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TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 495/2024 del 18-06-2024

Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Proc. N. 290 /2024 All'udienza del 18/06/2024 innanzi al GOT dott. ### alle ore 09.05 è presente per parte ricorrente l'Avv. ### il quale rileva che la resistente continua ad abitare l'immobile senza corrispondere alcun canone e che pertanto la morosità persiste Si riporta alla memoria integrativa ed a quanto dedotto in atti ed insiste nelle memorie di cui alla suddetta memoria ### di aver depositato verbale negativo di mediazione nonostante la convocazione dello stesso fosse stata notificata alla conduttrice tramite ufficiali giudiziari ### quindi riportandosi alle memorie integrative depositate il ###. 
Il Giudice dato atto di quanto precede, sentito il ricorrente si ritira in camera di consiglio. 
Riaperto il verbale alle ore 15.58 assenti le parti il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita Il Giudice Dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MARSALA ### nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 290 /2024 R.G.A. oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo vertente tra ### nato a #### il ######, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti, intimante-ricorrente nei confronti di ### nata a #### il ###, CF ###, intimata-resistente contumace ### All'udienza odierna parte ricorrente ha discusso la causa come da verbale che precede, nessuno è comparso per parte resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione per convalida, parte attrice dopo aver premesso di essere proprietaria dell'immobile sito in ####, piano terzo, in catasto al ### di ### 183, particella ### di aver concesso detto immobile in locazione ad uso abitativo alla signora ### con contratto “dell'01/07/2023 registrato il ### presso l'### delle ### di ### al nr. 1070 Serie ###” per la durata di “mesi 36 con decorrenza dall'01/07/2023 al 30/06/2026 con rinnovo tacito alle stesse condizioni” e per il “canone locativo (…. di) ### annui, da corrispondersi in ratei mensili anticipati di ### ciascuno da versarsi al locatore entro il giorno 01 di ciascun mese”, allegava l'inadempimento della conduttrice che si era resa morosa nel pagamento di una parte del canone di locazione relativo al mese di agosto 2023 e dell'intero canone a far data dal mese di settembre 2023. 
Chiedeva pertanto al Tribunale di convalidare l'intimato sfratto per morosità e fissarsi la data per il rilascio dell'immobile. 
Non essendo andata a buon fine la notificazione dell'atto introduttivo, all'udienza del 16.01.2024 il Tribunale “rilevato che non vi è prova che la conduttrice abbia avuto conoscenza della intimazione, autorizza parte intimante a rinnovare la notificazione dell'intimazione di sfratto unitamente a copia del presente verbale nel rispetto del termine di cui all'art 660 cpc.” e fissava nuova udienza di comparizione per il ###. 
In quest'ultima udienza, preso atto che la intimazione in rinnovazione era stata notificata ai sensi dell'ìart 143 cpc e dato atto della incompatibilità tra detta modalità di notificazione ed il procedimento sommario de quo, il Tribunale disponeva il mutamento di rito. 
Parte ricorrente nel termine assegnato depositava memoria integrativa e copia del verbale negativo di mediazione per mancata adesione della parte chiamata Ad esito del disposto mutamento di rito parte ricorrente ha chiesto “nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare ex art. 1453 CC la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'01/07/2023 registrato il ### presso l'### delle ### di ### al nr. 1070 Serie ###, per inadempimento della locataria e/o, ex art. 1456 CC, per l'operatività della clausola risolutiva espressa ivi contenuta all'art. 16 del predetto contratto di locazione; per l'effetto, condannare l'intimata al rilascio immediato dell'immobile oggetto di contratto”. 
Nella contumacia della resistente, il giudizio è stato istruito mediante il solo deposito di documenti non avendo il ricorrente chiesto di svolgere alcuna attività istruttoria. 
Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
Ed invero in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. 
Nel caso di specie parte attrice ha fornito la prova della esistenza del proprio diritto di fonte contrattuale. 
Nessun elemento utile a modificare o elidere detto diritto è stata fornita dalla conduttrice rimasta come detto contumace, pur essendo a conoscenza della pendenza del giudizio per aver ricevuto la convocazione inviatale dall'organismo di mediazione. 
Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice la quale va a sua volta condannata in accoglimento della relativa domanda formulata dal ricorrente, al rilascio del bene. 
All'accertamento dell'inadempimento della conduttrice dell'obbligazione di pagamento dei canoni indicati in citazione prima e nella memoria integrativa poi, non può far seguito alcuna statuizione condannatoria in mancanza di domanda del ricorrente-locatore. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 come integrato dal DM 37/2018, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (### ) delle ragioni della decisione, delle questioni trattate, dell'attività professionale effettivamente posta in essere anche per l'esperita procedura di mediazione, si liquidano in complessivi ### 542,00 ( di cui ### per fase di studio, ### per fase introduttiva, ### per fase istruttoria, ### per fase decisionale) oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge ed ### per esborsi documentati.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 290/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata: - in accoglimento della domanda proposta da ### dichiara la risoluzione per inadempimento di ### del contratto di locazione tra le parti stipulato in data ### registrato il ### presso l'### delle ### di ### al nr.  1070 Serie ###, relativamente all'immobile sito in ####, piano terzo, in catasto al ### di ### 183, particella ### per l'effetto, - condanna ### al rilascio immediato in favore di ### del suddetto immobile; - condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese del giudizio che liquida in ### per compensi oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva ed ### per esborsi documentati. 
Così deciso in ### nell'udienza del 18.6.2024 

Il Giudice
Dott. ###

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