TRIBUNALE DI ENNA
Sentenza n. 233/2023 del 18-04-2023
principi giuridici
Il proprietario-locatore di un immobile pignorato perde la legittimazione sostanziale a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni e ad accettarli, spettando tale legittimazione, in via esclusiva, al custode, fino al decreto di trasferimento del bene.
Il proprietario locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1621/2021 promossa da ### nata in ### (###, il giorno ###, (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. -OPPONENTE CONTRO ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ### 38, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti. -OPPOSTA ###'udienza di discussione e decisione della causa ex art. 420 c.p.c del 18 aprile 2023, sostituita con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, le parti hanno concluso come da note ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori e che qui si hanno per ripetute e trascritte. ### ricorso depositato il 07 dicembre 2021, la sig.ra ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 398/2021 emesso in data ### all'esito del procedimento identificato al 1237/2021 R.G. e notificato il ###, con cui il Tribunale di ### le ha ingiunto di pagare a ### la somma di ### oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, complessivamente dovuta per canoni scaduti e non pagati, relativamente al contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti in causa il giorno 1.02.2017 e registrato il ###, avente ad oggetto l'immobile sito in ### alla ### nn. 94, 96, 98 e 102, censito al ### al foglio 179, part. 470 sub 2, per un canone annuo pari ad ### da pagarsi in rate mensili di ### oltre adeguamenti ### A fondamento del libello introduttivo del presente giudizio parte opponente ha eccepito preliminarmente a) il difetto di legittimazione sostanziale dell'odierna opposta sia a stipulare il contratto stesso sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, atteso il pignoramento sussistente sull'immobile oggetto del contratto di locazione; b) l'intervenuta cessione legale del contratto di locazione a seguito del decreto di trasferimento emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 13/93 R.G. pendente presso il Tribunale di ### In data 11 marzo 2022, si è costituita in giudizio l'odierna opposta la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto. All'esito della prima udienza fissata per il ###, in seguito differita al giorno 11.10.2022, il Giudice, nel ritenere insussistenti i presupposti al fine della concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, stante la natura documentale della causa ha rinviato all'udienza di discussione e decisione ex art. 420 c.p.c. del giorno 18 aprile 2023. Per tale ultima udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine per il deposito di note scritte, le parti, che non si sono avvalse della facoltà di chiedere la discussione in presenza della causa, hanno ritualmente depositato le note di trattazione, nelle cui conclusioni hanno insistito. MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi la fondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere accolta nei termini di cui alla motivazione che segue. Ai fini della decisione è necessario analizzare preliminarmente, dato il suo carattere dirimente, l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al difetto di legittimazione sostanziale dell'odierna opposta sia a stipulare il contratto stesso sia, soprattutto, a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, stante il pignoramento sussistente sull'immobile oggetto del contratto di locazione. A sostegno della propria eccezione, parte opponente richiama l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13216 del 27 giugno 2016 in base al quale “il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, poiché la titolarità di tali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà)”. La Corte chiarisce che “per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento e dell'effetto estensivo previsto dall'articolo 2912 c.c., il debitore esecutato perde vuoi il diritto di gestire e amministrare il bene pignorato, vuoi il diritto di far propri i relativi frutti civili. Ciò in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale che ha affermato che, anche se la locazione di un bene sottoposto a pignoramento senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'articolo 560 c.p.c., non comporta l'invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori ed all'assegnatario (Cass. 13 luglio 1999, n. 7422; Cass. 10 ottobre 1994, n. 8267), il contratto così concluso non pertiene al locatore proprietario esecutato, il quale non può esercitare le azioni che da esso scaturiscono - nella specie per il pagamento dei canoni” (pag. 4 -5 Ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo). Orbene, nel caso de quo dalla nota di trascrizione allegata all'atto introduttivo del presente giudizio (all. 3 ricorso introduttivo) emerge che in data ### veniva richiesto dalla società ### srl la rinnovazione del pignoramento ex legge n. 69/2009, trascritto il ### ai nn. 1655/ 1868 su n. 4 immobili, uno dei quali è quello oggetto del contratto di locazione. ### pregiudizievole veniva effettuata nei confronti di diversi soggetti, tra cui l'odierna opposta, pertanto, non può esservi dubbio che, nel caso in esame, il contratto di locazione stipulato tra le parti è successivo al pignoramento. Ora vi è che, come puntualmente eccepito da parte opponente, coerentemente al principio affermato dalla Suprema Corte, se è stato stipulato un contratto di locazione ma l'immobile è stato successivamente pignorato (a fortiori, quindi, nel caso in cui il pignoramento sia anteriore alla stipula del contratto di locazione), le eventuali azioni volte ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione, non potranno più essere esercitate dal proprietario dell'immobile in quanto tale, ma solo dal custode dell'immobile, che potrà essere anche lo stesso proprietario, il quale ha il possesso del bene, in quanto ausiliario del Giudice dell'### Spetta dunque al custode e non al proprietario locatore l'esercizio delle azioni derivanti dal contratto di locazione per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento. Il debitore esecutato perde quindi sia il diritto di gestire ed amministrare il bene pignorato sia il diritto di far propri i relativi frutti civili. Tale principio si giustifica in quanto il bene pignorato viene sottratto al proprietario per tutelare le ragioni creditorie del terzo, il quale con il pignoramento mostra tutto l'interesse di vedere soddisfatto il suo credito e non vedersi sottratte le somme ricavate (### Cass. civ., 21 giugno 2011, n. 13587; Cass. civ., 29 aprile 2015, n. 8699; civ., 27 giugno 2016, n. 13216). Ora vi è che, nel caso di specie, la sig.ra ### sia nel contratto di locazione, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, sia infine nella successiva comparsa di costituzione nell'odierno giudizio di opposizione, ha spiegato la sola qualità di proprietaria dell'immobile, e non già quella di custode dello stesso, esprimendo così in modo chiaro la volontà di voler far suoi i canoni richiesti, in quanto proprietaria del bene locato, non manifestando, pertanto, alcuna intenzione di versarli alla procedura esecutiva e ciò in netto contrasto con quanto statuito dall'art. 2912 c.c. a tenore del quale il pignoramento immobiliare si estende anche ai frutti del bene, per cui deve comprendere anche i canoni di locazione che sono frutti civili e spettano al creditore pignorante. Invero, per effetto della notificazione del pignoramento si verifica un'interversione del possesso, per cui, da quel momento, il debitore perde il possesso privatistico del bene e diviene titolare di un possesso iuris publici che deve esercitare secondo le finalità e nei limiti suoi propri, perdendo il diritto di goderne liberamente e, dunque, di compiere sul bene, interamente pignorato, ogni atto di disposizione, potendo soltanto amministrare e conservare il bene quale ausiliario del giudice, con la diligenza del buon padre di famiglia, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560 c.p.c.). Inoltre, se così non fosse, l'effetto sarebbe quello che il proprietario-locatore, avendo ottenuto una pronuncia nella sua qualità originaria, potrebbe opporsi al versamento in favore del proprio creditore delle somme riscosse e, a fronte di tale rifiuto, il creditore procedente dovrebbe iniziare una nuova procedura al fine di non vedersi sottratti i frutti della cosa pignorata. Pertanto, nel caso de quo deve escludersi la legittimazione attiva dell'odierna opposta a riscuotere i canoni maturati in forza del contratto di locazione e ciò conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui “### il pignoramento di un immobile locato il locatore e proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene” ( Cass. Civ. sez. VI, 28 marzo 2018, n. 7748). A ciò si aggiunga che, secondo Cassazione civile sez. III, 21/06/2011, n.13587 “Il proprietario locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore. Ne consegue che, se nell'atto introduttivo del giudizio il proprietario locatore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile”. • ### spese processuali seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza e sono liquidate come segue, in base al ### 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in G.U. n.77 del 2/4/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dall'opponente in seno al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, con esclusione della fase istruttoria. Alla luce delle eccezioni formulate dall'opposta, non si ritiene che sussistano i presupposti per la condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. P.Q.M. Il Giudice Unico, Dott. ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c. 1621/2021: 1) ACCOGLIE l'opposizione proposta da ### e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 398/2021 emesso in data ### all'esito del procedimento identificato al n. 1237/2021 R.G. del Tribunale di ### 2) ### alla refusione delle spese processuali in favore di ### che liquida in ### (### per fase di studio; ### per fase introduttiva ed ### per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute. Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., provvisoriamente esecutiva. ### 18 aprile 2023.Il GIUDICE
Dott. #### 15 D.M. 44/2011 RG n. 1621/2021




sintesi e commento
Pignoramento Immobiliare e Legittimazione ad Agire per i Canoni di Locazione
La pronuncia in commento affronta una questione rilevante in materia di esecuzione immobiliare e locazione, ossia la legittimazione ad agire per il recupero dei canoni locativi di un immobile gravato da pignoramento. Il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sull'opposizione a decreto ingiuntivo presentata da una conduttrice, la quale contestava la legittimazione della locatrice a richiedere il pagamento dei canoni, in ragione di un pignoramento preesistente sull'immobile locato.
La vicenda trae origine da un contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti. Successivamente, la locatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni scaduti e non versati. L'opponente, ossia la conduttrice, eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale della locatrice, sia a stipulare il contratto che a richiedere il pagamento dei canoni, evidenziando la presenza di un pignoramento sull'immobile oggetto del contratto.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno fondato la decisione sull'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il proprietario-locatore di un bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, inclusa l'azione di pagamento dei canoni. Tale principio si basa sulla perdita, da parte del debitore esecutato, del diritto di gestire e amministrare il bene pignorato e di far propri i relativi frutti civili, a seguito dello spossessamento conseguente al pignoramento.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il pignoramento era stato trascritto prima della stipula del contratto di locazione. Di conseguenza, la locatrice, agendo in giudizio nella sola qualità di proprietaria e non di custode dell'immobile, non era legittimata a riscuotere i canoni, spettando tale diritto, in via esclusiva, al custode nominato nell'ambito della procedura esecutiva. Il Tribunale ha sottolineato che, per effetto della notificazione del pignoramento, si verifica un'interversione del possesso, per cui il debitore perde il possesso privatistico del bene e diviene titolare di un possesso iuris publici, esercitabile solo secondo le finalità e nei limiti propri della funzione di ausiliario del giudice dell'esecuzione.
Infine, il Tribunale ha condannato la locatrice al pagamento delle spese processuali, non ravvisando, tuttavia, i presupposti per una condanna per lite temeraria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.