CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sentenza n. 343/2024 del 11-04-2024
principi giuridici
La nomina di una pluralità di procuratori, pur non espressamente prevista nel processo civile, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati, sicché, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.
Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'appello deve essere proposto con il deposito in cancelleria del ricorso nei termini perentori fissati dalla legge; ove erroneamente venga utilizzata la citazione, ai fini della tempestività del gravame, occorre che l'iscrizione a ruolo, equipollente al deposito del ricorso, avvenga nel termine perentorio stabilito dalla legge.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri - dott. ### - dott. #### - dott. ### relatore ha pronunciato la seguente ### procedimento n. 211/2023 R.G., vertente TRA ### nato in ### il ###, ###, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ### S.A.S. di ### e C. (###) rapp.ti e difesi dall'avv. ### appellante ##### in pesona del suo legale rappresentante, P.I. ###, rapp.ta e difesa dagli avv.ti ### e ### appellato ### appello a sentenza n. 1335/2022 del 14/11/2022, emessa dal Tribunale di ###.G. in data ###, notificata il ### MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata il #### in proprio e quale legale rappresentante di ### s.a.s. di ### e C. s.a.s. proponevano appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, emessa a definizione del giudizio promosso da ### S.A.S. nei confronti dell'odierna appellante, con la quale a seguito di sfratto per morosità, essendo intervenuto il rilascio dell'immobile, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al rilascio medesimo, condannando i convenuti al pagamento di ### per canoni di locazione, oltre alle spese di lite. ### iscriveva la causa a ruolo il ###. In data ###, il ### della sezione rilevava che il giudizio, era stato introdotto con il rito ordinario, pur dovendo essere trattato con il rito locatizio e, disposto il passaggio a tale rito, fissava la comparizione delle parti davanti al collegio. Quindi, l'appellante notificava, in data ###, nuovamente la citazione e il decreto suddetto. Si costituiva l'appellata, rilevando la tardività del proposto gravame, avuto riguardo alla notifica della sentenza, avvenuta il ###. Rigettata la richiesta di sospensione, la causa veniva rimessa all'udienza del 23.11.23 ex art. 350 bis c.p.c. ed assunta in decisione. * * * Preliminarmente va detto che nessuna legittimazione ad appellare ha ### atteso che è stato citato solo quale socio accomandatario della ### quindi, come suo legale rappresentante. ### di inammissibilità dell'appello per tardività, determinata dall'infruttuosa decorrenza del termine breve, è fondata e va accolta. A confutazione di essa l'appellante ha sostenuto che la sentenza di primo grado non è stata notificata al difensore avv. ### unico odierno procuratore, ma solo all'avv. ### ragion per cui valeva il termine lungo, che è stato rispettato. Orbene, richiamato che la ### era difesa in primo grado da due procuratori, di cui uno era l'avv. ### alla quale è stata indirizzata la notifica della sentenza, può affermarsi che tale notifica era idonea far decorrere il termine breve dal 31.1.23. In merito la Suprema Corte a ### ha affermato “La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti. Cassazione civile sez. un., 21/11/2022, n.### Detto questo, il termine breve è infruttuosamente decorso, ove si consideri che l'appello andava proposto con ricorso (rito locatizio) e depositato entro il ###, data quest'ultima nella quale è avvenuta solo la notificazione della citazione, non utile a ritenere rispettato il termine di 30 giorni per la tempestiva proposizione del gravame. Più specificamente, nelle controversie soggette al rito locatizio, se tale rito è stato correttamente utilizzato in primo grado, l'appello deve essere proposto con ricorso, e la sua tempestività va riguardata con riferimento dalla data di deposito di tale atto introduttivo. Ove erroneamente venga utilizzata la citazione, ciò non determina alcuna nullità ma -ai fini della tempestività del gravameoccorre che l'iscrizione a ruolo, che costituisce l'equipollente del deposito del ricorso, avvenga nel termine perentorio stabilito dalla legge (30 giorni ove si tratti di termine breve, 6 mesi ove si tratti di termine lungo). Il principio esposto è consolidato, ma in ogni caso a supporto di richiama la seguente massima: “### controversie soggette al rito locatizio, l'appello va proposto con il deposito in cancelleria del ricorso nei termini perentori fissati dalla legge, ma tale requisito può dirsi validamente soddisfatto anche con il deposito di un atto di citazione, rimanendo di per sé irrilevante la notificazione previamente effettuata all'appellato. Ai fini della tempestività del gravame deve farsi in tal caso riferimento al momento dell'avvenuto deposito in cancelleria dell'atto di impugnazione, ancorché effettuato in velina per l'iscrizione della causa a ruolo, che non sollevi dubbi sulla conformità all'originale. Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, n.11591 Per tali motivi l'appello de quo è tardivo, quindi, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore attesa la definizione della controversia in rito. P.Q.M. La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il ###, iscritta a ruolo il ### avverso la sentenza n. 1335/2022 del 14/11/2022, emessa dal Tribunale di ###.G. in data ###, notificata il ###, nei giudizi riuniti di sfratto per morosità promossi da #### in persona del suo legale rappresentante, così provvede: -dichiara il difetto di legittimazione di ### -dichiara l'appello inammissibile; -Condanna l'appellante ### s.a.s. al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in ### per compensi, oltre ### cassa e rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%; -Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'appellante, dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002. ### estensore ### dott. ### dott. ###




sintesi e commento
Tardività dell'Appello nel Rito Locatizio: Sufficienza della Notifica al Procuratore e Rilevanza del Deposito dell'Atto di Impugnazione
La Corte d'Appello di Messina si è pronunciata in un caso di sfratto per morosità, affrontando la questione della tempestività dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado. La vicenda trae origine da un giudizio di sfratto per morosità avviato da una società in accomandita semplice nei confronti di un'altra società, conclusosi con la condanna di quest'ultima al pagamento dei canoni di locazione non versati.
La società soccombente in primo grado ha impugnato la sentenza, ma la Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività. Il fulcro della decisione risiede in due aspetti fondamentali: la validità della notifica della sentenza di primo grado e le modalità di proposizione dell'appello nel rito locatizio.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto valida la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad uno dei due procuratori costituiti dalla parte appellante. Richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la Corte d'Appello ha affermato che, in presenza di una pluralità di procuratori, la notifica della sentenza ad uno solo di essi è sufficiente a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che, nelle controversie soggette al rito locatizio, l'appello deve essere proposto con ricorso e la sua tempestività va valutata con riferimento alla data di deposito di tale atto. Nel caso di specie, l'appellante aveva erroneamente utilizzato la citazione anziché il ricorso. Tuttavia, la Corte ha precisato che l'utilizzo della citazione non determina la nullità dell'atto, ma ai fini della tempestività dell'impugnazione è necessario che l'iscrizione a ruolo, equipollente al deposito del ricorso, avvenga nel termine perentorio previsto dalla legge. Poiché nel caso in esame l'iscrizione a ruolo era avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.