. Ha invece accolto il motivo di appello relativo agli interessi legali sulle differenze retributive successive al 31 dicembre 2008, condannando l'università al pagamento di tali interessi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.