CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 1801/2024 del 24-04-2024
principi giuridici
In tema di usucapione, la valutazione del momento iniziale del possesso utile ad usucapionem deve fondarsi su elementi probatori certi e univoci, non potendo desumersi da mere presunzioni o interpretazioni estensive di dichiarazioni testimoniali. La locuzione temporale "poco dopo" utilizzata da un teste per descrivere l'inizio dell'attività possessoria, in relazione ad un evento certo, impone di collocare tale attività in un momento successivo all'evento stesso.
Nel giudizio di appello, è ammissibile la produzione di documenti formatisi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, quali sentenze emesse in altri procedimenti, non trovando applicazione il divieto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
Le dichiarazioni rese da una parte in qualità di imputato in un procedimento penale, pur non avendo valore di confessione stragiudiziale, possono essere liberamente valutate dal giudice civile e concorrere, unitamente ad altri elementi di prova, alla formazione del suo convincimento.
Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, è idoneo l'atto giudiziale diretto ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.
In tema di liquidazione delle spese processuali, i parametri introdotti da nuove disposizioni trovano applicazione qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto che li prevede, anche se la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr.ssa ### - Presidente - - dr.ssa ### - ### - - dr.ssa ### - ### relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102/2018 RG riservata in decisione all'udienza del 6.12.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e vertente TRA ### S.p.A. (c.f. ###), in persona del Presidente del C.d.A. Assuntina di ### rappresentata e difesa, con procura in calce all'atto di appello, dall'avv. ### (c.f. ###) #### (c.f. ###), in proprio e quale legale rappresentante della società ### Motors in a. s. di ### e Co. (c.f. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. ### (c.f. ###) #### (c.f. ###), in proprio e quale legale rappresentante della ### S.a.s. di ### & C. (c.f. ###), e ### (c.f. ###), elett.te dom.ti presso il procuratore costituito di primo grado avv. ### Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data ### la ### S.p.A. ha interposto appello avverso la sentenza n.2751/2017 del Tribunale di ###, pubblicata in data ###, con cui, per quanto ancora ci occupa: a) è stata rigettata la domanda avanzata dall'odierna esponente volta a sentir dichiarare l'illegittima occupazione, da parte di ### quale legale rappresentante della società ### Motors in a. s. di ### e Co., dell'area di circa mq 2.000 posta di fronte al civ. 42 di via ### in ### (dall'altra parte della pubblica via), ricompresa nella maggior consistenza del suolo sito in ### ed identificato nel N.C.T. del detto comune alla partita 4894, foglio 4, p.lla 713, acquistato con atto del 12/5/83 per notar ### nonché a sentir condannare l'occupante sine titulo al rilascio immediato del suolo, libero da cose e/o persone; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da ### nella qualità di legale rappresentante della ### Motors in a. s. di ### e Co., quest'ultima società è stata dichiarata proprietaria della porzione immobiliare sopra descritta per intervenuta usucapione, in forza dell'esercizio di un possesso pacifico ed ininterrotto della durata ventennale a partire dal 20.11.1995. 1.2 Con il primo motivo l'appellante denunzia l'illogicità dell'iter argomentativo con cui il Tribunale ha individuato nella data del 20.11.1995 il dies a quo della durata ventennale necessaria per il consolidamento dell'acquisto dominicale ad usucapionem vantato da controparte; protesta che il primo giudice è pervenuto a siffatta conclusione in forza di un'erronea valutazione, in primo luogo, della deposizione del teste ### il quale ha riferito che il ### aveva iniziato ad utilizzare l'area in questione come deposito “dopo l'apertura del negozio” in ###, avvenuta in data ###; sostiene che l'espressione “dopo l'apertura del negozio” utilizzata dal teste non autorizza l'interpretazione trattane dal primo giudice, secondo cui vi è stata coincidenza temporale tra l'apertura dell'unità locale in via ### e l'asservimento dell'area in contestazione all'attività commerciale ivi esercitata dal ### atteso che la predetta locuzione, già nel significato letterale proprio del termine “dopo”, impone la collocazione della data di inizio dell'utilizzo invocato dall'odierno appellato in un momento successivo all'apertura del negozio; soggiunge che tale interpretazione si presenta anche più coerente sotto il profilo logico, essendo inverosimile ritenere che il giorno stesso in cui un imprenditore apra un negozio per esercitarvi, come nella specie, attività di vendita ed assistenza di motoveicoli, Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - egli avverta, sin da subito, la necessità di depositare da qualche parte pezzi di ricambio o altro materiale destinato all'attività; lamenta, ancora, che il Tribunale ha trascurato di considerare che solo in data ### il Sindaco del Comune di ### su istanza inoltrata dalla ### l'8.2.1996, aveva autorizzato la richiedente ad effettuare lavori di decespugliamento e di pulizia del pianolo antistante il negozio di ### (cfr. nota del Comune di ### prot. 4497del 27.2.1996 depositata in allegato alla memorie istruttorie di primo grado); adduce, pertanto, che almeno fino alla data di rilascio dell'autorizzazione richiesta deve presumersi che il ### non avesse “messo mano”(secondo l'espressione utilizzata dal teste ### all'area in proprietà aliena, al fine di asservirla alla propria attività commerciale, anche tenuto conto che a quella data il suolo era occupato da vegetazione incolta, che lo rendeva impraticabile alla destinazione d'uso in cui si sarebbe estrinsecato il possesso dell'odierno appellato; rimarca, infine, che, quand'anche comprovata un'occupazione dell'area sin dal 20.11.1995, essa non presenta i caratteri di un possesso idoneo all'acquisto originario invocato ai sensi dell'art. 1158 c.c., poiché l'attività materiale svolta dal ### (utilizzo dell'area per deposito di rifiuti e parcheggio di autovetture dei clienti del negozio) non è sintomatica dell'animus excludendi alios, in cui si sostanzia il possesso uti dominus, anche tenuto conto di quanto riferito dall'altro teste escusso ### secondo cui, da quando il ### aveva cominciato ad utilizzare il terreno, questo “è sempre stato considerato a disposizione di tutti. ### non impediva l'accesso”. 1.3 Con il secondo motivo la ### s.p.a sostiene che, una volta rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da controparte per le ragioni sopra illustrate, debba trovare accoglimento la domanda principale da essa formulata, essendo documentalmente provato dai titoli versati in atti che l'esponente è proprietaria del terreno di cui è causa per acquisto fattone con atto del 12.5.1983. 1.4 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito ### in proprio e quale legale rappresentante della società #### in a. s. di ### e Co., eccependo l'inammissibilità ex 348 bis c.p.c. e, in subordine, l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado. 1.5 Non si sono, invece, costituiti ### in proprio e quale legale rappresentante della società ### s.a.s. di ### e ### ritualmente citati. Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - 1.6 All'udienza del 6.12.2023 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali. 2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di ### in proprio e quale legale rappresentante della “### s.a.s.” di ### e di ### ritualmente citati e non comparsi. 2.2 In via gradatamente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art.348-bis c.p.c., avendo l'appellante addotto, a sostegno del gravame, argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento. 2.3 Il primo motivo di appello è fondato e va, pertanto, accolto. Coglie nel segno la doglianza dell'appellante sull'errore in cui è incorso il giudice a quo nella valutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento della individuazione nella data del 20.11.1995 dell'inizio del tempus ad usucapionem. In particolare, il teste ### dichiaratosi a conoscenza dei fatti di causa perché amico del ### ed abitante in zona sin dal 1972, ha riferito che il ### aveva iniziato la sua attività di commercio di motoveicoli alla fine degli anni '90, utilizzando un immobile che in passato era stato interessato da un incendio e che egli aveva poi ristrutturato; quanto all'occupazione del terreno posto di fronte al predetto immobile, il teste ha precisato che esso “prima era tutto abbandonato fino a che il ### ci ha messo mano; .. il ### ci ha messo mano poco dopo aver aperto il suo negozio;.. lui ha spianato quel terreno ha tolto le erbacce; successivamente l'ha anche asfaltato. Lui usava questo terreno come deposito, ci metteva i pezzi di ricambio, i motorini vecchi.. moto ricevute in permuta etc”. Confermato il giudizio di attendibilità del teste già espresso dal primo giudice e non messo in discussione da alcuna delle parti processuali, si ricava che il ### aveva occupato l'area in contestazione, ubicata dall'altra parte della strada rispetto al locale commerciale, per asservirla, quale deposito di materiali vari, all'esercizio dell' attività di rivendita di pezzi di ricambio di veicoli. Il contenuto della dichiarazione testimoniale in esame, che, pur fornendo un sicuro parametro di collegamento dell'occupazione del terreno de quo all'apertura del negozio ubicato di fronte, non offre a riguardo una data precisa (il teste così riferisce: “il ### ci ha messo mano poco dopo aver aperto il suo negozio; non ricordo le date precise”), va, poi, Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - integrato, come correttamente argomentato sul punto dal Tribunale, dalle risultanze della visura camerale della società #### da cui si evince che l'apertura dell'unità locale ### al civico 40 (ovverosia quella posta di fronte al terreno di cui è causa) avveniva in data ###, sebbene la società risultasse attiva già dal 27.10.1992. Procedendo, allora, al riesame del materiale istruttorio sollecitato dal motivo di gravame, si osserva che la decisione del giudice di prime cure di far coincidere temporalmente l'asservimento del terreno all'apertura dell'esercizio commerciale ubicato di fronte allo stesso, travisa il significato della dichiarazione resa dal teste ### secondo cui l'odierno appellato aveva “messo mano” alla sistemazione di detto terreno con le iniziative dettagliatamente descritte (spianamento, operazioni di pulizia e poi anche copertura in asfalto) “poco dopo aver aperto il suo negozio”. La locuzione temporale utilizzata dal teste per esprimere il fatto di rilievo ai fini che ci occupano impone, invero, come propugnato dall'appellante, di collocare le operazioni preparatorie e strumentali alla destinazione del terreno quale deposito di materiali vari ad un momento postumo rispetto all'apertura del negozio documentata dalla summenzionata visura camerale e, dunque, successivamente al 20.11.1995, che, invece, il giudice a quo ha identificato come il dies a quo della decorrenza ventennale postulata dall'art. 1158 Tale ricostruzione esegetica è coerente con la circostanza, provata per tabulas, che il ### di ### in data ###, a seguito di istanza presentata dalla #### l'8.2.1996, aveva autorizzato il ### nella sua qualità di legale rappresentante della società, ad eseguire lavori di pulizia e spianamento del pianolo antistante il negozio di ###. ### sindacale conferma, infatti, che il ### si fosse attivato, con il richiedere l'autorizzazione alla sistemazione del terreno di cui è causa, solo qualche mese dopo l'apertura del negozio; la presentazione di detta richiesta lascia, altresì, presumere che egli avesse poi materialmente intrapreso i lavori di sistemazione soltanto dopo aver conseguito l'assenso della P.A., chè, se avesse inteso eseguire opere sul terreno di proprietà aliena prescindendo dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ragionevolmente non ne avrebbe nemmeno fatto istanza. A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese da ### nel corso del processo penale celebrato a suo carico per il reato di cui agli articoli 610 e 633 c.p esitato nella sentenza irrevocabile del Tribunale di ### n. 603/2020, pubblicata il 4 maggio 2020, Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - depositata dalla difesa dell'odierno appellante in data 16 marzo 2021, ove si legge quanto segue: “all'udienza del 20 febbraio 2020 è stato poi sottoposto ad esame ### il quale ha dichiarato di essere titolare di una concessionaria in ### (a ###, il cui ingresso è posto di fronte ad un'ampia estensione di terreno. Circa 2000 mq di tale area sono stati occupati dall'imputato sin dal 1996 in seguito ad un'autorizzazione ottenuta dall'allora ### di ### (la difesa dell'imputato ha versato in atti il provvedimento con il quale il ### di ### nel 1996, ha autorizzato la società ### ad effettuare la pulizia dell'area antistante il negozio) al fine di utilizzarla per la propria attività lavorativa. ### ha riferito di aver provveduto personalmente a ripulire l'area e di averla poi utilizzata per posizionarci un paio di containers con all'interno alcune moto d'epoca ed altro materiale utile per la concessionaria..”. ###à di detto documento non è preclusa dall'art. 345 comma 3 c.p.c., che, vietando la produzione di “nuovi documenti” salvo che la parte non dimostri di essere stata nell'impossibilità di depositarli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, si riferisce a documenti di formazione preesistente alla maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, laddove, nella specie, la sentenza è stata emessa nel corso del presente grado di giudizio ed è, dunque, di formazione successiva. Quanto, poi, alla valenza probatoria da assegnare in tale sede alle dichiarazioni rese dall'odierno appellato in qualità di imputato nel procedimento penale, esse sono soggette ad una libera valutazione, ben potendo concorrere alla formazione del convincimento dell'organo giudicante unitamente ad altri elementi di prova. E' noto, infatti, che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e privo di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito (cosiddette “prove atipiche”, tra le quali sono annoverate dalla pratica giurisprudenziale i verbali di prova espletati in altri giudizi e le sentenze rese in altri processi: tra le tante vedi Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003) Nella specie, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal ### nel procedimento penale discende dalla convergenza del suo contenuto con le risultanze orali e documentali autonomamente acquisite nel presente giudizio, atteso che la collocazione nel 1996 dei lavori di sistemazione del terreno di cui è causa, al fine di asservirlo alla propria attività commerciale, è assolutamente congruente sia con la deposizione resa dal teste ### da Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - lui stesso indotto, sia con l'ordinanza sindacale del 27.2.1996, peraltro richiamata nel corso dell'esame dibattimentale. Né residuano dubbi sul fatto che il terreno, di cui il ### fa menzione nell'esame reso innanzi al giudice penale, coincida con quello di cui attualmente si controverte, avendone l'imputato in quella sede specificato consistenza (2000 mq) ed ubicazione (fronte opposto al capannone sede del negozio) perfettamente in linea con quelle emergenti dall'istruttoria del presente giudizio. Infine, una retrodatazione del dies a quo del termine ventennale necessario al perfezionamento dell'acquisto dominicale a titolo originario non può fondarsi sulla deposizione del teste ### che, nel collocare intorno agli anni 1988/1990 l'inizio dell'attività commerciale del ### nel capannone situato di fronte al terreno di cui è causa, è smentito dalla documentazione in atti, segnatamente dalla visura camerale, in cui l'apertura del negozio è datata 20.11.1995, nonché dalla succitata ordinanza sindacale del 27.2.1996, che assentiva i lavori di sistemazione dell'area in forza di una richiesta inoltrata dal ### soltanto in data ###. Ritenuto, allora, che il quadro istruttorio offerto non consenta di individuare un possesso esercitato dal ### in data precedente al 27.2.1996 o, al più, all'8.2.1996, laddove si ravvisi già nella presentazione dell'istanza di autorizzazione dei lavori sul terreno alieno un comportamento sintomatico, sul piano oggettivo e soggettivo, di una piena signoria di fatto sul bene, deve escludersi l'integrazione della durata ventennale postulata dall'art. 1158 c.c., considerato che il primo atto interruttivo idoneo è segnato dalla notificazione, in data ###, del ricorso ex art. 700 e 670 c.p.c., con cui la ### spa chiedeva il rilascio dell'area in oggetto ( vedi Cass. 24176/2021 secondo cui è possibile riconoscere efficacia interruttiva del possesso ### ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero, come nella specie, ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente). In riforma della statuizione di primo grado deve essere, quindi, respinta la domanda riconvenzionale avanzata dalla #### per sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto ad usucapionem della proprietà del terreno di cui è causa. 2.3 Va conseguentemente accolta la domanda principale avanzata in primo grado dalla ### S.p.A, la quale è proprietaria del compendio immobiliare in forza dell'atto di acquisto del 12.5.1983 trascritto nei ### come già accertato dal primo giudice in via incidentale Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - e, comunque, non contestato dall'appellata, che su tale premessa ha rivolto all'attrice di primo grado la domanda riconvenzionale per la declaratoria di usucapione. In riforma della statuizione gravata va, perciò, dichiarato che la ### s.p.a. è proprietaria dell'area di mq. 2000 posta di fronte al civ. 42 di via ### in ### (dall'altra parte della pubblica via), evidenziata nella planimetria in allegato 7 all'atto di citazione di primo grado, ricompresa nella maggior consistenza del suolo identificato nel NCT del Comune di ### alla partita 4894 foglio 4 particella ### per l'effetto ### nella qualità di legale rappresentante della #### va condannato al rilascio del suddetto suolo, libero e vuoto da cose e/o persone, in favore dell'odierna appellante. 3. La riforma della sentenza nei rapporti tra la ### spa e ### nella qualità di legale rappresentante della #### in a. s. di ### e Co. impone la rideterminazione delle relative spese di lite del doppio grado, che, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza dell'appellata (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado; peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale). 3.2 I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il ###. E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021). Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - Tali parametri sono determinati con riferimento ai valori dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, concretamente rapportati alla media complessità delle questioni trattate e all'attività processuale espletata. 3.3 Nulla per spese nei rapporti con gli appellati contumaci, che non sono stati investiti dal gravame. P.Q.M. La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, tra le parti indicate in epigrafe, sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2751/2017, pubblicata il ###, così provvede: a) dichiara la contumacia di ### in proprio e quale legale rappresentante della “### s.a.s.” di ### e di ### b) in parziale riforma della statuizione di primo grado, rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da ### nella qualità di legale rappresentante della società #### in a. s. di ### e Co., nei confronti della ### s.p.a; c) in accoglimento della domanda principale di primo grado dichiara che la ### s.p.a è proprietaria dell'area di mq. 2000 posta di fronte al civ. 42 di via ### in ### (dall'altra parte della pubblica via), evidenziata nella planimetria in allegato 7 all'atto di citazione di primo grado, ricompresa nella maggior consistenza del suolo identificato nel NCT del Comune di ### alla partita 4894 foglio 4 particella ### per l'effetto, condanna ### nella qualità di legale rappresentante della società #### in a. s. di ### e Co., al rilascio, in favore dell'odierna appellante, del suddetto suolo, libero e vuoto da cose e/o persone; d) condanna ### nella qualità di legale rappresentante della società #### in a. s. di ### e Co., alla refusione delle spese di lite del doppio grado in favore della ### s.p.a, che liquida, per il giudizio di primo grado, in ### per spese ed ### per compensi professionali, nonché, per il presente grado, in ### per spese ed ### per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e ### se dovute, come per legge; e) nulla per spese del presente grado nei rapporti con gli appellati contumaci; f) conferma per il resto la sentenza impugnata. Così deciso in Napoli, nella ### di Consiglio del 27.3.2024 Corte d'Appello di Napolisezione seconda RG n° 102/2018 - sentenza - ### estensore ### dr.ssa ### dr.ssa ###




sintesi e commento
Usucapione: Valutazione Temporale del Possesso e Onere Probatorio
La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata su una controversia relativa all'usucapione di un'area di circa 2000 mq, oggetto di contesa tra una società proprietaria del terreno e un'altra società che ne rivendicava la proprietà per intervenuta usucapione.
La vicenda trae origine da un'azione promossa dalla società proprietaria volta ad ottenere la dichiarazione di illegittima occupazione del terreno da parte della società convenuta, con conseguente ordine di rilascio. Quest'ultima si difendeva eccependo di aver usucapito l'area, esercitando un possesso pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale della società occupante, dichiarandola proprietaria per usucapione.
La società proprietaria appellava la sentenza, contestando l'individuazione del dies a quo del possesso utile all'usucapione. In particolare, l'appellante contestava l'interpretazione data dal Tribunale alle prove testimoniali, sostenendo che l'inizio dell'utilizzo dell'area da parte della società convenuta non poteva farsi coincidere con la data di apertura di un'attività commerciale limitrofa, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. Inoltre, l'appellante evidenziava come solo successivamente all'apertura dell'attività commerciale, la società convenuta avesse richiesto e ottenuto un'autorizzazione comunale per effettuare lavori di pulizia e sistemazione del terreno, circostanza che, a dire dell'appellante, escludeva un possesso utile all'usucapione in data antecedente.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'interpretazione delle prove testimoniali e documentali fornita dal Tribunale fosse errata. In particolare, la Corte ha valorizzato la circostanza che i lavori di sistemazione dell'area erano stati eseguiti solo successivamente all'ottenimento di un'autorizzazione comunale, richiesta dalla società convenuta alcuni mesi dopo l'apertura dell'attività commerciale. Tale circostanza, unitamente ad altre risultanze istruttorie, ha indotto la Corte a ritenere che il possesso utile all'usucapione non potesse farsi risalire alla data indicata dal Tribunale.
Inoltre, la Corte ha ammesso e valutato le dichiarazioni rese dall'appellato in un procedimento penale, ritenendole convergenti con le altre prove acquisite nel giudizio civile.
Di conseguenza, la Corte d'Appello ha concluso che non era stato raggiunto il termine ventennale necessario per l'usucapione, considerando che il primo atto interruttivo del possesso era stato compiuto con la notifica di un ricorso cautelare da parte della società proprietaria. Pertanto, la Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione e accolto la domanda principale della società proprietaria, ordinando il rilascio dell'area.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.