CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 218/2023 del 20-01-2023
principi giuridici
È affetta da nullità, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c., la clausola compromissoria inserita in un contratto pubblico, e per l'effetto il lodo arbitrale pronunciato sulla sua base, qualora la stazione appaltante, società a partecipazione pubblica, non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, in violazione dell'art. 1, comma 19, della legge n. 190/2012, applicabile ratione temporis.
La costituzione in giudizio dell'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata, quale rappresentante processuale di una società le cui quote siano state oggetto di confisca definitiva, si qualifica come intervento volontario, la cui ammissibilità è subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., da escludersi qualora l'intervento sia adesivo e volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che la legano ad essa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Sentenza ### n. 5358/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli, ###, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ###### procedimento contrassegnato con il n. 5358/2015 R.G., avente ad oggetto “### lodo arbitrale (art.828 c.p.c.)”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.6.2022, e vertente ###.C.P.A. - #### con sede in ### alla ### - Lufrano - Napoli, P.IVA ###, in persona del legale rappresentate pro tempore e ### del Consiglio di ### pro tempore, giusta ### del Cda 22.09.2015, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'Avv. ### c.f. ###, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, ### di ### n°255, ove chiede di ricevere ogni comunicazione e/o notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata ### e al n° fax 081/411529. ###.E.S.A.P. - ###, C.F. e P.IVA ###, in persona del legale rapp.te pro - tempore, dr. ### c.f. ###, ### giusta nomina in data ### del Tribunale di Napoli - ### domiciliat ###### alla ###, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c., su atto separato, allegato al presente, dall'Avv. ### c.f. ###, con studio in ### alla ###'### n.6/a - PEC: ### - fax 0823/810495. #### L'##### CRIMINALITÀ ### C.F. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante processuale del ### (da ora C.E.S.A.P.), C.F. e P. IVA ###, ex art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 159/11, in persona dell'amministratore giudiziario dott. ### c.f. ###, rappresentata e difesa ope legis dall'### dello Stato di Napoli, c.f. ###, presso i cui uffici domicilia in ###. ### l'impugnante ### S.c.p.a. - ### di ### per ### Accogliere l'appello e le conclusioni già precisate nella comparsa conclusionale e note di replica in atti, qui di seguito riprodotte: - in ordine alla questione preliminare sollevata con l'Ordinanza della Corte del 27.9.2017, dichiarare la nullità del lodo appellato in quanto pronunciato in violazione del divieto di cui al dl 190/2012 nonché all'art 209 e ss. del decreto-legge n°50/2016; - in ordine alla questione preliminare sollevata con l'Ordinanza della Corte del 17.1.2019 disporre ai sensi dell'articolo 67 D.lgs. 159/2011 la revoca di ogni condanna disposta nel lodo per effetto della confisca definitiva disposta della Sentenza del Tribunale di ### N°4707/2016 irrevocabile il ###. Nel merito accogliere l'appello e le conclusioni rassegnate: - dichiarare la nullità del lodo perché emesso in violazione dei limiti della convenzione arbitrato, avendo delibato la domanda di condanna alla somma di ### a titolo di rimborso oneri del personale addetto al facchinaggio di cui all'accordo sottoscritto in ### il ###, non deferibile al collegio arbitrale per le ragioni esposte; - dichiarare la nullità del lodo perché sottoscritto da arbitro (Avv. ### ) privo di poteri e non autorizzato dal Tribunale di ####.I.P. ### titolare del ### per effetto del sequestro del 100% delle quote e del complesso aziendale disposto ex articolo 321 c.p.p. con provvedimento del 12.12.2013 proc.to n°52870/2012 RG. notizie di reato 22918/2013 RG 35 Gip (### in atti pagina 3); - dichiarare la nullità del lodo per i motivi esposti rigettarsi tutte le domande di condanna di cui alla domanda di arbitrato notificata da ### in data ### in quanto infondate per effetto dell'interdittiva antimafia irrogata in data ### dalla ### di ### ed il conseguente effetto inabilitante a ricevere ogni pagamento di somme ex articolo 67 D.L. 159/2011; - in via subordinata dichiarare la nullità parziale del lodo e revocare la condanna al pagamento dell'importo di ### non dovuto al ### a titolo di rimborso oneri del personale addetto al facchinaggio di cui all'accordo sottoscritto in ### il ###, in subordine nella denegata ipotesi di conferma della condanna disposta in primo grado ridurre il quantum nei limiti dell'importo effettivamente stimato dal C.t.u pari ad ### ; - in via subordinata dichiarare la nullità parziale del lodo e revocare la condanna al pagamento dell'importo di ### non dovuto al ### per carenza di legittimazione attiva in ordine alla ripetizione dell'indennizzo liquidato da ### in esecuzione del contratto di fideiussione n°63891509; - in via gradata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna di cui alla domanda di arbitrato spiegato da ### riformare il quantum di cui all'appellato lodo e limitarlo alle sole minori somme di cui alla C.t.u di primo grado con riduzione del quantum; - condannare ### alla restituzione al ### di ogni somma eventualmente già pagata in esecuzione del lodo appellato; - accertare e dichiarare che il contratto di appalto sottoscritto il ### tra le parti si è risolto per grave inadempimento dell'affidataria in ragione dell'adozione di interdittiva antimafia atipica comunicata il ### dalla ### a carico di ### nonché in ragione del grave inadempimento dell'affidataria dei servizi appaltati; - accogliere la domanda di accertamento della risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore ### disposta con la comunicazione ### del 1.06.2012, - condannare ### in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni così quantificati dal CTU ossia ### 618.582,27 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale nonché a titolo di penale per la mancata attivazione, inadeguata ed inesatta esecuzione dei servizi di cui al contratto nonché per la risoluzione disposta per interdittiva antimafia confermata con la Sentenza dal ### n° 3276/2017 passata in giudicato, versata in atti dalla scrivente difesa; - condannare ### all'ulteriore importo di ### a titolo di risarcimento danni per mancati incassi dovuti alla chiusura forzata del mercato provocata dall'agitazione degli addetti al facchinaggio la cui condotta era contrattualmente sottoposta alla vigilanza e responsabilità di ### - ### a titolo di perdita di chances per mancati incassi dovuti all'assenza dei servizi che ### contrattualmente era obbligato ad attivare per la gestione del ### danni direttamente imputabili al gestore e attestati dall'analisi comparativa dei bilanci di esercizio acquisiti dal C.t.u. con incremento ricavi da ingressi al mercato e locazioni degli immobili presenti nel centro nella misura del 33% corrispondenti alla somma di ### nei periodi di esercizio successivi alla risoluzione del contratto disposta in danno di ### - accertare in che misura vada ridotto il corrispettivo stabilito in contratto e per l'effetto condannare anche ex art 2041 c.c. ### alla restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate di interessi ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla domanda riconvenzionale al soddisfo; ### Senza recedere dalle formulate conclusioni di merito, in via gradata, si fa istanza alla ###ma Corte di Appello affinché sulla base delle esposte ragioni sulla nullità del lodo, accolga la domande istruttorie di cui ai cpv. VIII e ### che precedono ordinando l'integrazione della C.t.u di primo grado con invito al perito a risolvere i seguenti quesiti integrativi: ### “dica il CTU se il verbale sottoscritto in prefettura in data ### sia atto qualificabile quale accordo integrativo del contratto di appalto 21.12.2007”. “dica il CTU se la clausola di arbitrato di cui al contratto di appalto sia richiamata nel verbale di accordo prefettizio 3.1.2012”. “dica il CTU se la controversia in ordine all'esecuzione ed interpretazione degli oneri di cui al verbale prefettizio del 3.1.2012 era deferibile alla decisione del collegio arbitrale”. ###: “dica il CTU in che misura le somme richieste da ### a titolo di rimborso di oneri per spese del personale dipendente siano state documentate e dunque adeguatamente provate nell'esatto ammontare di cui alle pro forma di fattura inviate al ### quali documenti. “dica ### quanti addetti risultavano alle dipendenze del ### ed effettivamente impiegate per i servizi resi al ### in esecuzione del contratto di appalto 21.12.2007” ###, infine, ### alla refusione di tutte spese del giudizio arbitrale e del presente giudizio di appello. Per l'impugnato ### S.c.p.a. - ### di ### per ### in persona del legale rapp.te pro - tempore: Come da comparsa di costituzione risposta, e, quindi, dichiarare inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale depositato nella cancelleria del Tribunale di ### in data ###, e dichiarato esecutivo il ###; per l'effetto, rigettare il proposto gravame con vittoria di spese di lite. Per l'interventrice ### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata, quale rappresentante processuale del C.E.S.A.P. - ### Dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità nonché l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'appello proposto dal ### avverso il lodo arbitrale e, per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese di lite. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione del 18.11.2015 il ### S.c.p.a. - ### di ### per ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il C.E.S.A.P - ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, proponeva impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato tra dette parti, sottoscritto e pubblicato in data ###, che, con riferimento ai quesiti posti al ### costituitosi in data ###, all'esito dell'atto di accesso e alla procedura arbitrale e nomina di arbitro notificato dal C.E.S.A.P. il ###, ed all'accettazione e nomina di arbitro del ### formulata con atto del 19.12.2012, cui seguiva - previa istanza congiunta delle parti - la nomina con decreto del 13.5.2013 del Sig. ### del Tribunale di ### del ### del detto ###, sulle domande spiegata dal C.E.S.A.P, nonché in via riconvenzionale dal ### S.c.p.a., così provvedeva: “1. all'unanimità rigetta le richieste del ### e per l'effetto dichiara ammissibili i quesiti formulati dal collegio al C.t.u e indicati con i numeri da 5 a 7, non dispone lo stralcio della documentazione acquisita dal CTU nel corso del procedimento e rigetta la richiesta di rinnovazione delle indagini e sostituzione del ### Sul merito della controversia: 2. accertati all'unanimità i gravi e rilevanti rispettivi inadempimenti, reciprocamente addebitati a carico di ciascuna parte e meglio individuati nella precedente parte narrativa, all'unanimità dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e 1455 e 1456 c.c. - quest'ultimo in presenza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art 46.5 del contratto del 2007 in presenza di non contestata informativa antimafia atipica spiccata ai danni del ### - la risoluzione del contratto e del rapporto negoziale instauratosi tra il ### e il ### così come individuato in precedenza, traente origine dal contratto sottoscritto in data ###, dai servizi aggiuntivi conferiti in data ### e dall'accordo sottoscritto presso la ### di ### in data ###; 3. - accertata all'unanimità l'indebita escussione della polizza fideiussoria n. ### rilasciata dalla società ### - ### S.p.A. prestata dal ### a titolo di cauzione definitiva all'atto della sottoscrizione del contratto del 2007, da parte del ### per il sopravvenuto annullamento giudiziario della informativa antimafia atipica come meglio descritto nella precedente narrativa, all'unanimità e sostituendo l'ordinanza anticipatoria concessa in data ###, condanna il ### alla restituzione a favore del ### della somma di ### oltre interessi legali che, in ragione della buona fede dell'accipiens decorrono dal giorno della domanda al di del soddisfo; 4. - accertato all'unanimità l'inadempimento del ### rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte e meglio esaminate nella precedente parte narrativa all'unanimità condanna il ### a pagare in favore del ### le seguenti somme: a. ### a titolo di compensi maturati e non pagati per il periodo 16.07.2010 31.11.2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalle scadenze delle singole fatture fino al dì del soddisfo; b. ### a titolo di compensi maturati e non pagati per il periodo 3.01.2012 - 15.06.2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalle scadenze dei singoli pro forma di fattura e fino al dì del soddisfo; c. ### a titolo di differenza dovuta per il servizio di facchinaggio a tariffa del 3.10.2008, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16.07.2010 a fino al dì del soddisfo; 5. - accertati all'unanimità i reciproci gravi inadempimenti e accertata la loro rilevanza sul danno lamentato, ai sensi e per gli effetti dell'art 1227 c.c., all'unanimità rigetta la domanda avanzata dal ### di risarcimento danni per lucro cessante per l'importo di ### ; Liquidando a favore del ### complessivamente e per le diverse causali innanzi espresse una somma pari a ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con le date di decorrenza innanzi fissate; 6. - accertato all'unanimità che il ### ha corrisposto al ### corrispettivi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti, a causa della mancata completa entrata in funzione dell'intera struttura mercatale, come meglio indicato nella precedente parte narrativa, all'unanimità condanna il ### alla restituzioni a favore del ### della somma indebitamente prestata pari a ### oltre interessi legali, che in ragione della buona fede dell'accipiens si fanno decorrere dalla data della domanda; 7. - accertato all'unanimità l'inadempimento del ### rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte e meglio esaminate nella precedente narrativa, all'unanimità condanna il ### a pagare a favore del ### le seguenti somme: a. ### a titolo di clausola penale per la risoluzione automatica del contratto a causa dell'informativa antimafia atipica spiccata dalla ### di ### ai danni del ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1.06.2012; b. ### a titoli di danno emergente subito dal ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole fatture a fino al dì del soddisfo; 8- accertati all'unanimità i reciproci gravi inadempimenti e accertati la loro rilevanza sul danno lamentato ai sensi e per gli effetti dell'art 1227 c.c. all'unanimità rigetta la domanda avanzata dal ### di risarcimento danni per lucro cessante per l'importo di ### ; 9. - rigetta all'unanimità la domanda avanzata dal ### di risarcimento del danno a titolo di perdita di chance di ottenere maggiori guadagni per la somma di ### in quanto non provata; 10. - rigetta all'unanimità la domanda avanzata dal ### di riduzione del corrispettivo pattuito per i servizi ausiliari e aggiuntivi del 22.12.210, in quanto non provata; Liquidando a favore del ### complessivamente e per le diverse causali innanzi espresse, una somma pari a ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta con le decorrenze innanzi fissate”. Per quanto poi riguardava le spese del procedimento arbitrale, il Collegio, dopo aver provveduto a determinare in complessivi ### di cui ### a titolo di compensi per gli arbitri (40% in favore del ### e 30% in favore di ciascun ### ed ### a titolo di spese di funzionamento del Collegio e segretaria, così provvedeva: “14. - In ragione della reciproca soccombenza e in ragione della misura della stessa, all'unanimità compensa gli oneri di difesa - infra liquidati sub 15 - e di funzionamento del collegio - supra liquidati sub 12 e 13 - nella misura di un terzo, ponendo ì restanti due terzi a carico del ### 15. - Il collegio all'unanimità procede, quindi e fermo restando il riparto del relativo onere fissato sub 14, alla liquidazione delle spese di difesa di parte attrice che, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014, liquida, in ragione dell'importo delle somme effettivamente attribuiti e in ragione della complessità del giudizio, nella somma complessiva di ### oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge”. Nel predetto atto introduttivo il ### S.c.p.a. - ### di ### per ### premetteva che, all'esito di una procedura concorsuale conclusasi con verbale di aggiudicazione del 20.09.2007, nonché del successivo contratto del 21.12.2007, esso istante aveva affidato all'ATI “### - ### e ### S.G.M.” il servizio denominato “### Service” consistente, in particolare, nell'insieme di servizi individuati all'art 3 dal detto accordo del 21.12.2007, ed in particolare: - gestione tecnica conduzione e manutenzione impianti; - pulizia ed igiene ambientale; - facchinaggio; - vigilanza logistica sulla circolazione del traffico ed i parcheggi. Con il medesimo contratto, al successivo articolo 4, era stato altresì previsto l'affidamento della “### Tecnica” ossia l'insieme delle attività effettuarsi a supporto della corretta erogazione dei servizi oggetto dell'appalto. Quale corrispettivo dei servizi sopra elencati ed individuati dall'articolo 3, era stato previsto, all'articolo 7, un importo complessivo di ### IVA esclusa, così suddiviso: - per i servizi di gestione conduzione e manutenzione impianti ### IVA esclusa; - per i servizi di pulizia, igiene ambientale e vigilanza logistica relativa alla circolazione del traffico e dei parcheggi ### IVA esclusa. In particolare, per il servizio di facchinaggio il contratto, al medesimo articolo 7, stabiliva: “7.2. Per il servizio di facchinaggio non è previsto alcun corrispettivo a carico del committente atteso che l'affidatario quale concessionario del servizio, avrà titolo ad esigere il compenso per le proprie attività direttamente dagli operatori che intendono utilizzare detto servizio. 7.3 Agli operatori verranno praticate le tariffe di cui all'allegato F, come da offerta prodotta in sede di gara”. Quanto poi al personale da impiegare per lo svolgimento del servizio di ### le parti avevano convenuto (art. 21.1.) che, in attuazione del verbale di accordo del 2.12.1996 e dell'accordo di programma del 3.12.1996 - documenti disponibili presso la società - l'affidatario fosse tenuto ad espletare i servizi di cui al predetto contratto con l'utilizzo del personale effettivamente in servizio presso le strutture mercatali di ### e ### alla data del 31.12.2005. Ciò premesso, l'istante esponeva il successivo andamento del detto rapporto come di seguito indicato: a) In data ###, a seguito della chiusura dei mercati comunali di ### ubicati in via ### erano iniziate le attività relative al nuovo mercato, con l'attivazione del settore ortofrutticolo presso la nuova struttura annonaria sita in ### ed appunto denominata ### b) A seguito della consegna dei servizi e degli impianti, il ### in data ###, aveva proposto - ai sensi dell'art. 13.4 del contratto - la semplificazione delle tariffe (contenute entro i limiti di cui agli atti di gara); il ### aveva accettato detta proposta ed il ### erano entrate in vigore le tariffe forfettizzate, ossia: - auto ### - veicolo con portata a pieno carico fino a 34 q.li ### - veicoli con portata a pieno carico fino a 99 q.li ### veicoli con portata a pieno carico oltre 100 q.li ### c) In data ###, a seguito di un provvedimento di interdizione antimafia emesso dalla ### di ### in data ### nei confronti della mandataria e della consorziata ### S.r.l., ditta esecutrice del servizio di pulizia, il Cda del ### con delibera n.185, aveva disposto la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 46.4 del contratto stesso, differendone l'efficacia al momento dell'affettivo subentro di nuovo gestore anche provvisorio; in data ###, la S.r.l. ### aveva manifestato il proprio interesse ad assumere l'incarico di affidataria del servizio di global service all'interno del ### d) Nel mese di maggio/giugno 2010 il ### aveva comunicato l'annullamento da parte del Consiglio di Stato dell'informativa antimafia che a suo tempo aveva determinato la rescissione del contratto; il ### estromesso aveva quindi chiesto il ripristino dell'affidamento, a pena di azione risarcitoria; e) In data ### il Cda del ### con delibera n.233, aveva affidato, con decorrenza 16.7.2010, all'### per un periodo di tre mesi, poi prorogato poi fino al 15.1.2011, l'esecuzione del ### f) In data ### si era quindi proceduto alla consegna al ### di tutte le aree esterne ed interne del ### di ### da tale data aveva avuto inizio la decorrenza del contratto di ### ai sensi dell'art. 4 del contratto stesso; g) In data ### il Cda del ### con delibera n. 241, aveva disposto l'affidamento dei seguenti servizi aggiuntivi: - differenziazione rifiuti (### ); - servizio ausiliario controllo viabilità piazzali (### ); - interventi supplementari 2 lavaggi settimanali della galleria ortofrutta (### ); In data ### il Cda n.243 aveva deliberato il pagamento per mesi 6 delle prestazioni mensili a 30 gg., anziché a 90 gg., come previsto dalle disposizioni contrattuali; h) In data ### il Cda n.248 aveva deliberato, su richiesta del ### di aumentare per due mesi (prorogati fino al 31.8.2011) il numero delle unità impiegata per la differenziazione dei rifiuti, in considerazione dell'incremento delle attività mercatali, per un importo pari ad ### ; in data ### era stato inoltre sospeso il servizio ### di controllo della viabilità dei piazzali di carico e scarico merci del mercato ortofrutticolo, perché mai neppure attivato (### ). i) ### data di introduzione della procedura arbitrale di cui al lodo impugnato (l'atto introduttivo era stato notificato al ### in data ###), era pendente inter partes altro contenzioso derivante dall'esecuzione del medesimo contratto, e deciso con lodo depositato il ###.2011: il ### aveva accolto parzialmente la domanda dell'affidataria, riconoscendole la complessiva somma di oltre ### di danni per le causali sopra indicate, ed aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale del ### riconoscendo allo stesso la somma di ### a titolo risarcitorio; detto lodo era ancora sub iudice, avendo il ### S.c.p.a. proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di ottenere l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di ### del 25.08.2015 che aveva respinto il gravame avverso lo stesso; h) In data ###, in ragione dell'adozione di un ulteriore interdittiva antimafia nei confronti di ### (in atti) e del grave inadempimento rispetto all'obbligo di organizzare e gestire i servizi all'interno del ### assegnati, il contratto era stato risolto per le seguenti motivazioni, poste a base del relativo atto dell'affidatario: “- grave inadempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi oggetto del contratto di ### con diritto al risarcimento dei danni cagionati; - illegittimo abbandono della struttura lasciata all'incuria ed al degrado (costringendo l'amministratore delegato ad affidare ad altra impresa il servizio di raccolta rifiuti) con grave pregiudizio per il concedente ed in violazione delle norme igienico-sanitarie con esposizione del centro alle sanzioni dell'autorità sanitaria ed all'ordinanza comunale di chiusura; - sistematico e strumentale ricorso alla minaccia di licenziamento dei n.143 dipendenti addetto al servizio di facchinaggio, con interruzione del rapporto di lavoro attuata in concreto una prima volta a Dicembre 2011 (licenziamenti poi ritirati in seguito all'accordo sottoscritto in ### il ###) e reiterata con la comunicazione del licenziamento a far data 15 Giugno 2012; - assenze alle riunioni fissate presso la ### e presso la ### di ### per la ricerca di possibili soluzioni alle problematiche connesse alla prosecuzione del servizio di ### al mantenimento delle 143 unità lavorative del servizio di facchinaggio ed al pagamento dei trattamenti stipendiali non corrisposti agli stessi; - responsabilità diretta per la condotta del personale alle dipendenze dell'affidataria, per danni provocati alla struttura, per le interruzioni del servizio e per la perdita degli incassi giornalieri”; i) ### prefettizia ed il trascritto atto di risoluzione contrattuale erano stati impugnati dal ### dinanzi al ### che, con Ordinanza della ### I del 7.11.2012, aveva respinto la domanda di sospensione degli atti gravati; l) Come attestato dal contenuto della menzionata risoluzione, l'istante ### deduceva che l'affidatario ### si era reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi su di essa ricadenti ed assunti con la sottoscrizione del contratto del 21.12.2007, come di seguito specificato, con particolare riguardo ai singoli servizi componenti il ### in affidamento: a) Inadempimento del servizio di pulizia delle aree interne ed esterne della struttura mercatale: reiteratamente con costante rapporto epistolare notificato all'impresa era stata contestata all'affidataria la mancata esecuzione delle pulizie, comprovata anche dall'acquisizione di materiale fotografico ritraente la superficie dell'area parcheggi piazzali di carico e scarico e gli spazi sottostanti le banchine retro stand. b) Mancata esecuzione, inoltre, dei servizi supplementari di pulizia evidenziati da uno stato di conservazione della pavimentazione precario e degradato quanto alle aree esterne, oltre alla presenza di rifiuti derivanti dall'ortofrutta abbandonati e non raccolti, tanto che gli amministratori del ### avevano dovuto sottoscrivere contratti ad hoc con altre imprese (### e G.P.N.), sopportandone il relativo onere per intero; veniva rilevata la totale incuria e l'abbandono delle aree verdi (costituenti rilevante superficie della struttura), peraltro anche queste contraddistinte dalla presenza di rifiuti (scarti di frutta, imballaggi e quant'altro.). Tale condotta era resa ancor più grave dal fatto che per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti era stato stipulato un apposito accordo aggiuntivo, con riconoscimento di ### mensili, oltre iva, in aggiunti al corrispettivo del contratto del 27.12.2007. Senza poi considerare il gravissimo danno per l'esposizione della struttura a precarie condizioni igienico sanitarie con l'ulteriore e diretto danno anche all'immagine di una struttura di recente istituzione. c) Assenza del personale addetto alla vigilanza logistica nonché assenza del personale presso la tettoia centralizzata e presso i varchi di ingresso al centro per le operazioni di carico e scarico merci: veniva in particolare richiamata l'attenzione sulla nota del ### del 17.11.2011 con la quale era stata denunciata l'assenza di personale addetto presso i varchi di accesso al ### per la predetta attività di vigilanza logistica: d) Violazione dell'art 34 del contratto, non avendo, l'affidataria, mai provveduto neppure alla nomina e comunicazione alla stazione appaltante ### del ### e) Mancata esecuzione del servizio di controllo della viabilità, tanto che ne era stata disposta la revoca con nota ### del 5.12.2011. f) Adibizione di parti della struttura a depositi abusivi di materiali di imballaggio e pedane di carico merci. g) Inadempimento del servizio di gestione e manutenzione impianti: sia l'impianto idrico che l'impianto elettrico avevano presentato disfunzioni e malfunzionamenti tali da richiedere diversi interventi; h) Mancata attivazione del servizio di gestione movimento merci con parziale ed inadeguato utilizzo della tettoia centralizzata all'uopo affidata con atto concordato del 1.12.2010: in particolare, era stata denunziata all'ATI affidataria la mancata attuazione del servizio di tele-gestione, che aveva determinato il frequente spegnimento dell'impianto di illuminazione, elemento questo di rilievo decisivo nell'ambito dell'attività del mercato, considerando che l'attività mercatale si svolgeva per gran parte durante l'orario notturno; i) Sistematica e reiterata violazione dell'art. 21 del contratto di global service, atteso che a fronte dell'obbligo di servirsi del personale addetto al facchinaggio già in forze alle disciolte strutture mercatali di ### e ### l'affidatario si era servito di unità lavorative in misura non adeguata ed inferiore rispetto a quelle previste in contratto e richieste dai servizi di carico e scarico merci; l) Sistematica e reiterata minaccia di licenziamento delle predette unità lavorative addette al facchinaggio, la cui assunzione in servizio era stata accettata con il contratto ed oggetto di specifica previsione nell'art. 21 del medesimo accordo: come detto, l'affidataria in totale dispregio all'obbligo di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, aveva sempre lamentato l'impossibilità di far fronte al mantenimento in servizio del predetto personale, generando una costante situazione di ostacolo alla ordinaria gestione dell'azienda e, soprattutto, di tensione sfociata in episodi di vandalismo. Tale condotta si è protratta sino ai licenziamenti irrogati in concreto nel mese di dicembre 2011 determinando una violazione degli obblighi scaturenti dal contratto e l'insostenibile aggravamento delle condizioni contrattuali; detti licenziamento erano poi ritirati nel Gennaio 2012 e solo in seguito alla sottoscrizione di un verbale di accordo in ### in data ### con il quale, al sol fine di fronteggiare l'emergenza sociale generata da ### con il mancato pagamento degli stipendi e l'interruzione del rapporto di lavoro di n° 142 unità lavorative addette al facchinaggio, era stato accordato il rimborso dei costi del personale e delle attrezzature. m) A seguito dell'insediamento del ###, il ### si era costituito nella procedura, depositando, nel termine assegnato, memoria di costituzione con domanda riconvenzionale ed allegata produzione di parte; n) ###, chiusa la fase iniziale di costituzione e depositate memorie di replica, a seguito della prima udienza del 16.01.2013, aveva emesso un provvedimento anticipatorio di condanna ex art.186 bis c.p.c., nella forma dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate, relativamente all'importo di ### richiesto da ### a titolo di restituzione dell'indennizzo liquidato dal fideiussore ### S.p.A., per effetto dell'escussione di polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dall'affidatario. Con il deposito del lodo decisorio il provvedimento anticipatorio di condanna era stato assorbito nella decisione sottoscritta dagli arbitri, con conferma l'obbligo di restituzione del predetto importo, il tutto in totale assenza di qualsiasi prova in ordine al diritto preteso alla restituzione della cauzione versata da ### S.p.A. o) All'udienza del 15.01.2014 il C.t.u. nominato, Dr.ssa ### aveva accettato l'incarico per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, come meglio ivi indicato, provvedendo in data ### al deposito di relazione. In particolare, il nominato c.t.u. aveva verificato la sussistenza del grave inadempimento contrattuale del ### S.c.a.p., confermando pertanto la legittimità della disposta risoluzione in danno disposta dal ### in data ###, provvedendo quindi alla conseguente stima dei danni risarcibili così quantificati: - ### a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale; - ### a titolo di risarcimento danni per mancati incassi dovuto alle giornate di chiusura forzata provocata dal periodo di agitazione degli addetti al facchinaggio. Tuttavia, in maniera del tutto erronea e contraddittoria, oltre che infondata, il C.t.u aveva però riconosciuto anche la sussistenza di un danno risarcibile in capo al ### così quantificato: -### quale risarcimento per il danno derivante dai minori guadagni per l'applicazione delle tariffe di facchinaggio; - ### per la mancata consegna della tettoia centralizzata; - ### per il periodo 1.01.2012-31.05.2012, quali crediti derivanti dall'accordo prefettizio del 3.1.2012; - ### per fatture non pagate, voce che però il C.t.u indicava da porre in compensazione con maggiori incassi per pagamento di ### residuando un credito del ### di circa 63.100,00. p) la predetta relazione di consulenza, nella parte in cui aveva accertato l'esistenza di danni risarcibili in favore dell'affidatario dell'appalto ### era chiaramente erronea, prescindendo dai reali termini del rapporto contrattuale, come verificato in sede di accertamento peritale. q) tuttavia, con il predetto lodo sottoscritto il ###, il ### aveva dichiarato “lo scioglimento del contratto di appalto per reciproci inadempimenti” delle parti, condannando il ### al risarcimento dei danni, per complessivi ### nonché, in accoglimento dell'azione riconvenzionale proposta da quest'ultimo, condannando il ### al risarcimento della somma di ### Avverso detta decisione proponeva quindi impugnazione il predetto ### - ### di ### - ### in persona del legale rapp.te pro - tempore chiedendo accogliersi, per le ragioni ivi meglio indicate, le trascritte conclusioni. Con comparsa del 24.2.2016 si costituiva il ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, qualificata come appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate le parti del provvedimento che si intendevano censurare, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice, oltre all'indicazione delle circostanze dalle quali era derivata la violazione di legge ed alla relativa rilevanza ai fini della decisione impugnata. Nel merito, il comparente contestava i vari motivi di impugnazione del lodo, come esposti nell'atto introduttivo, chiedendo quindi il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze di lite. All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione del 16.3.2016 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.3.2017 ma, prima di tale data, con istanza ex art. 351 c.p.c. del 30.3.2016, l'impugnante ### S.c.p.a., prospettando per la prima volta anche la nullità della clausola compromissoria e del lodo, rilevabile di ufficio, per violazione dell'art. 1, comma 14, del D.lgs. n. 195 del 6.7.2012, chiedeva disporsi la sospensione l'efficacia esecutiva del lodo impugnato; ciò alla luce del fatto che era stato ad esso notificato, in data ###, atto di precetto con il quale gli era stato intimato il pagamento entro gg. 10 in favore del ### dell'importo di ### a pena di esecuzione coattiva. All'esito quindi dell'udienza del 29.6.2016, appositamente fissata per l'esame della predetta istanza nel contraddittorio delle parti, la Corte, con ordinanza del 27.9.2016, dichiarava inammissibile la richiesta e sottoponeva alle parti la necessità di discutere quanto all'operatività o meno nella specie del divieto di cui all'art. 1, comma 19, L. n. 190/2012, che aveva modificato il comma 1 dell'art. 241 del D.lgs. n. 163/2016. ### prefissata udienza di precisazione delle conclusioni del 29.3.2017 la causa veniva quindi riservata in decisione e, con successiva ordinanza del 26.7.2017, la Corte ordinava al ### S.c.p.a. di esibire, mediante deposito telematico entro il termine del 14.4.2018, copia adeguatamente indicizzata di tutte le delibere del proprio Consiglio di ### aventi ad oggetto il contratto ed il successivo procedimento arbitrale in questione; onerava inoltre le parti al deposito, entro il medesimo termine, di copia delle sentenze (o, in caso di mancata definizione del procedimento in sede di legittimità, della certificazione della competente cancelleria circa lo stato del giudizio) meglio indicate nel predetto provvedimento (sentenza della Corte di Appello di ### resa a fronte dell'impugnativa del precedente lodo arbitrale intervenuto inter partes, ossia del lodo del 27.7.2011, con il quale era stato dichiarato che la responsabilità per l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto in oggetto era imputabile in misura prevalente al ### nonché dell'eventuale sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a fronte del gravame proposto avverso detta pronuncia). Riservata la causa nuovamente in decisione all'udienza del 19.12.2018, la Corte, con ordinanza del 17.1.2019, rilevava che dalla visura riguardante il ### era emerso che, successivamente all'introduzione del presente giudizio, era intervenuta la confisca del 100% delle quote e dell'azienda, e ciò a seguito di sentenza irrevocabile del Tribunale di ### n. 4707/2016. Ritenuto pertanto di dover sollecitare sul punto il contraddittorio tra le parti, anche al fine di chiarire, previa acquisizione del relativo provvedimento, quali fossero stati gli effetti dello stesso sui rapporti processuali in corso rimetteva le parti innanzi a sé per il prosieguo all'udienza del 15.5.2019. Con atto dell'11.4.2019 il ### S.c.p.a. provvedeva quindi a notificare la pendenza del presente giudizio all'### per i beni ### in persona del ### pro - tempore, e con ordinanza del 6.6.2019, a seguito di richiesta della medesima parte, la Corte disponeva l'acquisizione della predetta sentenza del Tribunale di ### n. 4707/2016. Con comparsa del 10.6.2019 si costituiva quindi in giudizio l'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante processuale del ### (C.E.S.A.P. S.c.p.a.), precisando che le quote rappresentanti il 100% del capitale sociale e il relativo complesso aziendale di pertinenza di quest'ultimo erano state definitivamente confiscate, ex art. 12- sexies della legge 356/1992 e s.m.i, nell'ambito del procedimento penale recante nn. 8563/14 PM (stralcio dal n. 52870/2012 R.G.N.R.) - 2608/14 R.G. Mod.16, con la sentenza n. 4707/2016, emessa il ### dal Tribunale di #####, definitiva a far data dal 16/12/2016. ### il comparente, quindi, per effetto dell'intervenuta confisca definitiva, i predetti beni erano stati acquisiti al patrimonio indisponibile dell'### dello Stato ed affidati alla gestione dell'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata, tenuta a gestirli e a destinarli secondo le specifiche finalità previste dal D.lgs. n.159/2011. Quest'ultima, pertanto, nel costituirsi in giudizio, deduceva di far proprie le difese di cui alla comparsa di costituzione del 24.2.2019 depositata nell'interesse del ### e negli altri scritti difensivi, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto dal ### avverso il lodo arbitrale depositato nella ### del Tribunale di ### in data ### e, per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese di lite. Acquisita la menzionata sentenza del Tribunale di ### n. 4707/2016, la causa era riservata ancora una volta in decisione e, con ordinanza del 13.1.2022, la Corte rilevava che, in data ###, l'impugnante aveva provveduto, come disposto, al deposito della predetta sentenza della Corte di Appello di ### del 25.8.2014, nonché della certificazione della ### della Suprema Corte di Cassazione, dalla quale risultava la pendenza del giudizio di impugnazione della stessa r.g. 8708/2015. La Corte prendeva quindi atto che, come segnalato dalla difesa del ### S.c.p.a., successivamente alla riserva in decisione, intervenuta in data ###, il predetto procedimento r.g. n. 8708/2015 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione era stato definito, rimettendo quindi le parti innanzi a sé, al fine di consentire il deposito della relativa ordinanza n°1464/2021. Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 13.5.2022 per udienza del 15.6.2022 - ai sensi dell'art. 221, comma 4, della l. n.77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, come novellato dal D.L. 125/2020 - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti di gg. 30 per il deposito di comparse conclusionali e gg. 20 per le memorie di replica. ********** Preliminarmente la Corte ritiene di dover fare alcune precisazioni in ordine agli effetti prodotti nel presente giudizio, sul piano processuale, dall'intervenuta confisca definitiva del 100% delle quote del C.E.S.A.P. - ### e del complesso aziendale - inizialmente oggetto di sequestro preventivo da parte del G.I.P. di ### del 12.12.2013 - a seguito di sentenza irrevocabile del Tribunale di ### n. 4707/16, in atti allegata. Ed invero questa Corte, con precedente ordinanza del 17.1.2019, rilevato quanto sopra sulla base della visura in atti allegata, riteneva di sollecitare sul punto il contraddittorio tra le parti, previa acquisizione del relativo provvedimento, e ciò al fine di stabilire gli effetti di detta confisca sui rapporti processuali in corso; in particolare, nell'ordinanza in questione, veniva fatto riferimento alla recente giurisprudenza della Suprema Corte - Cass. Ord. 12587/2017 - in tema di inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. in caso di acquisto a titolo originario da parte dello Stato a seguito di confisca. Orbene, non ignora la Corte i principi indicati dalla pronuncia sopra richiamata secondo la quale “###, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca "ex lege" n. 575 del 1965 ha, dopo l'entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1, comma 194, della cit. l. n. 228, la stessa, in base al principio “tempus regit actum”, trova immediata utilizzazione, quale “ius superveniens”, anche nei giudizi in corso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ed esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto, per carenza di legittimazione attiva, la domanda riconvenzionale volta alla rimozione delle canne fumarie collocate nell'intercapedine del muro di un vano ubicato in un immobile, del quale il convenuto aveva subito la confisca, ai sensi della l. n. 575 del 1965)”. Si tratta, tuttavia, come si evince dalla massima sopra trascritta, di ipotesi in cui il provvedimento di confisca ha riguardato un immobile, discutendosi della eventuale legittimazione del proprietario dello stesso, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà, esclusa invece dalla Suprema Corte. Si tratta quindi di fattispecie del tutto distinta da quella in esame, in cui il procedimento di confisca ha riguardato il 100% delle quote di partecipazione al C.E.S.A.P., in cui trovano piuttosto applicazione i diversi principi fatti propri da una successiva e recentissima successiva pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2022, n.16607), esattamente in termini, con la quale è stato affermato quanto segue: “…questa Corte ha già affermato - ancorché con riferimento a diversa tematica, ovvero quella dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2476 e 2407 c.c., esercitata nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società le cui quote di partecipazione siano state oggetto di confisca antimafia - che il "bene confiscato", allorché costituito dalla "quota rappresentativa dell'intero capitale sociale", passa, per legge, "in proprietà dello Stato e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'#### nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con compiti specifici" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. 663897- 01). Si tratta, all'evidenza, "non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma ope legis ed "imposto" nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell'###, e ciò "avendo il legislatore ritenuto necessario un gestore nazionale e specializzato, munito di competenze professionali ed autonomia organizzativa, al fine della gestione efficiente del bene dinamico e non reputando sufficiente la gestione ordinaria propria di un patrimonio statico" (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). ###, dunque, "interviene non già quale soggetto imprenditore che si sostituisce al precedente titolare al fine della intrapresa economica nell'ambito di un ordinario scambio di titolarità azionaria, ma solo ed unicamente al fine di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, per il tempo necessario a che si realizzi una delle destinazioni prefissate dal legislatore"; l'interesse tutelato è, pertanto, "l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'### differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la "mano" che lo guida, giacché è "la condizione giuridica del bene confiscato" quella che "muta", e ciò "in ragione della "impronta rigidamente pubblicistica" che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati" (così, nuovamente in motivazione, Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie. Nessun dubbio può quindi porsi, sulla base di quanto sopra esposto, in ordine alla persistenza della autonoma legittimazione del C.E.S.A.P - ### a stare in giudizio (v. sul punto, testualmente, quanto affermato dal giudice di legittimità, secondo il quale “…ricorre, invece, il diverso fenomeno costituito dal mutamento della titolarità delle quote societarie, restando la compagine sociale - sebbene gestita dall'### - immutata nella sua soggettività giuridica, ovvero nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi) non essendo la sua soggettività giuridica venuta meno per effetto della predetta confisca definitiva del 100% delle sue quote, appartenenti oramai allo Stato, che provvede alla relativa gestione attraverso l'attività dell'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata. Quest'ultima, con comparsa del 10.6.2019, si è a propria volta costituita in giudizio, “quale rappresentante processuale del C.E.S.A.P. - ### ex art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 159/11, in persona dell'amministratore giudiziario dott. ### Casillo”, rappresentata e difesa ope legis dall'### dello Stato di ### La stessa, all'atto della propria costituzione, ha dichiarato: - di assumere il patrocinio legale del ### in qualità di difensore ex lege dell'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata; - di far propria le difese spiegate nella comparsa di costituzione del 24.2.2019, presentata dall'Avv. ### nell'interesse del C.E.S.A.P. e negli altri scritti difensivi, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto dal ### avverso il lodo arbitrale depositato nella ### del Tribunale di ### il ### e, per l'effetto condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite. Orbene, non essendosi come sopra precisato realizzata alcuna estinzione - per effetto della menzionata confisca definitiva delle sue quote - del C.E.S.A.P - ### la costituzione nel presente grado dell'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata non può che essere qualificata come intervento volontario, e la sua ammissibilità va quindi valutata alla luce delle regole generali che disciplinano il relativo istituto. Orbene, sul punto la Suprema Corte ha ancora una volta chiarito, anche in epoca recentissima v. Cassazione civile, sez. I, 08/11/2022, n. ###, che “### in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell' articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse”. Ciò posto, alla luce dei predetti principi, deve escludersi nella specie l'ammissibilità del predetto intervento, essendo regolarmente presente in giudizio la parte originariamente convenuta, ed essendo l'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata semplicemente titolare delle relative quote societarie. Tanto premesso, va esaminata la seconda questione di carattere preliminare, sulla quale pure la Corte aveva sollecitato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 26.7.2017, riguardante questa volta l'applicabilità o meno nella specie del divieto di cui all'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012 (recante “### per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”). Ed invero, alla prima udienza del 16.3.2016 il presente giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 29.3.2017, e ciò anche in quanto, non avendo l'appellante insistito per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, detta richiesta veniva intesa dalla Corte come implicitamente rinunciata; da tanto conseguiva quindi la dichiarata inammissibilità dell'analoga richiesta proposta con la separata e successiva istanza dell'impugnante del 27.5.2016, motivata dall'avvenuta notifica allo stesso di atto di precetto da parte del C.E.S.A.P. in data ###. Tuttavia, con la detta istanza del 27.5.2016, il ### S.c.p.a. sollevava per la prima volta la questione relativa alla nullità del lodo arbitrale, sia pure con riferimento alla disposizione di cui all'art. 4, comma 14, del D.L. 6.7.2012, n. 95 (recante “### urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), secondo il quale: “### data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti”. La Corte, con l'ordinanza del 27.9.2016, pur avendo sottolineato che nessuno dei soggetti coinvolti nel giudizio aveva il requisito soggettivo ivi previsto di società a totale partecipazione pubblica, sollevava tuttavia la questione in ordine all'applicabilità del menzionato divieto di cui all'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012. Ed invero, per effetto di tale disposizione, il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (recante “### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), veniva sostituito dal seguente: “1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. ### della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”. Sul punto va innanzitutto chiarito se detta disposizione assuma o meno nella specie rilevanza, sia in relazione alla circostanza che la stessa è stata successivamente abrogata per effetto del D.lgs. n 50/2016 (cd. “### dei contratti pubblici”), sia tenuto conto della natura giuridica del ### Orbene, quanto all'ambito temporale di applicazione, la precedente ordinanza della Corte del 27.9.2016 ha già posto in evidenza che, in base all'art. 1, comma 25, della L. n. 190/2012, il predetto comma 19 della medesima disposizione trovava applicazione anche agli arbitrati conferiti, come nella specie, successivamente all'entrata in vigore della predetta normativa, ancorché in base a clausole compromissorie stipulate anteriormente, con esclusione quindi dei soli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nella specie, all'esito di una procedura di evidenza pubblica conclusasi con aggiudicazione del 20.9.2007, il contratto oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data ###, mentre il Collegio arbitrale si è costituito in data ###, e quindi in data posteriore all'entrata in vigore - il ### - della l. 190/2012, e certamente anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. n 50/2016. Peraltro, la disposizione veniva anche sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, proprio nella parte in cui non escludeva dall'applicazione della disposizioni di cui all'art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012, che aveva sostituito l'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), anche gli arbitrati, come quello di cui si tratta, “conferiti” dopo l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente; la Corte (v. Corte Costituzionale, sentenza n.58 del 20.3.2019; cfr. anche sentenza 108/2015 del 9.6.2015) precisava sul punto, anche da ultimo, che: “Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, l. 6 novembre 2012, n. 190, censurato per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost., e dell'art. 241, comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, come sostituito dall'art. 1, comma 19, l. n. 190 del 2012, censurati per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., nella parte in cui, nel subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, determinerebbero retroattivamente l'inefficacia della clausola compromissoria pattuita prima dell'entrata in vigore della legge che sanziona con la nullità l'assenza di autorizzazione. La sentenza n. 108 del 2015 ha già positivamente scrutinato la legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, in relazione ai medesimi parametri invocati e in base a censure sostanzialmente identiche, che sono state disattese in quanto il censurato ius superveniens non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro. La scelta discrezionale del legislatore non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, quali, nella specie, le esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché la generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione. Inoltre, la prevista autorizzazione non crea un privilegio processuale della pubblica amministrazione idoneo a ledere il principio della parità delle parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore, a pena di nullità della clausola compromissoria, si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio — e la stessa scelta del contraente (sent. n. 108 del 2015; ord. n. 11 del 2003). Né, d'altra parte, come pure precisato dall'ordinanza di questa Corte del 27.9.2016, l'inapplicabilità della disposizione in esame può farsi derivare dalla sua abrogazione per effetto dell'entrata in vigore, dopo il conferimento dell'arbitrato, del D.lgs. n 50/2016 (cd. “### dei contratti pubblici”); ciò in quanto, ai sensi dell'art. 216 di tale normativa, la stessa “…si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”. Chiarita quindi l'applicabilità, ratione temporis, del divieto di cui all'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012 (recante “### per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)”, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (recante “### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), va valutato l'aspetto relativo all'applicabilità soggettiva nella specie di detta disposizione. Anche in questo caso, soccorre quanto già evidenziato con la ordinanza di questa Corte del 27.9.2016, laddove questa ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 241, comma 1, del D.lgs. 163/2006, come modificato dall'art. art. 1, comma 20, della L. 6 novembre 2012, n. 190, "Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo". Orbene, dalla visura camerale in atti risulta dimostrato che, come dedotto da parte impugnante, il ### S.c.p.a. è una società a partecipazione maggioritaria pubblica, essendo il capitale sociale suddiviso tra Comune di ### al 70,3% la ### al 3,33% la ### di ### al 3,99% ed infine 9,09 % in titolarità della ### di ### pertanto, il 90% del capitale sociale è in titolarità dei predetti enti locali, con conseguente applicabilità delle richiamate disposizioni. Ciò nonostante, il C.E.S.A.P. ha sostenuto in ogni caso l'inapplicabilità della disposizione cui all'art. 1, comma 19, della l. 190/2012, in quanto il ### S.c.a.p. non potrebbe qualificarsi come “stazione appaltante” ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 25, del D.lgs. 163/2006 (### degli ###; ciò troverebbe peraltro conferma in una pronuncia delle ### della Suprema Corte resa con la sentenza 8225 del 7.4.2010, resa proprio in riferimento ad una gara d'appalto del ### secondo la quale sarebbe da “…escludere che il ### in questione possa qualificarsi quale ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO e come tale tenuto a seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge”. Anche in questo caso, soccorre sul punto quanto evidenziato da questa Corte con la propria precedente ordinanza del 26.7.2017, con la quale veniva evidenziato che, indipendentemente dalla qualificazione del ### S.c.p.a. come organismo di diritto pubblico - la qualifica nella specie di contratto pubblico discenda dal disposto di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 163/2006. ### parte, costituisce circostanza del tutto pacifica, peraltro espressamente richiamata nel lodo impugnato, il fatto che, a seguito dello spostamento del mercato ortofrutticolo di ### originariamente sito in ### presso la nuova struttura sita in ### il ### S.c.a.p. ebbe ad indire, in data ###, una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento triennale del servizio di global service del relativo ### avente ad oggetto, da una parte, la gestione, la conduzione e la manutenzione degli impianti e, dall'altra, i servizi di pulizia, facchinaggio e vigilanza logistica sul traffico veicolare, afferenti al patrimonio immobiliare del #### veniva quindi aggiudicato in via definitiva in data ### in favore dell'ATI formata dal C.E.S.A.P., in qualità di mandatario e dal ### - ### e ### Peraltro, come sottolineato da parte impugnante, tale conclusione trova riscontro in una serie di atti della procedura, ed in particolare: - a) la Premessa del ### di ### (cfr. allegato “A“ alla memoria di costituzione nella procedura arbitrale) ove le parti attestavano “premesso che il ### in data ### bandiva pubblico incanto per l'affidamento triennale per la gestione in global service dei servizi di gestione conduzione impianti pulizia facchinaggio vigilanza logistica sul traffico veicolare afferenti al patrimonio immobiliare del caan ..” - b) l'Art. 23 “Osservanza delle disposizione di legge dei regolamenti” del ### di ### (cfr. allegato “A“ cit.) ove le parti facevano espresso richiamo “all'obbligo di osservanza dei regolanti della normativa e delle nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dei servizi affidati, sicurezza e salute dei lavoratori e sui luoghi di lavori assunzioni e obbligatorie patti sindacali sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo prevenzione incendi legge di pubblica sicurezza” - c) Art 23.4 del ### di ### ove le parti hanno stabilito che “per tutto quanto non specificamente previsto dal presente contratto si farà riferimento alla normativa in materia amministrazione del patrimonio e della ### dello stato, ovvero in via gradata al capitolato ### di ### per i lavori pubblici a ### dei ### del 19 Aprile n.145).” Nessun dubbio sussistente quindi, neanche sotto tale profilo, in ordine all'applicabilità dell'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012. Proprio per tali ragioni, quindi, giunta a tale conclusione, la Corte, con la citata ordinanza del 26.7.2017, accogliendo sul punto la richiesta istruttoria ex art., 210 c.p.c. del C.E.S.A.P., ordinava alla ### S.c.a.p. di “esibire mediante anche deposito telematico copia adeguatamente indicizzata di tutte le delibere del proprio consiglio di amministrazioni aventi ad oggetto il contratto e il successivo procedimento arbitrale per cui è causa”. Tale indagine era finalizzata a verificare se tra detti verbali vi fosse quello in forza del quale era stata autorizzata la previsione del bando di gara e nel capitolato d'appalto della clausola compromissoria, ovvero in cui il consiglio di amministrazione avesse eventualmente autorizzato il ### a costituirsi nel procedimento arbitrale, con facoltà di nomina del difensore e dell'arbitro. Orbene, la successiva produzione ad opera del ### S.c.p.a dei predetti atti oggetto dell'ordine di esibizione (v. fascicolo telematico) attesta la fondatezza dell'eccezione di nullità del lodo, in quanto emesso in violazione del divieto prescritto dalla normativa anticorruzione (### 190/2012), dal momento che, ripercorrendo il contenuto degli atti dell'organo amministrativo resi disponibili, emerge l'assenza di discussione e deliberazioni in ordine alla previsione delle clausola compromissoria nel contratto di appalto. A ciò si aggiunge l'allegata comunicazione di trasmissione, di cui alla ### protocollo n. 970 del 3.4.2018, nella quale il ### e legale rapp.te pro-tempore, ha attestato che agli atti aziendali non risultano deliberati specifici in ordine alla previsione della convenzione di arbitrato, né in ordine alla domanda di autorizzazione all'ente di appartenenza (Comune di ### alla costituzione della procedura arbitrale. Peraltro, parte impugnata non è stata in grado di documentare altrimenti l'esistenza della detta autorizzazione, necessaria ai fini della validità del clausola compromissoria e, quindi, del lodo impugnato. Correttamente quindi l'impugnante ha osservato che il ### che ha emesso il lodo in esame, all'atto del suo insediamento avrebbe dovuto compiere la verifica della sussistenza della conformità della procedura alla novella di cui al D.lgs. 190/2012 all'epoca vigente e, quindi, verificare l'esistenza di espressa autorizzazione dell'ente di appartenenza del ### (Comune di ### alla costituzione nella procedura arbitrale introdotta dal C.E.S.A.P. con la domanda notificata il ###. Sulla base quindi delle esposte considerazioni, va quindi dichiarata la nullità - per violazione dell'art. 1, comma 19 della L. n. 190/2012 (recante “### per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)”, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - della clausola compromissoria sulla base della quale è stato pronunciato l'impugnato lodo arbitrale sottoscritto e pubblicato in data ### tra il C.E.S.A.P - ### - e il ### S.c.p.a. - ### di ### per ### e quindi di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 829 n. 1 c.p.c. Tale pronuncia ha carattere assorbente rispetto ai diversi motivi di impugnazione del detto lodo, come sollevati da parte del ### S.c.p.a. con l'atto introduttivo del presente giudizio, e non comporta la necessità di procedere all'esame del merito della controversia, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi nelle quali la Corte di Appello possa procedere in tal senso, ai sensi dell'art. 830, comma II, c.p.c., essendo stata dichiarata la nullità del lodo a causa della nullità della clausola compromissoria, ex art. 829 n.1. c.p.c. A seguito di tale declaratoria, va accolta la proposta domanda del ### S.c.p.a di condanna del C.E.S.A.P - ### alla restituzione in proprio favore di quanto eventualmente dallo stesso ricevuto in esecuzione del lodo arbitrale dichiarato nullo, oltre intessi decorrenti al tasso legale dalla data del pagamento al saldo. Le spese e competenze del giudizio arbitrale (v. sul punto, ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25/08/2017, n. 20399, per la quale “### nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata - cd. effetto espansivo interno - e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa”), nonché quelle del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza dell'impugnato C.E.S.A.P - ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, e si liquidano in favore dell'impugnante ### S.c.p.a. - ### di ### per ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, come da dispositivo che segue. A tal fine, occorre procedere sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "### dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da ### ad ### ), nonché tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate; nulla viene liquidato per l'attività istruttoria nel presente grado, non essendosi la stessa svolta. Tenuto invece conto delle ragioni che hanno determinato la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore e le altre parti. P.Q.M. La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal ### S.c.p.a. - ### di ### per ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, con citazione del 18.11.2015, nei confronti del C.E.S.A.P - ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, avverso il lodo arbitrale pronunciato tra dette parti, sottoscritto e pubblicato in data ###, così provvede: 1) Dichiara inammissibile l'intervento dell'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore; 2) dichiara la nullità, per le ragioni di cui alla parte motiva, dell'impugnato lodo arbitrale sottoscritto e pubblicato in data ### tra il C.E.S.A.P - ### - e il ### S.c.p.a. - ### di ### per ### 3) condanna il C.E.S.A.P - ### alla restituzione in favore del ### S.c.p.a. - ### di ### per ### di quanto eventualmente dallo stesso ricevuto in esecuzione del lodo arbitrale dichiarato nullo, oltre intessi decorrenti al tasso legale dalla data del pagamento al saldo; 4) Condanna il C.E.S.A.P - ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, al pagamento in favore del ### S.c.p.a. - ### di ### per ### in persona del legale rapp.te pro - tempore, delle spese e competenze di lite relative al giudizio arbitrale ed al presente grado di giudizio, che liquida, quanto al giudizio arbitrale, in complessivi ### per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e ### se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi ### di cui ### per spese ed ### per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e ### 5) Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore e le altre parti. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 5.10.2022. #####




sintesi e commento
Nullità del Lodo Arbitrale per Violazione della Normativa Anticorruzione: Assenza di Autorizzazione Preventiva e Conseguenze
La Corte d'Appello si è pronunciata su un caso di impugnazione di un lodo arbitrale, focalizzandosi sulla validità della clausola compromissoria alla luce della normativa anticorruzione. La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato nel 2007 tra un consorzio e una società a partecipazione pubblica per la gestione di servizi in un centro agroalimentare. A seguito di controversie sorte tra le parti, la questione era stata deferita ad un collegio arbitrale che aveva emesso un lodo, oggetto poi di impugnazione.
La Corte ha preliminarmente affrontato la questione degli effetti della confisca definitiva delle quote del consorzio, stabilendo che, in questo specifico caso, la confisca non ha estinto la soggettività giuridica del consorzio, il quale mantiene la legittimazione a stare in giudizio. L'intervento dell'### per l'### e la ### dei ### e ### alla criminalità organizzata è stato qualificato come intervento volontario non ammissibile, in quanto non sussistono i presupposti per l'opposizione di terzo.
Il fulcro della decisione risiede nell'analisi della validità della clausola compromissoria alla luce dell'art. 1, comma 19, della Legge n. 190/2012, che subordina il ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici all'autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione. La Corte ha accertato che il ###, società a partecipazione pubblica, non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione per l'inserimento della clausola compromissoria nel contratto di appalto, né per la costituzione nel procedimento arbitrale. Tale omissione, secondo i giudici, determina la nullità della clausola compromissoria e, di conseguenza, del lodo arbitrale emesso sulla sua base.
La Corte ha quindi accolto l'impugnazione, dichiarando la nullità del lodo e condannando il consorzio alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione del lodo stesso. Le spese del giudizio arbitrale e del giudizio di appello sono state poste a carico del consorzio, mentre le spese tra l'### e le altre parti sono state compensate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.