TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 14567/2022 del 07-10-2022
principi giuridici
È inammissibile l'impugnazione di delibera assembleare proposta dal condomino che abbia partecipato all'assemblea, accettando di prendere parte alla votazione concernente l'argomento che assume non essere stato posto all'ordine del giorno, e finanche candidandosi alla nomina di rappresentante del condominio.
La prosecuzione di un'assemblea condominiale, attestata da interlineature al verbale, dalla verbalizzazione di una discussione successiva e dalla sottoscrizione del verbale da parte del presidente e del segretario in un orario successivo a quello inizialmente indicato come di chiusura, non costituisce motivo di nullità o inesistenza delle deliberazioni ivi assunte, salvo prova contraria sulla composizione assembleare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE in persona del dr. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 24679/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2022 e vertente TRA ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti. - ATTORE - ### boxes ### n.27 in ### in persona dell'### pro tempore elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti. - CONVENUTO - Conclusioni: all'udienza del 4 maggio 2022 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato ### proprietario del box n.23 facente parte del ### boxes ### n.27, ha impugnato le deliberazioni condominiali del 19 febbraio 2020 nella parte in cui l'assemblea aveva proceduto alla nomina di un rappresentante per le assemblee del sovrastante stabile di ###. ### in particolare ha rilevato che l'assemblea era stata dichiarata chiusa alle ore 21:00 del 19 febbraio 2020 per intervenuta trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che non avrebbe potuto valere a determinare la valida prosecuzione dell'adunanza la mera interlineazione della predetta dichiarazione formalizzata nel verbale da parte dei pochi condomini che si erano intrattenuti dopo la chiusura dell'atto. Ha pertanto sostenuto la nullità. o inesistenza della delibera impugnata in quanto assunta dopo la conclusione dell'assemblea e, dunque, al di fuori della sua sede precostituita per legge, con conseguente violazione dell'art. 1136 Ha inoltre sostenuto che la nomina del rappresentante del ### non rientrasse tra gli argomenti all'O.d.G. e che ciò nonostante il ### aveva nominato quale proprio rappresentante nelle assemblee del sovrastante condominio di ### il ### con incarico sine die e senza alcuna indicazione in ordine ai poteri conferiti e/o ai limiti del loro esercizio. Si è costituito il ### eccependo la tardività dell'azione di impugnazione con conseguente decadenza dalla stessa. Ha al riguardo rilevato che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 28 del 2010 individua il momento interruttivo del termine decadenziale in quello della comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti e che, nel caso di specie, la comunicazione al ### convenuto era avvenuta oltre il termine perentorio di gg.30 ovvero in data ###. Nel rilevare, inoltre, che il ### aveva prestato il consenso alla riapertura del verbale di assemblea ed alla votazione di un rappresentante dei box, ha osservato che il condomino consenziente non avrebbe potuto impugnare la delibera assembleare a cui egli stesso diede vita. Motivi della decisione ### alla mediazione è stato tempestivamente comunicato al ### in data 3 marzo 2020. Ciò premesso, è da rilevare che nessun motivo di nullità e/o inesistenza risulta inficiare le deliberazioni impugnate essendo a tal fine sufficiente constatare l'intervenuta interlineatura del testo nella parte in cui è riportato “alle ore 21,00 non avendo altro da deliberare l'assemblea si chiude. PRESIDENTE firmato ### firmato” nonché la verbalizzata prosecuzione dell'assemblea nel corso della quale si è discusso degli argomenti in questa sede contestati; discussione all'esito della quale risulta riportato la chiusura del verbale in un orario successivo a quello risultante nella parte interlineata nonché la sottoscrizione in calce al verbale chiuso da parte del presidente e del segretario. Inoltre, nessun elemento acquisito al giudizio autorizza a ritenere che la composizione assembleare fosse diversa rispetto a quella di cui all'elenco partecipanti allegato alla delibera assembleare. Con riguardo alle ulteriori contestazioni suscettibili di rilievo sotto il profilo dell'annullabilità è da rilevare che l'assemblea del 19 febbraio 2020 aveva proposto “la votazione di un rappresentante dei box per rappresentare l'assemblea del condominio di ### dei Salesiani”. In quella sede risulta testualmente verbalizzato che “Il proprietario del box 23 ### che in riferimento alla nomina del delegato dei box non può essere nominato in quanto non è all'ordine del giorno, accettando comunque di partecipare alla votazione. In seguito alla decisione della maggioranza dell'assemblea eccetto se stesso, candidandosi come rappresentante. ### vota nominando il box 35 ### a maggioranza come rappresentante eccetto il box 23 che si astiene. Il condomino box 35 dichiara «che nel verbale 09/03/2015 si è votato nominando il rappresentante dei box il condomino del box 23 ### senza che fosse all'### Il box 23 dichiara che non ha mai esercitato la sua rappresentanza”. E' quindi da ricordare che ai sensi dell'art.1137 c.c. le delibere assembleari possono essere impugnate solo dal condomino assente, dissenziente o astenuto. Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnativa proposta in questa sede avendo l'attore partecipato all'assemblea accettando di partecipare alla votazione concernente l'argomento che ha ritenuto non essere stato oggetto dell'ordine del giorno e finanche candidandosi alla nomina di rappresentante dei box per rappresentare l'assemblea del ### di viale dei ### Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'avv.to ### dichiaratasi antistataria. P. Q. M. definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede; - rigetta le domande proposte da ### nei confronti del ### boxes ### n.27 in ### - condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del condominio che si liquidano in ### per compensi, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avv.to ### dichiaratasi antistataria. Così deciso in ### il ### IL GIUDICE (###




sintesi e commento
Impugnazione di Delibera Condominiale: Limiti all'Azione del Condomino Partecipante e Consenziente
La pronuncia in esame affronta il tema dell'impugnazione di una delibera condominiale, focalizzandosi in particolare sulla legittimazione ad agire del condomino che ha partecipato all'assemblea e, in un certo senso, ha acconsentito alla decisione contestata.
Nel caso specifico, un condomino, proprietario di un box auto facente parte di un più ampio complesso condominiale, ha impugnato le deliberazioni assembleari nella parte in cui si procedeva alla nomina di un rappresentante del condominio dei box per le assemblee del condominio principale. L'attore contestava, in sostanza, la validità della delibera per due ordini di motivi: da un lato, sosteneva che la nomina fosse avvenuta dopo la chiusura formale dell'assemblea; dall'altro, lamentava che la questione non fosse stata inclusa nell'ordine del giorno.
Il condominio convenuto eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'impugnazione. Nel merito, evidenziava come il condomino avesse prestato il proprio consenso alla riapertura del verbale e alla votazione del rappresentante, circostanza che, a suo dire, precludeva la possibilità di impugnare la delibera.
Il Tribunale ha rigettato le domande dell'attore. In primo luogo, ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da inficiare la validità della delibera, evidenziando come la prosecuzione dell'assemblea fosse stata verbalizzata e sottoscritta dai soggetti competenti. In secondo luogo, e soprattutto, il giudice ha richiamato l'articolo 1137 del codice civile, che limita la possibilità di impugnare le delibere assembleari ai soli condomini assenti, dissenzienti o astenuti. Nel caso di specie, l'attore aveva partecipato all'assemblea, accettando di prendere parte alla votazione sull'argomento contestato e candidandosi egli stesso come rappresentante. Tale condotta, secondo il Tribunale, rendeva inammissibile l'impugnazione proposta.
La sentenza ribadisce un principio consolidato in materia condominiale: il condomino che partecipa attivamente all'assemblea, esprimendo il proprio voto favorevole o comunque accettando la discussione e la votazione di un determinato argomento, non può successivamente impugnare la delibera assunta su tale questione. Tale preclusione si fonda sul principio di buona fede e sulla necessità di garantire la stabilità delle decisioni condominiali, evitando che un condomino possa rimettere in discussione una delibera alla cui formazione ha contribuito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.