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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 11239/2022 del 16-12-2022

il giudice ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, sezione civile ### in persona della dr.ssa ### in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 22747 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, riservata in decisione all'udienza dell'11.10.2022 e vertente TRA COSTRUZIONI & ### persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia, giusta mandato in atti; opponente E ### rappresentato e difeso rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. ### e dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia, giusta procura in atti.  opposte CONCLUSIONI All'udienza dell'11.10.2022 i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti difensivi e venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc, ridotti a venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali. 
Parte opponente ribadiva l'improcedibilità della domanda per carenza della fase endoesecutiva dinnanzi al giudice, come anche illustrato dal giudice nel verbale di udienza del 19.10.2021. Parte opponente dava atto della cessata materia del contendere essendo avvenuta l'assegnazione delle somme il ###, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare.  il giudice ### E ### Con atto di citazione del 28.10.2020 la Costruzioni e ### proponeva opposizione sia la precetto notificato il ### nonché al pignoramento presso terzi notificato al terzo 16/10/202 da parte di ### sulla base di D.I. n. n. 367/2020. Si deduceva l'assenza di notifica del pignoramento e l'abuso del diritto perpetrato dalla parte creditrice. 
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare nullo, invalido od inefficace il precetto e l'atto di pignoramento presso terzi, nonché la parziale estinzione del credito, con vittoria di spese. 
La parte opposta, deduceva l'improponibilità della domanda per carenza della fase endoesecutiva dinnanzi al giudice dell'esecuzione, contestando poi estensivamente nel merito, l'assunto attoreo. 
Con note scritte del 14.10.2021 (per l'udienza del 19.10.2021) parte opponente chiedeva il mutamento del rito, in quanto riteneva che avrebbe dovuto proporre la domanda con ricorso anziché con citazione (dinnanzi al medesimo giudice), ribadendo le medesime richieste. Il giudice chiariva che la sospensione dell'esecuzione avrebbe potuto ottenersi solo con ricorso al giudice dell'esecuzione. 
All'udienza di discussione delll'11.10.2022 le parti ribadivano le proprie conclusioni. 
All'esito la causa veniva riservata in decisione. 
Invero, in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta. 
Posta la qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione (avendo ad oggetto il diritto delle società opposte di agire in e###ecutivis), è indubbio infatti, come il giudizio in oggetto sia stato proposto dopo l'inizio dell'esecuzione forzata presso terzi, senza il preliminare passaggio dinnanzi al giudice dell'esecuzione e### art. 615 c. 2 cpc. 
Orbene, la necessaria bifasicità dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi) è da decenni chiarita dalla giurisprudenza, mentre la sorte del giudizio di merito instaurato senza il previo espletamento della fase endoesecutiva, costituiva il punto nevralgico che necessitava di chiarimento interpretativo. 
Sul punto, è intervenuta la pronuncia della Cassazione 25170/2018 emessa nell'ambito del ### esecuzioni della III sezione Civile della Cassazione (ossia nell'ambito di iniziativa della Suprema Corte volta propria a chiarire, uniformare ed orientare le interpretazioni sulle questioni più spinose in materia di esecuzione). 
La stessa, cui sia logica sia coerenza interpretativa, impone l'adeguamento, ha diffusamente esplicitato circa le conseguenze per il giudizio di merito instaurato dopo l'inizio della fase esecutiva (ossia dopo la notifica del pignoramento nelle esecuzioni ordinarie), differenziando poi le ipotesi di il giudice ### difformità delle modalità di introduzione del giudizio secondo lo schema legale, a seconda della intenzione resa oggettiva dall'opponente circa il giudice che si voleva adire ed i provvedimenti che con l'opposizione si voleva fossero resi, nonché l'iniziativa da questi messa in campo per la riconduzione del modalità ### di introduzione prescelta al modello legale; dando infine conto delle conseguenze in tema di giudizio ove, per la completa istruzione della causa e/o per impossibilità di sottoposizione al giudice dell'esecuzione per il vaglio della fase endoesecutiva, la difformità rispetto al modello legale non fosse più emendabile. 
Nello specifico: «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena». 
Dunque, l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (e### artt.  615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel contenzioso civile) è nullo. 
Orbene, tale nullità può però rimanere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., laddove il predetto atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, cioè laddove sia stato comunque tempestivamente trasmesso al giudice dell'esecuzione ed acquisito agli atti del fascicolo del processo esecutivo, su iniziativa dell'ufficio o su richiesta della stessa parte opponente, di modo che venga assicurato l'immediato svolgimento della fase preliminare sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione: ossia l'opposizione deve pervenire agli atti della procedura esecutiva. Il momento poi in cui questa sanatoria è da dirsi compiuta è quello della materiale trasmissione dell'atto (d'ufficio) ad opera del giudice del contenzioso, oppure della richiesta dell'opponente che, preso coscienza dell'errore, chieda disporsi in tal senso; salvo il caso in cui - a fronte di una domanda esplicita dell'opponente rivolta al giudice dell'esecuzione - l'errore di mancato inserimento nel fascicolo il giudice ### esecutivo, sia addebitabile alla ### : in tali casi la sanatoria potrà dirsi compiuta dal primigenio deposito dell'atto di opposizione. 
Al contrario, l'improponibilità della domanda di merito delle opposizioni esecutive (ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena) va pronunciata laddove la preliminare fase sommaria non si sia svolta regolarmente e non ne sia stata possibile la tempestiva rinnovazione o regolarizzazione. 
In conclusione: in tutti i casi in cui il giudice (diverso da quello dell'esecuzione) al quale pervenga l'atto di opposizione non provveda alla trasmissione dell'atto stesso al giudice dell'esecuzione, il giudizio di merito prosegue irregolarmente e si determina una nullità del relativo procedimento censurabile in via di impugnazione e rilevabile di ufficio (salvo il giudicato interno). 
La parte interessata a tale trasmissione (e cioè la parte opponente) deve quindi eventualmente dolersi immediatamente di detta nullità e chiedere la dovuta trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione prima che abbia luogo il giudizio di merito; in mancanza, laddove il giudizio di merito prosegua senza lo svolgimento della fase sommaria, questa non potrà più avere luogo, e il giudice dovrà limitarsi a dichiarare l'improponibilità della domanda di merito dell'opposizione, ovvero l'improcedibilità del relativo giudizio a cognizione piena. (cfr. sul tutto l'iter argomentativo Cass. 2018/25170 cit.). 
Applicando questi principi al caso di specie, dagli atti di causa si rileva con limpidezza come l'opponente abbia inteso esplicitamente sia nella fase introduttiva, sia nella prima udienza di trattazione dare seguito al giudizio di merito, non avendo mai richiesto lo spostamento in sede esevutiva, né aver mai promosso ricorso innanzi al GE. 
Il giudizio di esecuzione, tra l'altro si chiudeva in data ###, con provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, non oggetto di opposizione. 
E' chiaro dunque che il giudizio sia proseguito e giunto al suo epilogo irregolarmente, senza possibilità di rimessione dell'atto di opposizione all'interno del fascicolo della procedura esecutiva: sia in considerazione dello stato del giudizio di merito, sia in considerazione della definizione della procedura esecutiva (che impedisce ogni rimessione al GE per la tenuta della preventiva fase cautelare endoesecutiva). 
Di talchè non resta a questo giudicante che dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, data l'improponibilità della domanda di merito dell'opposizione, non ricondotta al modello legale il giudice ### ciò che le spese, la spese del presente giudizio, la spinosità della materia, depongono per la compensazione totale delle spese di lite per la metà, mentre l'altra metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.  P. Q. M.   Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio; b) Compensa per metà le spese di giudizio, pone l'altra metà a carico di parte opponente a favore dell'opposto che liquida in complessivi ### oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari; Così deciso in Napoli, lì 13/12/2022 

Il giudice
dott.ssa ### n. 22747/2020

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