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Istanza per il rilascio di copia esecutiva telematica

ai sensi dell'art. 23 comma 9bis DL 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L 176/2020


ATTENZIONE!
Ai sensi del novellato art. 475cpc, "le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonchè gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".
Non è dunque più necessario (né possibile) chiedere il rilascio della formula esecutiva.
Il modello rimane provvisoriamente online solo per motivi di studio.

Modello "attivo" per la redazione automatizzata dell'istanza per il rilascio da parte della cancelleria della formula esecutiva con modalità telematiche così come previsto dall'art. 23 comma 9bis del DL 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori") convertito in legge, con modificazioni, dalla L 176/2020, norma prorogata fino al 31 dicembre 2022 dal DL 228/2021.

La cancelleria caricherà sul fascicolo un documento informatico contenente la copia (che potrà essere anche per immagine) della sentenza o del provvedimento del giudice con la formula esecutiva apposta in calce. Il documento informatico così formato, sottoscritto digitalmente dal cancelliere (la firma digitale del cancelliere tiene luogo del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile) costituirà l'"originale" del titolo esecutivo (la copia digitale "conforme all'originale rilasciata per la prima volta in forma esecutiva") del quale potrai materializzare tutte le copie che ti necessitano (le copie "conformi alla prima copia", es. per notifica contestuale al precetto) previa attestazione di conformità. Ricorda che per i decreti ingiuntivi non immediatamente esecutivi devi avere preventivamente richiesto e ottenuto il decreto di esecutorietà!

N.B. Con circolare 4/2/2021 il Ministero della Giustizia ha chiarito che per il rilascio della "formula esecutiva telematica" non sono dovuti i diritti di copia previsti dal DPR 115-2002.

Dati del legale


Parte assistita

Dati del provvedimento




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