CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza del 07-02-2024
principi giuridici
La disciplina dettata dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 va interpretata nel senso che la potestà tariffaria delle regioni si esercita nell'ambito delle tariffe massime fissate dall'autorità ministeriale, il cui superamento comporta che l'eventuale eccedenza resta a carico dei bilanci regionali, con la conseguenza che lo sconto trova applicazione sulla tariffa fissata in concreto dalla regione nell'ambito della soglia massima determinata dal decreto ministeriale.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 non trova applicazione oltre il triennio 2007-2009.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 21030/2020 proposto da: ### oli 2 Nord in persona del ### p.t., rappresentata e difesa dagli av vocati #### -ricorrente - contro ### di ### in persona del ### pro tempore, rapp resentata e di fesa dall'avvoc ato ### avverso la sentenza n. 5433/2019 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 17/01/2024 dal #### 1.Con ricor so per decreto ingiun tivo, l'### di ### clinica S. ### s.a.s. (di seguito, per brevità, l'###, in persona del legale ra ppresentante pro temp ore, adi va il ### ale di Napoli per otten ere ingiunzione di pag amento nei confronti dell'### 2 Nord (di seguito, per brevità, ### per la corresponsione della somma di ### (oltre interessi e spese), quale saldo del corrispettivo delle prestazioni attinenti alla branca di analisi cliniche eseguite nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2011 a favore degli assistiti del S.S.N. in esecuzione del rapporto di accreditamento con il SSN ai sensi dell'ar t. 8 quater e quinquies del d. lg s. 502/1992. In acc oglimento del ricorso il Tr ibunale di Napoli emetteva decreto ingiuntivo n. 508/2013. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'### chiedendone la revoca, per non essere il credito né liquido né esigibile ed in ogni caso per essere la somma richiesta ed ingiunta non dovuta in forza del la decurtazione delle tariff e imposta dalla ### con D.G.R.C. n. 1268/2008 in esecuzione della legge 296/2006 art. l, c omma 796 lett. O (Fi nanziaria 2007). In tesi di parte opponen te, i corrispettivi spettanti alla controparte dovevano essere oggetto degli sconti tariffari previsti dalla legge n. 296/2006 art. l, comma 796 lett. O (Finanziaria 2007), nonché negati in forza del superamento dei tetti di spesa previsti dall'art. 5, comma 2, del contratto stipulato dalle parti per quell'anno. L'### resisteva all'opposizione, chied endo la conferma del decreto ingiunti vo (e, quindi, della condanna al pag amento d ella somma dovuta), contestando l' inapplicabili tà della riduzione percentuale delle tariffe disposta dal la legge finanziar ia 2007 a seguito dell'annul lamento, con sentenza del Consiglio di Stato del 2.3.2010, del tariffario stabilito con D.M. del 12.09.1996, cui faceva espresso riferimento la norma in questione ed eccependo la mancata prova del superamento del tetto di spesa. ### ibunale di Napoli, con sentenza n. 4680/2017 rigettava l'opposizione, ritenendo che: 3 - lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796 lett. o), L. 296/2006 avesse durata limit ata al triennio 2007 - 2009, dovendo la sua disciplina essere considerata di carattere transitorio, come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94/2009; - come affermato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 908/2015, l' inapplicabilit à del predetto sconto derivava anche dall'adozione di un proprio tariff ario (### n. 1874 del 31 marzo 1998) da parte della ### con la possibilità per questa di stabilire tariffe superiori a carico dei bilanci regionali; - il predetto sco nto non potesse esse re applicato in via contrattuale alla luce del contenut o dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti (secondo cui «1. La remunerazione delle prestazioni delle struttu re erogatrici avverrà sulla base dell e tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che tuttavia non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4. - 2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle. prestazioni acquistate nell'anno 2011 anche in caso di modifica delle tariffe o eliminazione dello sconto»), atteso che <<mediante tale previsione le parti hanno voluto stabilire che il limite massimo di remuner abilità delle prestazioni contrattuali er a determinato dal tetto di spesa, ossia che quest'ultimo non poteva mai essere superato, a prescindere dall'applicabilità degli sconti tariffari. Con tale clausola, dunque, le parti non hanno voluto contrattualizzare il sistema degli scont i, ma si sono limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabi le alle prestazioni (con o senza sconto), in ogni caso il limite di spesa non poteva essere mai superato» (così a pagina 5 della sentenza del giudice di primo grado). 2. Avve rso la sentenza del gi udice di primo grado proponeva appello l'### 2 Nord, chiedendo che, in riforma della sentenza del 4 giudice di primo grado, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese processuali. In particolare, parte appellante articolava due motivi: con il prim o denunciava com e errata la valutazione del primo giudice, c he aveva afferm ato la non applicabilità dell'art. 1 comma 796 lettera o) della legge n. 296/2006 (e, dunque, dello sconto ivi previsto) per le prestazioni rese nell'anno 2011; con il secondo censurav a la decisione del giudice di primo grado in cui aveva ritenuto lo sconto non applicabile anche per via pattizia. Si costitui va l'### che contestava in fatto e in diritto l'impugnazione avversaria, della quale chiedeva il rigetto. La Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 5433/201 9, rigettando l'impugnazione, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando l'ASL alla rifusione delle spese processuali relative al grado. 3. Avver so la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l'### 2 Nord. Ha resistito con controricorso l'### di ### Per l'odierna udienza il ### non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie da parte dei ### di entrambe le parti. ### egio si è riservato il deposito del la motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.###.S.L. Napoli 2 Nord articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il prim o motivo denunci a <<error in procedendo ed error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e mancata applicazione dell'art. 1 comma 796 lettera o) L. n. 296/2006, art. 1 comma 170 L n. 311/2004; art. 8 sexies d. lgs. n. 502/1992 e ### n. 1269/09>> nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo primo motivo di appello ha ritenuto non appli cabile la normativa 5 statale s ull'erroneo presupposto che la stessa fosse superata dal tariffario regionale. Al riguardo, richiama Cass. n. 13367/2018, che ha confermato la senten za n. 3137/2015 del la stessa corte terr itoriale, motiva ndo proprio s ulla applicabilità dello sconto nonostante l'intervento del ### nonché Cass. n. 25845/2017. 1.2. Con il secondo motivo denuncia <<error in procedendo ed error in iu dicando ex a rt. 360 n. 3 c.p. c. nella pronuncia di inammissibilità ed infondatezza della censura di violazione e mancata applicazione dell'art. 1 comma 796 lettera o) L. n. 296/2006, art. 1 comma 170 L. n. 311/2004; art. 8 sexies d. lgs. n. 502/1992 e ### n. 1269/09>> nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo secondo motivo di appello, ha ritenuto non applicabile la normativa convenzionale sull'erroneo presupposto che la stessa fosse superata dal tariffario regionale. Sostiene che la corte territoriale: a) travisando la questione del contratto della scontistica della legge n. 296/2006, ha erroneamente riferito detto contratto solo all'importo fissato come limite di spesa (e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni); b) ha accolto un'interpretazione dell'ar t. 5 comma secondo dello schema di contratto allegato alla delib era commissariale n. 24/2011, contrastante con quanto osservato da qu esta Corte in fattisp ecie analoghe (Cass. n. 8348 e n. 17034/2018). Rileva che anche il ### con sentenza n. 833/2016, oltre a ribadire l'applicabilità della normativa statale dello sconto, ha confermato l'applicabilità di quest'ultimo non solo sui limiti di spesa per l' esercizio 2011 ma anche sui val ori delle singole tariffe, come imposto dalla norma finanziaria statale. Rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 94/2009, ha disatteso tutte le questioni di legittimità costituzionale che sembrano oggi riproposte da parte resistente. 6 Si duole che: a) l'### ha fatturato, per le pres tazioni sanitarie rese, senza applicare lo sconto che era dovuto sia per legge che per accorto contrattuale; b) l'### avrebbe dovuto emettere note di credito per l'importo contestato (relativo alle fatture ingiunte ed opposte a titolo di sco nto non effettuato); c) l'### si era a tanto impegnato ad esito dei tavoli tecnici inter corsi tra l'ASL e le organizzazioni di categoria, formali zzati con la del iberazione 294/2012 (adottata a chiusura del monitoraggio dell'anno 2011); d) nonostante quanto previsto dall'art. 7 comma 2 d el contratto, sottoscritto tra le parti, l'### non soltanto non ha depositato le note di credito (per l'importo fatturato, ma non dovuto), ma ha anche avviato la proc edura monitoria, violand o le norme regolamentari di correttezza, cui avrebbe dovuto attenersi. Ribadisce che nel caso di specie il contratto richi ama espressamente l'applicazione della L. n. 296/2006 (e prevede pertanto lo sconto tariffario ivi previsto) mentre la corte territoriale lo ha negato senza una adeguata e logica motivazione. 2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Non fondato è il primo motivo. Come di recente rib adito da questa ### e (Cass. 10311/2023, n. 13367/2018 e n. 25845/2017), con orientamento cui va assicurata continuità per l'intrinseca coerenza tra le premesse e le conclusioni e la piena condivisibilità dell'impostazione ermeneutica, la disciplina dettata dall'art.1, comma 796, lett. o) della legge 296/2006 va interpre tata nel senso che la potestà tariffaria delle regioni si esercita nel l'ambit o delle tariffe massime fissa te dell'autorità ministeriale, il cui superamento comporta che l'eventuale eccedenza resta a carico dei bilanci regionali, con la conseguenza che lo scon to trova applicazion e sulla tariffa fissata in concreto dalla regione nell'ambito della soglia massima determinata dal decreto ministeriale. 7 Ed è stato altresì precisato (cfr. Cass. n. 17014/2022; n. 27366 e n. 3676/2020; n. 10582/2018 ) che la predetta disposizione non può trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, rilevando che: a) la sua vigenza non ha costituito oggetto di proroga da parte del d.l. n.248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008; b) il legislatore con l'art. 79 del d.l. n. 112/20 08, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008, ha introdotto l'obbligo di adeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, in tal mo do manifestando la vo lontà di super are definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse. ### parte, il carattere transitorio della disciplina in materia di sconti tariffari, risultante dall'art. 1, comma 796, lett. o), 1. 296/2006, trova conferma in quanto statuito successivamente dal Giudice delle leggi, che, nel confutare le riserve esternate in ordine alla ragio nevolezza della norma (cfr. ### cost. n. 94/2009 e n . 243/2010), ha fatto notare come nel relativo scrut inio «assuma rilievo il car attere transitorio della norma» (senza rimarcare alcun elemento argomentativo che possa porsi a fondamento della tesi per cui la transitor ietà della norma debba ritenersi prorogata sine die, sino, cioè, ad un termine altrimenti imprecisato, piuttosto che essere ancorata all'incipit di essa che ne fissa chiaramente la durata nell'arco di un triennio). Dando ap plicazione ai suddetti principi la corte territoriale ha correttamente affermato che lo scont o previsto dalla legge 296/2006, non essendo applicabile dopo il triennio 2007/2009, non è applicabile nel caso di specie, nel quale era in discussione l'esistenza o meno dello sconto rispetto alle prestazioni dispensate dall'### ricorrente nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2011. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. 8 Parte ricorrente invero sostiene che lo sconto tariffario, di cui sopra, avrebbe dovuto essere applicato nella specie quanto meno per accordo contrattuale e riporta (p. 30) il contenuto dell'art. 7 comma secondo del contratto sottoscritto tra le parti, ma inammissibilmente omette di riportare in ricorso il contenuto delle altre clausole negoziali rilevanti (riportati invece nella sentenza impugnata, pp. 6 e 7) ed in modo alt rettanto inammissibile genericamente afferma <<### si evince a gevolmente dalla lettura degli atti e delle comunicazioni inviate alla società opposta…>>. Al riguardo, appare utile osservare che il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che, contrariam ente a quanto qui si rileva, il motivo è specifico e quindi ammissibile quando, nell'indicare un atto o un documento o un contratto su cui esso si basa, ne precisa: a) l'oggetto ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani riportati, b) la fase processuale in cui è stato creato o prodotto; c) dove sia rinvenibile; d) quando e come sia stato sottoposto al sindacato dei giudici del merito. 3. Al rigetto del ricors o consegue la condann a di parte ricorrente all a rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declar atoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. ### - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pag amento del le spese del presente giudizio, spese che liquida in ### per compensi, oltre alle spese forfe ttarie nella misura del 15 per cento, agli esbor si liquidati in ### ed agli accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos ti processuali per il 9 versamento, ad opera di parte ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deci so in ### il 1 7 gennaio 2024, nella camera di




sintesi e commento
Applicazione degli Sconti Tariffari nel Settore Sanitario: Analisi di una Controversia tra ASL e Struttura Accreditata
La pronuncia in esame trae origine da un procedimento monitorio avviato da una struttura sanitaria accreditata nei confronti di un'Azienda Sanitaria Locale (ASL), al fine di ottenere il pagamento del saldo relativo a prestazioni di analisi cliniche erogate a favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L'ASL si opponeva al decreto ingiuntivo, eccependo l'applicazione di decurtazioni tariffarie imposte da una delibera regionale, in esecuzione di una legge finanziaria statale, nonché il superamento dei tetti di spesa previsti da un contratto stipulato tra le parti.
Il Tribunale, in primo grado, rigettava l'opposizione, ritenendo che lo sconto previsto dalla legge finanziaria avesse una durata limitata nel tempo e che, in ogni caso, le parti avessero pattuito un limite massimo di remunerazione delle prestazioni, indipendente dall'applicabilità degli sconti tariffari. La Corte d'Appello confermava integralmente la decisione di primo grado.
L'ASL proponeva quindi ricorso in Cassazione, articolando due motivi. Con il primo, lamentava l'erronea applicazione della normativa statale in materia di sconti tariffari, sostenendo che il tariffario regionale non potesse superare quanto previsto dalla legge nazionale. Con il secondo motivo, contestava l'interpretazione del contratto tra le parti, ritenendo che lo sconto tariffario dovesse applicarsi non solo ai limiti di spesa, ma anche alle singole tariffe.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In relazione al primo motivo, ha ribadito che la potestà tariffaria delle regioni si esercita nell'ambito delle tariffe massime fissate dall'autorità ministeriale e che lo sconto trova applicazione sulla tariffa fissata in concreto dalla regione. Tuttavia, ha precisato che tale disposizione non può trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, in quanto la sua vigenza non è stata oggetto di proroga e il legislatore ha introdotto l'obbligo di adeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni. Nel caso di specie, essendo le prestazioni state erogate nel 2011, lo sconto non era applicabile.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che l'ASL aveva omesso di riportare in ricorso il contenuto di tutte le clausole negoziali rilevanti e aveva genericamente fatto riferimento ad atti e comunicazioni senza specificarne il contenuto e la rilevanza. La Corte ha evidenziato che, per essere ammissibile, il motivo di ricorso deve indicare specificamente l'oggetto, i riferimenti topografici, la fase processuale, il luogo di rinvenimento e le modalità con cui l'atto o il documento è stato sottoposto al sindacato dei giudici del merito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.