CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sentenza n. 713/2020 del 01-04-2020
principi giuridici
Nel contratto di deposito irregolare, la consegna al depositario di beni mobili fungibili, anche in assenza della facoltà di utilizzo da parte del depositario stesso, radica il correlativo obbligo di restituzione del tantundem eius generis per effetto della confusione dei beni derivante dalla loro natura fungibile.
La responsabilità del gestore di una piattaforma exchange per la perdita di criptovalute depositate dagli utenti, derivante da fatto illecito di terzi, non è esclusa qualora si accerti che tale perdita sia stata resa possibile a causa di negligenza o imperizia del gestore nell'approntare strumenti idonei alla sicurezza e alla conservazione del patrimonio depositato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Responsabilità del Gestore di Piattaforma Exchange e Qualificazione del Rapporto con gli Utenti
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Firenze ha affrontato una complessa vicenda riguardante il fallimento di una società operante nel settore delle criptovalute, in particolare nella gestione di una piattaforma exchange online. La sentenza di primo grado aveva dichiarato il fallimento della società, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, a seguito della scoperta di un ingente ammanco di criptovalute, pari a circa 17 milioni di ###, dai conti degli utenti della piattaforma.
La Corte d'Appello è stata chiamata a valutare il reclamo proposto dalla società, la quale contestava la sussistenza dello stato di insolvenza e, in particolare, la configurabilità di un obbligo restitutorio o risarcitorio in capo al gestore della piattaforma. La società reclamante sosteneva, in sintesi, che gli ammanchi fossero derivati da falle nel software di gestione della criptovaluta, sviluppato da terzi, e non da negligenza o imperizia del gestore della piattaforma.
I giudici di secondo grado hanno respinto il reclamo, confermando la sentenza di fallimento. La Corte ha innanzitutto ribadito la legittimità dell'accertamento, compiuto dal Tribunale, in merito alla sussistenza di un obbligo restitutorio o risarcitorio in capo al gestore della piattaforma, ritenendo tale accertamento pienamente compatibile con la struttura e la logica della cognizione fallimentare.
La Corte ha poi affrontato la questione della qualificazione del rapporto contrattuale tra il gestore della piattaforma e gli utenti. A tal proposito, ha ritenuto che tale rapporto dovesse essere qualificato come un contratto di deposito irregolare, in quanto le criptovalute degli utenti confluivano in un unico portafoglio centralizzato, gestito dalla piattaforma. La Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del deposito irregolare, è irrilevante la circostanza che il gestore della piattaforma non avesse la facoltà di utilizzare le criptovalute depositate, essendo sufficiente la consegna di beni fungibili che radica l'obbligo di restituzione del tantundem eius generis.
La Corte ha inoltre evidenziato la natura mista del rapporto contrattuale, caratterizzato da un collegamento negoziale tra il contratto di mandato all'acquisto o allo scambio di criptovalute e il contratto di deposito, strumentale al primo.
Infine, la Corte ha ritenuto che la società non avesse fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 del codice civile, ovvero la prova che l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria fosse dipeso da fatto non imputabile al debitore. A tal proposito, la Corte ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva accertato che gli ammanchi erano stati resi possibili da un difetto di diligenza e perizia del gestore della piattaforma nell'approntare strumenti idonei a garantire la sicurezza del sistema informatico. In particolare, il consulente aveva rilevato che il software della piattaforma non era in grado di verificare e gestire correttamente le richieste di prelievo da parte degli utenti, generando richieste multiple e non contabilizzando correttamente le transazioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.