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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 3099/2023 del 23-03-2023
principi giuridici
Il diritto di accesso alle zone a traffico limitato da parte dei titolari di contrassegno invalidi è incondizionato e non può essere limitato da prescrizioni comunali che impongano una previa comunicazione, in quanto tali prescrizioni costituiscono illegittimi condizionamenti al diritto alla circolazione delle persone con disabilità motorie.
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sintesi e commento
Circolazione in ZTL e diritti dei titolari di contrassegno invalidi: prevale la tutela della mobilità
La pronuncia in commento affronta la questione dell'accesso e della circolazione dei veicoli al servizio di persone con disabilità nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane, analizzando i limiti e le condizioni imposte dalle normative locali.
Il caso trae origine dall'impugnazione di un'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un soggetto sanzionato per aver circolato in area pedonale. L'interessato si difendeva evidenziando il possesso di un contrassegno invalidi, che a suo dire lo autorizzava al transito. Il Giudice di ### aveva rigettato l'opposizione, motivando tale decisione con la mancata comunicazione alla Pubblica Amministrazione del numero di targa del veicolo e del permesso invalidi.
Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo le ragioni dell'appellante. I giudici hanno fondato la loro decisione su un'interpretazione rigorosa della normativa in materia di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, è stato sottolineato come il diritto all'accesso nelle ZTL per i titolari di contrassegno invalidi debba essere considerato un diritto incondizionato, non limitabile da esigenze di controllo automatizzato degli accessi.
Il Tribunale ha evidenziato che eventuali limiti o obblighi imposti dalle ordinanze comunali, come la previa comunicazione del numero di targa, che non siano espressamente previsti dalla legge, finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti al diritto alla mobilità delle persone con disabilità. La sentenza ha dunque affermato il principio secondo cui la piena effettività del diritto alla circolazione delle persone con disabilità motorie prevale sulle difficoltà organizzative dell'ente territoriale. Di conseguenza, la mancata comunicazione preventiva della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida non può legittimare la contestazione di una violazione del codice della strada.
Infine, il Tribunale ha condannato la Prefettura al pagamento delle spese di giudizio, sia del primo che del secondo grado, in ragione della soccombenza e in assenza di valide ragioni per compensare le spese tra le parti.
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