CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 4671/2022 del 23-12-2022
principi giuridici
Nel rapporto di convenzione per la medicina generale, la sostituzione del medico titolare è ammissibile solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, richiedendo, tra l'altro, la comunicazione preventiva all'### competente e non potendo protrarsi oltre i sei mesi.
La documentazione proveniente dall'### competente, attestante la titolarità del rapporto di convenzionamento e l'ubicazione degli studi medici, prevale sulle contrarie dichiarazioni testimoniali, salvo che queste ultime siano corroborate da elementi di prova di pari o superiore valenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. ### dott. ### rel. dott. ### riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 06/12/2022 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3206 del ### del lavoro dell'anno 2021 TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### , presso il cui studio in S.### N 15 80133 NAPOLI elettivamente domicilia ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ROSARIA, con cui elettivamente domicilia ### 4 80026 ### ricorso depositato il #### adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del ### ed esponeva: di aver lavorato alle dipendenze di ### da gennaio 1999 al 18.1.2017 presso lo studio di medicina di base ### senza soluzione di continuità: in Napoli alla ### 51 fino al marzo del 2008, dall'aprile del 2008 sino al maggio 2011 in Napoli alla ### dal giugno 2011 al settembre 2016 in ### e ### di ### 44; di aver prestato la sua opera con gli orari indicati nel ricorso ed in ultimo di aver prestato la sua opera dal settembre del 2016 al gennaio del 2017; di aver goduto di ferie per gg 15 annui e di aver svolto le mansioni di addetta al PC, alla registrazione dei dati dei pazienti, all'inoltro e ricezione della posta elettronica, alla apertura e chiusura dello studio medico; alla organizzazione degli appuntamenti con gli informatori medici scientifici; su indicazioni del datore di lavoro della gestione dei pazienti che provvedeva ad accogliere ed a consegnare loro le ricette con le prescrizioni farmacologiche; di essersi occupata, altresì, della gestione del personale addetto alle pulizie dello studio indicando i giorni e gli orari di lavoro; di aver percepito a titolo di retribuzione le somme indicate in ricorso; di essere stata licenziata oralmente. Chiedeva dunque: condannare al pagamento della somma di ### oltre accessori oltre ad ### quale ### Nel costituirsi il convenuto contestava, preliminarmente, la propria legittimazione passiva sostenendo di non essere stato mai in alcun modo titolare dell'attività professionale ed in alcun modo titolare degli studi professionali indicati dalla ricorrente; di aver svolto dal 1987 esclusivamente la propria attività professionale di dentista, presso il suo studio professionale privato sito in Napoli al ### tutti i ### n. 3. Rimarcava che, di fatto, la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di una sua collega, tale dott.ssa ### Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale - istruita la causa, anche a mezzo di prova testi - accoglieva la domanda della ricorrente condannando il resistente al pagamento delle spese di lite. Con ricorso depositato presso questa Corte in data ###, ### ha proposto appello avverso tale sentenza (n. 5108/2021, depositata in data ###). ### ritiene che vi sia stata un'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita parte appellata, eccependo l'infondatezza dell'appello promosso - stante la correttezza della sentenza impugnata - di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. La Corte, all'esito dell'udienza del 06.12.2022, ha deciso la causa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e, pertanto, non può essere accolto. ### lamenta essenzialmente una erronea valutazione della prova testimoniale, paventando anche la falsità della testimonianza resa dai testi indicati da parte ricorrente. La censura è del tutto destituita di fondamento. Invero, assolutamente corretta si palesa la decisione del Tribunale che ha valutato la prova orale anche alla luce della documentazione prodotta ed acquisita in corso di causa. Invero, la ricorrente affermava la intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ### a decorrere dal gennaio 1999, riportando pedissequamente le varie sedi di lavoro che nel corso degli anni sono cambiate. In particolare, affermava che aveva lavorato - nello studio del ### con mansioni di segretaria - dal gennaio 1999 al marzo 2008 in ###, dall'aprile 2008 al maggio 2011 in ### a settembre 2016 a via ### e a via ### di ### Con riferimento alle sedi di lavoro, le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato pieno riscontro nella certificazione rilasciata dall'ASL competente su richiesta del giudice. Al riguardo, parte appellante tenta di sostenere che, di fatto, non ha mai svolto l'attività di medico di base nei luoghi indicati, avendo sempre espletato l'attività di odontoiatra in Napoli al ### tutti i ### n. 3; al contrario, in tali sedi, l'attività sarebbe stata svolta al suo posto dalla dott.ssa ### La tesi, pur suggestiva, non convince. In primo luogo, deve rilevarsi - come correttamente rilevato da parte appellata - che la disciplina normativa e contrattualcollettiva dell'attività dei medici di base porta ad escludere in via assoluta la possibilità del verificarsi, in maniera legittima, di una situazione quale quella prospettata dall'appellante. Sul punto, infatti, va rimarcato innanzitutto che il medico di medicina generale è un libero professionista il cui rapporto di convenzione è qualificato dalla giurisprudenza come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale (V sezione del Consiglio di Stato (sentenza 1736/2911). È indubbio, inoltre, che il medico convenzionato svolga un incarico di pubblico servizio (Cass. Civ. sentenza n. 6294/2020) sulla base di un contratto di convenzionamento che ha come condizioni essenziali il conseguimento della ### in ### e ### generale, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, l'iscrizione all'Ordine dei medici, l'inserimento nelle liste regionali delle Asl in graduatoria per titoli e in base a punteggi via via conseguiti, l'investitura a mezzo contratto mediante affidamento di una zona specifica secondo un provvedimento dell'ASL che durante l'intera durata del rapporto è investita di poteri di vigilanza e sorveglianza sull'attività del medico, con poteri di sospensione della convenzione nei casi previsti dalla legge e dagli ### In particolare, l'art. 21 dell'### per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, disciplina minuziosamente le modalità di “### del rapporto convenzionale” prevedendo una serie di obblighi a carico del medico e un pregnante potere di controllo da parte della ### e dell'Asl di appartenenza. Cosicchè, da un lato, il medico deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l'ambito territoriale per il quale accetta l'incarico e, dall'altro lato, previo espletamento delle dovute formalità, la ### invia gli atti relativi all'### interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui sopra si è detto. Inoltre, il medico, sempre a pena di decadenza, deve: aprire, nell'ambito territoriale assegnatogli, uno studio professionale idoneo e darne comunicazione alla ### iscriversi all'### della provincia in cui gravita l'ambito carente assegnatogli. A questo punto, l'### procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello studio in rapporto ai requisiti minimi stabiliti e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. Non va, inoltre, dimenticato, che “E' fatta comunque salva la facoltà delle ### di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio. ###. 22 del medesimo accordo, disciplina, quindi, i ### e apertura degli studi medici” statuendo, tra l'altro, che lo studio del medico di medicina generale è uno studio professionale privato, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, e deve possedere degli specifici requisiti (dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate), deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. Dunque, la prestazione professionale del medico convenzionato si inserisce nel momento esecutivo di un obbligo che per legge grava sull'ASL che si avvale istituzionalmente , per l'adempimento della sua prestazione e per il perseguimento quindi della finalità pubblica, del medico convenzionato e di cui è responsabile ex art 1228 c.c.: cosicché, il medico partecipa all'adempimento della finalità pubblica mediante il rapporto di convenzionamento con l'ASL adempiendo alla prestazione per conto della stessa senza che sia legato al paziente da alcun rapporto obbligatorio autonomo o negoziale. Una siffatta disciplina - che meticolosamente individua non soltanto i requisiti che deve possedere il medico, ma anche le caratteristiche dello studio medico e l'attività del professionista anche specificandone gli orari - chiaramente porta ad escludere che possa ipotizzarsi una legittima “sostituzione” in assenza di preventiva informazione da inoltrare all'### La contrattazione collettiva, del resto, prevede che tale sostituzione non possa mai protrarsi per periodi superiori a sei mesi. Inoltre, richiede che il medico titolare che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera comunichi alla competente ### entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. ### canto, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale, la documentazione offerta - in modo particolare l'attestato rilasciato dall'ASL su espressa richiesta del giudice - smentisce ancora una volta quanto sostenuto dal ### posto che da tale documentazione “si evince che il rapporto di convenzionamento del resistente con il SSN ha avuto decorso già dal 01.01.1981 con codice ###/0 e che gli studi di medicina dove esercitava la medicina generale sono i medesimi indicati dalla ricorrente Galizia”. Parte appellante censura, inoltre, la decisione del Tribunale paventando una inattendibilità dei testi addotti da parte ricorrente (odierna appellata). Anche tale censura non appare condivisibile. In primo luogo, le dichiarazioni testimoniali dei testi ### e ### non soltanto non appaiono assolutamente contraddittorie, ma oltre tutto sono corroborate proprio dalla documentazione di cui sopra si è detto. In particolare, entrambi i testi - che, per altro, non hanno alcun legame di parentela o di amicizia particolari con le parti in causa e sono, pertanto, del tutto indifferenti alle sorti del processo - hanno confermato che il ### era medico di base. Oltre tutto, tale circostanza è ribadita anche alla teste ### - indicata dal ### tra i propri testimoni - che ha affermato chiaramente tale qualità del ### Del tutto irrilevante si palesa il fatto che il ### non sia mai stato di fatto visitato dal ### considerato che è prassi nota quella di avere un medico di base del servizio sanitario nazionale a cui rivolgersi prevalentemente per ottenere le necessarie prescrizioni mediche. ### canto, la presenza del ### nello studio medico era altresì determinata dalle esigenze mediche del padre. In ogni caso, la ### ha anche prodotto copia - mai contestata - del libretto sanitario del ### dal quale risulta che il ### fosse il suo medico di base. Ad ulteriore conferma vi è anche il libretto sanitario di tal ### anch'essa paziente del ### Orbene, tutti questi elementi non soltanto confermano la tesi di parte appellata secondo cui il ### regolarmente svolgeva attività di medico di base, ma anche l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato con la ### Sul punto i testi sono stati chiari nel riferire la presenza continuativa della ### nello studio del ### lo svolgimento delle sue mansioni di segretaria e l'orario di lavoro seguito. A corroborare la prospettazione attorea vi sono, poi, ricevute per la concessione d'uso dello studio ### “Villaverde”, intestate al dott. ### nonché attestati di abilitazione rilasciate dal Ministero dell'### e ### presso l'### ed ancora messaggi ### di conversazioni intercorse tra la ### e il ### aventi ad oggetto lo svolgimento del rapporto di lavoro (documenti mai contestati dall'odierno appellante). In particolare, in tali conversazioni il ### dà alla ### disposizioni chiare e perentorie che presuppongono necessariamente la subordinazione della ### “ la mia commercialista mi ha chiesto i codici di accesso nel sistema TS (quelli per fare i certificati on line) che a suo tempo vi ho dato…per un primo accesso. Avete immesso una nuova password che non conosco…. Gradirei che quando si esauriscono mi avvertiate una settimana prima… i ricettari stanno a casa … non è prudente lasciarli in portineria” ### canto, viceversa, le deposizioni testimoniali dei testi indicati dal ### risultano essere - come del resto sottolineato dallo stesso Tribunale - del tutto incompatibili con il quadro probatorio testè delineato, e soprattutto con la documentazione cui si è fatto riferimento che è certamente più probante ed attendibile di qualsivoglia testimonianza orale. In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. ### parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in ### oltre ### CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. ### Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Napoli 06.12.2022. ### est. ##### n. 3206/2021




sintesi e commento
Accertamento del Rapporto di Lavoro Subordinato in Studi Medici: Valutazione delle Prove e Disciplina del Medico Convenzionato
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su una controversia riguardante l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una lavoratrice e un medico, ribaltando di fatto le contestazioni del professionista. La vicenda trae origine da un ricorso presentato dalla lavoratrice, la quale rivendicava l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del medico, svolto in diversi studi medici nel corso degli anni. La lavoratrice sosteneva di aver svolto mansioni di segretaria, addetta al PC, gestione appuntamenti e altre attività di supporto all'attività medica.
Il medico convenuto contestava la propria legittimazione passiva, negando di essere stato il titolare degli studi professionali indicati dalla ricorrente e sostenendo che la lavoratrice avesse prestato servizio alle dipendenze di una sua collega. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della ricorrente, condannando il medico al pagamento delle somme richieste.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo infondato l'appello proposto dal medico. I giudici hanno basato la loro decisione su una valutazione complessiva delle prove raccolte, in particolare delle testimonianze e della documentazione prodotta.
Un elemento chiave nella decisione della Corte è stata la certificazione rilasciata dall'ASL competente, che confermava che il medico aveva svolto l'attività di medico di base negli studi indicati dalla lavoratrice. La Corte ha inoltre sottolineato l'importanza della disciplina normativa e contrattuale collettiva che regola l'attività dei medici di base, evidenziando come essa escluda la possibilità di una "sostituzione" del medico titolare senza preventiva comunicazione all'ASL.
La Corte ha ritenuto attendibili le testimonianze dei testi indicati dalla lavoratrice, che confermavano la presenza continuativa della stessa negli studi medici, lo svolgimento delle mansioni di segretaria e l'orario di lavoro seguito. A corroborare la prospettazione della lavoratrice, la Corte ha considerato anche ricevute per la concessione d'uso dello studio, intestate al medico, attestati di abilitazione rilasciati dal Ministero e messaggi scambiati tra la lavoratrice e il medico, dai quali emergeva una chiara subordinazione della prima al secondo.
Al contrario, la Corte ha ritenuto le deposizioni dei testi indicati dal medico incompatibili con il quadro probatorio complessivo. Pertanto, la Corte d'Appello ha rigettato l'appello del medico, confermando la sentenza di primo grado e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.