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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 3099/2023 del 23-03-2023

principi giuridici

Il diritto di accesso alle zone a traffico limitato da parte dei titolari di contrassegno invalidi è incondizionato e non può essere limitato da prescrizioni comunali che impongano una previa comunicazione, in quanto tali prescrizioni costituiscono illegittimi condizionamenti al diritto alla circolazione delle persone con disabilità motorie.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Circolazione in ZTL e diritti dei titolari di contrassegno invalidi: prevale la tutela della mobilità


La pronuncia in commento affronta la questione dell'accesso e della circolazione dei veicoli al servizio di persone con disabilità nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane, analizzando i limiti e le condizioni imposte dalle normative locali.
Il caso trae origine dall'impugnazione di un'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un soggetto sanzionato per aver circolato in area pedonale. L'interessato si difendeva evidenziando il possesso di un contrassegno invalidi, che a suo dire lo autorizzava al transito. Il Giudice di ### aveva rigettato l'opposizione, motivando tale decisione con la mancata comunicazione alla Pubblica Amministrazione del numero di targa del veicolo e del permesso invalidi.
Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo le ragioni dell'appellante. I giudici hanno fondato la loro decisione su un'interpretazione rigorosa della normativa in materia di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, è stato sottolineato come il diritto all'accesso nelle ZTL per i titolari di contrassegno invalidi debba essere considerato un diritto incondizionato, non limitabile da esigenze di controllo automatizzato degli accessi.
Il Tribunale ha evidenziato che eventuali limiti o obblighi imposti dalle ordinanze comunali, come la previa comunicazione del numero di targa, che non siano espressamente previsti dalla legge, finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti al diritto alla mobilità delle persone con disabilità. La sentenza ha dunque affermato il principio secondo cui la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone con disabilità motorie prevale sulle difficoltà organizzative dell'ente territoriale. Di conseguenza, la mancata comunicazione preventiva della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida non può legittimare la contestazione di una violazione del codice della strada.
Infine, il Tribunale ha condannato la Prefettura al pagamento delle spese di giudizio, sia del primo che del secondo grado, in ragione della soccombenza e in assenza di valide ragioni per compensare le spese tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

N. 4602/2022 R.G.A.C. 
Tribunale di Napoli 10 ### di udienza Il giorno 23 marzo 2023, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. ### è chiamata la causa TRA ### (c.f.: ###), in qualità di procuratore di sé stesso, dom.to presso il proprio studio in Napoli alla ### 55/5.  - ### - UTG ### c.f.: ###), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dal Comune di Napoli in persona del ### - ###' presente l'avvocato ### per delega dell'avvocato ### il quale si riporta alle conclusioni in atti. È presente la dottoressa ### ai fini della pratica forense. 
All'esito della discussione orale il Giudice decide la causa a mezzo del seguente dispositivo e della individuazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.  ### giudice, dott. ### pronunzia la seguente ### nella causa iscritta al n. 4602/2022 r.g.a.c. 
TRA ### (c.f.: ###), in qualità di procuratore di se stesso, dom.to presso il proprio studio in Napoli alla ### 55/5.  - ### - UTG ### c.f.: ###), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dal Comune di Napoli in persona del ### - ###: appello a sentenza del Giudice di ### CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.  RAGIONI DI FATTO E ##### ha proposto appello avverso la sentenza 233397 emessa in data 24 maggio 2021 e depositata il 4 agosto 2021 dal Giudice di ### di Napoli in persona della dr.ssa ### chiedendone la totale revoca, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. PO### resa dal ### di Napoli il 6 febbraio 2020 e notificata in data 27 marzo 2020, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. ### sentenza rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione e compensava le spese in giudizio tra le parti.  ### di Napoli aveva notificato al ricorrente, in data 5 luglio 2019, verbale con cui si contestava la violazione dell'art. 7, comma 9 e comma 14 del C.d.S. per aver circolato “in area pedonale violando il divieto di circolazione”. 
Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso amministrativo innanzi al ### avverso detto verbale in cui evidenziava il possesso di “### alla ### e ### di ### al ### di ### Invalida” n° 28 del 02/03/2018 rilasciata dal ### del Comune di ### con relativo “tagliando H” esposto nella propria vettura e sottolineava che l'autorizzazione consentiva la circolazione nelle zone a traffico limitato. 
Suddetto ricorso veniva respinto per carenza di utili elementi probatori utili al fine di verificare le ragioni addotte. 
Il Giudice di prime cure motivava il rigetto del ricorso sull'assunto che non sarebbe stata fornita prova di aver comunicato alla P.A. il numero di targa del veicolo, né il permesso invalidi; pertanto, la P.A. avrebbe depositato atti regolarmente emessi e notificati.  ### sostiene che l'impugnata sentenza è viziata da un'erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché contraddittoria, illogica e contraria a norme di legge.  ### ha omesso di costituirsi, pur ritualmente evocata in giudizio.   *******  ### sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.p.r. n. 503 del 1996, nonché delle disposizioni di cui all'art.188 del d.lgs. 285/1992 e art.381 del d.p.r. 495/1992, in quanto al titolare del “contrassegno H” era consentito, senza nessun altro obbligo, se non quello di esporre detto titolo autorizzativo, il transito nella “zona a traffico limitato” di cui al verbale in questione atteso che “alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”. “La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'e- spletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”. 
Il motivo è fondato. 
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, con l'ordinanza del 27/09/2022 n. 28144 ha affermato il principio secondo cui il diritto dell'invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato si pone quale diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone. 
Vanno, quindi, generalmente considerati contra legem i limiti posti dalle ordinanze comunali all'esercizio del diritto alla libera circolazione della persona con difficoltà motorie, consistenti in una previa comunicazione imposta al soggetto disabile. 
Su questa linea si è posto anche un altro precedente della Suprema Corte, che ha escluso conseguenze pregiudizievoli per il possessore di contrassegno di invalidità pure rispetto alla mancata osservanza dell'obbligo di comunicare l'accesso alla ZTL nelle 48 ore successive dal transito, come previsto dalle disposizioni comunali, in quanto tale comportamento "non può rendere illegittimo l'accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all'accesso D.P.R.  503 del 1996, ex art. 11" (Cass. n. 21320/2017). 
Due recenti ordinanze della Suprema Corte (Cass. n. 8226/2022 e Cass. 24015/2022) hanno ribadito che l'autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del "contrassegno invalidi", diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale. La mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida non può configurare la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 14. 
La piena effettività del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che - lungi dal ridursi, finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto. 
Inoltre, in ragione dell'accoglimento del ricorso ed in palese assenza di ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della resistente Prefettura di Napoli e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto) e di tutte le circostanze del caso e da integrare poi con il rimborso delle spese forfettarie e con gli accessori di legge dell'IVA e della ### In particolare appare equo applicare i minimi tariffari tenuto della semplicità delle questioni trattate.  P.Q.M.   Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie l'appello proposto da ### e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di ### di Napoli n. 233397/2021, depositata il ###, annulla l'ordinanza - ingiunzione PO### resa dal ### di Napoli il 6 febbraio 2020 e notificata in data 27 marzo 2020.  - condanna la ### - UTG di Napoli a rifondere all'appellante ### le spese relative al giudizio di primo grado e secondo grado, liquidate in ### per esborsi ed ### per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; - condanna la ### di Napoli### del ### di Napoli a rifondere a ### le spese relative al giudizio di gravame, liquidate in ### ed ### per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. 
E' verbale.   

Il Giudice
(dott. ### RG n. 4602/2022

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