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TRIBUNALE DI GROSSETO

Sentenza n. 419/2016 del 25-05-2016

principi giuridici

La quietanza di pagamento, contenuta in un atto pubblico e sottoscritta dal venditore o dal suo procuratore speciale, costituisce confessione stragiudiziale dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione, revocabile solo per errore di fatto o violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c.

Il contenuto della procura speciale, negozio unilaterale autorizzativo, non è opponibile al terzo contraente qualora non sia trasfuso nel contratto stipulato dal procuratore, salvo che intercorra un rapporto di mandato tra rappresentante e rappresentato che imponga al primo di attenersi alle condizioni specificate nella procura.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Quietanza di Pagamento e Limiti della Procura Speciale nella Compravendita


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla risoluzione di un contratto di compravendita di un'azienda, nello specifico un'edicola, per presunto inadempimento del compratore. La parte attrice, titolare dell'attività, aveva conferito a un soggetto una procura speciale per vendere l'edicola a un terzo, stabilendo un prezzo e modalità di pagamento rateali, con clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Il procuratore, tuttavia, stipulò un contratto di compravendita in cui si dichiarava che l'intero prezzo era stato già ricevuto, rilasciando quietanza liberatoria al compratore. Successivamente, la titolare dell'attività, lamentando il mancato pagamento delle rate, agì in giudizio per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha rigettato le domande dell'attrice, basando la decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha riconosciuto piena efficacia alla quietanza di pagamento contenuta nel contratto di compravendita. Tale quietanza, equiparabile a una confessione stragiudiziale, può essere contestata solo provando errore o violenza, circostanze non dimostrate nel caso specifico.
In secondo luogo, il Tribunale ha evidenziato che le condizioni contenute nella procura speciale, non trasfuse nel contratto di compravendita, non possono essere opposte al compratore. La procura è un atto unilaterale che conferisce al procuratore il potere di rappresentare il mandante, ma non vincola il terzo acquirente rispetto alle istruzioni impartite al procuratore, soprattutto in assenza di un mandato specifico che disciplini le condizioni contrattuali. Pertanto, il mancato rispetto delle condizioni previste nella procura da parte del procuratore non può ricadere sul compratore, che ha fatto legittimo affidamento sulla dichiarazione di avvenuto pagamento contenuta nel contratto.
In sintesi, la sentenza sottolinea l'importanza della quietanza di pagamento come prova dell'adempimento dell'obbligazione e ribadisce i limiti della procura speciale, che non può pregiudicare i diritti del terzo acquirente quando le condizioni in essa contenute non sono state trasfuse nel contratto di compravendita.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42/2013 tra ### 25 maggio 2016 innanzi al ### sono comparsi: èer #### l'avv. ### che insiste sulle già rassegnate conclusioni riportandosi alle note conclusive autorizzate, già in atti. 
Il giudice invita la parte presente a discutere oralmente la causa evidenziando in particolare la questione relativa al contenuto del contratto rispetto a quello della procura speciale conferita dalla ### al ### Dopo breve discussione orale, il ### pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.  ### dott.ssa ###
N. R.G. 42/2013 ### * * * 
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del ### unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g.  42/2013 tra: #### (C.F. ###), con l'avv. ### (###) ### 7 58100 GROSSETO, elettivamente domiciliata presso il difensore giusta delega in atti; - ATTRICE - e ### -###- OGGETTO: ### Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.05.2016 * * * * * ### Con atto ritualmente notificato ### conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Grosseto, ### per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita inter partes per inadempimento del convenuto, con sua condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice. Esponeva di aver conferito a ### procura speciale a vendere al ### la propria edicola per il corrispettivo pattuito di ### mila, di cui ### da pagarsi al momento della sottoscrizione ed il resto in rate mensili di ### l'una, con previsione di clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Lamentava che il ### aveva fatto pervenire tramite vaglia la complessiva somma di ### anziché quella di ### mila pattuita, senza versare le relative rate pattuite come risultante dalla stessa sentenza emessa dal ### di ### Stante il mancato perfezionamento della notifica a parte convenuta il giudice ne disponeva la rinnovazione e, nelle more, parte attrice comunicava di essere venuta a conoscenza dell'intervenuto decesso del ### La causa veniva interrotta e riassunta nei ocnfronti degli eredi di parte convenuta che non si costituivano e di cui era dichiarata la contumacia. 
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali in assenza di richiesta di prove costituende. 
All'udienza del 25.05.2016 la parte presente precisava le conclusioni, ed il giudice la invitava a discutere la causa, emettendo all'esito sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dava lettura.  MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta dagli atti prodotti da parte attrice che, con atto autenticato da notaio in data ###, ### conferiva a ### procura speciale avente ad oggetto la stipula con ### di contratto di compravendita della propria edicola sita in ### p.zza ### per il prezzo di ### mila, di cui ### corrisposte alla sottoscrizione del contratto ed il resto un rate mensili da ### l'una, a partire dal mese successivo al rogito. 
Nella medesima procura speciale notarile veniva infine previsto che il procuratore avrebbe dovuto stipulare contratto con clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento di due rate consecutive dei pattuiti pagamenti. 
Risulta quindi, sempre dagli atti prodotti dall'attrice, che con atto autenticato da notaio in data #### luigi ### dichiarando di intervenire nella qualità di procuratore speciale di ### cedeva a ### l'azienda di cui era titolare l'### costituita dall'edicola in ### p.zza ### per il prezzo complessivo di ### mila. 
A tale proposito al punto V del suddetto contratto di compravendita veniva dato atto che “detta somma parte cedente dichiara di aver prima d'ora ricevuto dalla parte cessionaria, alla quale rilascia liberatoria quietanza di saldo”. 
Dunque nel contratto di cessione di azienda intercorso tra il procuratore speciale della ### ed il ### non solo non è stato previsto alcun pagamento rateale del prezzo, ma è stata anzi rilasciata al cessionario, da parte cedente, in persona del procuratore speciale, ampia e liberatoria quietanza di integrale pagamento del prezzo pattuito. 
Considerato che la quietanza non richiede forme particolari, si ritiene che la suddetta dichiarazione (avente ad oggetto l'attestazione di avvenuto pagamento dell'intero prezzo da parte dell'acquirente in favore del venditore), contenuta nello stesso atto di compravendita, in quanto sottoscritta dal venditore e contenente indicazione del titolo del pagamento e della ‘quietanza', possa rivestire l'efficacia privilegiata della scrittura privata a norma dell'art. 2702 Ora, il rilascio di una quietanza, ai sensi dell'art. 1199 c.c., costituisce una confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. Pertanto, il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza (cfr. Cass. n° 26325 del 31.10.2008). La quietanza ha dunque efficacia di prova piena a carico della parte confitente che dichiara di aver ricevuto il pagamento delle somme quietanzate. Può quindi essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione. 
Parte attrice, producendo essa stessa la copia del contratto di cessione non ha in alcun modo contestato nei sopraddetti termini di legge l'apposta quietanza di pagamento rilasciata per suo conto dal procuratore speciale in favore di parte acquirente. 
A ciò deve aggiungersi che se non risulta che il procuratore speciale abbia stipulato un contratto di cessione riportando tutte le condizioni specificamente elencate nella procura speciale (pagamento dilazionato del prezzo e previsione di clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento di due rate consecutive) le relative conseguenze non possono essere fatte ricadere su parte acquirente, nei confronti della quale non può essere fatta valere il contenuto della procura speciale conferita da parte attrice nei confronti del proprio procuratore speciale. 
All'evidenza infatti la procura è un negozio unilaterale mediante il quale un soggetto (nel caso di specie l'### conferisce ad un altro soggetto (nel caso in esame il ### il potere di rappresentarlo e di agire per suo conto. Peraltro nel caso di specie non risulta - per lo meno in base agli atti prodotti - la stipula tra rappresentante e rappresentato di alcun contratto di mandato avente ad oggetto incarico a stipulare il contratto a determinate condizioni (come detto infatti la procura è negozio unilaterale autorizzativo sottoscritto unicamente dalla parte conferente il potere rappresentativo). 
Dunque non essendo pattuito nel contratto di cessione di azienda alcun pagamento rateizzato del prezzo, non può essere imputato a parte convenuto alcun mancato pagamento di rate non pattuite, essendo anzi stata rilasciata in suo favore quietanza liberatoria di pagamento dell'intero prezzo. 
Per mera completezza si osserva che parte attrice neppure ha provato la sussistenza di impegno a pagamento rateale già in parte adempiuto e che la copia della sentenza del ### di ### prodotta dall'attrice è del tutto priva della parte dell'intestazione, sia delle pagine riferibili allo svolgimento del processo, di talchè, in mancanza di produzione dell'atto di citazione di riferimento è del tutto impossibile inferire a quale rapporto contrattuale tra le parti si riferisca la condanna al pagamento dell'importo di ### Tutte le domande attrici devono pertanto essere respinte. 
Stante la contumacia di parte convenuta sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe emarginate, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede: i respinge tutte le domande proposte da parte attrice; i dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### all'udienza del 25.05.2016 ### dott.ssa ### 

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