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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 10246/2024 del 17-06-2024

N. R.###/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SETTIMA SEZIONE CIVILE Il tribunale nella persona del giudice unico dott.ssa ### pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. ###/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTO
OGGETTO: occupazione di immobile, inadempimento contrattuale ### come da verbale del 20/02/2024 con concessione dei termini 190 cpc.   FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ### s.r.l. chiedeva al Tribunale di Roma di accertare l'occupazione senza titolo da pare della ###a ### dell'immobile sito in ####, e che la misura dell'indennità fosse quantificabile in ### mensili oltre Iva dal mese di ottobre 2018 al mese di settembre 2019, per un totale, complessivo di ### o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Tribunale; ### ha dedotto: - di aver sottoscritto con la convenuta un contratto preliminare con cui le parti si impegnavano a stipulare un contratto di locazione dell'immobile, con obbligo per la convenuta medesima di versare un importo a titolo di indennizzo pari ad ### mensili dal mese di ottobre 2018 sino alla stesura del contratto oltre che una somma di ### dovuta dal de cuius ### (ex marito della convenuta); - che la convenuta non ottemperava al versamento previsto, neppure a fronte di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e rifiutava di stipulare il contratto definitivo; Parte attrice deduceva inoltre, di aver azionato il proprio credito sia con decreto ingiuntivo che veniva concesso dal Tribunale di ### limitatamente alla somma riconosciuta di 18.500,00 dovuta dal de cuius ### decreto ingiuntivo opposto e revocato nel procedimento di opposizione r.g n.7320/2020 sentenza n. 19349/2021 pubbl. il ###; sia con procedimento per riconoscimento dell'indennità di occupazione e rilascio dell'immobile iscritto al Rg.  n.8688/2020 che terminava con la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile dall'ottobre 2019 al rilascio avvenuto il ###. Successivamente alla sentenza della VII Sezione Civile del Tribunale di ### del 21/10/2021 n.16502/21, le parti sottoscrivevano una scrittura privata in data ### con la quale, a fronte della rinuncia all'appello da parte della convenuta, le parti convenivano la riduzione dell'importo previsto nella sentenza sopra citata. In seno a tale scrittura la parte attrice dichiarava che “non avrà più nulla a pretendere relativamente alla sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### in data ###”. 
Oggi la parte attrice chiede, sui medesimi presupposti oggetto del procedimento indicato, di voler condannare la convenuta al pagamento relativamente ad un periodo precedente a quello previsto dalla sentenza del Tribunale Civile di ### Frettoni, che va dall'ottobre 2018 al settembre 2019, ritenendo che lo stesso non sia stato sottoposto al vaglio di nessun giudice. 
La parte convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 7320/2020 R.G.) la ### S.r.l., avendo scelto di non riproporre la domanda non accolta in sede monitoria, ovvero la richiesta di condanna della ### a corrispondere alla ### S.r.l. la somma di ### (### mensili) a titolo di indennità di occupazione da Ottobre 2018 a Settembre 2019. ### la convenuta parte attrice avrebbe sostanzialmente rinunciato a proporre la domanda. Così anche nel successivo giudizio, rubricato al n. 8688/2020 R.G., teso ad ottenere dalla sig.ra ### il rilascio dei locali dalla stessa detenuti sine titulo ed il pagamento di un'indennità di occupazione, la ### S.r.l., aveva specificato che l'indennità era richiesta da Ottobre 2019 all'effettivo rilascio. 
Quindi secondo la parte convenuta la parte attrice, non avendo alcun interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata del proprio diritto (percepimento di un'indennità di occupazione), ha illegittimamente avviato più azioni tese a far valere il proprio diritto. 
Eccepiva altresì la parte convenuta che con la scrittura privata dell'8/11/2021 le parti avevano inteso porre fine a tutta la questione tra loro intercorsa ed invero l'attore aveva rinunciato a far valere ogni pretesa relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di ### e la parte convenuta rinunciato ad impugnare in appello la sentenza suddetta. 
Nel merito parte convenuta deduceva che ### era suo marito, da cui si era separata sin dal 1994, il quale era deceduto improvvisamente il ###, lasciando un debito verso l'attrice, come da lei appreso soltanto dopo il decesso, per il mancato pagamento di canoni della locazione dell'immobile de quo; - che ella a settembre 2018 si è accordata con l'attrice per ripianare il debito previa riduzione del suo ammontare e contestuale impegno a prendere in locazione l'immobile per continuare la gestione dell'attività commerciale, con condizione sospensiva da verificarsi entro il ###; - che successivamente, avvedutasi di non poter far fronte agli impegni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione, ha siglato con controparte un diverso accordo, per il quale, a fronte della risoluzione del contratto di locazione e del rilascio dell'immobile oggetto di locazione, anticipato e spontaneo, l'attrice accettava un'ulteriore riduzione del proprio credito, con pagamento rateizzato, a cui ella ha dato corso; - che ha poi ricevuto inaspettatamente la notificazione del decreto ingiuntivo dell'attrice, da lei contrastato con opposizione. 
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rilevata l'assenza di istanze istruttorie delle parti, si è dato corso alla precisazione delle conclusioni in data ###, e la causa è stata poi trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. La domanda di parte attrice va respinta In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., (Cass. Ordinanza 19/01/2019 363), si ritiene di valutare nel merito la questione relativa al rapporto tra scrittura privata dell'8/11/2024 e definizione dei rapporti tra le parti. 
La transazione, regolata dagli art. 1965 e ss. c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. (…) Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite, si tratta di negozio a natura dispositiva; una volta stipulato, è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa. ###. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue. 
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio secondo cui l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (cfr. Cass. Civ. n. 4008/2006); se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. Civ N. 1946/2003), ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. Civ. N. 11330/1997) e deve essere comunque sempre accertata dal giudice (cfr. ex plurimis Cass. Civ. N. 7830/2003; Cass. Civ. 1946/2003; Cass. Civ. N. 10937/1996).  ### novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni; (cfr. Cass. Civ. n. 7830/2003). 
Si evidenzia che nella suddetta scrittura privata dell'8/11/2021 all'art. 3 e 4 si legge:” 3) la ditta ### S.r.l. accetta detta somma di ### a totale tacitazione delle pretese scaturenti dal titolo di cui in premessa, puntualizzando che, con il percepimento del detto importo, la medesima ### S.r.l., non avrà null'altro a pretendere relativamente alla sentenza 16502/21, emessa dal Tribunale di ### in data ###; 4) con l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente scrittura le parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e causa in relazione alla sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### in data ###.” La scrittura privata dell'8/11/2021 travolge evidentemente qualsiasi ragione e titolo riferibile al rapporto oggetto della sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### Invero la suddetta sentenza affronta il problema della decorrenza del periodo oggi oggetto del presente giudizio infatti si legge” ### tale ricostruzione, l'attrice ritiene, dunque, che la scrittura sub b) non abbia affatto sostituito quella sub a) e che, pertanto, la convenuta, che non ha inteso stipulare il contrato di locazione, sia tenuta alla restituzione dell'immobile - a cui ha provveduto, come detto, in pendenza di causa - e al pagamento dell'indennizzo mensile di ### sino al rilascio del bene, a decorrere dal mese di ottobre 2019. Tale decorrenza, per come desumibile da quanto brevemente accennato al riguardo dall'attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione, ribadite in tutti i successivi atti, deriva dal fatto che la domanda di condanna al pagamento delle mensilità di indennizzo maturate fra ottobre 2018 e settembre 2019 è stata già oggetto (seppur non accolta) del ricorso monitorio menzionato e documentato in atti da entrambe le parti”. 
Dunque la Sentenza riferendosi al periodo ottobre 2018 - settembre 2019, sostanzialmente dichiara di escludere il periodo suddetto dal computo dell'indennità in quanto oggetto di altro giudizio. Tale affermazione non è stata oggetto di contestazione e rientra tra le deduzioni e affermazioni della sentenza, cui le parti hanno deciso di transare e di porre una definitiva chiusura. 
Pertanto nel ritenere che la scrittura privata sottoscritta dalle parti l'8//11/2021, che prevede una reciproca rinuncia a far valere le proprie ragioni in ordine a quanto previsto e statuito dalla sentenza n. 16502/2021, travolge anche le pretese relative al periodo ottobre 2018 - settembre 2019. 
Per le suddette ragioni si ritiene che le parti con la scrittura privata dell'8/11/2021 abbiano voluto definire ogni rapporto derivante dalla loro vicenda processuale e sostanziale pertanto si ritiene che la domanda relativa all'indennità di occupazione per periodo ottobre 2018 settembre 2019 debba essere respinta, per intervenuta transazione innovativa. 
Debbono porsi a carico della parte attrice, per soccombenza, le spese processuali della convenuta, che si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda 2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali della convenuta, che liquida in ### per compensi, spese generali, Iva se dovuta e C.A.  ### 14 giugno 2024 ###ssa ### 

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