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CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sentenza n. 588/2024 del 18-06-2024

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: 1) Dott. ### 2) Dott. ### 3) Dott. ### ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 868/2022 R.G. posta in decisione all'udienza dell'1/6/2024 vertente tra ### (C.F: ###), nato a ### di ####, l' ### ed ivi residente ###, elettivamente domiciliato in ### di ####, alla ###/E, c/o lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###) del ### di ### che lo rappresenta e difende ricorrente in revocazione ### CITTA' ### (###), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ### (nato a ### il ###, codice fiscale ###, nella qualità di ### della ### di ###, con sede ####### elettivamente domiciliat ###Is. 481 presso lo studio dell'Avv. ### (###, che la rappresenta e difende; convenuta in revocazione oggetto: revocazione della sentenza n. 626/2022, pubblicata il 290/9/2022, emessa dalla Corte di Appello di ### nel giudizio n 739/2017. 
Conclusioni dei procuratori delle parti Per il ricorrente : 1. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del ricorrente - appellante della somma ### oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, previo accertamento del relativo diritto; 2. condannare altresì la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del ricorrente - appellante della somma di ### per la perdita chances, previo accertamento del relativo diritto, oltre accessori come per legge; 3. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### al pagamento in favore del sottoscritto ### distrattario della somma ### di cui ### per spese, oltre iva, cpa ed accessori come per legge per le spese legali del primo grado di giudizio; 4. condannare la ### di ### (ex ### di ###, in persona del ### a rifondere le spese e i compensi di causa del giudizio d'appello da distrarsi in favore del sottoscritto ### antistatario che rende la relativa dichiarazione ex lege.  2) Con vittoria di spese e compensi di causa di causa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto ### antistatario che rende la relativa dichiarazione ex lege. 
Per la convenuta: 1) Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o nullità e/o infondatezza o comunque rigettare con qualsiasi statuizione, per le motivazioni esposte nel presente atto, il ricorso in revocazione proposto dal #### e disattendere e rigettare il gravame proposto dal ### poiché del tutto privo di qualsiasi pregio e fondamento giuridico; 2) Rigettare tutte le domande del #### perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto, per i motivi esposti; 3) Confermare la sentenza resa dalla Corte di Appello di ### in data ### Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.  #### con citazione ritualmente notificata, ha convenuto innanzi al Tribunale di ### la ex ### di ### esponendo di essere proprietario pro quota (quale erede di ### di un immobile sito in S.### di #### d'### n. 68, il cui piano terra, primo e secondo venivano locati alla ### di ### ed utilizzati quali sede scolastica, giusto contratto di locazione del 21.11.1980, stipulato con le originarie comproprietarie, signore ### e ### Aggiungeva che nche il terzo piano, di proprietà esclusiva di ### veniva locato per uso scolastico alla ex #### aveva lamentato che l'Ente, con nota n. 7153 del 14.02.2006, avesse operato un illegittimo recesso dal contratto di locazione, ma riconosceva che la ### aveva provveduto alla corresponsione del saldo dei canoni ancora dovuti ed alla liquidazione dei danni arrecati all'immobile, con accettazione senza riserva da parte dei proprietari. 
Interponeva, pertanto, ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere la condanna della ### regionale di ### al pagamento dei canoni dovuti per il periodo compreso dal 16.08.2006 al 06.04.2008, ovvero alla relativa indennità per occupazione sine titulo, oltre interessi e rivalutazioni, indicati nella somma onnicomprensiva di ### nonché di un indennizzo di ### per la perdita chances. Costituitasi, la ### regionale di ### eccepiva la legittimità del recesso e la accettazione delle somme liquidate, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. 
Con sentenza n. 152/2017, pubblicata il ###, resa contestualmente all'udienza del medesimo giorno, il Tribunale di ### così decideva: “a) condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di ### oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, il tutto secondo gli indici ### fino alla data del deposito della presente sentenza; b) condanna la ### regionale di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro: 3.500,00, di cui ### per spese, oltre iva, cpa ed accessori come per legge”. 
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il ### mediante deposito , in data ###, di ricorso ex artt. 447 bis e 433 c.p.c. , col quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata. 
Si costituiva in appello la ### di ### che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente proposto tenuto conto della inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art.  342 c.p.c.. ### appellato contestava anche il fondamento nel merito dei motivi di appello e concludeva in conformità come in atti. 
La Corteritenuto ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed assolti gli altri adempimenti di ritoall'udienza collegiale del 22.09.2022 poneva la causa in decisione senza termini e con sentenza n 626/2022, pubblicata il ###, dichiarava inammissibile l'appello e compensava interamente tra le parti le spese processuali. 
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierno ricorrente chiedeva la revocazione della sentenza impugnata contenente la declaratoria di inammissibilità, poichè affetta da grave errore di fatto circa le forme con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado (nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie). Muovendo dal dedotto errore, avuto riguardo al fatto che la notifica del ricorso in appello unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza era datata 27.10.2017, la Corte aveva ritenuto che il contraddittorio in appello sarebbe stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09.10.2017. 
All'udienza del 19/2/2024 - precisate le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 - la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE. 
Con la comparsa di costituzione e risposta la ### di ### ha sollevato una serie di eccezioni preliminari, che la Corte ritiene di dovere disattendere: 1) nullità/improcedibilità/inammissibilità della revocazione in quanto il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con citazione e non, come avvenuto, con ricorso. ### è infondata.  ### del giudizio d'appello e il rito locatizio seguito sia nel giudizio di primo, che in quello di secondo grado, imponevano l'adozione del medesimo rito nel giudizio di revocazione. In ogni caso il ricorso introduttivo risulta notificato alla controparte contestualmente al deposito dinanzi alla Corte d'Appello , per cui non può in alcun modo ritenersi violato il diritto di difesa dell'Ente, che ne ha avuta tempestiva conoscenza già in data ###; 2) quanto all'eccezione di nullità fondata sull'asserita notifica del ricorso all'avv. ### che aveva già rinunciato all'incarico, in realtà risulta dalla allegata documentazione che siffatta rinunzia all'incarico è stata comunicata alla parte ricorrente successivamente alla pendenza del presente giudizio di revocazione. Sicchè l'eccezione va rigettata; 3) parimenti infondata risulta l'eccezione di parte resistente circa la improcedibilità del giudizio, per violazione dell'art. 399 C.P.C., per l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata. Infatti la sentenza risulta estratta telematicamente e ne risulta attestata la conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012. 
Passando ad esaminare il ricorso, giova evidenziare che la domanda di revocazione proposta da ### risulta basata, in assunto, su un errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte, che, nel ritenere la inammissibilità dell'appello, per essere stato tardivamente proposto, ha presupposto che il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con atto di citazione , nelle forme ordinarie e non in quelle locatizie, proseguendo in tali forme ordinarie. In conseguenza di ciò, ed in ragione del principio di ultrattività del rito scelto, a giudizio della Corte, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre appello nelle forme ordinarie (con atto di citazione), e non in quelle del rito locatizio (con ricorso), rilevando in tal senso, ai fini della valutazione della tempestività del gravame, la notifica dell'atto alla controparte, e non il deposito. 
Muovendo da tale assunto, avuto riguardo al fatto che la notifica del ricorso in appello unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza fosse datata 27.10.2017, il contraddittorio in appello sarebbe stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09.10.2017. E ciò sebbene il ricorso in appello fosse stato depositato in data ###, ovvero entro il compimento dei sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, così come accertato dalla stessa Corte d'Appello adita.  ******** 
Data tale prospettazione, ai fini della decisione, è necessario verificare se il tipo di errore denunziato dal ### sussista e sia suscettibile di dar luogo a revocazione. ### resistente sul punto non ha preso posizione, essendosi limitato a reiterare le difese già formulate nel giudizio di appello presupposto. 
Orbene, per pacifica elaborazione giurisprudenziale (vedi da ultimo Cass. S.U. n. 5906/2020), l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve porsi come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (vedi anche in tal senso Cass. Civ n 20688/2021). 
Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa. 
Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. 
Per ritenere se siffatti presupposti sussistano nel caso in specie, occorre muovere proprio dal contenuto della sentenza d'appello in cui si legge testualmente : “, va rilevato che il giudizio di primo grado è stato introdotto nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie, con atto di citazione ed è proseguito in tali forme ordinarie con le quali è certamente compatibile l'emissione della sentenza contestuale in udienza………### conseguentemente applicare le norme del rito ordinario, non è la data di deposito del ricorso a fare testo per valutare la tempestività dell'appello, ma la notifica effettuata a controparte che è datata 27/10/2017 e dimostra quindi per tabulas che il contraddittorio in appello è stato instaurato abbondantemente dopo lo spirare del perentorio termine per appellare fissato al 09/10/2017”. 
Appare di tutta evidenza, alla luce del contenuto del fascicolo di primo grado, che la Corte, per una svista, abbia ritenuto che il giudizio di primo grado fosse stato introdotto nelle forme ordinarie, e non in quelle locatizie, con atto di citazione, e fosse proseguito in tali forme ordinarie. In realtà l'odierno ricorrente ha adito in primo grado il Tribunale di ### - sez. distaccata di ### di ### con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 20.05.2009, ritualmente depositato, cui ha fatto seguito il decreto di fissazione udienza, entrambi notificati alla controparte in data ###. 
Il giudizio di primo grado è stato interamente trattato con le regole del rito locatizio e, per tale ragione, è stato definito con la sentenza contestuale in udienza. 
Seguendo tale rito, correttamente individuato sin dall'origine, l'odierno ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di ### con ricorso ex artt.447 bis e 433 c.p.c. 
Ma oltre che esistente, può certamente ritenersi che l'errore sia stato decisivo rispetto alla decisione di inammissibilità, dal momento che senza di esso la proposizione dell'appello sarebbe stata ritenuta tempestiva. Né la questione aveva costituito punto controverso, non avendo neanche le controparti mosso sul punto alcuna specifica contestazione. La Corte, infine, non era stata chiamata a dirimere alcun contrasto in merito al rito seguito. 
Ricorre, dunque, il dedotto errore di fatto, cagionato da un errore di percezione degli atti del giudizio e tale errore, che legittima il presente mezzo impugnatorio, ha viziato l'intero ragionamento logicogiuridico fatto proprio dalla Corte adita, la quale, ritenendo assorbente tale motivo di inammissibilità, ha di fatto precluso ogni valutazione di merito della controversia. 
Esaurita la c.d. fase rescindente, bisogna passare a quella rescissoria e rispetto ad essa , ragioni evidenti di ordine logico processuale impongono di esaminare, prioritariamente, le eccezioni di inammissibilità formulate dall'appellato ai sensi degli artt. 348-bis c.p.c e.342 c.p.c. 
Avuto riguardo all'ultimo aspetto (art. 342 c.p.c.), va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l n. 83 del 2012 ( conv. Con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (### Cassazione, sez 3, ord.  n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate. 
Sotto il secondo profilo (348 bis c.p.c.) la Corte ha già tacitamente rigettato l'eccezione nel momento in cui ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, momento di per sé incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348- ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (###, per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. ### del 29.11.2021).  ********  .Il ricorrente ha riproposto nel presente giudizio revocatorio i motivi di appello che la Corte aveva ritenuto assorbiti nella adottata declaratoria di inammissibilità. 
Con il primo motivo, in particolare, aveva dedotto la errata determinazione della somma dovuta a titolo di indennità per indebita occupazione, riconosciuta nella misura di ### oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, il tutto secondo gli indici ### fino alla data del deposito della sentenza. Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure, pur avendo accertato la sussistenza di un obbligo in capo all'Ente di pagare un corrispettivo a titolo di indennizzo per detenzione sine titulo, fino alla effettiva e legale consegna dell'immobile, avesse erroneamente ritenuto che l'importo richiesto dal ricorrente fosse stato determinato sull'intero canone di locazione, e che pertanto andasse dimezzato in relazione alla titolarità del 50% dell'immobile locato, quando in realtà tale dimezzamento era stato fatto a monte da esso ricorrente, che aveva calcolato e richiesto l'indennizzo, di sua pertinenza, prendendo come base di calcolo il 50% del canone, così da giungere all'importo di ### 45.000,00. Il Giudice, pertanto aveva errato nel ritenere l'importo di ### come importo globale dovuto ad entrambi i proprietari. 
Tale doglianza era stata avversata dall'appellata ### di ### che aveva dedotto che gli elementi forniti da parte richiedente, avessero condotto il ### a ritenere che il canone complessivo, fosse quello indicato, tenuto conto del fatto che il ### non solo fosse comproprietario esclusivamente di una parte degli immobili condotti in locazione dalla ex ### di ### ma che avesse pure rinunziato al contenzioso, unitamente a ### per la parte comune, sicchè restava legittimato ad agire solo per la quota della quale era divenuto coerede della propria madre ### alla quale, come previsto nel contratto di locazione del 21.11.1980, spettava l'importo pari a meno della metà dell'importo del canone di locazione, essendo ### proprietaria esclusiva dell'immobile sito al piano terzo. Deduceva altresì che anche gli importi di cui agli assegni prodotti ( contestati e disconosciuti) , non permettevano di determinare l'importo effettivo del canone mensile, poiché gli stessi erano comprensivi anche del canone di locazione spettante esclusivamente alla ###ra ### unica proprietaria anche dell'appartamento sito al 3' piano, la quale aveva rinunciato espressamente a proporre azione nei confronti della ex ### di ### ******** 
Ciò posto, rileva la Corte che occorre ricostruire il quantum debeatur, muovendo da due significativi documenti allegati in atti: a) deliberazione della ### in data ### avente ad oggetto il rinnovo contratti con decorrenza 13/8/1980 , riferentesi a quelli già stipulati in notar ### n 152632 Rep del 20/12/1972 e n 152785 Rep del 28/2/1973. Dalla stessa si traggono i riferimenti ed i termini della futura pattuizione, specificandosi che l'oggetto concerneva: “ l'immobile sito in via ### D'### di S. ### da adibire a sede del ### composto di tre elevazioni, di cui due per 765 mq, di proprietà di ### e ### con un canone di lire 80.000 mensili dal 7/1/1971, e di lire 240.000 mensili dal 7/4/1971, e un appartamento al terzo piano di proprietà di ### formato da quattro vani e servizi, per un canone mensile di lire 40.000 ; considerato che il ### di S. ### con sentenza del 22/2-1/3/1980, ha condannato questa ### a rilasciare l'immobile, fissando l'esecuzione per 12/8/1980, e che lo stesso ### con atto di precetto 8/7/1980, ha intimato , per la detta data, lo sgombero dei locali; ravvisata pertanto, l'inderogabile necessità per questa ### di garantire il normale funzionamento del ### di S. ### considerato che il dipendente ### con la nota n 4854 del 7/8/1980, ha comunicato che le ### proprietarie dell'immobile sarebbero disposte a rinnovare i rispettivi rapporti contrattuali con la ### sulla base di una rivalutazione del canone, determinando dopo lunghe trattative, in lire 1.620.000 mensili per i locali di proprietà di ### ed ### ( n 4 botteghe e n 4 appartamenti al 1 e 2 piano) ed in lire 180.000 mensili per l'appartamento al terzo piano di ### importi ritenuti congrui dall'### tecnico; rilevata l'assoluta impossibilità di reperire sul mercato edilizio della zona, un idoneo immobile…….per cui si deve procedere alla stipula con le citate ditte , di due nuovi distinti contratti…..alle seguenti condizioni: 1°) le locazioni avranno durata di anni sei, a decorrere dal 13/8/1980, rinnovabili tacitamente di sei anni in sei anni……; 2° la misura dei canoni mensili viene convenuta in lire 1.620.000 per i locali di proprietà della ### e ### ed in lire 180.000 mensili per l'appartamento al terzo piano di ###; 3°) l'aggiornamento dei canoni avrà luogo dall'inizio del 4° anno di locazione ( 13/8/1983), con riferimento alle variazioni ISTAT…..”; b) contratto di locazione stipulato in data ###, rep. N 2285, intervenuto tra ### nella sua qualità di ### dell'### di ### e ### ed ### Con lo stessorichiamata la deliberazione n 235 del 20/9/1980,di cui sopra, si conveniva e stipulava la locazione dei locali al piano terra ( composto da palestra) al primo e al secondo piano ( quattro aule per ciascuna elevazione), prevedendosi: “ la durata di 4 anni……il corrispettivo in lire 1.620.000 mensili, pari a lire 19.440.000 annui, da corrispondere a semestralità anticipate, con previsione di aggiornamento , secondo una scansione temporalmente indicata. , per i locali siti in S. ### via ### D'### consistenti in due elevazioni f.t., con superficie complessiva di mq. 765.  ### tale risultanze documentali, il giudice delle prime cure, ha accertato ( e sul punto la sentenza è passata in giudicato, per mancata impugnazione) la sussistenza di un obbligo in capo all'Ente di pagare al ### nella sua qualità di erede di ### e di comproprietario dell'immobile, un corrispettivo a titolo di indennizzo ( commisurata a quella risultante dall'applicazione dell'equo canone), per detenzione sine titulo, fino alla effettiva e legale consegna dell'immobile e segnatamente dal 18/8/2006 al 6/4/2008, di ### nel presupposto che il totale spettante fosse pari ad ### da ripartire in due. 
In realtà la valutazione del primo Giudice va certamente ritenuta errata, ove si consideri l'importo del canone che l'ente corrispondeva mensilmente ad entrambi i proprietari , pari ad ### ( risultante dalla somma che per semestre veniva complessivamente pagata (3.874,76 x 6, pari ad 23.248,56 come dal ultimo canone corrisposto ), per un totale complessivo di ### a cui vanno effettivamente sommati gli interessi e rivalutazioni, come richiesti, riconosciuti e liquidati dal giudice. Per cui appare indubbio che il canone pro quota mensile è pari ad ### (avuto riguardo all'ultima somma corrisposta), ossia pari alla metà del canone mensile di ### ( e la somma di ### moltiplicata per il periodo di occupazione sine titulo, cioè 20 mesi e 21 giorni, maggiorata degli interessi e delle rivalutazioni corrisponde proprio a quanto richiesto). E infatti, dalla specifica contenuta alle pagina 8 del ricorso introduttivo di primo grado, la somma di ### risulta fosse richiesta dal ### per la sola propria quota di spettanza e non anche per la ### (che non aveva agito in giudizio). Ed ### risulta proprio la somma indicata nel ricorso introduttivo, quale quota di pertinenza esclusiva ( testualmente è in esso riportato: “ l'odierno ricorrente accetta la somma così come liquidata dalla ### ma ribadisce il proprio diritto a ricevere il pagamento di una ulteriore somma di ### per canoni e/o indennità di occupazione, nonché di un indennizzo di ### per la perdita di chances ”.  ### parte l'esattezza dell'importo richiesto come canone mensile di locazione, all'uopo rivalutato, risulta confermata ( vedi allegati al giudizio di primo grado - nn. 29 e 30 - dai pagamenti relativi al secondo semestre 2005 e al primo semestre 2006, ), ove per ogni semestre è stata corrisposta dalla ### regionale di ### ai ###ri ### e ### ( subentrato a ### nella quota di costei, alla data del decesso intervenuto il ###) la complessiva somma di ### (23.248,56 per il primo semestre 2006), che divisa per due (cioè i creditori comproprietari del bene) è pari ad ### (che equivale all'importo dovuto per ogni semestre a ciascuno dei due comproprietari del bene), che diviso per 6 (cioè il numero di mensilità) dà proprio la somma di ### ( da aggiornare con gli accessori). La cointestazione degli assegni, peraltro, lascia ritenere la riferibilità a ciascuno del 50%. Né può legittimamente contestarsi la utilizzabilità della documentazione prodotta in copia, secondo la specifica eccezione di parte convenuta. Giova invero utile evidenziare che, in materia di efficacia probatoria di copie fotografiche o fotostatiche di scritture si registra una corposa produzione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità. In particolare, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte (cfr tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione nn. 22577, 15842, 13038, 12757, tutte del 2020), al fine di evitare un utilizzo indiscriminato e pretestuoso del disconoscimento , la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387, del 2020)..La circostanza che in sede giurisdizionale una parte contesti la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti prodotti, non implica, in assenza di un ordine in tal senso da parte del giudice, che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali. Questo il principio confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 23095 del 22 ottobre 2020 in cui si osserva altresì che, in queste ipotesi, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare l'eccezione di difformità, nella misura in cui essa risulti specifica e argomentata, disattendendola in caso contrario. E nel caso in questione , l'assenza di seria e specifica eccezione delle difformità, impone a questa Corte di disattendere la generica doglianza del resistente. 
Pertanto, in accoglimento della domanda di riquantificazione proposta, deve determinarsi in ### la somma spettante al ### per l'indicata causale , oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti dal primo Giudice ( anche sul punto v'è giudicato implicito). 
DOMANDA DI RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE Con il secondo motivo d'appello il ### aveva lamentato che il Giudice di prime cure avesse errato nel non condannare la ### di ### al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di chance provocata dalla ritardata consegna dell'immobile e dalla mancata riconduzione in pristino dello stesso, quantificabile in ### anche con valutazione equitativa. Aveva a tal fine evidenziato che aveva subito un danno dalla mancata possibilità di poter sfruttare economicamente il proprio immobile locato alla ### di ### in quanto, non trovandosi nella propria disponibilità giuridica, non aveva potuto, per il periodo compreso tra l'agosto 2006 e l'aprile 2008, accogliere le varie offerte di utilizzo del proprio immobile, che nel frattempo subiva un deprezzamento per vetustà. 
La esposta ragione di gravame risulta , ad avviso di questa Corte, assolutamente infondata. 
All'uopo occorre premettere: ai sensi dell'art. 1591 c.c., il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. La norma, quindi, assicura al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato: il che nella specie è avvenuto. 
Nell'ipotesi di riconsegna dell'immobile oltre il termine contrattualmente pattuito però il locatore potrebbe subire anche un danno da perdita di chance, che però non è automaticamente configurabile. Vero è che vi è stato un minoritario filone giurisprudenziale ( vedi Cass Civ n 16670/2016), che ha ritenuto “in re ipsa” siffatto danno, facendolo coincidere con la perdita della disponibilità del bene e con la impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, ma tale orientamento che si poneva in contrasto con l'insegnamento delle ### (Cass. civ., Un., 11/11/2008, n. 26972, secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato) , è stato superato dal più recente intervento della Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 05/07/2017, n. 16601) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Il soggetto il quale chieda il ristoro del danno in questione, può avvalersi di presunzioni per assolvere all'onus probandi ex art. 2697 c.c. dovendo tuttavia contestualmente allegare e dimostrare anche la sussistenza di elementi e circostanze fattuali idonee a fondare le suddette presunzioni, secondo cui, dalla perdita egli abbia tratto un concreto pregiudizio economico, perché, in tale ottica, ad essere presunto è soltanto il “danno” non anche la relativa “prova” dello stesso. La più recente giurisprudenza, poi, nega in radice la configurabilità di un danno figurativo in re ipsa; in particolare il danno da perdita di chance, per non avere potuto il proprietario di un'immobile concederlo in locazione a terzi è stato considerato non perdita di un vantaggio economico ma perdita di una possibilità di conseguirlo, ragione per cui tale forma di danno da un lato, consegue solo dalla perdita di disponibilità del bene da parte del proprietario, e, dall'altro, non è in re ipsa, dovendo essere deve allegato e provato sia nell'an che nel quantum. 
In particolare il Supremo Collegio con l'ordinanza n 27287/2021 ha fornito una ricostruzione rigorosa dell'obbligazione, proprio muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 1591 cod. civ.( secondo cui «il conduttore in mora nella restituzione della cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno»), ritenendone la natura risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (previsto nell'ultimo inciso), da dimostrare in concreto (v. da ultimo Cass. 16/07/2019), richiedendosi la specifica prova dell'esistenza del danno medesimo, in rapporto alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di nuova sua utilizzazione, nonché all'esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo, dalle quali emerga il verificarsi di un'effettiva lesione del patrimonio (v. ex multis Cass. n. 18946 del 2019, cit.; Cass. 12/12/2008, n. 29202; 16/09/2008, n. 23720). In sostanza la Corte ha confermato la esclusione della possibilità di riconoscere un danno in re ipsa con riferimento al maggior danno previsto dall'art. 1591 cod. civ., proprio in ipotesi di occupazione abusiva di immobile (v. Cass. 13071 del 25/05/2018; n. ### del 04/12/2018; n. 11203 del 24/04/2019; n. 28163 del 31/10/2019). 
La esclusione è stata motivata facendo riferimento all'essenza stessa del danno da perdita di chance, distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso, e sulla base delle seguenti riflessioni: “### infatti, è bensì ### la possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole), ma il termine implica anche e soprattutto incertezza e l'incertezza è la cifra che connota, come dato essenziale, il concetto anche nelle sue declinazioni giuridiche. ### della figura è, dunque, rappresentata da una condizione di insuperabile incertezza eventistica. La chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una «legge di connessione. Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira : Cass. n. 28993 del 11/11/2019 e, prima ancora, Cass. n. 5641 del 09/03/2018; Cass. n. 6688 del 19/03/2018). Ciò posto appare dunque evidente che, nel caso del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 cod. civ., non può esservi spazio per una risarcibilità del danno da perdita di chance, non potendo predicarsi una assoluta, aprioristica e insuperabile incertezza circa la sua sussistenza, tutto risolvendosi in un problema di prova……. Se la prova è data, anche per presunzioni, allora il danno sarà risarcibile nella sua pienezza; se tale prova non c'è, il danno non potrà essere risarcito perché non sussiste, nemmeno come sua anticipata proiezione in termini di chance. sia pure sulla scorta di presunzioni riguardanti l'effettiva potenzialità reddituale dell'immobile, per effetto della pregressa redditività dello stesso cespite…….. Concludere diversamente significherebbe equiparare il danno risarcibile ai sensi dell'articolo 1591 c.c ad un danno implicito, ossia non necessitante di prova…..” ### degli esposti principi porta ad escludere la fondatezza della rivendicazione, non avendo il ### non solo provato, ma neanche specificamente allegato le circostanze concrete che la giusificassero, essendosi limitato, nel ricorso introduttivo a riferire di avere fatto “affidamento sulla prosecuzione del rapporto locatizio con l'ente, così da rinunziare a molte offerte anche concrete da parte di terzi interessati all'acquisto o alla locazione dei locali, oltre alla impossibilità di utilizzarli…... ” . 
Con il terzo motivo d'appello il ### ha dedotto che aveva errato il Giudice di prime cure nel condannare la ### regionale di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali , liquidate in complessivi ### oltre accessori, senza disporre la distrazione in favore del ### antistatario che aveva reso la relativa dichiarazione. 
Ancorchè sia stata formulata la richiesta con autonomo motivo d'appello, in realtà ci troviamo di fronte ad una mera omissione materiale, che il difensore avrebbe potuto fare valere con la procedura di correzione, che peraltro sembra essere già stata attivata. Ciò non toglie che la Corte procederà alla relativa correzione, con la specificazione comunque che non si tratta di accoglimento del motivo di gravame, circostanza questa che dovrà venire in rilievo ai fini della statuizione sulle spese del presente giudizio, chestante l'esito di essoandranno integralmente compensate tra le parti, configurandosi una ipotesi di reciproca soccombenza rispetto alla valutazione della pluralità di domande.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta da ### avverso la sentenza n. 626/2022, pubblicata il ### dalla Corte di Appello di ### , così provvede: a) revoca la sentenza impugnata e, nel merito, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n 152/2017 emessa dal Tribunale di ### e pubblicata il ###, condanna la ### di ### a pagare a ### la complessiva somma di ### oltre gli accessori come già liquidati in sentenza; b) Dispone la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata omessa la distrazione in favore del procuratore antistatario, che aveva reso la prescritta dichiarazione, delle spese processuali , liquidate in complessivi ### Di tale correzione la cancelleria opererà l'annotazione in calce alla sentenza impugnata; c) Conferma nel resto la impugnata sentenza.; d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di revocazione. 
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 14/6/2024 ### dott.ssa ### 

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